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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VII

I PROCESSI

 

PARTE IV

IL PROCESSO PENALE

 

CAPITOLO III (Cann. 1729 - 1731)

L'AZIONE PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI

Can. 1729 - §1. La parte lesa può promuovere nel corso del giudizio penale stesso un'azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa inferti dal delitto, a norma del can. 1596.

§2. L'intervento della parte lesa di cui nel §1, non è più ammissibile se non fu fatto nel primo grado del giudizio penale.

§3. L'appello nella causa sui danni avviene a norma dei cann. 1628-1640, anche se nel giudizio penale non è possibile l'appello; che se sono interposti entrambi gli appelli, anche se da parti diverse, si faccia un unico giudizio di appello, salvo il disposto del can. 1730.

Can. 1730 - §1. Per evitare eccessivi ritardi nel processo penale, il giudice può differire il giudizio sui danni fino a che abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio penale.

§2. Il giudice che abbia così agito, dopo aver emesso la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è ancora in corso a causa di una impugnazione interposta, o l'imputato è stato assolto per un motivo che non toglie l'obbligo di riparare i danni.

Can. 1731 - La sentenza emanata nel giudizio penale, pur essendo passata in giudicato, non fa legge in alcun modo per la parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del can. 1729.