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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VII
I PROCESSI
PARTE III
ALCUNI PROCESSI SPECIALI
TITOLO III
MODI PER EVITARE I GIUDIZI
(Cann. 1713 – 1716)
Can. 1713 - Per evitare le contese giudiziarie si può utilmente ricorrere
alla transazione o riconciliazione, oppure affidare la controversia al giudizio
di uno o più arbitri.
Can. 1714 - Per la transazione, il compromesso e il giudizio arbitrale si
osservino le norme prescelte dalle parti oppure, se le parti non ne abbiano
scelto, la legge data dalla Conferenza Episcopale se vi sia, o la legge civile
vigente nel luogo dove la convenzione viene fatta.
Can. 1715 - §1. Non può esserci valida transazione o compromesso su tutto ciò
che appartiene al bene pubblico e sulle altre cose di cui le parti non possono
disporre liberamente.
§2. Trattandosi di beni ecclesiastici temporali, si osservino, ogni qualvolta
la materia lo richiede, le formalità stabilite dal diritto per l'alienazione
delle cose ecclesiastiche.
Can. 1716 - §1. Se la legge civile non riconosce valore alla sentenza
arbitrale che non sia confermata dal giudice, perché abbia valore in foro
canonico la sentenza arbitrale circa una controversia ecclesiastica necessita
della conferma del giudice ecclesiastico del luogo in cui fu emessa.
§2. Se poi la legge civile ammette l'impugnazione della sentenza arbitrale
avanti al giudice civile, la stessa impugnazione è ammessa in foro canonico
avanti al giudice ecclesiastico competente a giudicare la controversia in primo
grado.
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