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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
SEZIONE I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
ORDINARIO
TITOLO X
SPESE GIUDIZIARIE E GRATUITO PATROCINIO
(Can. 1649)
Can. 1649 - §1. Il Vescovo, al quale spetta dirigere il tribunale, stabilisca
norme per la propria diocesi o regione:
1) sulla condanna delle parti a pagare o compensare le spese del giudizio;
2) sugli onorari ai procuratori, avvocati, periti ed interpreti e sul
rimborso spese ai testimoni;
3) sulla concessione del gratuito patrocinio o sulla riduzione delle spese;
4) sulla riparazione dei danni, dovuta da chi non soltanto perse la causa, ma
la fece sconsideratamente;
5) sul deposito pecuniario o cauzione che deve essere fatto relativamente
alle spese da pagare e ai danni da riparare
§2. Contro l'ordine relativo alle spese, gli onorari e la riparazione dei
danni non si dà un appello distinto; la parte può tuttavia ricorrere entro
quindici giorni allo stesso giudice, il quale potrà modificare la tassazione.
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