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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO VI

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI, LA CONCLUSIONE
IN CAUSA E LA DISCUSSIONE DELLA CAUSA

(Cann. 1598 – 1606)

 

Can. 1598 - §1. Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedano si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno.

§2. Per completare le prove le parti possono presentarne altre al giudice; acquisite le quali, se necessario a parere del giudice, avrà nuovamente luogo il decreto di cui al §1.

Can. 1599 - §1. Espletato tutto quanto riguarda le prove da produrre, si addiviene alla conclusione in causa.

§2. Questa conclusione si ha ogniqualvolta o le parti dichiarano di non aver null'altro da addurre, o il tempo utile stabilito dal giudice per produrre le prove è trascorso, o il giudice dichiara di ritenere sufficientemente istruita la causa.

§3. Sulla compiuta conclusione in causa, in qualunque modo essa sia avvenuta, il giudice emetta un decreto.

Can. 1600 - §1. Dopo la conclusione in causa il giudice può convocare ancora gli stessi o altri testi, oppure ordinare altre prove che in precedenza non furono richieste, soltanto:

1) nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se tutte le parti vi consentano;

2) nelle altre cause, udite le parti e purché vi sia una ragione grave e venga rimosso qualsiasi pericolo di frode o di subornazione;

3) in tutte le cause, ogni qualvolta è probabile che, se la nuova prova non sia ammessa, si avrà una sentenza ingiusta per le ragioni di cui nel can. 1645, §2, nn. 1-3.

§2. Il giudice può inoltre ordinare o ammettere che sia prodotto un documento, che, senza colpa dell'interessato, non poté essere prodotto in precedenza.

§3. Le nuove prove siano pubblicate, osservato il can. 1598, §1.

Can. 1601 - Fatta la conclusione in causa, il giudice stabilisca un congruo spazio di tempo per presentare le difese e le osservazioni.

Can. 1602 - §1. Difese e osservazioni siano scritte, a meno che il giudice, d'accordo con le parti, non reputi sufficiente il dibattimento durante la seduta del tribunale.

§2. Se le difese con i documenti principali vengono stampati, è richiesta la licenza previa del giudice, salvo l'obbligo del segreto se ve ne sia alcuno.

§3. Per l'ampiezza della difesa, il numero degli esemplari ed altri particolari del genere, si osservi il regolamento del tribunale.

Can. 1603 - §1. Comunicate vicendevolmente le difese e le osservazioni, all'una e all'altra parte è consentito presentare delle risposte entro un breve spazio di tempo stabilito dal giudice.

§2. Le parti abbiano questo diritto una sola volta, a meno che al giudice per una causa grave non sembri lo si debba concedere un'altra volta; in tal caso allora la concessione fatta ad una parte si intende fatta anche all'altra.

§3. Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno diritto di replicare nuovamente alle risposte delle parti.

Can. 1604 - §1. È assolutamente proibito alle parti, ai loro avvocati o anche ad altri di dare al giudice informazioni, che rimangano fuori dagli atti di causa.

§2. Se la discussione della causa è fatta per scritto, il giudice può stabilire che vi sia durante la seduta del tribunale un moderato dibattimento orale per mettere in chiaro alcune questioni.

Can. 1605 - Al dibattimento orale di cui nei cann. 1602, §1 e 1604, §2, sia presente il notaio al fine di riferire immediatamente per scritto, se il giudice lo ordini o la parte lo chieda; il giudice acconsenta, sulle cose discusse e decise.

Can. 1606 - Se le parti abbiano trascurato di preparare in tempo utile la loro difesa o si rimettano alla scienza e coscienza del giudice, questi, se dagli atti e da quanto è stato dimostrato abbia piena cognizione della causa, potrà immediatamente pronunciare la sentenza, dopo aver tuttavia richiesto le osservazioni del promotore di giustizia e del difensore del vincolo, se intervengono nel giudizio.