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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE II

I SINGOLI DELITTI E LE PENE COSTITUITE PER ESSI

 

TITOLO I

DELITTI CONTRO LA FEDE E L'UNITÀ DELLA CHIESA

(Cann. 1364 – 1369)

 

            Can. 1364 - § 1. L’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica latae sententiae, fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 2; inoltre può essere punito con le pene di cui nel can. 1336, § 2-4.

 

            § 2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

 

            Can. 1365 -Chi, oltre al caso di cui nel can. 1364, § 1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui nel can. 750, § 2, o nel can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall’Ordinario non ritratta, sia punito con una censura e la privazione dell’ufficio; a queste sanzioni ne possono essere aggiunte altre di cui nel can. 1336 §§ 2-4.

 

            Can. 1366 - Chi contro un atto del Romano Pontefice ricorre al Concilio Ecumenico o al collegio dei Vescovi, sia punito con una censura.

 

            Can. 1367 - I genitori o coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli in una religione acattolica, siano puniti con una censura o con altra giusta pena.

 

            Can. 1368 - Chi in uno spettacolo o in una pubblica adunanza o in uno scritto pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociale, proferisce bestemmia od offende gravemente i buoni costumi o pronuncia ingiurie o eccita all’odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa, sia punito con una giusta pena.

 

            Can. 1369 - Chi profana una cosa sacra, mobile o immobile, sia punito con giusta pena.