GIOVANNI PAOLO II
LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI MOTU PROPRIO
PER L'ISTITUZIONE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
Con la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico, da noi fatta recentemente, ci allieta la speranza che «questo sia strumento efficace, che serva alla Chiesa per perfezionare se stessa secondo lo spirito del Concilio Vaticano II, e per dimostrarsi all'altezza nell'eseguire la sua missione di salvezza in questo mondo» (Ioannis Pauli PP. II, Sacrae Disciplinae Leges: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI, 1 (1983) 234).
Per raggiungere questo scopo, si richiede una tale osservanza delle leggi canoniche, che comporti non solo una volontà pronta ad obbedire, ma anche una speciale ed esatta conoscenza e interpretazione delle leggi canoniche. Esse infatti, «poiché obbligano tutti, non debbono contenere nulla di oscuro o di ambiguo» (Gregorii IX, Pothast, n. 9526-X, I, 2, 13); atteso però il loro carattere generale, è inevitabile che la loro applicazione ai singoli casi generi difficoltà.
Inoltre, dovendo i canoni del Concilio essere d'accordo tra loro, può sorgere talvolta il dubbio circa la volontà o la mente del legislatore, e perciò si richiede un'interpretazione che metta in chiaro il senso genuino delle leggi per dissipare qualsiasi dubbio o ambiguità.
Pertanto, sull'esempio del nostro predecessore di felice memoria Benedetto XV, il quale volle che fosse affidata a un'apposita Commissione speciale l'interpretazione autentica del Codice precedente (Benedicti XV, Cum Iuris Canonici: AAS 9 (1917) 483), con Motu proprio, di certa scienza e dopo maturo esame abbiamo deliberato di istituire, e di fatto istituiamo, una Commissione speciale, che si chiamerà in avvenire Pontificia commissione per l'interpretazione autentica del Codice di diritto canonico, e sarà retta dalle seguenti norme.
I) Soltanto questa Commissione avrà la facoltà di dare l'interpretazione autentica - che dev'essere confermata dalla nostra autorità - dei canoni del Codice di diritto canonico e delle altre leggi universali della Chiesa latina, dopo avere tuttavia sentito nelle cose di maggiore importanza i dicasteri che sono ad esse interessati a motivo della materia.
II) Questa Commissione sarà composta di Padri cardinali e di alcuni vescovi, sotto la direzione di un cardinale presidente, i quali avranno a disposizione un congruo numero di officiali e un gruppo di consultori esperti in materia canonica.
III) Per quanto concerne la nomina e la durata del mandato dei membri, officiali e consultori della Commissione, saranno applicate le norme che regolano gli altri dicasteri della Curia romana.
IV) Saranno poi determinati a tempo debito il modo e la forma di procedere.
Con queste nostre Lettere apostoliche decretiamo che cessino la Pontificia commissione per la revisione del Codice di diritto canonico e la Pontificia commissione per l'interpretazione dei decreti del Concilio Vaticano II.
Tutto ciò che abbiamo deliberato con queste Lettere in forma di Motu proprio, vogliamo che sia stabile e valido fin dal momento della sua pubblicazione su «L'Osservatore Romano».
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 2 gennaio 1984 anno sesto del Nostro Pontificato.
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