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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE PRIMA

DELITTI E PENE IN GENERE

 

TITOLO III

IL SOGGETTO PASSIVO DELLE SANZIONI PENALI

(Cann. 1321 – 1330)

 

            Can. 1321 - § 1. Chiunque è ritenuto innocente finché non sia provato il contrario.

 

            § 2. Nessuno è punito salvo che la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa.

 

            § 3. È tenuto alla pena stabilita da una legge o da un precetto, chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

 

            § 4. Posta la violazione esterna l’imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti.

 

            Can. 1322 - Coloro che non hanno abitualmente l’uso della ragione, anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti incapaci di delitto.

 

            Can. 1323 - Non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto:

            1º non aveva ancora compiuto i 16 anni di età;

            2º senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto; all’ignoranza sono equiparati l’inavvertenza e l’errore;

            3º agì per violenza fisica o per un caso fortuito che non poté prevedere o previstolo non vi poté rimediare;

            4º agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo, a meno che tuttavia l’atto non fosse intrinsecamente cattivo o tornasse a danno delle anime;

            5º agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, con la debita moderazione;

            6º era privo dell’uso di ragione, ferme restando le disposizioni dei cann. 1324, § 1, n. 2 e 1326, § 1, n. 4;

            7º senza sua colpa credette esserci alcuna delle circostanze di cui ai nn. 4 o 5.

 

            Can. 1324 - § 1. L’autore della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso:

            1º da una persona che aveva l’uso di ragione soltanto in maniera imperfetta;

            2º da una persona che mancava dell’uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, di cui fosse colpevole, fermo restando il disposto del can. 1326, § 1, n. 4;

            3º per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della volontà e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita;

            4º da un minore che avesse compiuto i 16 anni di età;

            5º da una persona costretta da timore grave, anche se soltanto relativamente tale, o che agì per necessità o per grave incomodo, se il delitto commesso sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime;

            6º da chi agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, ma senza la debita moderazione;

            7º contro qualcuno che l’abbia gravemente e ingiustamente provocato;

            8º da chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle circostanze di cui al can. 1323, nn. 4 o 5;

            9º da chi senza colpa ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena;

            10º da chi agì senza piena imputabilità, purché questa rimanga ancora grave.

 

            § 2. Il giudice può agire allo stesso modo quando vi sia qualche altra circostanza attenuante la gravità del delitto.

 

            § 3. Nelle circostanze di cui al § 1, il reo non incorre nella pena latae sententiae, tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti oppure gli si possono applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo.

 

            Can. 1325 - L’ignoranza crassa o supina o affettata non può mai essere presa in considerazione nell’applicare le disposizioni dei cann. 1323 e 1324.

 

            Can. 1326 - § 1. Il giudice deve punire più gravemente di quanto la legge o il precetto stabiliscono:

            1º chi dopo la condanna o la dichiarazione della pena persiste ancora nel delinquere, a tal punto da lasciar prudentemente presumere dalle circostanze la sua pertinacia nella cattiva volontà;

            2º chi è costituito in dignità o chi ha abusato dell’autorità o dell’ufficio per commettere il delitto;

            3º chi essendo stabilita una pena per il delitto colposo, previde l’evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto;

            4º chi abbia commesso il delitto in stato di ubriachezza o in altra perturbazione della mente, ricercate ad arte per mettere in atto il delitto o scusarsene, o a causa di passione volontariamente eccitata o favorita.

 

            § 2. Nei casi di cui al § 1, se la pena stabilita sia latae sententiae, vi si può aggiungere un’altra pena o una penitenza.

 

            § 3. Nei medesimi casi, se la pena è stabilita come facoltativa, diventa obbligatoria.

 

            Can. 1327 - La legge particolare può stabilire altre circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, oltre ai casi di cui nei cann. 1323-1326, sia con una norma generale, sia per i singoli delitti. Parimenti si possono stabilire nel precetto circostanze che esimano dalla pena costituita con il precetto o l’attenuino o l’aggravino.

 

            Can. 1328 - § 1. Chi fece od omise alcunché per il compimento di un delitto, che tuttavia, nonostante la sua volontà, effettivamente non commise, non è tenuto alla pena stabilita per il delitto effettivamente compiuto, a meno che la legge o il precetto non dispongano altrimenti.

 

            § 2. Che se quegli atti od omissioni per loro natura conducono all’esecuzione del delitto, l’autore può essere sottoposto ad una penitenza o ad un rimedio penale, a meno che non abbia spontaneamente desistito dall’esecuzione già intrapresa del delitto. Se poi ne sia derivato scandalo o altro grave danno o pericolo, l’autore, anche se abbia spontaneamente desistito, può essere punito con una giusta pena, tuttavia più lieve di quella stabilita per il delitto effettivamente compiuto.

 

            Can. 1329 - § 1. Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente nominati dalla legge o dal precetto, se sono stabilite pene ferendae sententiae contro l’autore principale, sono soggetti alle stesse pene o ad altre di pari o minore gravità.

 

            § 2. Incorrono nella pena latae sententiae annessa al delitto i complici non nominati dalla legge o dal precetto, se senza la loro opera il delitto non sarebbe stato commesso e la pena sia di tal natura che possa essere loro applicata, altrimenti possono essere puniti con pene ferendae sententiae.

 

            Can. 1330 - Il delitto che consiste in una dichiarazione o in altra manifestazione di volontà, di dottrina o di scienza, non deve considerarsi effettivamente compiuto, se nessuno raccolga quella dichiarazione o manifestazione.