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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AGLI OFFICIALI E AVVOCATI DEL
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
Sabato, 26 febbraio 1983
1. Sono vivamente grato a Monsignor Decano per le
nobili espressioni con le quali ha interpretato i comuni sentimenti ed ha posto
in evidenza difficoltà e prospettive della complessa attività, a cui Voi tutti
attendete con generosa dedizione. Questo annuale incontro mi è gradita occasione
per rivolgere, innanzitutto, un cordiale saluto a quanti spendono le loro
energie in questo delicato settore della vita della Chiesa: a Lei, Monsignor
Decano, al Collegio dei Prelati Uditori, che compongono il Tribunale, agli altri
Officiali, che vi fanno parte, ed alla schiera degli Avvocati Rotali, che vedo
qui largamente rappresentata. Sono lieto di poter rendere onore, con animo
riconoscente, alle persone che fanno dell’amministrazione della giustizia nel
nome di questa Sede Apostolica la loro professione.
La circostanza mi offre altresì l’opportunità di
intrattenermi con Voi, com’è consuetudine, su quegli aspetti del vostro
lavoro che sembrano meritare, di anno in anno, maggiore attenzione. Il nostro
odierno incontro avviene a pochi giorni dall’atto solenne della promulgazione
del nuovo Codice di Diritto Canonico che, come dicevo nella Costituzione Sacrae
disciplinae leges, «va riguardato come lo strumento indispensabile per
assicurare ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell’attività
stessa della Chiesa».
Al termine del lungo e meritorio lavoro di riforma
delle leggi della Chiesa, penso che si possano ripetere, con giudizio
retrospettivo di verità, le parole che il mio Predecessore Paolo VI vi rivolgeva
il 12 febbraio 1968, riferendosi proprio alla revisione del Codice: «La vasta e
multiforme esperienza accumulata dal vostro Tribunale in questi ultimi anni, vi
mette in grado, oggi come in passato, di fornire un materiale copioso e
qualificato per la nuova legislazione. Non soltanto come è evidente, la parte
dedicata alla struttura e dinamica del processo canonico e alla dommatica del
matrimonio, ma anche gli stessi principi e gli istituti fondamentali del Diritto
Canonico potranno essere individuati in maniera più genuina e definiti in
termini più sicuri con l’apporto della dottrina contenuta nelle vostre
Decisioni. Attraverso queste filtreranno nel nuovo Codice i risultati
felicemente raggiunti dalla più recente elaborazione del diritto civile delle
Nazioni, così come i dati acquisiti dalla scienza della medicina e della
psichiatria. Il senso profondamente umano che ispira le vostre Sentenze
contribuirà a illuminare il mistero dell’uomo e del cristiano di oggi colui
cioè che sarà il destinatario del rinnovato Codice, colui al quale la nuova
legislazione dovrà offrire una chiara traccia e un valido aiuto per vivere
coraggiosamente le verità evangeliche e la propria vocazione nella Chiesa di
Cristo».
Mi sembra che l’auspicio di Paolo VI si sia ampiamente
avverato nei testi legislativi del nuovo Codice: la dottrina ecclesiologica,
conforme agli orientamenti del Vaticano II, e le indicazioni pastorali in essa
contenute gli assicurano una ricchezza stimolante ed una
aderenza concreta alla realtà che meritano di essere attentamente studiate per
essere poi generosamente applicate alla vita della Chiesa.
2. Desidero ora in
particolare sottolineare alcuni elementi che interessano l’importante ed
insostituibile lavoro che la Sacra Romana Rota, Tribunale ordinario del Romano
Pontefice, svolge per il bene di tutta la Chiesa.
Mi riferisco innanzitutto a
quanto il nuovo Codice di Diritto Canonico afferma al can. 221, §1:
«Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime
vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris». E al
paragrafo seguente vien precisato: «Christifidelibus ius quoque est ut, si ad
iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris
praescriptis, cum aequitate applicandis». La Chiesa ha sempre affermato e
promosso i diritti dei fedeli, ed anzi nel nuovo Codice ne ha promulgato come
una «carta fondamentale», offrendo, nella linea di auspicata reciprocità tra
diritti e doveri iscritti nella dignità della persona del «Christifidelis», le
opportune garanzie giuridiche di protezione e di tutela adeguata.
Il ministero
del giudice ecclesiastico è perciò quello dell’interprete della giustizia e
del diritto. Inoltre, come dicevo nel discorso del 17 febbraio 1979, «il giudice
ecclesiastico non solo dovrà tenere presente che l’esigenza primaria della
giustizia è di rispettare le persone, ma, al di là della giustizia, egli dovrà
tendere all’equità, e, al di là di questa, alla carità».
3. Ma la
tutela dei diritti personali di tutti i membri del Popolo di Dio, fedeli o
pastori, non deve sminuire la promozione di quella comunione ecclesiale che si
pone come istanza primaria di tutta la legislazione ecclesiastica, e che deve
guidare tutta l’attività del Popolo di Dio. La Chiesa infatti è definita «sacramento
di unità». Se quindi il fedele, come annotavo nel medesimo discorso, «riconosce,
sotto l’impulso dello Spirito, la necessità di una profonda conversione
ecclesiologica, trasformerà l’affermazione e l’esercizio dei suoi diritti in
assunzione di doveri di unità e di solidarietà per l’attuazione dei valori
superiori del bene comune».
La tensione verso il bene comune e verso la
corresponsabilità di tutti i membri della Chiesa nella costruzione di quella
società ben compaginata che è portatrice di salvezza a tutti gli uomini, postula
il rispetto dei ruoli di ciascuno, secondo il proprio statuto giuridico nella
Chiesa, e l’efficacia attività di tutte le funzioni pubbliche a cui è attribuita la
«potestas sacra». E tutto ciò in prospettiva di una più
profonda redenzione dell’uomo dalla schiavitù del peccato e dal mito di una libertà
ingannatrice. «Col richiamo del principio di autorità e della necessità dell’ordinamento
giuridico, nulla si sottrae al valore della libertà ed alla stima in cui essa
deve essere tenuta - affermava Paolo VI nel discorso del 29 gennaio 1970 -; si
sottolineano bensì le esigenze di una sicura ed efficace tutela dei beni comuni,
tra i quali quello fondamentale dell’esercizio della stessa libertà, che solo
una convivenza bene ordinata può adeguatamente garantire. La libertà, infatti, che
cosa varrebbe all’individuo, se non fosse protetta da norme sapienti e
opportune? Con ragione affermava il grande Arpinate: “Legum ministri
magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus
ut liberi esse possimus”».
Anch’io, nella Costituzione
Sacrae disciplinae leges, ho accennato alla falsa contrapposizione tra libertà,
grazia e carismi, e legge della Chiesa; e ho dichiarato in proposito: «Stando
così le cose, appare abbastanza chiaramente che il Codice non ha come scopo in
nessun modo di sostituire la fede, la grazia e i carismi nella vita della Chiesa
o dei fedeli. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella
società ecclesiale che assegnando il primato alla fede, alla grazia e ai
carismi, renda più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella
vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa
appartengono».
4. Quanto alla funzione del giudice e all’attività
giudiziaria nella Chiesa, occorre rilevare che, prescindendo dal ruolo direttivo
che il giudice per natura sua esercita in ogni processo, egli gode senza dubbio
di una libertà decisoria, che il legislatore gli concede, e che chiama in
causa, sia l’idoneità e la competenza, sia l’osservanza precisa della
procedura, a garanzia della corretta amministrazione della giustizia, sia la «coscienza» del giudice,
poiché gli si chiede non solo la «moralis certitude
circa rem sententia definiendam», ma anche lo si avverte che «probationes
aestimare debet ex sua conscientia».
Se è vero che il nuovo Codice impone
chiaramente l’obbligo di portare a termine con rapidità tutti i processi in
prima ed in seconda istanza, ciò non dovrà avvenire a detrimento della
giustizia e della salvaguardia dei diritti di tutti, delle parti in causa come
della comunità di cui sono membri. Questa esigenza si fa tanto più urgente in
quanto la giurisprudenza della Sacra Romana Rota, come d’altra parte degli
altri Tribunali Apostolici e altresì la prassi dei dicasteri della Curia Romana,
sono considerate guida e orientamento nell’interpretazione della legge in
taluni casi. In questa linea la giurisprudenza rotale ha acquistato nella
storia della Chiesa, in riferimento all’evoluzione delle norme, una crescente
autorità, non solo morale ma anche giuridica.
Specialmente nella fase di
transazione tra il vecchio e il nuovo diritto canonico, essa ha svolto un ruolo
decisivo nell’accogliere e nel tradurre in sentenze, ovviamente costituenti
legge solo per le parti e per le persone per le quali furono pronunciate, le
istanze più significative del Concilio Vaticano II, soprattutto per quanto
attiene ai contenuti del matrimonio cristiano.
5. È necessario che questa
funzione della Sacra Rota continui e si accresca per l’alta ed esemplare
qualità del lavoro compiuto da tutti gli operatori del vostro e mio Tribunale,
in modo da garantire una sempre maggiore fedeltà alla dottrina della Chiesa
circa l’essenza e le proprietà del matrimonio, peraltro ampiamente
ripresentate con ricchezza teologica nel nuovo Codice di Diritto Canonico.
Funzione della giurisprudenza rotale, infatti, è quella di portare pur nel
rispetto di un sano pluralismo che rifletta l’universalità della Chiesa ad
una più convergente unità e ad una sostanziale uniformità nella tutela dei
contenuti essenziali del matrimonio canonico, che gli sposi, ministri del
Sacramento, celebrano in adesione alla profondità e ricchezza del mistero, nella
reciproca professione di fede dinanzi a Dio. Dicevo precisamente nell’udienza Generale del 18 gennaio ultimo scorso: «In questo
ambito l’uomo è artefice delle azioni che hanno di per sé significati
definiti. È dunque artefice delle azioni ed insieme autore del loro
significato. La somma di quei significati costituisce, in certo senso, l’insieme
del “linguaggio del corpo” con cui gli sposi decidono di parlare tra loro
come ministri del Sacramento del matrimonio. Il segno che essi attuano con le
parole del consenso coniugale non è puro segno immediato e passeggero, ma un
segno prospettico che riproduce un effetto duraturo, cioè il vincolo coniugale,
unico e indissolubile (“tutti i giorni della mia vita”, cioè fino alla
morte). In questa prospettiva essi debbono riempire quel segno del molteplice
contenuto offerto dalla comunione coniugale e familiare delle persone, e anche
di quel contenuto che, originato dal “linguaggio del corpo”, viene
continuamente riletto nella verità In tal modo la verità essenziale del segno
rimarrà organicamente legata all’ethos della condotta coniugale».
Vorrei perciò augurare a Voi, insigni estimatori della Legge e saggi interpreti delle
sue regole, che, anche in questo compito giudiziario, vitale per la Chiesa,
contribuiate a far sì che i fedeli, nel pieno riconoscimento dell’ordine
morale e nel rispetto della genuina libertà, «possano diventare testimoni di
quel mistero di amore che il Signore ha rivelato al mondo con la sua morte e
risurrezione».
Con questi voti, mentre invoco su di Voi la speciale
assistenza divina, perché possiate continuare nella vostra azione al servizio
della Chiesa con quella coscienza di altissima responsabilità e di totale
dedizione che deve distinguere fedeli collaboratori del Papa e della sua Santa
Sede, quali Voi siete, di cuore Vi imparto, quale pegno di costante benevolenza,
la mia Apostolica Benedizione.
© Copyright 1983 - Libreria Editrice Vaticana
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