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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE PRIMA

DELITTI E PENE IN GENERE

 

TITOLO II

LEGGE PENALE E PRECETTO PENALE

(Cann. 1313 – 1320)

 

            Can. 1313 - § 1. Se dopo che il delitto è stato commesso la legge subisce mutamenti, al reo si deve applicare la legge più favorevole.

 

            § 2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente.

 

            Can. 1314 - La pena ordinariamente è ferendae sententiae, di modo che non costringe il reo se non dopo essere stata inflitta; è poi latae sententiae, sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca, di modo che in essa si incorra per il fatto stesso d’aver commesso il delitto.

 

            Can. 1315 - § 1. Chi ha potestà di emanare leggi penali può anche munire di una congrua pena la legge divina.

 

            § 2. Il legislatore inferiore, atteso il can. 1317, può inoltre:

            1º munire di una congrua pena la legge emanata dall’autorità superiore, osservati i limiti della competenza in ragione del territorio o delle persone;

            2º aggiungere altre pene a quelle stabilite dalla legge universale per qualche delitto;

            3º determinare o rendere obbligatoria una pena che la legge universale stabilisce come indeterminata o come facoltativa.

 

            § 3. La legge può essa stessa determinare la pena, oppure lasciarne la determinazione alla prudente valutazione del giudice.

 

            Can. 1316 - I Vescovi diocesani facciano in modo che nella stessa nazione o regione, si emanino leggi penali con uniformità, nei limiti del possibile.

 

            Can. 1317 - Le pene siano costituite nella misura in cui si rendono veramente necessarie a provvedere più convenientemente alla disciplina ecclesiastica. La dimissione dallo stato clericale non può essere stabilita dal legislatore inferiore.

 

            Can. 1318 - Non si stabiliscano pene latae sententiae se non eventualmente contro qualche singolo delitto doloso, che o risulti arrecare gravissimo scandalo o non possa essere efficacemente punito con pene ferendae sententiae; non si costituiscano poi censure, soprattutto la scomunica, se non con la massima moderazione e soltanto contro i delitti di speciale gravità.

 

            Can. 1319 - § 1. Nella misura in cui qualcuno può imporre precetti in foro esterno in forza della potestà di governo secondo le disposizioni dei cann. 48-58, il medesimo può anche comminare con un precetto pene determinate, ad eccezione delle pene espiatorie perpetue.

 

            § 2. Se, dopo aver diligentemente soppesato la cosa, sia necessario imporre un precetto penale, si osservi quanto è stabilito nei cann. 1317-1318.

 

            Can. 1320 - In tutto ciò in cui sono soggetti all’Ordinario del luogo i religiosi possono essere dal medesimo costretti con pene.