DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AGLI OFFICIALI E AVVOCATI DEL
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
25 gennaio 1988
1. LE SONO VIVAMENTE grato, Monsignor Decano,
per le nobili parole con cui ha interpretato i comuni sentimenti di augurio. A
lei rivolgo il mio saluto cordiale, che estendo al Collegio dei Prelati
Uditori del Tribunale della Rota Romana, agli Officiali che ne fanno parte, ai
componenti dello Studio Rotale e alla schiera di Avvocati Rotali, che vedo
largamente rappresentata.
L' annuale incontro con voi costituisce per me
una gradita occasione per sottolineare l’importanza del vostro delicato
servizio ecclesiale, e per esprimervi il mio apprezzamento e la mia
gratitudine. Esso mi dà, inoltre, la possibilità di fare insieme con voi
qualche riflessione circa l’attività giudiziaria nella Chiesa.
2. Nell’odierno incontro, riprendendo il
discorso avviato l’anno scorso, intendo richiamare la vostra attenzione sul
ruolo del difensore del vincolo nei processi di nullità matrimoniale per
incapacità psichica.
Il difensore del vincolo, come magistralmente
notava Pio XII, è chiamato a collaborare per la ricerca della verità
oggettiva circa la nullità o meno del matrimonio nei casi concreti. Ciò non
significa che spetti a lui valutare gli argomenti pro o contro e pronunciarsi
circa il merito della causa, ma che egli non deve costruire «una difesa
artificiosa, senza curarsi se le sue affermazioni abbiano un serio fondamento
oppure no».
Il suo specifico ruolo nel collaborare alla
scoperta della verità oggettiva consiste nell’obbligo «proponendi et
exponendi omnia quae rationabiliter adduci possint adversus nullitatem».
Siccome il matrimonio, che riguarda il bene
pubblico della Chiesa, «gaudet favore iuris», il ruolo del difensore del
vincolo è insostituibile e di massima importanza. Di conseguenza la sua
assenza nel processo di nullità del matrimonio rende nulli gli atti.
Come già ebbi a ricordare, negli ultimi tempi
si notano a volte tendenze che purtroppo tendono a ridimensionare il suo ruolo
fino a confonderlo con quello di altri partecipanti al processo, o a ridurlo a
qualche insignificante adempimento formale, rendendo praticamente assente
nella dialettica processuale l’intervento della persona qualiticata che
realmente indaga, propone e chiarisce tutto cio che ragionevolmente si può
addurre contra la nullità, con grave danno per la retta amministrazione della
giustizia.
Mi sento perciò, in dovere di ricordare che il
difensore del vincolo «tenetur» e cioè ha l’obbligo - non la semplice
facoltà - di svolgere con serietà il suo compito specifico.
3. La necessità, di adempiere tale obbligo
assume una particolare rilevanza nelle cause matrimoniali, in sé
molto difficili, che riguardano l’incapacità psichica dei contraenti, In
esse, infatti, possono facilmente aversi confusione e fraintendimenti - che
ebbi a sottolineare l’anno scorso - nel dialogo fra lo psichiatra o lo
psicologo e il giudice ecclesiastico, col conseguente uso scorretto delle
perizie psichiatriche e psicologiche. Ciò richiede che l’intervento del
difensore del vincolo sia davvero qualificato e perspicace, così da
contribuire efficacemente alla chiarezza dei fatti e dei significati,
diventando anche, nelle cause concrete, una difesa della visione cristiana
della natura umana e del matrimonio.
Voglio ora limitarmi a rilevare due elementi, ai quali il
difensore del vincolo deve prestare una particolare attenzione nelle suddette
cause - e cioè la corretta visione della normalità del contraente e le
conclusioni canoniche da trarre in presenza di manifestazioni psicopatologiche
- per indicare alla fine i relativi compiti di colui che deve difendere il
vincolo.
4. È nota la difficoltà che nel campo delle scienze
psicologiche e psichiatriche gli stessi esperti incontrano nel definire, in
modo soddisfacente per tutti, il concetto di normalità. In ogni caso,
qualunque sia la definizione data dalle scienze psicologiche e psichiatriche,
essa deve sempre essere verificata alla luce dei concetti dell’antropologia
cristiana, che sono sottesi alla scienza canonica.
Nelle correnti psicologiche e psichiatriche oggi prevalenti, i
tentativi di trovare una definizione accettabile di normalità fanno
riferimento soltanto alla dimensione terrena e naturale della persona, quella
cioè che è percepibile dalle medesime scienze umane come tali, senza
prendere in considerazione il concetto integrale di persona, nella sua
dimensione eterna e nella sua vocazione ai valori trascendenti di natura
religiosa e morale. In tale visione ridotta della persona umana e della sua
vocazione, si finisce facilmente per identificare la normalità, in relazione
al matrimonio, con la capacità di ricevere e di offrire la possibilità, di
una piena realizzazione nel rapporto col coniuge.
Certamente, anche questa concezione della normalità basata
sui valori naturali ha rilevanza per la capacità di tendere ai valori
trascendenti nel senso che nelle forme piu gravi di psicopatologia viene
compromessa anche la capacità del soggetto di tendere ai valori in
genere.
5. L’antropologia cristiana, arricchita con l’apporto
delle scoperte fatte anche di recente nel campo psicologico e psichiatrico,
considera la persona umana in tutte le sue dimensioni: la terrena e l’etema,
la naturale e la trascendente. Secondo tale visione integrale, l’uomo
storicamente esistente appare interiormente ferito dal peccato ed insieme
redento dal sacrificio di Cristo.
L’uomo dunque porta in se il germe della vita eterna e la
vocazione a far proprii i valori trascendentali; egli, però resta
interiormente vulnerabile e drammaticamente esposto al rischio di fallire la
propria vocazione, a causa di resistenze e difficoltà che egli incontra nel
suo cammino esistenziale sia a livello conscio, ove è chiamata in causa la
responsabilità morale, sia a livello subconscio, e ciò sia nella vita
psichica ordinaria, che in quella segnata da lievi o moderate psicopatologie, che
non influiscono sostanzialmente sulla libertà della persona di tendere agli
ideali trascendenti, responsabilmente scelti.
In tal modo egli è diviso - come dice San Paolo - tra Spirito
e carne, avendo «la carne desideri contrari allo Spirito e lo Spirito
desideri contrari alla carne», e nello stesso tempo è chiamato a vincere la
carne e a «camminare secondo lo Spirito». Anzi, egli è chiamato a
crocifiggere la carne «con le sue passioni e i suoi desideri», dando cioè a
questa lotta inevitabile e alla sofferenza che essa comporta - quindi anche ai
suddetti limiti della sua libertà effettiva - un significato redentore. In
questa lotta «lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza».
Quindi, mentre per lo psicologo o psichiatra ogni forma di
psicopatologia può sembrare contraria alla normalità, per il canonista, che
si ispira alla suddetta visione integrale della persona il concetto di
normalità e cioè della normale condizione umana in questo mondo, comprende
aache moderate forme di difficoltà psicologica, con la conseguente chiamata a
camminare secondo lo Spirito anche fra le tribolazioni e a costo di rinunce e
sacrifici. In assenza di una simile visione integrale dell’essere umano, sul
piano teorico la normalità diviene facilmente un mito e, sul piano pratico,
si finisce per negare alla maggioranza delle persone la possibilità di
prestare un valido consenso.
6. Il secondo elemento sul quale intendo soffermarmi è
connesso col primo e riguarda le conclusioni da trarre in sede canonica,
quando le perizie psichiatriche riscontrano nei coniugi la presenza di qualche
psicopatologia.
Tenendo presente che solo le forme più gravi di
psicopatologia arrivano ad intaccare la libertà sostanziale della persona e che
i concetti psicologici non sempre coincidono con quelli canonici, è di
fondamentale importanza che, da una parte, la individuazione di tali forme più
gravi e la loro differenziazione da quelle leggere sia compiuto attraverso un
metodo scientificamente sicuro, e che, dall’altra, le categorie appartenenti
alla scienza psichiatrica o psicologica non siano trasferite in modo
automatico al campo del diritto canonico, senza i necessari adattamenti che
tengano conto della specifica competenza di ciascuna scienza.
7. A tale proposito, inoltre, non deve essere dimenticato che
difficoltà e divergenze esistono all’interno della stessa scienza
psichiatrica e psicologica per quanto concerne la definizione di «psicopatologia».
Certo, vi sono descrizioni e classificazioni che raccolgono un maggior numero
di consensi, così da rendere possibile la comunicazione scientifica. Ma è
proprio in relazione a queste classificazioni e descrizioni dei principali
disturbi psichici che può nascere un grave pericolo nel dialogo tra perito e
canonista.
Non è infrequente che le analisi psicologiche e psichiatriche
condotte sui contraenti, anziché considerare «la natura e il grado dei
processi psichici che riguardano il consenso matrimoniale e la capacità della
persona ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio», si limitino a
descrivere i comportamenti dei contraenti nelle diverse età della loro vita,
cogliendone le manifestazioni abnormi, che vengono poi classificate secondo
una etichetta diagnostica. Occorre dire con franchezza che tale operazione, in
se pregevole, è tuttavia insufficiente ad offrire quella risposta di chiarificazione
che il giudice ecclesiastico attende dal perito. Egli deve perciò richiedere che
questi compia un ulteriore sforzo, spingendo la sua analisi alla valutazione
delle cause e dei processi dinamici sottostanti, senza fermarsi soltanto ai
sintomi che ne scaturiscono. Solo tale analisi totale del soggetto, delle sue
capacità psichiche, e della sua libertà di tendere ai valori
autorealizzandosi in essi, è utilizzabile per essere tradotta, da parte del
giudice, in categorie canoniche.
8. Si dovranno altresì prendere in considerazione tutte le
ipotesi di spiegazione del fallimento del matrimonio, di cui si chiede la
dichiarazione di nullità, e non solo quella derivante dalla psicopatologia.
Se si fa solo un’analisi descrittiva dei diversi comportamenti, senza cercarne
la spiegazione dinamica e senza impegnarsi in una valutazione globale degli
elementi che completano la personalità del soggetto, l’analisi personale
risulta già determinata ad una sola conclusione: non è infatti difficile
cogliere nei contraenti aspetti infantili e conflittuali che, in una simile
impostazione diventano inevitabilmente la «prova» della loro anormalità,
mentre forse si tratta di persone sostanzialmente normali, ma con difficoltà che
potevano essere superate, se non vi fosse stato il rifiuto della lotta e del
sacrificio.
L’errore è tanto più facile, se si considera che sovente
le perizie si ispirano al presupposto secondo cui il passato di una persona
non solo aiuta a spiegare il presente, ma inevitabilmente lo determina, così
da toglierle ogni possibilità di libera scelta. Anche in questo caso, la
conclusione è predeterminata, con conseguenze ben gravi, se si considera
quanto sia facile trovare nell’infanzia e nell’adolescenza di ciascuno
elementi traumatizzanti ed inibenti.
9. Un’altra possibile e non infrequente fonte di
fraintendimenti nella valutazione delle manifestazioni psicopatologiche è
costituita non dall’eccessivo aggravamento della patologia ma, al contrario,
dalla indebita sopravalutazione del concetto di capacità matrimoniale. Come annotavo
lo scorso anno, l’equivoco può nascere dal fatto che il perito dichiara l’incapacità
del contraente non in riferimento alla capacità minima, sufficiente per un
valido consenso, bensì all’ideale di una piena maturità in ordine ad una
vita coniugale felice.
10. Il difensore del vincolo, nelle cause riguardanti l’incapacità
psichica, è chiamato quindi a fare costante riferimento ad una adeguata
visione antropologica della normalità per confrontare con essa i risultati
delle perizie. Egli dovrà cogliere e segnalare al giudice eventuali errori, a
tale proposito, nel passaggio dalle categorie psicologiche e psichiatriche a
quelle canoniche.
Contribuirà così ad evitare che le tensioni e le difficoltà,
inevitabilmente connesse con la scelta e la realizzazione degli ideali
matrimoniali siano confuse con i segni di una grave patologia; che la
dimensione subconscia della vita psichica ordinaria venga interpretata come un
condizionamento che toglie la libertà sostanziale della persona; che ogni
forma di insoddisfazione o di disadattamento nel periodo della propria
formazione umana sia intesa come fattore che distrugge necessariamente anche
la capacità di scegliere e di realizzare l’oggetto del consenso
matrimoniale.
11. Il difensore del vincolo deve inoltre badare che non
vengano accettate come sufficienti a fondare una diagnosi, perizie
scientificamente non sicure, oppure limitate alla sola ricerca dei segni
abnormi, senza la dovuta analisi esistenziale del contraente nella sua
dimensione integrale.
Così ad esempio, se nella perizia non si fa alcun cenno alla
responsabilità dei coniugi né ai loro possibili errori di valutazione, o se
non si considerano i mezzi a loro disposizione per rimediare a debolezze o
errori, v’è da temere che un indirizzo riduttivo pervada la perizia,
predeterminandone le conclusioni.
Ciò vale anche per il caso in cui il subconscio o il passato
siano presentati come fattori che non solo influiscono sulla vita conscia
della persona, ma la determinano, soffocando la facoltà di decidere
liberamente.
12. Il difensore del vincolo dell’adempimento del suo
compito, deve adeguare la sua azione alle diverse fasi del processo. Spetta a
lui innanzitutto, nell’interesse della verità oggettiva, curare che al
perito si facciano le domande in modo chiaro e pertinente, che si rispetti la
sua competenza e non si pretendano da lui delle risposte in materia canonica.
Nella fase dibattimentale poi dovrà saper valutare rettamente le perizie in
quanto sfavorevoli al vincolo e segnalare opportunamente al giudice i rischi
della loro scorretta interpretazione avvalendosi anche del diritto di replica che
la legge gli consente. Scorgendo infine, in caso di sentenza affermativa di
primo grado, deficienze nelle prove sulle quali essa si basa o nella loro
valutazione, non ometterà di interporre e giustificare l’appello.
Comunque, il difensore del vincolo dovrà rimanere all’interno
della sua specifica competenza canonica, senza per nulla voler competere col
perito o sostituirsi a lui nel merito della scienza psicologica e
psichiatrica.
Tuttavia, in forza del can. 1435 [LE 5271], che richiede da
lui «prudenza e zelo per la giustizia», deve saper riconoscere, sia nelle
premesse sia nelle conclusioni peritali, gli elementi che occorre confrontare
con la visione cristiana della natura umana e del matrimonio, vegliando che
sia fatta salva la corretta metodologia del dialogo interdisciplinare con la
dovuta osservanza dei rispettivi ruoli.
13. La particolare collaborazione del difensore del vincolo
nella dinamica processuale fa di lui un operatore indispensabile per evitare
fraintendimenti nel pronunciamento della sentenza, specialmente là dove la
cultura dominante risulta contrastante con la salvaguardia del vincolo
matrimoniale assunto dai contraenti al momento delle nozze.
Quando la sua partecipazione al processo si esaurisse nella
presentazione di osservazioni soltanto rituali, ci sarebbe fondato motivo per
dedurne una inammissibile ignoranza e/o una grave negligenza che peserebbe
sulla coscienza di lui, rendendolo responsabile, nei confronti della giustizia
amministrata dei tribunali, giacché, tale suo atteggiamento indebolirebbe la
effettiva ricerca della verità, la quale deve essere sempre «fondamento
madre e legge della giustizia».
14. Mentre sono riconoscente per la sapiente e fedele opera
dei difensori del vincolo di codesta Rota Romana e di molti altri Tribunali
ecclesiastici, intendo incoraggiare la ripresa ed il rafforzamento di tale
qualificato ruolo, che auguro sia sempre assolto con competenza, chiarezza, ed
impegno specialmente perché ci troviamo di fronte a una crescente mentalità
poco rispettosa della sacralità dei vincoli assunti.
A voi, e a tutti gli operatori della giustizia nella Chiesa,
imparto la mia Benedizione.
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