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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE II

I SINGOLI DELITTI E LE PENE COSTITUITE PER ESSI

 

TITOLO IV

DELITTI CONTRO LA BUONA FAMA E DELITTO DI FALSO

(Cann. 1390 – 1391)

 

            Can. 1390 - § 1. Chi falsamente denuncia al Superiore ecclesiastico un confessore per il delitto di cui nel can. 1385, incorre nell’interdetto latae sententiae e, se sia chierico, anche nella sospensione.

 

            § 2. Chi presenta al Superiore ecclesiastico un’altra denuncia calunniosa per un delitto, o illegittimamente lede in altro modo l’altrui buona fama, sia punito con una giusta pena a norma del can. 1336, §§ 2-4, a cui inoltre si può aggiungere una censura.

 

            § 3. Il calunniatore deve anche essere costretto a dare una adeguata soddisfazione.

 

            Can. 1391 -Sia punito con le pene previste dal can. 1336 §§ 2-4, a seconda della gravità del delitto:

            1º chi redige un documento ecclesiastico pubblico falso, o ne altera uno vero, lo distrugge, lo occulta, o si serve di uno falso o alterato;

            2º chi si serve in materia ecclesiastica di un altro documento falso o alterato;

            3º chi asserisce il falso in un documento ecclesiastico pubblico.