DISCORSO DI GIOVANNI
PAOLO II AI PARTECIPANTI AL XI CORSO DI "RINNOVAMENTO CANONICO PER
GIUDICI"
5 dicembre 1981
Carissimi fratelli,
Sono davvero lieto di accogliere qui tutti voi che
avete partecipato al IX Corso di rinnovamento canonico per Giudici ed altri
Ufficiali dei Tribunali ecclesiastici presso la Pontificia Università
Gregoriana. Vi saluto di cuore ad uno ad uno singolarmente: riconosco con animo
grato la vostra nota fedeltà al successore di Pietro e al Magistero della
Chiesa.
Il Corso di quest’anno è dedicato ad un attento
esame del rinnovato Codice di Diritto Canonico, particolarmente in quelle parti
che riguardano il matrimonio nella Chiesa. È ben evidente a tutti quanto ciò
sia opportuno. Infatti il nuovo corpo canonico è stato valutato nella Sessione
plenaria della Commissione e sarà promulgato a tempo debito.
La Chiesa ha perciò veramente bisogno di esperti
che studino ed esaminino a fondo il nuovo Codice. Infatti ho detto a quella
stessa Sessione plenaria che questo Codice è stato ideato, annunziato e steso
come una cosa sola con tutto il Concilio Vaticano II e dunque è strumento
giuridico e pastorale nel quale sono raccolti per l’avvenire i frutti più
sicuri e più solidi del Concilio.
Questa nuova legislazione si è resa assolutamente
necessaria alla Chiesa, perché essa possa ogni giorno secondo la logica e la
disciplina del Concilio nelle sue azioni e nelle sue istituzioni, perché il
messaggio stesso del Vangelo possa essere ovunque più efficacemente annunziato
e possa radicarsi più profondamente nel cuore degli uomini, perché infine la
causa dell’unità dei cristiani sia promossa in modo più efficace mediante
una forma di vita ecclesiale più semplice e luminosa.
Rimane ora il compito di erudire nuovi studiosi di
diritto canonico nelle nuove formule legislative, nei nuovi principi che le
pervadono, nei nuovi criteri di interpretazione e di applicazione delle leggi
ecclesiastiche ai singoli casi e nelle singole difficoltà dei fedeli. Una cosa
sola mi auguro insieme a voi e vi chiedo e prego di cuore: che con procedimenti
di questo tipo a Roma o altrove nel mondo, si faccia in modo che i giudici
stessi presso i Tribunali ecclesiastici si rinnovino profondamente e siano quasi
reintegrati. Bisogna infatti che essi siano d’ora in poi più zelanti garanti
della giustizia e custodi delle leggi umane.
Per un compito di tale gravità si richiede una
conoscenza acquisita non tanto in modo teorico quanto con la massima attenzione
ma in vero la conoscenza dell’animo del popolo cristiano e inoltre una
quotidiana consuetudine con gli uomini del nostro tempo, rivolti sempre più
gravi impedimenti alla fede, nelle condizioni connesse alla vita, negli acerbi
dubbi della coscienza. La giustizia sarà infatti preservata, se sarà
considerato l’uomo stesso, le stesse sue condizioni di vita qui sulla terra e
nella comunità ecclesiale secondo la severa legge del Vangelo di Cristo e l’eccellente
qualità di vita cristiana.
Il nuovo Codice di diritto e perciò i giudici, i
magistrati e gli esperti di diritto che hanno studiato profondamente il nuovo
Codice e lo hanno espletato fedelmente, custodiranno per loro dovere le leggi
fondamentali dei fedeli di Cristo nella Chiesa, e illustreranno anche i loro
doveri o i loro obblighi. Ma per ogni uomo – e tanto più per il cristiano –
la legge esiste perché i singoli siano riconosciuti e accolti dai loro fratelli
e amici così come sono nati, cresciuti ed educati. Inoltre la legge per loro
esiste, per partecipare con gli altri fedeli alla vita piena della Chiesa, per
ottenere dai dottori della Chiesa una retta dottrina ecclesiale, per fortificare
se stessi per sempre per mezzo dei Sacramenti di Cristo. La legge inoltre anche
come compito di tutti i figli della Chiesa ha per sua natura lo scopo di servire
gli altri, di istruire gli altri, di portare agli altri il lieto annunzio
salvifico di Cristo Salvatore.
Bisogna certamente osservare la giustizia – per il
cristiano, ad onore di Dio e per un vero aiuto agli uomini: terreno e celeste,
temporale ed eterno. A questo fine sono rivolte le leggi della Chiesa e il loro
nuovo Codice. A ciò debbono dunque essere indirizzati gli studi canonici di
questi prossimi anni, perché attraverso le chiare direttive per il vivere e l’agire
si diffonda sempre più ampiamente il nuovo spirito del Concilio Vaticano II in
ogni ordine e parte della Chiesa di Dio sulla terra. Gli animi dei Vescovi e dei
sacerdoti, dei religiosi e dei laici devono venir nuovamente confermati con una
nuova fiducia verso la Madre Chiesa; devono essere nuovamente infiammati di un
nuovo ardore per così dire missionario, col quale si sforzino di condurre
vicendevolmente tutti gli uomini a Cristo e Cristo a tutti gli uomini mediante
la parola e l’esempio. Questo certamente verrà effettuato con la divulgazione
del vero rinnovamento del Concilio che, come ho detto, ha rivestito il suo corpo
visibile di quelle nuove leggi ecclesiastiche, che avete esaminate e considerate
assiduamente in questi giorni.
Vi esorto dunque affinché, ciò che in poche
settimane avete giustamente cominciato, voi continuiate in seguito mediante lo
studio e l’analisi, la riflessione e l’azione coscienziosa nei vostri
molteplici incarichi presso i Tribunali o anche, nelle aule dei Seminari e delle
Facoltà, presso altri discepoli delle leggi ecclesiastiche. Prego con voi lo
Spirito Santo affinché venga in aiuto degli esperti di Diritto e dei magistrati
vostri colleghi con la sua luce e con l’eterno dono della sapienza cristiana.
Desidero darvi assicurazione della mia benevolenza
verso tutti voi singolarmente e della mia gratitudine per la vostra
testimonianza di fedeltà alla Chiesa impartendo con affetto a voi sia ai
maestri che ai discepoli la benedizione apostolica in Gesù Cristo.
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