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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE I

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO

 

TITOLO VIII

IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA

(Cann. 1619 – 1640)

 

CAPITOLO I (Cann. 1619 - 1627)

QUERELA DI NULLITÀ CONTRO LA SENTENZA

Can. 1619 - Fermi restando i cann. 1622 e 1623, la nullità degli atti stabilita dal diritto positivo, che pur essendo nota alla parte proponente la querela non fu denunziata al giudice prima della sentenza, si considera sanata per mezzo della sentenza stessa ogniqualvolta si tratta di una causa relativa al bene di privati.

Can. 1620 - La sentenza è viziata da nullità insanabile se:

1) fu emessa da un giudice incompetente d'incompetenza assoluta;

2) fu emessa da un giudice privo della potestà di giudicare nel tribunale dove la causa fu decisa;

3) fu emessa da un giudice costretto con violenza o timore grave;

4) il giudizio fu fatto senza la domanda giudiziale di cui nel can. 1501, oppure non fu istituito contro una parte convenuta;

5) fu emessa tra parti, di cui almeno una non aveva capacità di stare in giudizio;

6) qualcuno agì in nome di un altro senza legittimo mandato;

7) all'una o all'altra parte si negò il diritto alla difesa;

8) non definì la controversia, neppure parzialmente.

Can. 1621 - La querela di nullità, di cui nel can. 1620, può essere proposta a modo di eccezione senza limiti di tempo, e a modo di azione avanti al giudice che emise la sentenza entro dieci anni a partire dal giorno della pubblicazione della sentenza.

Can. 1622 - La sentenza è viziata solo da nullità sanabile, se:

1) fu emessa da un numero non legittimo di giudici, contro il disposto del can. 1425, §1;

2) non contiene i motivi o le ragioni della decisione;

3) manca delle firme prescritte dal diritto;

4) non riporta l'indicazione dell'anno, mese, giorno e luogo in cui fu emessa;

5) si regge su un atto giudiziale nullo o non sanato a norma del can. 1619;

6) fu emessa contro una parte legittimamente assente, secondo il can. 1593, §2.

Can. 1623 - La querela di nullità nei casi di cui nel can. 1622, può essere proposta entro tre mesi dalla notizia della pubblicazione della sentenza.

Can. 1624 - Esamina la querela di nullità lo stesso giudice che ha emesso la sentenza; che se la parte tema che il giudice che ha emesso la sentenza impugnata con la querela di nullità sia prevenuto e pertanto lo ritenga sospetto, può esigere che sia sostituito da un altro giudice a norma del can. 1450.

Can. 1625 - La querela di nullità può essere proposta insieme all'appello, entro il termine stabilito per appellare.

Can. 1626 - §1. Possono interporre querela di nullità non solo le parti che si ritengono onerate, ma anche il promotore di giustizia o il difensore del vincolo ogniqualvolta hanno diritto d'intervenire.

§2. Il giudice stesso può ritrattare d'ufficio la propria sentenza nulla o correggerla entro il termine stabilito per agire dal can. 1623, a meno che nel frattempo non sia stato interposto appello insieme alla querela di nullità o la nullità sia stata sanata per il decorso del termine di cui al can. 1623.

Can. 1627 - Le cause sulla querela di nullità possono essere trattate secondo le norme del processo contenzioso orale.