Index

Back Top Print

CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII 

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO IV

LE PROVE

(Cann. 1526 – 1586) 

 

CAPITOLO IV (Can. 1574 - 1581)

I PERITI

Can. 1574 - Ci si deve servire dell'opera dei periti, ogniqualvolta, secondo il disposto del diritto o del giudice è necessario il loro esame e il voto, fondato sulle regole della tecnica e della scienza, per provare qualche fatto o per riconoscere la vera natura di una cosa.

Can. 1575 - Spetta al giudice nominare i periti, udite le parti o su loro proposta, oppure, se del caso, accettare relazioni già fatte da altri periti.

Can. 1576 - I periti vengono esclusi o possono essere ricusati per le stesse cause per le quali sono esclusi o ricusati i testimoni.

Can. 1577 - §1. Il giudice, atteso quanto i contendenti abbiano eventualmente prodotto, definisca con suo decreto i singoli punti sui quali si deve svolgere l'opera del perito.

§2. Al perito devono essere trasmessi gli atti di causa e gli altri documenti e sussidi di cui può aver bisogno per eseguire correttamente e fedelmente il suo compito.

§3. Il giudice, udito il perito stesso, stabilisca il tempo entro il quale dovrà essere espletato l'esame e presentata la relazione.

Can. 1578 - §1. I periti facciano ciascuno la propria relazione distinta da quella degli altri, a meno che il giudice non ordini che se ne faccia una sola che i singoli periti dovranno sottoscrivere; se ciò avvenga, si annotino diligentemente le differenze dei pareri, se ce ne fossero.

§2. I periti devono indicare con chiarezza con quali documenti o in quali altri modi idonei abbiano accertato l'identità delle persone, delle cose o dei luoghi, secondo quale metodo e criterio abbiano proceduto nell'espletare il compito loro richiesto, e soprattutto su quali argomenti si fondino le loro conclusioni.

§3. Il perito può essere convocato dal giudice perché fornisca le spiegazioni che sembrino ulteriormente necessarie.

Can. 1579 - §1. Il giudice valuti attentamente non soltanto le conclusioni dei periti, anche se concordi, ma tutte le altre circostanze della causa.

§2. Quando espone le ragioni della decisione, deve esprimere quali argomenti lo hanno indotto ad ammettere o a respingere le conclusioni dei periti.

Can. 1580 - Ai periti devono essere pagate le spese e gli onorari, che il giudice deve stabilire secondo il giusto e l'onesto, osservato il diritto particolare.

Can. 1581 - §1. Le parti possono designare periti privati, i quali devono essere approvati dal giudice.

§2. Questi, se il giudice li ammette, possono esaminare, nella misura in cui sia necessario, gli atti di causa, e prendere parte all'esecuzione della perizia; possono poi sempre presentare la loro relazione.