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CODICE DI DIRITTO CANONICO
LIBRO VI
LE SANZIONI NELLA CHIESA
PARTE II
LE PENE PER I SINGOLI DELITTI
TITOLO VII
NORMA GENERALE
Can. 1399 - Oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi, la violazione
esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, solo
quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la
necessità di prevenire o riparare gli scandali.
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