GIOVANNI PAOLO II
MOTU PROPRIO
SOLLICITA CURA
La sollecitudine di provvedere alle necessità della diocesi di Roma e delle
circoscrizioni ecclesiastiche del Lazio, secondo le mutate circostanze, ha fatto
sì che nel decorso dei tempi più recenti siano state introdotte più di una volta
nuove strutture e procedure.
Nel 1938, quando in Italia furono istituiti i tribunali regionali per le
cause di nullità matrimoniale, presso il Vicariato di Roma fu costituito il
tribunale di prima istanza per la regione conciliare, cioè ecclesiastica, del
Lazio, competente solamente per le cause di nullità del matrimonio; per le altre
cause invece rimasero in vigore i tribunali propri nelle singole diocesi della
stessa regione. In quell'occasione, fu affidato a questo stesso foro regionale
il compito di trattare in seconda istanza le cause svolte in primo grado dai
tribunali regionali napoletano e cagliaritano, ferma restando sempre la facoltà
di proporre direttamente presso la Rota romana il giudizio di seconda istanza.
Come foro di appello per le cause definite in primo grado dal tribunale
regionale del Vicariato di Roma fu stabilito che fosse competente soltanto il
tribunale apostolico della Rota romana.
In seguito, tuttavia, poiché le cause trattate dai tribunali regionali
d'Italia in prima istanza «venivano deferite con tale frequenza al tribunale
apostolico della Rota romana da permettergli con difficoltà di espletare in modo
conveniente il suo compito, com'è doveroso», con rescritto pontificio di Pio
XII, emesso il 16 ottobre 1951, fu sospeso temporaneamente il diritto di
deferire le cause di nullità matrimoniale, che erano state giudicate in prima
istanza dai tribunali ecclesiastici regionali d'Italia, per il processo di
seconda istanza, presso la Rota romana, secondo la norma del can. 1599§1, 1° del
Codice di diritto canonico del 1917, che corrisponde al can. 1444§1, 1° del
nuovo codice; contemporaneamente fu pure costituito nel Vicariato di Roma - come
si legge nel rescritto - il tribunale d'appello, distinto dal tribunale di prima
istanza, al quale si devono sempre presentare in secondo grado sia le cause
giudicate in prima istanza presso il tribunale di prima istanza del Vicariato di
Roma, sia le cause napoletane e cagliaritane deferite in grado di appello al
Vicariato di Roma.
Alla distanza di quindici anni, con rescritto del sommo pontefice il papa
Paolo VI, in data 10 febbraio 1969, tolta la predetta sospensione, fu stabilito:
«Le cause di nullità matrimoniale, trattate in prima istanza presso il tribunale
di primo grado del Vicariato di Roma, possono essere deferite in grado di
appello o alla Sacra romana Rota, oppure al tribunale di secondo grado dello
stesso Vicariato».
Infine, con la costituzione apostolica Vicariae potestatis, emanata il 6
gennaio 1977, con la quale il Vicariato di Roma ricevette un nuovo ordinamento,
Paolo VI costituì due distinti tribunali, cioè il tribunale ordinario della
diocesi di Roma e il tribunale regionale del Lazio per le cause di nullità
matrimoniale, dopo aver soppresso il tribunale di appello del Vicariato di Roma.
Al tribunale regionale del Lazio attribuì la competenza di giudicare in primo
grado le cause di nullità della regione Lazio e in grado di appello le cause di
nullità matrimoniale giudicate in primo grado dai tribunali regionali napoletano
e cagliaritano; e inoltre stabilì che si appellasse alla Rota romana sia dal
tribunale regionale del Lazio per le cause di nullità matrimoniali, sia dal
tribunale ordinario della diocesi di Roma per le altre cause.
Tutti questi cambiamenti della normativa miravano a rispondere nel miglior
modo possibile alle necessità di una retta amministrazione della giustizia nelle
diverse circostanze.
Con le stesse disposizioni d'animo e tenendo presenti, tuttavia, le
situazioni e le consuetudini pastorali - e col vivo desiderio che il tribunale
apostolico della Rota romana sia sempre più messo in evidenza nell'esercizio del
suo compito nei confronti della chiesa universale e possa svolgere questa
funzione in modo più efficace, e perciò volendo che venga liberato dal trattare
in grado di appello tutte le cause nelle quali si appella da una sentenza emessa
in prima istanza dal tribunale regionale del Lazio - sentito il supremo
tribunale della Segnatura apostolica, della Rota romana e della commissione da
noi costituita, nonché dell'assemblea dei vescovi della regione Lazio, con la
nostra suprema autorità apostolica decretiamo quanto segue:
a) viene costituito nel Vicariato di Roma un tribunale di appello - distinto
dagli altri tribunali esistenti nello stesso Vicariato - presso il quale saranno
deferite in secondo grado le cause definite in prima istanza:
- dal tribunale regionale del Lazio per le cause di nullità matrimoniale;
- dai tribunali regionali napoletano e cagliaritano per le cause di nullità
matrimoniale;
- dal tribunale sia della diocesi di Roma sia delle altre diocesi della
regione Lazio, per le altre cause; ferma restando sempre la facoltà di ricorrere
in seconda istanza presso la Rota romana, a norma del can. 1444§1, 1°.
Perciò il tribunale regionale del Lazio di prima istanza per le cause di
nullità matrimoniale non è più competente a trattare in grado di appello le
cause giudicate dai tribunali regionali napoletano e cagliaritano.
b) Il cardinale vicario esercita il compito di moderatore in questo tribunale
a norma del diritto; in caso di impedimento, di assenza o di vacanza, lo
sostituirà il vicegerente.
c) Il vicario giudiziale, i vicari giudiziali aggiunti, i giudici, i
difensori del vincolo e il promotore di giustizia sono nominati dal sommo
pontefice per un tempo limitato e definito, su proposta del cardinale vicario e
udita l'assemblea dei vescovi della regione Lazio.
d) Questo stesso tribunale ha la sua amministrazione.
Quanto sopra stabilito, che ha valore nonostante qualsiasi cosa in contrario
anche se degna di specialissima menzione, entrerà in vigore a tutti gli effetti
giuridici dal 1° settembre 1988.
Norme transitorie
1. Le cause definite dai tribunali napoletano e cagliaritano, che sono in
corso di trattazione in secondo grado presso il «tribunale regionale del Lazio
per le cause di nullità matrimoniale», devono essere deferite al nuovo
tribunale, qualora al 1° settembre 1988 non abbiano ancora concordato i dubbi a
norma del diritto; possono essere deferite al medesimo anche quelle che, allo
stesso giorno, si trovano in fase istruttoria, qualora entrambe le parti e il
difensore del vincolo lo consentano.
Se invece è già stato emesso il decreto di conclusione in causa, la sentenza
definitiva dev'essere emessa dal tribunale presso il quale la causa è stata
introdotta.
2. Le cause giudicate in primo grado dal tribunale regionale del Lazio per le
cause di nullità matrimoniale, i cui atti siano stati trasmessi, al 1° settembre
1988, alla Rota romana a norma del can. 1682 par. 1, siano deferite al nuovo
tribunale solamente se non è stato ancora composto il dubbio, e qualora almeno
una parte lo richieda e l'altra parte e l'ecc.mo decano convengano.
3. La stessa norma, con gli opportuni adattamenti, vale per le cause non
matrimoniali giudicate dal tribunale ordinario della diocesi di Roma che sono in
corso di trattazione presso la Rota in grado di appello.
4. Le cause non matrimoniali definite nel primo grado dai tribunali delle
diocesi del Lazio che, al 1° settembre 1988, siano in corso di trattazione in
seconda istanza presso il tribunale ordinario della diocesi di Roma, devono
essere deferite al nuovo tribunale qualora non sia stato concordato il dubbio, a
norma del diritto; possono invece essere deferite le cause che sono ancora in
fase istruttoria, col consenso delle due parti e del predetto tribunale della
diocesi di Roma.
Se invece è già stato emesso il decreto di conclusione in causa, la sentenza
definitiva deve essere emessa dal tribunale presso il quale la causa è stata
introdotta.
Queste norme entreranno in vigore dal 1° settembre 1988.
Tutto quanto è stato da noi decretato motu proprio con questa lettera
apostolica, vogliamo che sia fermo e definitivo, nonostante qualsiasi cosa in
contrario, anche se degna di specialissima menzione.
Roma, presso San Pietro, 26 dicembre 1987, decimo del nostro Pontificato.
GIOVANNI PAOLO II
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Libreria Editrice Vaticana
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