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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE III

ALCUNI PROCESSI SPECIALI

 

TITOLO I

I PROCESSI MATRIMONIALI

(Cann. 1671 - 1707)

 

CAPITOLO IV (Cann.1707 - 1716)

PROCESSO DI MORTE PRESUNTA DEL CONIUGE

Can. 1707 - §1. Ogniqualvolta la morte del coniuge non può essere dimostrata con un documento autentico ecclesiastico o civile, non si consideri l'altro coniuge libero dal vincolo matrimoniale se non dopo la dichiarazione di morte presunta pronunciata dal Vescovo diocesano.

§2. La dichiarazione di cui nel §1 può essere fatta dal Vescovo diocesano soltanto dopo aver conseguito, fatte opportune indagini, la certezza morale del decesso del coniuge dalla deposizione di testi, per fama oppure da indizi. La sola assenza del coniuge, benché prolungata, non è sufficiente.

§3. Nei casi incerti e complessi il Vescovo consulti la Sede Apostolica.