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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE II

I SINGOLI DELITTI E LE PENE COSTITUITE PER ESSI

 

TITOLO III

DELITTI CONTRO I SACRAMENTI

(Cann. 1379 – 1389)

 

            Can. 1379 - § 1. Incorre nella pena latae sententiae dell’interdetto, o, se chierico, anche della sospensione:

            1º chi non elevato all’ordine sacerdotale attenta l’azione liturgica del Sacrificio eucaristico;

            2º chi, al di fuori del caso di cui nel can. 1384, non potendo dare validamente l’assoluzione sacramentale, tenta d’impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale.

 

            § 2. Nei casi di cui nel § 1, a seconda della gravità del delitto, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la scomunica.

 

            § 3. Sia colui che ha attentato il conferimento del sacro ordine ad una donna, sia la donna che ha attentato la recezione del sacro ordine, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; inoltre il chierico può essere punito con la dimissione dallo stato clericale.

 

            § 4. Chi deliberatamente amministra un sacramento a colui al quale è proibito riceverlo, sia punito con la sospensione, alla quale possono essere aggiunte altre pene secondo il can. 1336 §§ 2-4.

 

            § 5. Chi, oltre ai casi di cui nei §§ 1-4 e nel can. 1384, simula di amministrare un sacramento, sia punito con giusta pena.

 

            Can. 1380 - Chi per simonia celebra o riceve un sacramento, sia punito con l’interdetto o la sospensione o con le pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

 

            Can. 1381 - Il reo di vietata communicatio in sacris sia punito con una giusta pena.

 

            Can. 1382 - § 1. Chi profana le specie consacrate, oppure le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; il chierico inoltre può essere punito con altra pena, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

 

            § 2. Il reo di consacrazione con fine sacrilego di una sola materia o di entrambe nella celebrazione eucaristica, o al di fuori di essa, sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.

 

            Can. 1383 - Chi trae illegittimamente profitto dall’elemosina della Messa, sia punito con una censura o altre pene secondo il can. 1336, §§ 2-4.

 

            Can. 1384 - Il sacerdote che agisce contro il disposto del can. 977, incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.

 

            Can. 1385 - Il sacerdote che, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo, a seconda della gravità del delitto, sia punito con la sospensione, con divieti, privazioni e, nei casi più gravi, sia dimesso dallo stato clericale.

 

            Can. 1386 - § 1. Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica; chi poi lo fa solo indirettamente sia punito proporzionalmente alla gravità del delitto.

 

            § 2. L’interprete e le altre persone di cui nel can. 983, § 2, che violano il segreto, siano puniti con giusta pena, non esclusa la scomunica.

 

            § 3. Fermo restando il disposto dei §§ 1 e 2, chiunque con qualsiasi mezzo tecnico registra o divulga con malizia, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, le cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se è un chierico.

 

            Can. 1387 - Il Vescovo che senza mandato pontificio consacra qualcuno Vescovo e chi da esso ricevette la consacrazione, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.

 

            Can. 1388 - § 1. Il Vescovo che contro il disposto del can. 1015, abbia ordinato un suddito di altri senza le legittime lettere dimissorie, incorre nel divieto di conferire l’ordine per un anno. Chi poi ricevette l’ordinazione è per il fatto stesso sospeso dall’ordine ricevuto.

 

            § 2. Chi accede ai sacri ordini legato da qualche censura o irregolarità, volontariamente taciuta, oltre a quanto stabilito dal can. 1044, § 2, n. 1, è per il fatto stesso sospeso dall’ordine ricevuto.

 

            Can. 1389 - Chi, oltre i casi di cui ai cann. 1379‑1388, esercita illegittimamente una funzione sacerdotale o altro sacro ministero, sia punito con giusta pena, non esclusa una censura.