Index

Back Top Print

CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE  I

DELITTI E PENE IN GENERE

 

TITOLO V

L'APPLICAZIONE DELLE PENE

(Cann. 1341 – 1353)

 

 

            Can. 1341 - L’Ordinario deve avviare la procedura giudiziaria o amministrativa per infliggere o dichiarare le pene quando abbia constatato che né per vie dettate dalla sollecitudine pastorale, soprattutto con la correzione fraterna, né con l’ammonizione né con la riprensione, è possibile ottenere sufficientemente il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo, la riparazione dello scandalo.

 

            Can. 1342 - § 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale, osservato il can. 1720, specialmente per quanto riguarda il diritto di difesa e la certezza morale nell’animo di chi emette il decreto a norma del can. 1608. Rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.

 

            § 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.

 

            § 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

 

            Can. 1343 - Se la legge o il precetto concedono al giudice la facoltà di applicare o di non applicare la pena, questi, salvo il disposto del can. 1326 § 3, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, definisca la cosa, secondo quanto richiede il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione dello scandalo; il giudice tuttavia in questi casi può anche, se del caso, mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza.

 

            Can. 1344 - Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può:

            1° differire l’inflizione della pena a tempo più opportuno, se da una punizione troppo affrettata si prevede che insorgeranno mali maggiori, salvo che non urga la necessità di riparare lo scandalo;

            2° astenersi dall’infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed altresì sia stato riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall’autorità civile o si preveda che sarà punito;

            3° sospendere l’obbligo di osservare una pena espiatoria al reo che abbia commesso delitto per la prima volta dopo aver vissuto onorevolmente e qualora non urga la necessità di riparare lo scandalo, a condizione tuttavia che, se il reo entro il tempo determinato dal giudice stesso commetta nuovamente un delitto, sconti la pena dovuta per entrambi i delitti, salvo che frattanto non sia decorso il tempo per la prescrizione dell’azione penale relativa al primo delitto.

 

            Can. 1345 - Ogniqualvolta il delinquente o aveva l’uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per necessità o per timore grave o per impeto passionale o, salvo il disposto del can. 1326, § 1, n. 4, in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il giudice può anche astenersi dall’infliggere qualunque punizione, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo al suo emendamento; tuttavia si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato.

 

            Can. 1346 -§ 1. Ordinariamente tante sono le pene quanti i delitti.

 

            § 2. Ma ogniqualvolta il reo abbia commesso più delitti, se sembri eccessivo il cumulo delle pene ferendae sententiae, è lasciato al prudente arbitrio del giudice di contenere le pene entro equi limiti, e di sottoporlo a vigilanza.

 

            Can. 1347 - § 1. Non si può infliggere validamente una censura, se il reo non fu prima ammonito almeno una volta di recedere dalla contumacia, assegnandogli un congruo spazio di tempo per ravvedersi.

 

            §2. Si deve ritenere che abbia receduto dalla contumacia il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione allo scandalo e al danno o almeno abbia seriamente promesso di realizzare tale riparazione.

 

            Can. 1348 - Quando il reo viene assolto dall’accusa o non gli viene inflitta alcuna pena, l’Ordinario può provvedere al suo bene e al bene pubblico con opportune ammonizioni o per altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale, o anche, se del caso, con rimedi penali.

 

            Can. 1349 - Se la pena è indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il giudice nel determinare le pene scelga quelle che siano proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno; tuttavia non infligga pene troppo gravi, a meno che non lo richieda assolutamente la gravità del caso; non può tuttavia infliggere pene perpetue.

 

            Can. 1350 - § 1. Nell’infliggere pene ad un chierico si deve sempre provvedere che non gli manchi il necessario per un onesto sostentamento, a meno che non si tratti della dimissione dallo stato clericale.

 

            § 2. L’Ordinario abbia cura di provvedere nel miglior modo possibile a chi è stato dimesso dallo stato clericale e che a causa della pena sia veramente bisognoso, eccetto che con il conferimento di uffici, ministeri e incarichi.

 

            Can. 1351 - La pena vincola il reo ovunque, anche venuto meno il diritto di colui che l’ha costituita, l’ha inflitta o dichiarata, a meno che non si disponga espressamente altro.

 

            Can. 1352 - § 1. Se la pena proibisce di ricevere i sacramenti o i sacramentali, la proibizione è sospesa finché il reo versa in pericolo di morte.

 

            § 2. L’obbligo di osservare una pena latae sententiae che non sia stata dichiarata né sia notoria nel luogo ove vive il delinquente, è sospeso in tutto o in parte nella misura in cui il reo non la possa osservare senza pericolo di grave scandalo o d’infamia.

 

            Can. 1353 - L’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo.