I nostri predecessori, al fine di provvedere alla tutela giudiziaria dei
cittadini dello stato della Città del Vaticano, tutela adatta alla natura
singolare e al fine di questo territorio, costituirono uno speciale ordinamento
dei tribunali già dal 7 giugno 1929, che in seguito sotto la spinta
dell'esperienza mutarono più volte e che ultimamente fu promulgato da Pio XII il
1 maggio 1946 col motu proprio «Con la legge».
Ora però, volendo che questo ordinamento corrisponda il più possibile al
recente Codice di diritto canonico, ci è parso bene emendarlo ancora una volta,
soprattutto affidando a un tribunale misto, composto da un prelato come
presidente e da due giudici laici, la cognizione di quelle cause ecclesiastiche
che hanno carattere patrimoniale o economico.
Poiché infatti, dopo la costituzione della sezione seconda del supremo
tribunale della Segnatura apostolica e l'abolizione del «privilegium fori», il
numero di quelle cause da risolvere nello stato della Città del Vaticano è
notevolmente diminuito, non c'è ormai alcun motivo per derogare alla legge
generale sulla competenza della chiesa. Perciò ci è sembrato opportuno stabilire
che anche nello stato della Città del Vaticano, su tutte le materie di cui al
can. 1401, giudichi solamente il tribunale ecclesiastico, il cui ordinamento si
avvicini il più possibile alle norme generali sui tribunali diocesani, stabilite
nei cann. 1421-1426.
Con questo motuproprio non intendiamo tuttavia derogare alle prescrizioni dei
cann. 1404-1406 e 1417 del Codice di diritto canonico, né alle norme del diritto
canonico generale sulle controversie che sorgono su atti di potestà
amministrativa. Perciò, dopo aver ascoltato la commissione da noi istituita,
rimessi alle leggi dello stato della Città del Vaticano quei cambiamenti che
perciò sembreranno necessari sull'ordinamento dei tribunali dello stato e su
altre materie civili, al fine di meglio armonizzare la legislazione dello stato
con lo spirito e le prescrizioni del nuovo diritto canonico, debitamente
informati e con la nostra suprema e apostolica autorità, stabiliamo quanto
segue:
Art. 1. - In quella parte della diocesi di Roma, che è situata nel territorio
dello stato della Città del Vaticano, il tribunale ecclesiastico di prima
istanza è composto da un vicario giudiziale e da giudici, dal promotore di
giustizia, dal difensore del vincolo e dal notaio, tutti nominati dal sommo
pontefice per cinque anni.
Art. 2. - Sulla ricusazione del vicario giudiziale decide il decano della
Rota romana.
Il vicario giudiziale impedito è sostituito interinalmente dal giudice più
anziano. Quando è impedito un altro giudice o una persona tra quelle nominate
nell'art. 1, la sostituzione sarà fatta dal vicario giudiziale.
Art. 3. - Non devono emettere giuramento, ai sensi del can. 1454, coloro che
hanno già nella chiesa un ufficio giudiziario al quale siano vincolati con lo
stesso giuramento.
Art. 4. - La sede del tribunale ecclesiastico è nello stesso edificio in cui
risiede il tribunale dello stato della Città del Vaticano; là si stabilirà pure
l'archivio del tribunale ecclesiastico.
Art. 5. - Per le notificazioni e le esecuzioni potranno essere usati
liberamente i cursori dello stato della Città del Vaticano.
Art. 6. - Al vicario giudiziale, ai giudici e a tutti coloro che vi sono
incaricati a norma degli artt. 1 e 2, verrà corrisposto uno stipendio, a meno
che non siano giudici del tribunale dello stato della Città del Vaticano,
stipendio che verrà determinato alla fine di ogni anno giudiziario dal decano
della Rota romana.
Art. 7. - L'appello dal tribunale ecclesiastico si fa solamente al tribunale
della Rota romana.
Art. 8. - Le cause appartenenti al foro ecclesiastico a norma del can. 1401,
che ora sono pendenti nello stato della Città del Vaticano, saranno giudicate
perciò dal tribunale ecclesiastico costituito col presente motuproprio.
Le norme sopra indicate entreranno in vigore dal 1° gennaio 1988.
Vogliamo che le decisioni stabilite con questa lettera apostolica scritta «motu
proprio», tutte e singole siano definitive ed efficaci, nonostante qualsiasi
cosa in contrario.
Roma, presso San Pietro, 21 novembre 1987, anno decimo del nostro
Pontificato.
GIOVANNI PAOLO II
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