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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE  I

DELITTI E PENE IN GENERE

 

TITOLO IV

LE PENE E LE ALTRE PUNIZIONI

(Cann. 1331 – 1340)

 

CAPITOLO II (Cann. 1336-1338)

LE PENE ESPIATORIE

 

            Can. 1336 - § 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei §§ 2-5.

 

            § 2: Ingiunzione:

            1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;

            2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale.

 

            § 3: Proibizione:

            1° di dimorare in un determinato luogo o territorio;

            2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi;

            3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine;

            4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo;

            5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli;

            6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici;

            7° di portare l’abito ecclesiastico o religioso.

 

            § 4 Privazione:

            1º di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi;

            2º della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare;

            3º della potestà delegata di governo;

            4º di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli;

            5º di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, § 1.

 

            § 5. La dimissione dallo stato clericale.

 

            Can. 1337 - § 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l’ingiunzione di dimorarvi può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi.

 

            § 2. Per infliggere l’ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell’Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani.

 

            Can. 1338 - § 1. Le pene espiatorie, recensite nel can. 1336, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che costituisce la pena.

 

            § 2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici.

 

            § 3. Per le proibizioni indicate nel can. 1336, § 3, si deve osservare la norma data per le censure al can. 1335, § 2.

 

            § 4. Soltanto le pene espiatorie recensite come proibizioni nel can. 1336, § 3, possono essere pene latae sententiae o altre che eventualmente siano stabilite con legge o precetto.

 

            § 5. Le proibizioni di cui al can. 1336, § 3, non sono mai sotto pena di nullità.