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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VI
LE SANZIONI NELLA CHIESA
PARTE PRIMA
DELITTI E PENE IN GENERE
TITOLO II
LEGGE PENALE E PRECETTO PENALE
(Cann. 1313 – 1320)
Can. 1313 - §1. Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce
mutamenti, al reo si deve applicare la legge più favorevole.
§2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa
cessa immediatamente.
Can. 1314 - La pena per lo più è ferendae sententiae, di modo che
non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta; è poi latae
sententiae, così che vi s'incorra per il fatto stesso d'aver commesso il
delitto, sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca.
Can. 1315 - §1. Chi ha potestà legislativa può anche emanare leggi penali;
può inoltre, con leggi proprie, munire di una congrua pena la legge divina o la
legge ecclesiastica emanata dalla autorità superiore, osservati i limiti della
propria competenza in ragione del territorio o delle persone.
§2. La legge può essa stessa determinare la pena, oppure lasciarne la
determinazione alla prudente valutazione del giudice.
§3. La legge particolare può aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla
legge universale per qualche delitto; ciò tuttavia non si faccia se non vi sia
una gravissima necessità. Se la legge universale prevede una pena indeterminata
o facoltativa, la legge particolare può anche stabilire al suo posto una pena
determinata od obbligatoria.
Can. 1316 - I Vescovi diocesani facciano in modo che nella stessa nazione o
regione, qualora si debbano emanare leggi penali, lo si faccia nei limiti del
possibile con uniformità.
Can. 1317 - Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente
necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La
dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita per legge particolare.
Can. 1318 - Il legislatore non commini pene latae sententiae se non
eventualmente contro qualche singolo delitto doloso, che o risulti arrecare
gravissimo scandalo o non possa essere efficacemente punito con pene
ferendae sententiae; non costituisca poi censure, soprattutto la scomunica,
se non con la massima moderazione e soltanto contro i delitti più gravi.
Can. 1319 - §1. Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro
esterno in forza della potestà di governo, il medesimo può anche comminare con
un precetto pene determinate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue.
§2. Non si emani un precetto penale, se non dopo aver profondamente soppesato
la cosa ed osservato quanto è stabilito per le leggi particolari nei cann.
1317-1318.
Can. 1320 - In tutto ciò in cui sono soggetti all'Ordinario del luogo i
religiosi possono essere dal medesimo costretti con pene.
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