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LIBRO VII I PROCESSI
PARTE III ALCUNI PROCESSI SPECIALI
TITOLO I I PROCESSI MATRIMONIALI (Cann. 1671 - 1707)
CAPITOLO I (Cann.1671 - 1691) LE CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DEL MATRIMONIO
Diritto di impugnare il matrimonio Can. 1674 - Sono abili ad impugnare il matrimonio: 1) i coniugi; 2) il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata, se non si possa convalidare il matrimonio o non sia opportuno. Can. 1675 - §1. Il matrimonio che, viventi entrambi i coniugi, non fu accusato, non può più esserlo dopo la morte di entrambi o di uno di essi, a meno che la questione della validità non pregiudichi la soluzione di un'altra controversia sia in foro canonico sia in foro civile. §2. Se poi un coniuge muore durante il processo, si osservi il can. 1518. | |
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