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DISCORSO DI GIOVANNI
PAOLO II ALLA SACRA ROMANA ROTA
4 febbraio 1980
Il vedervi intorno a me, diletti figli, convenuti per l’inaugurazione
del nuovo anno giudiziario, è per il mio animo un motivo di letizia e di
conforto, come lo è pure l’aver ascoltato dal degnissimo vostro decano,
monsignor Heinrich Ewers, la conferma dei vostri sentimenti di comune
gratitudine.
Anch’io vi ringrazio di cuore e vi confermo i sentimenti di
benevolenza che già manifestai ad ognuno di voi nella visita, a cui ha
accennato monsignor decano.
1. L’8 dicembre scorso, come sapete, ho reso pubblico il mio
messaggio per la celebrazione della XIII Giornata mondiale della pace, il cui
contenuto si compendia in queste parole: “La verità, forza della pace”.
Vorrei trattenermi con voi, in questa occasione, sviluppando un particolare
aspetto dello stesso argomento, che ha stretto rapporto col vostro ministero.
La verità non diventa forza della pace se non per il tramite
della giustizia. La Sacra Scrittura, parlando dei tempi messianici, da una parte
asserisce che la giustizia è fonte e compagna della pace: “Nei suoi giorni
fiorirà la giustizia e abbonderà la pace” (Sal 72,2), dall’altra
sottolinea ripetutamente il vincolo che associa la verità alla giustizia: “La
verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo” (Sal
85,12), ed ancora: “Giudicherà il mondo con giustizia, e con verità tutte le
genti” (Sal 96,13). Ispirandosi a questi e ad altri testi dei libri sacri,
teologi e canonisti, sia medievali che moderni, giungono ad affermare che la
giustizia ha un suo rapporto di dipendenza nei confronti della verità: “Veritas
- asserisce un famoso assioma canonistico - est basis, fundamentum seu mater
iustitiae” (A. Barbosa, De Axiomatibus Iuris usufrequentioribus, Axioma
224, Veritas, 5; Tractatus varii, Lugduni 1678, 136); e parimenti
si sono espressi i teologi, con a capo san Tommaso (S. Tommaso, Summa
Theologica, P. I, q. 21,a 2,c), il cui pensiero sintetizzò Pio XII
affermando con vigore che “la verità è la legge della giustizia”, e poi
commentando: “Il mondo ha bisogno della verità che è giustizia, e di quella
giustizia che è verità” (Pio XII, Allocutio ad Sacram Romanam Rotam,
die 1 oct. 1942, in AAS 34 [1942] 342,5).
2. Per riferirmi al campo, che è propriamente vostro, in tutti
i processi ecclesiastici la verità deve essere sempre, dall’inizio fino alla
sentenza, fondamento, madre e legge della giustizia. E poiché oggetto
prevalente della vostra attività è “la nullità o meno del vincolo
matrimoniale” - come ha testé affermato monsignor decano - mi è sembrato
opportuno dedicare, in questo nostro incontro, alcune riflessioni ai processi
matrimoniali di nullità.
Fine immediato di questi processi è di accertare l’esistenza
o meno dei fatti che, per legge naturale, divina od ecclesiastica, invalidano il
matrimonio, cosicché si possa giungere all’emanazione di una sentenza vera e
giusta circa l’asserita non esistenza del vincolo coniugale.
Il giudice canonico deve perciò stabilire se quello celebrato
è stato un vero matrimonio. Egli è, quindi, legato dalla verità, che cerca di
indagare con impegno, umiltà e carità.
E questa verità “renderà liberi” (Gv 8,32) coloro che si
rivolgono alla Chiesa, angosciati da situazioni dolorose, e soprattutto dal
dubbio circa l’esistenza o meno di quella realtà dinamica e coinvolgente
tutta la personalità di due esseri, che è il vincolo matrimoniale.
Per limitare al massimo i margini di errore nell’adempimento
di un servizio così prezioso e delicato qual è quello da voi svolto, la Chiesa
ha elaborato una procedura che, nell’intento di accertare la verità
oggettiva, da una parte assicuri le maggiori garanzie alla persona nel sostenere
le proprie ragioni, e, dall’altra, rispetti coerentemente il comando divino:
“Quod Deus coniunxit homo non separet” (Mc 10,3).
Importanza degli atti istruttori
3. Tutti gli atti del giudizio ecclesiastico, dal libello alle scritture di
difesa, possono e debbono essere fonte di verità; ma in modo speciale debbono
esserlo gli “atti della causa”, e, tra questi, gli “atti istruttori”,
poiché l’istruttoria ha come fine specifico quello di raccogliere le prove
sulla verità del fatto asserito, affinché il giudice possa, su questo
fondamento, pronunziare una sentenza giusta.
A questo scopo e dietro citazione del giudice compariranno, per
essere interrogati, le parti, i testi, ed eventualmente i periti. Il giuramento
di dire la verità, che viene richiesto a tutte queste persone, sta in perfetta
coerenza con la finalità dell’istruttoria: non si tratta di creare un evento
che non è mai esistito, ma di mettere in evidenza e far valere un fatto
verificatosi nel passato e perdurante forse ancora nel presente. Certamente
ognuna di queste persone dirà la “sua verità”, che sarà normalmente la
verità oggettiva o una parte di essa, spesso considerata da diversi punti di
vista, colorata con le tinte del proprio temperamento, forse con qualche
distorsione oppure mescolata con l’errore; ma in ogni caso tutte dovranno
agire lealmente, senza tradire né la verità che credono sia oggettiva, né la
propria coscienza.
Della certezza morale alla sentenza
4. Alessandro II osservava nel sec. XII: “Saepe contingit quod testes,
corrupti praetio, facile inducantur ad falsum testimonium proferendum” (C. 10,
X, De Praesumptionibus, II,23: ed. Richter-Friedberg, II, 355). Purtroppo
nemmeno oggi i testi sono immuni dalla possibilità di prevaricare. Per questo
Pio XII, nella allocuzione sull’unità di fine e di azione nelle cause
matrimoniali, esortava non soltanto i testimoni, ma tutti coloro che partecipano
al processo a non scostarsi dalla verità: “Mai non avvenga che nelle cause
matrimoniali dinanzi ai tribunali ecclesiastici abbiano a verificarsi inganni,
spergiuri, subornazioni o frodi di qualsiasi specie!” (Pio XII, Allocutio
ad Sacram Romanam Rotam, die 2 oct 1944, AAS 36 [1944] 282).
Se questo però avvenisse, gli atti istruttori non sarebbero
certamente sorgenti limpide di verità, che potrebbero portare i giudici,
nonostante la loro integrità morale e il loro leale sforzo per scoprire la
verità, a errare nel pronunziare la sentenza.
5. Finita l’istruttoria, inizia per i singoli giudici, che
dovranno definire la causa, la fase più impegnativa e delicata del processo.
Ognuno deve arrivare, se possibile, alla certezza morale circa la verità o
esistenza del fatto, poiché questa certezza è requisito indispensabile
affinché il giudice possa pronunziare la sentenza: prima, per così dire, in
cuor suo, poi dando il suo suffragio nell’adunanza del collegio giudicante.
Il giudice deve ricavare ideale certezza “ex actis et probatis”.
Anzitutto “ex actis”, poiché si deve presumere che gli atti siano fonte di
verità. Perciò il giudice, seguendo la norma di Innocenzo III, “debet
universa rimari” “Iudex... usque ad prolationem sententiae debet universa
rimari”, (C. 10, X, De Fide instrumentorum, II,22: ed.
Richter-Friedberg, II, 352), cioè deve scrutare accuratamente gli atti, senza
che niente gli sfugga. Poi “ex probatis”, perché il giudice non può
limitarsi a dar credito alle sole affermazioni; anzi deve aver presente che,
durante l’istruttoria, la verità oggettiva possa essere stata offuscata da
ombre indotte per cause diverse, come la dimenticanza di alcuni fatti, la loro
soggettiva interpretazione, la trascuratezza e talvolta il dolo e la frode. È
necessario che il giudice agisca con senso critico. Compito arduo, perché gli
errori possono essere molti, mentre invece la verità è una sola. Occorre
dunque cercare negli atti le prove dei fatti asseriti, procedere poi alla
critica di ognuna di tali prove e confrontarla con le altre, in modo che venga
attuato seriamente il grave consiglio di san Gregorio Magno: “Ne temere
indiscussa iudicentur” (S. Gregorio Magno, Moralium l. 19, can. 25, n.
46: PL 76,126).
Ad aiutare quest’opera delicata ed importante dei giudici sono
ordinati le “memoriae” degli avvocati, le “Animadversiones” del
difensore del vincolo, l’eventuale voto del promotore di giustizia. Anche
costoro nello svolgere il loro compito, i primi in favore delle parti, il
secondo in difesa del vincolo, il terzo in iure inquirendo, devono servire alla
verità, perché trionfi la giustizia.
6. Bisogna però aver presente che scopo di questa ricerca non è una qualsiasi
conoscenza della verità del fatto, ma il raggiungimento della “certezza
morale”, cioé, di quella conoscenza sicura che “si appoggia sulla costanza
delle leggi e degli usi che governano la vita umana” (Pio XII, Allocutio
ad Sacram Romanam Rotam, die 1 oct. 1942: AAS 34 [1942] 339,1). Questa
certezza morale garantisce al giudice di aver trovato la verità del fatto da
giudicare, cioé la verità che è fondamento, madre e legge della giustizia, e
gli dà quindi la sicurezza di essere - da questo lato - in grado di pronunziare
una sentenza giusta. Ed è proprio questa la ragione per cui la legge richiede
tale certezza dal giudice, per consentirgli di pronunziare la sentenza (Codex
Iuris Canonici, can. 1869, § 1).
Facendo tesoro della dottrina e della giurisprudenza
sviluppatesi soprattutto in tempi più recenti, Pio XII dichiarò in modo
autentico il concetto canonico di certezza morale nell’allocuzione rivolta al
vostro tribunale il 1 ottobre 1942 (Pio XII, Allocutio ad Sacram Romanam
Rotam, die 1 oct. 1942: AAS 34 [1942], 339-343). Ecco le parole che fanno al
caso nostro:
“Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due
estremi, quella certezza-morale della quale d’ordinario si tratta nelle
questioni sottoposte al vostro foro... Essa, nel lato positivo, è
caratterizzata da ciò che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così
considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal
lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e
con ciò si differenzia dall’assoluta certezza. La certezza, di cui ora
parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunziare una sentenza” (Pio XII, Allocutio
ad Sacram Romanam Rotam, die 1 oct. 1942: AAS 34 [1942], 339-340,1).
Di conseguenza a nessun giudice è lecito pronunziare una
sentenza a favore della nullità di un matrimonio, se non ha acquisito prima la
certezza morale sull’esistenza della medesima nullità. Non basta la sola
probabilità per decidere una causa. Varrebbe per ogni cedimento a questo
riguardo quanto è stato detto saggiamente delle altre leggi relative al
matrimonio: ogni loro rilassamento ha in sé una dinamica impellente, “cui, si
mos geratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur”
(Epistola Cardinalis Praefecti Consilii pro Pubblicis Ecclesiae Negotiis ad
Praesidem Conferentiae Episcopalis Confoederatorum Statuum Americae
Septemtrionalis, die 20 iunii 1973).
I doveri del Giudice
7. L’amministrazione della giustizia affidata al giudice è un servizio alla
verità e nello stesso tempo è esercizio di una mansione appartenente all’ordine
pubblico. Poiché al giudice è affidata la legge “per la sua razionale e
normale applicazione” (Paolo VI, Allocutio ad Sacram Romanam Rotam, die
31 ian. 1974: AAS 66 [1974] 87).
Occorre, dunque, che la parte attrice possa invocare a suo
favore una legge, la quale riconosca nel fatto allegato un motivo sufficiente,
per diritto naturale o divino, positivo o canonico, ad invalidare il matrimonio;
attraverso questa legge si farà il passaggio dalla verità del fatto alla
giustizia o riconoscimento di ciò che è dovuto.
Gravi e molteplici sono, perciò, i doveri del giudice verso la
legge. Accenno soltanto al primo e più importante, che d’altronde porta con
sé tutti gli altri: la fedeltà! Fedeltà alla legge, a quella divina naturale
e positiva, a quella canonica sostanziale e procedurale.
8. L’oggettività tipica della giustizia e del processo, che
nella “quaestio facti” si concretizza nella aderenza alla verità, nella “quaestio
iuris” si traduce nella fedeltà; concetti che, come è manifesto, hanno una
grande affinità fra loro. La fedeltà del giudice alla legge lo deve portare ad
immedesimarsi con essa, cosicché si possa dire con ragione, come scriveva M. T.
Cicerone, che il giudice è la stessa legge che parla: “Magistratum legem esse
loquentem” (M. T. Cicerone, De Legibus, l. 3, n. I,2: ed de l’Association
G. Budé, Paris 1959, p. 82). Sarà poi questa stessa fedeltà a spingere il
giudice ad acquistare quell’insieme di qualità di cui ha bisogno per eseguire
gli altri suoi doveri nei confronti della legge: sapienza per comprenderla,
scienza per illustrarla, zelo per difenderla, prudenza per interpretarla, nel
suo spirito, oltre il “nudus cortex verborum”, ponderatezza e cristiana
equità per applicarla.
È per me motivo di conforto aver potuto constatare quanto
grande sia stata la vostra fedeltà alla legge della Chiesa in mezzo alle
circostanze non facili degli ultimi anni, quando i valori della vita
matrimoniale, giustamente messi in particolare luce dal Concilio Vaticano II, ed
il progresso delle scienze umane, in specie della psicologia e della
psichiatria, hanno fatto confluire al vostro tribunale nuove fattispecie e nuove
impostazioni delle cause matrimoniali, non sempre corrette. È stato merito
vostro, dopo un serio e delicato approfondimento della dottrina conciliare e
delle suddette scienze, elaborare delle “quaestiones iuris” in cui avete
eseguito egregiamente i vostri doveri verso la legge, separando il vero dal
falso o facendo luce dove c’era confusione, come, ad esempio, riconducendo non
poche fattispecie, che erano presentate come nuove, al capo fondamentale della
mancanza di consenso. Così anche avete ribadito “a contrario” lo splendido
magistero del mio predecessore, il Papa Paolo VI di venerabile memoria, sul
consenso come essenza del matrimonio (cf. Paolo VI, Allocutio ad Sacram
Romanam Rotam, die 9 febr. 1976: AAS 68 [1976] 204-208).
Fedeltà dei giudici alla legge
9. Questa fedeltà permetterà altresì a voi, giudici, di dare alle questioni
che vi sono sottoposte, una risposta chiara e rispettosa, come esige il vostro
servizio alla verità: se il matrimonio è nullo e tale è dichiarato, le due
parti sono libere nel senso che si riconosce che mai furono in realtà legate;
se il matrimonio è valido e tale è dichiarato, si constata che i coniugi hanno
celebrato un matrimonio, che li impegna per tutta la vita ed ha conferito loro
la grazia specifica per realizzare nella loro unione, instaurata in piena
responsabilità e libertà, il loro destino.
Il matrimonio, uno ed indissolubile, come realtà umana, non è
qualcosa di meccanico e di statico.
La sua buona riuscita dipende dalla libera cooperazione dei
coniugi con la grazia di Dio, dalla loro risposta al suo disegno d’amore. Se,
a causa della mancata cooperazione a questa grazia divina, l’unione fosse
rimasta priva dei suoi frutti, i coniugi possono e debbono far ritornare la
grazia di Dio, a loro assicurata dal sacramento, rinverdire il loro impegno per
vivere un amore, che non è fatto soltanto di affetti e di emozioni, ma anche e
soprattutto di dedizione reciproca, libera, volontaria, totale, irrevocabile.
È questo il contributo che a voi, giudici, è chiesto a
servizio di quella realtà umana e soprannaturale, così importante, ma oggi
anche così insidiata, che è la famiglia.
Prego per voi, affinché Gesù Cristo, sole di verità e di
giustizia, sia sempre con voi, affinché le decisioni del vostro tribunale
rispecchino sempre quella superiore giustizia e verità che da voi promana. È
questo il cordialissimo augurio che vi faccio nell’inaugurazione del nuovo
anno giudiziario, e lo accompagno con la mia benedizione apostolica.
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