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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
ORDINARIO
TITOLO V
LE CAUSE INCIDENTALI
(Cann. 1587 – 1597)
Can. 1587 - Si ha una causa incidentale ogni qualvolta, cominciato il
giudizio con la citazione, viene proposta una questione, la quale, benché non
contenuta espressamente nel libello introduttorio della lite, risulta tuttavia
così pertinente alla causa da dover essere per lo più risolta prima della
questione principale.
Can. 1588 - La causa incidentale si propone per iscritto o a voce, indicato
il nesso che intercorre tra essa e la causa principale, avanti al giudice
competente a decidere la causa principale.
Can. 1589 - §1. Il giudice, accolta la domanda e udite le parti, decida con
la massima celerità se la questione incidentale proposta sembri aver fondamento
ed essere connessa al giudizio principale, oppure se la si debba respingere fin
da principio; e, posto che l'ammetta, se sia di tal gravità da dover essere
risolta con sentenza interlocutoria oppure con decreto.
§2. Se poi giudichi non doversi risolvere la questione incidentale prima
della sentenza definitiva, stabilisca che di essa si tenga conto quando si
deciderà la causa principale.
Can. 1590 - §1. Se la questione incidentale deve essere risolta con sentenza,
si osservino le norme circa il processo contenzioso orale, a meno che il giudice
non ritenga diversamente, attesa la gravità della cosa.
§2. Se poi la questione incidentale deve essere risolta con decreto, il
tribunale può affidare la cosa a un uditore o al presidente.
Can. 1591 - Prima che si concluda la causa principale il giudice o il
tribunale possono, intervenendo una ragione giusta, revocare o riformare il
decreto o la sentenza interlocutoria, sia ad istanza di una parte, sia
d'ufficio, udite le parti.
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