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CODICE DI DIRITTO CANONICO

LIBRO V

I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA

 

TITOLO III

I CONTRATTI E SPECIALMENTE L'ALIENAZIONE

(Cann. 1290 – 1298) 

 

Can. 1290 - Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547.

Can. 1291 - Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto.

Can. 1292 - §1. Salvo il disposto del can. 638, §3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e la somma massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati; il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.

§2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

§3. Se la cosa che s'intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza si devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la licenza è nulla.

§4. Coloro che sono tenuti a prendere parte alla alienazione dei beni con il parere o il consenso, non diano il parere o il consenso senza essersi prima esattamente informati, sia sulle condizioni finanziarie della persona giuridica i cui beni si vogliono alienare sia sulle alienazioni già fatte.

Can. 1293 - §1. Per l'alienazione dei beni il cui valore eccede la somma minima definita, si richiede inoltre:

1) una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale;

2) la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto.

§2. Si osservino inoltre le altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa.

Can. 1294 - §1. La cosa non deve essere ordinariamente alienata a prezzo minore di quello indicato nella stima.

§2. Il denaro ricavato dall'alienazione venga cautamente investito in favore della Chiesa, oppure sia prudentemente impiegato secondo le finalità dell'alienazione.

Can. 1295 - I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione.

Can. 1296 - Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi lo debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa.

Can. 1297 - Spetta alla Conferenza Episcopale, attese le circostanze dei luoghi, stabilire norme per la locazione dei beni della Chiesa, soprattutto circa la licenza da ottenersi dalla autorità ecclesiastica competente.

Can. 1298 - Salvo non si tratti di un affare di infima importanza, i beni ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza una speciale licenza data per iscritto dall'autorità competente.