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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO VI

LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA

 

PARTE II

I SINGOLI DELITTI E LE PENE COSTITUITE PER ESSI

 

TITOLO V

DELITTI CONTRO OBBLIGHI SPECIALI

(Cann. 1392 – 1396)

 

            Can. 1392 - Il chierico che abbandona volontariamente e illegittimamente il sacro ministero, per sei mesi continui, con l’intenzione di sottrarsi alla competente autorità della Chiesa, sia punito, proporzionalmente alla gravità del delitto, con la sospensione o anche con le pene stabilite dal can. 1336, §§ 2-4, e nei casi più gravi può essere dimesso dallo stato clericale.

 

            Can. 1393 - § 1. Il chierico o il religioso che contro le disposizioni dei canoni eserciti l’attività affaristica o commerciale, sia punito a seconda della gravità del delitto con le pene di cui nel can. 1336, §§ 2-4.

 

            § 2. Il chierico o il religioso che, oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica, o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 285, § 4, sia punito con le pene di cui al can. 1336, §§ 2-4, fermo restando l’obbligo di riparare il danno.

 

            Can. 1394 - § 1. Il chierico che attenta al matrimonio anche solo civilmente, incorre nella sospensione latae sententiae, fermo restando il disposto dei cann. 194, § 1, n. 3 e 694, § 1, n. 2; che se ammonito non si ravveda o continui a dare scandalo, deve essere gradualmente punito con privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale.

 

            § 2. Il religioso di voti perpetui, non chierico, il quale attenti il matrimonio anche solo civilmente, incorre nell’interdetto latae sententiae, fermo restando il disposto del can. 694 § 1, n. 2.

 

            Can. 1395 - § 1. Il chierico concubinario, oltre il caso di cui nel can. 1394, e il chierico che permanga scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo, siano puniti con la sospensione, alla quale si possono aggiungere gradualmente altre pene, se persista il delitto dopo l’ammonizione, fino alla dimissione dallo stato clericale.

 

            § 2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto pubblicamente, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti.

 

            § 3. Con la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.

 

            Can. 1396 - Chi viola gravemente l’obbligo della residenza cui è tenuto in ragione dell’ufficio ecclesiastico, sia punito con giusta pena non esclusa, dopo esser stato ammonito, la privazione dell’ufficio.