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DISCORSO DI GIOVANNI
PAOLO II AI GIURISTI CATTOLICI
6 dicembre 1980
Illustri signori e carissimi fratelli!
1. È stato per me motivo di particolare compiacimento l’apprendere
che quest’anno il vostro convegno nazionale di studio avrebbe avuto per tema l’arduo
binomio violenza e diritto. Se sul piano dei fatti storici, infatti, la dolorosa
cronaca quotidiana ci presenta il primo termine come estremamente attuale, sul
terreno dottrinale, le controversie riaccesesi anche tra cattolici dopo il
Concilio possono dirsi appena un poco attenuate, mentre rimane ancora spessa la
confusione delle idee, derivante dalla pluralità delle discipline vecchie e
nuove, dalla diversità delle scuole e dalla opposizione delle ideologie
politiche. E va subito rilevato, che oggi, all’eterna dialettica tra posizioni
conservatrici e movimenti innovatori aventi ad oggetto principi, valori o
istituzioni particolari, si va e si vuole sostituire da non pochi, nelle odierne
società dette in trasformazione, l’opposizione tra quanti pensano che si
possano e si debbano riformare pacificamente le strutture, e quanti credono che,
solo dopo l’annientamento totale e violento delle stesse, l’uomo possa
pervenire a costruire una società più giusta e più umana. Frutto amarissimo
di questa confusione delle idee è l’ideologia della violenza. Non si può
esitare a riconoscere ai giuristi una più diretta, più penetrante e più
adeguata competenza non solo ai fini empirici della necessaria repressione delle
singole sue manifestazioni antisociali, e neppure a quelli della sua prevenzione
mediante leggi ed istituzioni idonee ad eliminarne le occasioni, ma anche al
fine di trarre dalla vastissima e molteplice esperienza giuridica le ragioni non
di qualsiasi rapporto di opposizione pratica, ma di vera antitesi, radicale e
sistematica, tra diritto e violenza; antitesi perciò stesso rivelatrice della
essenza intima della seconda.
2. È tutta l’enciclopedia giuridica che è chiamata a
contribuire a questa ricerca. Nelle varie discipline l’antitesi
violenza-diritto è prospettata ora in determinazioni, ossia in comportamenti e
con conseguenze particolari, ora in modo più ampio e generale. Siamo allora di
fronte ad una antitesi fra gli stessi termini radicali, o di fronte a situazioni
non riducibili a un fondo comune? A questa domanda i giuristi, ammaestrati dall’analisi
del linguaggio, dalla storia e dalla comparazione degli ordinamenti giuridici,
possono dare, e sostanzialmente hanno già dato, una risposta nel senso della
prima alternativa.
Un primo passo, preliminare ma indispensabile può dirsi
generalmente acquisito e sta nella precisa distinzione tra forza e violenza.
Nonostante, infatti, l’identica radice lessicale (“vis, hybris”) e l’identità
fisica dell’attività (forza individuale e collettiva), è stato precisato che
la forza è bensì mezzo o strumento essenziale per il diritto positivo, ma pure
che essa, quando è organizzata ed esercitata ordinatamente per i fini del
diritto, non è più mera forza fisica, ma è anche soprattutto giustizia in
concreto. Ciò vale non solo per la forza pubblica ma pure per quella privata,
nel caso di legittima difesa. La forza è dunque realtà nettamente distinta
rispetto alla violenza. E vorremmo aggiungere una verità ancor più nobilitante
della forza rettamente usata. L’individuo che impedisce con la forza a un
infelice di suicidarsi non gli fa violenza, ma fa opera di carità.
3. Il secondo passo, decisivo, è quello che porta dapprima ad
affermare l’antitesi radicale tra violenza e il diritto, poi a costruire
proprio su tale antitesi una definizione universale valida della violenza.
Bisogna distinguere questi due momenti dell’indagine, giacché, se sul primo
troviamo tra gli storici del diritto, tra i cultori della filosofia e della
storia generale e tra gli stessi studiosi dei singoli rami dell’ordinamento
giuridico, una intuizione generale diffusa, e si direbbe pure una profonda
convinzione; quanto al secondo, la diversità dei criteri finora proposti per
distinguere la forza dalla violenza puntando sull’idea del diritto, non solo
palesa l’inadeguatezza di ciascuno di essi, ma pure la loro connessione alla
personale concezione del diritto in genere che il proponente ha.
Ora è qui che voi, giuristi cattolici, potete portare il vostro
specifico contributo ad una definizione della violenza più razionalmente valida
e più praticamente utilizzabile, giacché pur nello studio approfondito del
diritto positivo e nel più sincero rispetto per l’ordinamento giuridico nel
quale operate, non siete ottenebrati dal falso dogma del positivismo
statualistico, né dai permanenti equivoci contro il diritto naturale. Vediamo
in breve quale è la via più chiaramente aperta.
4. La violenza, anche forse etimologicamente, appare come una
violazione. Si è detto violazione di singoli valori umani o visti in se stessi,
o in quanto protetti dal diritto positivo. Ma il primo criterio è
essenzialmente morale, e non sembra consentire una definizione generale
universalmente valida. Il secondo (detto istituzionale) è quello proprio del
diritto penale; ma, in via generale, urta contro la ineliminabile difficoltà
che mentre nelle odierne società in trasformazione sono dappertutto in
discussione proprio le istituzioni, o diritto positivo, la storia antica,
moderna e persino contemporanea ci mostra regimi dispotici, totalitari e
disumani, le cui leggi, sebbene per la retta filosofia vadano dette piuttosto
“monstra legum” che “leges”, formalmente sono pur sempre leggi e
istituzioni positive.
Con più felice intuito della verità sostanziale, giuristi e
moralisti, specie cattolici, han fatto ricorso al valore supremo della vita
associata: la dignità della persona umana. A parte il fatto però che tale
valore considerato in sé e per sé, ossia nella sua nuda astrazione, non va
oggi scevro di equivocità (tanto che esso viene invocato a giustificare anche
le più indubbie violenze delle rivoluzioni, delle guerriglie) non può dirsi
che qualsiasi violenza vietata dalle leggi per ottenere il rispetto di un ordine
esclusivamente positivo (si pensi a quello processuale) costituisca propriamente
violazione della dignità della persona umana. Aggiungasi che tale dignità ha
contenuti storici diversi nei diversi contesti storici.
Il vero è che nella definizione generalissima della violenza,
non si può prescindere dall’idea del diritto, come quel sistema concreto in
cui i valori umani, ivi compreso quello supremo, sono ordinati tra di loro ed in
riguardo al fine comune dei soggetti. Il vero concetto di diritto, il concetto
fondamentale di ogni diritto, è quello di “ordine di giustizia tra uomini”.
Il primo, più radicale e sia pur embrionale ordine di giustizia tra gli uomini,
è il diritto naturale, che fa della persona umana il fondamento primo ed il
fine ultimo di tutta la vita umana politicamente associata. Quel diritto da cui
scaturiscono, nella varietà e nella mutabilità delle situazioni storiche, i
diversi ordinamenti positivi.
Quel diritto che, prima ed ancor più della forza pubblica,
assicura a tali ordinamenti la loro etica validità, la loro continua
perfettibilità, e la loro crescente comunicabilità in ordine a civiltà sempre
più vaste sino a quella universale. Orbene, la violenza in generale non
altrimenti può essere definita che come violazione di un siffatto ordine di
giustizia.
5. Ancora un punto deve essere almeno sommariamente toccato per
completare il quadro dei rapporti tra violenza e diritto, specialmente a voi che
non siete solo giuristi ma anche ed anzitutto cattolici. Come deve essere
valutato, nel quadro del diritto in genere e di quello canonico in particolare,
il nobilissimo “principio della non violenza”? È da osservare, anzitutto,
che tale principio, già non estraneo al Vecchio Testamento, è stato insegnato
e praticato al massimo dallo stesso Redentore, che sia le profezie, sia i
Vangeli, ci presentano come “agnello condotto ingiustamente al macello, senza
alcuna ribellione o lamento da parte sua”. Di fronte agli atti di violenza
egli dice addirittura: “Se qualcuno ti percuote una guancia, tu offrigli l’altra
guancia” (Lc 6,29). Ma nel sistema del pensiero cristiano il principio della
non violenza non ha soltanto portata negativa (non opporre violenza a violenza),
bensì anche portata positiva, e di gran lunga superiore.
Si può dire infatti, che la più cristiana delle massime
inculcateci dal Redentore con l’esempio e con un esplicito precetto è questa:
“Non ti lasciar vincere dal male, ma vinci il male con il bene” (Rm 12,21),
con un bene cioè ancora maggiore (che nel concreto risulta essere l’amore).
Se, come giuristi, voi comprendete che non si può costruire una
società fondata solo sul negativo principio della non violenza, come giuristi
cattolici vorremmo affidare anche a voi lo studio dei mezzi per realizzare, o
almeno per tendere sempre più concretamente e sistematicamente a porre le
condizioni perché si realizzi il grande ideale umano, propugnato dal mio grande
predecessore Paolo VI: l’universale civiltà dell’amore. Come egli diceva,
quest’ideale non è affatto una utopia perché la legge dell’amore è
radicata nel cuore di ogni uomo, creato ad immagine di Dio che è amore, e
dunque di tutti gli uomini.
Il vostro insostituibile contributo, una volta che tutti i
popoli hanno riconosciuto che fondamento primo e fine ultimo della vita umana
politicamente associata è la dignità di persona spettante a tutti gli uomini,
non è solo quella di combattere la mostruosa concezione del diritto come forza,
nel quale vi siete sempre segnalati, ma anche di respingere quella formalistica,
che vede negli ordinamenti giuridici dei semplici regolamenti esterni delle
libertà individuali, o dei gruppi, ovvero una semplice garanzia dei beni
posseduti dai singoli. A quel modo che l’uomo non è destinato solo a vivere
con gli altri, ma anche per gli altri, trovando in ciò la più alta perfezione
della sua stessa personalità, ciascun popolo non può pensare esclusivamente al
proprio benessere, ma deve anche contribuire a quello degli altri popoli,
verificando così l’autentica umanità della sua stessa civiltà particolare.
Il dovere della solidarietà, e dunque dell’amore, non può essere estraneo al
diritto giacché esso, essendo iscritto nella stessa realtà esistenziale dell’uomo,
è il primo precetto del diritto naturale, dopo quello dell’amore per Dio.
Il concetto del diritto, secondo l’antichissima istituzione,
va ricondotto a quello di giustizia, ma non solo a quello della giustizia
parmeneidiana, che, distinguendo il “mio” dal “tuo”, separava l’“io”
dal “tu”, bensì a quella della “iustitia maior” predicata da Cristo,
che è la carità.
In conclusione: come con il solo principio negativo della non
violenza non si può costruire una società, così non si può costruire una “società
senza diritto e senza Stato” come promettono certe utopie contemporanee. Ma
ben si può costruire una società fondata sull’amore; ben si può e si deve
tendere a un’universale civiltà dell’amore. Qui la violenza sarà esclusa
perché contraria al diritto che è carità: “plenitudo legis dilectio” (Rm
13,10).
Invocando sui lavori del vostro convegno l’abbondanza dei
favori celesti, vi imparto di cuore la propiziatrice benedizione apostolica, che
estendo ai vostri familiari ed alle persone care.
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