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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AI
MEMBRI DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE DELLO STATO CIVILE
Sala del Concistoro - Palazzo pontificio di Castel
Gandolfo Venerdì, 7 settembre 1984
Signor presidente della Commissione internazionale dello stato civile, signore e
signori delegati dei vostri rispettivi Paesi.
1. Vi ringrazio tutti per la
cortese visita. Al di là della mia persona, io la considero come un segno di
stima e di riconoscenza verso la Chiesa che ha sempre manifestato un concreto
interesse per tutta la vita dell’uomo e perché la sua storia, scritta secondo i
mezzi e lo stile delle diverse epoche, illumina le generazioni che si succedono.
Infatti, sono i principali avvenimenti della vita terrena dell’uomo, come la
nascita, il matrimonio, la cittadinanza, la residenza, la morte, che
costituiscono il campo dei vostri studi. I vostri lavori non sono soltanto una
ricerca teorica e comparativa; essi si sforzano di raggiungere risultati di
grandissima importanza pratica, come lo scambio di informazioni tra i diversi
Paesi, il miglioramento dei servizi concernenti la verifica dei fatti e la
documentazione che vi si riferisce, il perfezionamento delle norme che reggono
tali servizi e l’unificazione di queste leggi grazie a convenzioni
internazionali multilaterali.
Il vostro lavoro ha dunque come oggetto un ambito
molto utile al governo degli uomini, perché in definitiva mira a preparare e
regolare sempre meglio gli strumenti essenzialmente tecnici e probatori
indispensabili all’ordinata regolamentazione dei diritti della persona umana. Si
tratta di un lavoro veramente meritevole nei confronti dell’umanità, perché
cerca di fare in modo che ogni Stato tragga profitto dai progressi tecnici
compiuti dagli altri Stati, come anche dalla disciplina giuridica degli altri
Paesi) senza dimenticare che la vostra opera vuole rendere utilizzabili e valide
le informazioni fornite da ogni Stato per gli avvenimenti che si svolgono sul
suo territorio.
2. Direi anche che il vostro lavoro è tanto più meritevole dal
momento che oltrepassa l’ambito di un solo territorio, dove delle riforme
legislative possono essere realizzate con una certa facilità e dove i progressi
tecnici possono essere facilmente introdotti nelle infrastrutture in vista della
verifica e della documentazione dei fatti riguardanti la persona. Voi operate
nell’ambito internazionale, dove tali risultati non possono essere ottenuti che
lentamente e con difficoltà a causa della differenza di mentalità e della
diversità di situazioni storiche, politiche e etniche: questo esige un minuzioso
lavoro di approccio, e gli effetti benefici che ne derivano oltrepassano
l’ambito ristretto in cui si sviluppa la vostra attività.
3. La Chiesa ha
particolari ragioni per auspicare che la vostra azione porti tutti i frutti
sperati. Innanzitutto, perché alcuni fatti che il vostro lavoro ha come scopo di
conoscere sono anche molto importanti per la vita soprannaturale dell’uomo: la
nascita che mette l’uomo in contatto con i suoi simili e la società umana, ma
anche con gli altri figli di Dio; la morte che fa apparire ogni uomo davanti al
suo Creatore per rendergli conto del modo in cui ha utilizzato i doni
sovrannaturali concessigli durante la sua vita; il matrimonio, fonte, davanti a
Dio e agli uomini, di un’alleanza che comporta un insieme di diritti e di doveri
umani e spirituali.
4. Inoltre, proprio in ragione dei vantaggi che la Chiesa
poteva trarre, per il suo governo e per tutta la sua attività pastorale, da
un’informazione regolare su questi fatti e su altri ancora che concernono la
vita umana, essa ha inaugurato e sviluppato nei secoli una vasta attività di
documentazione e di controllo, in tempi in cui gli Stati non avevano ancora
servizi in questo campo.
Tutti conoscono i libri parrocchiali e i registri,
introdotti da leggi particolari - talvolta volute dalle autorità civili - e da
costumi ecclesiastici, già prima che il Concilio di Trento, con un decreto
dell’11 novembre 1563 (Conc. Trid. Sess. XXIV, De ref. Matr., cc. 1-2), non rese obbligatori, attraverso una legge
generale, il registro dei battesimi e quello dei matrimoni. Questi registri,
insieme ad altri istituiti in seguito (per le confermazioni, i decessi, le
ordinazioni, “lo stato delle anime”) furono, fino alla fine del XVII secolo,
quasi i soli libri corrispondenti ai moderni registri di stato civile; essi
hanno continuato ad esistere ancora in molti Paesi per una gran parte del XIX
secolo (in certi casi per un periodo ancora maggiore) spesso anche in Paesi
molto sviluppati, con un’efficacia probatoria che si estendeva al foro civile.
5. Il Codice di diritto canonico del 1917, benché promulgato in un’epoca in cui,
nella maggior parte dei Paesi, i registri di stato civile erano in uso, ha
regolato con grande cura l’amministrazione dei registri ecclesiastici e il loro
valore probatorio nel campo ecclesiastico. Il nuovo Codice, entrato in vigore il
27 settembre 1983, ha fatto altrettanto. Questo Codice recente, oltre ai
registri diocesani, prevede i registri parrocchiali dei battesimi, dei
matrimoni, dei decessi ed eventualmente delle confermazioni. Stabilisce anche
che sui registri dei battesimi siano segnate le confermazioni, i matrimoni (e
l’eventuale dichiarazione di nullità di questi ultimi e il loro scioglimento),
le adozioni, le professioni religiose, i cambiamenti di rito. Il Codice
stabilisce regole a proposito della conservazione dei registri e del controllo
della loro regolare compilazione; disciplina il loro valore probatorio nel foro
ecclesiastico e il rilascio di copie o il rilascio di una copia degli atti.
A causa dell’importanza dei registri ecclesiastici dei secoli passati per la
documentazione storica, e anche quando si tratta di periodi più recenti ma
relativi a persone ora scomparse, una norma del Codice insiste sull’obbligo di
conservare questi libri che hanno ormai soltanto un valore storico, rinviando al
diritto particolare per la modalità concreta di questa conservazione.
Al termine di questo incontro, sono lieto di rinnovare gli incoraggiamenti della
Chiesa alla commissione internazionale di stato civile e di implorare sul suo
presidente e i suoi membri, sulle vostre famiglie e i vostri rispettivi Paesi,
le benedizioni del Signore.
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