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MOTU PROPRIO
CONSILIUM A DECESSORE
DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XV
La decisione presa dal Nostro Predecessore, di santa memoria, di
riportare al
testo originario la versione latina (detta «Vulgata
») dei libri sacri della
Bibbia è
da tutti annoverata tra quei meriti per i quali il nome di Pio X
è affidato all’immortalità.
Infatti, soprattutto per la varietà e il grande numero dei
Codici che
occorre ricercare e raccogliere in tutto il mondo, si tratta di
una faticosa iniziativa,
quasi sterminata, che certo non può essere compiuta da un solo
uomo, per
quanto operoso e competente, poiché essa richiede gli studi
comuni e costanti di
numerosi dotti. Se tale proposito avrà compimento, deriverà alla
Chiesa grande
vantaggio, e crescerà presso gli acattolici la stima per
l’erudizione e la dottrina
del clero cattolico.
Non abbiamo alcun dubbio circa il successo dell’impresa, vedendo
a chi essa
è stata affidata dal Nostro Predecessore: infatti è certamente
conosciuta e meritamente
lodata la preparazione dei monaci benedettini in questo genere
di studi.
Pertanto confermiamo, così come è costituita, la Commissione per
la revisione
della versione «Vulgata » dei Libri Sacri, la onoriamo del
titolo di « Pontificia », e
ordiniamo che essa sia autonoma entro le seguenti norme:
I. Ogni volta che un nuovo Presidente dovrà essere assegnato
alla Commissione,
l’Abate Primate delle Congregazioni associate dell’Ordine
Benedettino,
dopo aver consultato i suoi consiglieri, proporrà uno o diversi
nomi al Sommo
Pontefice che designerà a questo incarico la persona da lui
preferita.
II. La Commissione sarà una comunità legittima con diritto
proprio, allo
stesso titolo degli altri conventi benedettini.
III. Il Presidente eserciterà sui suoi colleghi della
Commissione, finché ne
faranno parte, la stessa giurisdizione che ogni Abate
benedettino esercita sui monaci
del suo cenobio, fatta salva, come in radice,
la potestà del proprio Prelato.
IV. La Commissione stessa coopterà i propri membri. Sia però
consentito al
Primate di intervenite in tale cooptazione, ossia opporsi ad
essa per gravi motivi.
È auspicabile tuttavia che tutti gli Abati della Consociazione
Benedettina, salvo
impedimenti di carattere locale, consentano a coloro che sono
nominati nella
Commissione, di compiere un lavoro tanto importante e utile.
V. Lo stesso Primate amministrerà tutti i beni che perverranno
alla Commissione,
dopo aver designato come consiglieri alcuni membri della
Commissione;
ma ogni anno renderà conto al Sommo Pontefice della propria
amministrazione.
Abbiamo stabilito e sancito queste norme con motu proprio,
nonostante qualsiasi parere contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 23 novembre 1914, nel
primo anno del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
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Editrice Vaticana
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