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LIBRO VI LE SANZIONI NELLA CHIESA
PARTE II LE PENE PER I SINGOLI DELITTI
DELITTI CONTRO LA VITA E LA LIBERTĀ DELL'UOMO (Cann. 1397 – 1398)
Can. 1397 - Chi commette omicidio, rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona, o la mutila o la ferisce gravemente, sia punito a seconda della gravitā del delitto con le privazioni e le proibizioni di cui nel can. 1336; l'omicidio poi contro le persone di cui nel can. 1370, č punito con le pene ivi stabilite. Can. 1398 - Chi procura l'aborto ottenendo l'effetto incorre nella scomunica latae sententiae.
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