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LIBRO VII I PROCESSI
PARTE III ALCUNI PROCESSI SPECIALI
TITOLO I I PROCESSI MATRIMONIALI (Cann. 1671 - 1707)
CAPITOLO I (Cann.1671 - 1691) LE CAUSE PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITĀ DEL MATRIMONIO
L'ufficio dei giudici Can. 1676 - Il giudice prima di accettare la causa ed ogniqualvolta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se č possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale. Can. 1677 - §1. Accolto il libello il presidente o il ponente notifichi il decreto di citazione a norma del can. 1508. §2. Trascorso il termine di quindici giorni dalla notifica il presidente o il ponente, a meno che una delle parti non abbia richiesto l'udienza per la contestazione della lite, entro dieci giorni stabilisca d'ufficio con suo decreto la formulazione del dubbio o dei dubbi e la notifichi alle parti. §3. La formula del dubbio non chieda soltanto se consta della nullitā del matrimonio nel caso, ma deve anche determinare per quale capo o per quali capi č impugnata la validitā delle nozze. §4. Dopo dieci giorni dalla notificazione del decreto, se le parti non obiettano nulla, il presidente o il ponente con un nuovo decreto stabilisca l'istruttoria della causa. | |
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