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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
ORDINARIO
TITOLO IV
LE PROVE
(Cann. 1526 – 1586)
CAPITOLO III (Can.
1547 - 1573)
TESTI E
TESTIMONIANZE
Articolo 4
Forza probante delle testimonianze
Can. 1572 - Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver
richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione:
1) quale sia la condizione e l'onestà della persona;
2) se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver
veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o
per averlo udito da altri;
3) se il teste sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia
variabile, insicuro o dubbioso;
4) se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri
elementi di prova.
Can. 1573 - La deposizione di un solo teste non può fare fede piena, a meno
che non si tratti di un teste qualificato che deponga su cose fatte d'ufficio, o
le circostanze di cose e di persone suggeriscano altro.
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