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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE II

IL GIUDIZIO CONTENZIOSO

 

SEZIONE II

IL PROCESSO CONTENZIOSO ORALE

(Cann. 1656 – 1670)

 

Can. 1656 - §1. Con processo contenzioso orale, di cui in questa sezione, possono essere trattate tutte le cause che il diritto non escluda, a meno che una parte non chieda il processo contenzioso ordinario.

§2. Se il processo orale sia usato al di fuori dei casi permessi dal diritto, gli atti giudiziari sono nulli.

Can. 1657 - §1. Il processo contenzioso orale si svolge in primo grado avanti ad un giudice unico, a norma del can. 1424.

Can. 1658 - §1. Il libello con cui s'introduce la lite, oltre alle esigenze enumerate nel can. 1504, deve:

1) esporre brevemente, in maniera integrale e con chiarezza, i fatti sui quali si fondano le richieste dell'attore;

2) indicare le prove con le quali l'attore intende dimostrare i fatti e che egli non può addurre contestualmente, in modo che possano essere immediatamente raccolte dal giudice.

§2. Al libello devono essere allegati, almeno in copia autentica, i documenti su cui si fonda la domanda.

Can. 1659 - §1. Qualora il tentativo di riconciliazione a norma del can. 1446, §2, si sia dimostrato inutile, il giudice, se ritiene che il libello abbia qualche fondamento, entro tre giorni, con un decreto apposto in calce al libello stesso, ordini che un esemplare della domanda sia reso noto alla parte convenuta, dando a questa facoltà di mandare, entro quindici giorni, alla cancelleria del tribunale una risposta scritta.

§2. Questa notificazione ha gli effetti della citazione giudiziaria, di cui nel can. 1512.

Can. 1660 - Qualora le eccezioni della parte convenuta lo esigano, il giudice fissi un termine alla parte attrice per rispondere, così che dagli elementi addotti da entrambi egli abbia chiaro l'oggetto della controversia.

Can. 1661 - §1. Trascorsi i termini di cui nei cann. 1659 e 1660, il giudice, visti gli atti, determini la formulazione del dubbio; quindi citi tutti coloro che devono comparire ad una udienza, da tenersi non oltre un mese, allegando per le parti la formulazione del dubbio.

§2. Nella citazione le parti siano informate che possono presentare un breve scritto al tribunale a comprovare le loro asserzioni, tre giorni almeno prima della udienza.

Can. 1662 - Nell'udienza in primo luogo sono trattate le questioni di cui nei cann. 1459-1464.

Can. 1663 - §1. Le prove sono raccolte durante l'udienza, salvo il disposto del can. 1418.

§2. La parte e il suo avvocato possono assistere all'escussione delle altre parti, dei testi e dei periti.

Can. 1664 - Le risposte delle parti, dei testimoni e dei periti, le richieste e le eccezioni degli avvocati devono essere redatte per scritto dal notaio, ma sommariamente e soltanto relativamente alla sostanza della cosa controversa e devono essere sottoscritte da coloro che depongono.

Can. 1665 - Le prove che non siano addotte o richieste nella domanda o nelle risposte, possono essere ammesse dal giudice solo a norma del can. 1452; dopo che anche un solo teste fu ascoltato, il giudice può disporre di richiedere nuove prove soltanto a norma del can. 1600.

Can. 1666 - Se nell'udienza non fu possibile raccogliere tutte le prove, si stabilisca una seconda udienza.

Can. 1667 - Raccolte le prove, nella stessa udienza avviene il dibattimento orale.

Can. 1668 - §1. A meno che dal dibattimento non si evidenzi la necessità di un supplemento di istruttoria o vi sia altro che impedisca di pronunciare nel dovuto modo la sentenza, il giudice, in quello stesso luogo, conclusa l'udienza, decida separatamente la causa; la parte dispositiva della sentenza sia immediatamente letta alle parti presenti.

§2. Il tribunale tuttavia, per la difficoltà della cosa o per altra giusta causa può differire la decisione fino al quinto giorno utile.

§3. Il testo integrale della sentenza, espressamente motivata, sia notificato alle parti al più presto e ordinariamente non oltre quindici giorni.

Can. 1669 - Qualora il tribunale d'appello riscontri che nel primo grado di giudizio fu impiegato il processo contenzioso orale nei casi esclusi dal diritto, dichiari la nullità della sentenza e rinvii la causa al tribunale che ha emesso la sentenza.

Can. 1670 - In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura, si osservino le disposizioni sul giudizio contenzioso ordinario. Il tribunale poi con suo decreto, corredato dei motivi, può derogare a quelle norme processuali che non siano stabilite per la validità, allo scopo di assicurare, salva la giustizia, una maggiore celerità.