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MOTU PROPRIO
CUM IURIS CANONICI
DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XV
Dal momento che, venendo incontro alle attese di tutto il mondo
cattolico,
Noi abbiamo recentemente promulgato il Codice di diritto
canonico voluto da
Pio X, Nostro Predecessore di felice memoria, il bene della
Chiesa e il carattere
stesso dell’opera richiedono che prestiamo ogni possibile
attenzione a che la validità
di un testo così importante non venga un giorno o l’altro messa
in forse o
da opinabili interpretazioni e congetture di privati sul senso
autentico dei canoni,
o dalla molteplice varietà di nuove leggi. Intendiamo perciò
ovviare ad entrambi
gl’inconvenienti, e a questo scopo, Motu proprio, con
certa conoscenza e
dopo matura ponderazione, Noi stabiliamo e decretiamo quanto
segue:
I. Sull’esempio dei Nostri Predecessori, i quali affidarono
l’interpretazione
dei decreti del Concilio di Trento ad un’apposita assemblea di
Padri Cardinali,
Noi istituiamo un Consiglio, o una Commissione, come la
chiamano, alla quale
spetterà l’esclusivo diritto di pronunciarsi
sull’interpretazione autentica dei canoni
del Codice, dopo avere tuttavia ascoltato, in casi di
particolare rilievo, il
parere della Sacra Congregazione che abbia sollevato il quesito
sottoposto all’esame
della Commissione stessa. Vogliamo che tale Consiglio sia
composto da alcuni
Cardinali di Santa Romana Chiesa, uno dei quali sia designato a
presiederlo,
scelti direttamente dall’Autorità Nostra e dei Nostri
successori; ad essi si aggiungeranno
un segretario, col compito di redigere gli atti del Consiglio, e
alcuni
Consultori, dell’uno e dell’altro clero, esperti in diritto
canonico, designati
dalla medesima Autorità; ma il Consiglio avrà il diritto di
sentire anche l’opinione
dei Consultori delle Sacre Congreazioni dalle quali siano stati
proposti i quesiti.
II. Le Sacre Congregazioni Romane non elaboreranno d’ora in
avanti nuovi
Decreti Generali, se non nel caso che lo richieda una grave
necessità della Chiesa
universale. Il loro compito ordinario, dunque, in questo
settore, sarà quello di
controllare che le norme del Codice siano religiosamente
osservate, nonché di
pubblicare, quando se ne veda l’opportunità, le Istruzioni
atte a portare maggior
luce sulle prescrizioni del Codice e ad aumentarne l’efficacia.
Tali documenti saranno
compilati in modo non soltanto perché siano, ma anche perché
risultino
come una sorta di commentario e complemento dei canoni, cosicché
possano
essere assai opportunamente inseriti nel contesto dei documenti.
III. Se col passare del tempo il bene della Chiesa universale
richiederà che
venga emanato un nuovo decreto generale da parte di qualche
Sacra Congregazione,
e che essa stessa elabori tale decreto, nel caso che questo non
sia conforme
alle prescrizioni del Codice, essa dovrà far presente al Sommo
Pontefice tale discrepanza.
Inoltre, una volta che il decreto sia stato approvato dal
Pontefice, la
stessa Sacra Conregazione lo sottoporrà al Consiglio, al quale
spetterà redigere il
canone, o i canoni in conformità dello spirito del Decreto. Se
il Decreto si discosterà
da quanto previsto nel Codice, il Consiglio indicherà a quale
legge del
Codice la nuova legge dovrà subentrare; se il Decreto sarà
relativo ad un tema
non contenuto nel Codice, il Consiglio stabilirà in quale punto
del Codice si
debbano inserire il nuovo canone o i nuovi canoni, ripetendo il
numero del canone
immediatamente precedente con l’aggiunta di bis, ter,
ecc., in modo che
nessun canone cambi la propria collocazione e che la numerazione
non venga in
alcun modo alterata. Di tutto quanto precede, subito dopo il
Decreto della Sacra
Gongregazione si darà notizia negli Acta Apostolicae Sedis.
Tutto quanto Ci parve utile decretare su questa materia, tutte e
ciascuna delle norme qui fissate vogliamo e comandiamo che siano e rimangano
stabili e irremovibili, nonostante qualsiasi cosa contraria.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 15 settembre 1917, anno
quarto del Nostro Pontificato.
BENEDICTUS PP. XV
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Editrice Vaticana
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