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LIBRO VII I PROCESSI
PARTE II IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
TITOLO IV LE PROVE (Cann. 1526 – 1586)
CAPITOLO V (Can. 1582 - 1583) ACCESSO E ISPEZIONE GIUDIZIARIA Can. 1582 - Se per la definizione della causa il giudice ritiene opportuno di recarsi in qualche luogo o d'ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto, con cui descriva sommariamente, dopo aver udite le parti, tutto ciņ che nell'ispezione deve essergli messo a disposizione. Can. 1583 - Dell'ispezione fatta si rediga uno strumento.
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