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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AGLI OFFICIALI E AVVOCATI DEL
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA
Giovedì,
26 gennaio 1989
1. Ringrazio l’Ecc.mo Decano per le parole di saluto ed
esprimo i miei sentimenti di stima e di riconoscenza a quanti prestano la loro
opera nel Tribunale Apostolico della Rota Romana: i Prelati Uditori, i
Promotori di Giustizia, i Difensori del Vincolo, gli altri Officiali, gli
Avvocati come pure i Docenti dello Studio Rotale.
Avendo presente che i discorsi pontifici alla Rota Romana,
come è noto, si rivolgono di fatto a tutti gli operatori della giustizia nei
tribunali ecclesiastici, intendo nell’odierno incontro annuale sottolineare
l’importanza del diritto alla difesa nel giudizio canonico, specialmente
nelle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Anche se non
è possibile trattare in questa sede tutta la problematica al riguardo, voglio
comunque insistere su alcuni punti di una certa rilevanza.
2. Il nuovo Codice di Diritto Canonico attribuisce grande
importanza al diritto di difesa. Riguardo infatti agli obblighi e diritto di
tutti i fedeli, recita il canone 221, § l [LE 5171]: «Christifidelibus
competit ut iura quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque
defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris», ed il § 2
prosegue: «Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate
competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate
applicandis». Il canone 1620 del medesimo Codice [LE 5171] sancisce
esplicitamente la nullità insanabile della sentenza, se all’una o all’altra
parte si nega il diritto alla difesa, mentre si può ricavare dal canone 1598,
§ 1 [LE 5171], il seguente principio, che deve guidare tutta l’attività
giudiziaria della Chiesa: «Ius defensionis semper integrum maneat».
3. È doveroso subito annotare che la mancanza di una tale
esplicita normativa nel Codice Pio-Benedettino certamente non significa che il
diritto alla difesa sia stato disatteso nella Chiesa sotto il regime del
Codice precedente. Questo dava infatti le opportune e necessarie disposizioni
per garantire tale diritto nel giudizio canonico. Ed anche se il canone 1892
del suddetto Codice [LE 5165] non menzionava lo «ius defensionis denegatum»
tra i casi di nullità insanabile della sentenza, si deve costatare che
ciononostante sia la dottrina sia la giurisprudenza rotale propugnavano la
nullità insanabile della sentenza, qualora si fosse negato all’una o all’altra
parte il diritto alla difesa.
Non si può concepire un giudizio equo senza il
contraddittorio, cioè senza la concreta possibilità concessa a ciascuna
parte nella causa di essere ascoltata e di poter conoscere e contraddire le
richieste, le prove e le deduzioni addotte dalla parte avversa o «ex officio».
4. Il Diritto alla difesa di ciascuna parte nel giudizio, cioè
non soltanto della parte convenuta ma anche della parte attrice, deve
ovviamente essere esercitato secondo le giuste disposizioni della legge
positiva il cui compito è, non di togliere l’esercizio del diritto alla
difesa, ma di regolarlo in modo che non possa degenerare in abuso od
ostruzionismo, e di garantire nello stesso tempo la concreta possibilità di
esercitarlo. La fedele osservanza della normativa positiva al riguardo
costituisce, perciò, un grave obbligo per gli operatori della giustizia nella
Chiesa.
5. Evidentemente per la validità del processo non è
richiesta la difesa di fatto, purché rimanga sempre la sua concreta
possibilità. Quindi le parti possono rinunziare all’esercizio del diritto
di difesa nel giudizio contenzioso; nel giudizio penale, invece, non può mai
mancare la difesa di fatto, anzi la difesa tecnica, perché in un tal giudizio
l’accusato deve sempre avere un avvocato.
Occorre subito aggiungere qualche precisazione riguardo alle
cause matrimoniali. Anche se una delle parti avesse rinunziato all’esercizio
della difesa, rimane per il giudice in queste cause il grave dovere di fare
seri tentativi per ottenere la deposizione giudiziale di tale parte ed anche
dei testimoni che essa potrebbe addurre. Il giudice deve ben valutare ogni
singolo caso. Talvolta la parte convenuta non vuole presentarsi in giudizio
non adducendo alcun motivo idoneo, proprio perché non capisce come mai la
Chiesa potrebbe dichiarare la nullità del sacro vincolo del suo matrimonio
dopo tanti anni di convivenza. La vera sensibilità pastorale ed il rispetto
per la coscienza della parte impongono in tale caso al giudice il dovere di
offrirle tutte le opportune informazioni riguardanti le cause di nullità
matrimoniale e di cercare con pazienza la sua piena cooperazione nel processo,
anche per evitare un giudizio parziale in una materia tanto grave.
Ritengo poi opportuno ricordare a tutti gli operatori della
giustizia, che, secondo la sana giurisprudenza della Rota Romana, si devono
notare nelle cause di nullità matrimoniali alla parte, che abbia rinunziato
all’esercizio del diritto alla difesa, la formula del dubbio, ogni eventuale
nuova domanda della parte avversa, nonché la sentenza definitiva.
6. Il diritto alla difesa esige di per sé la possibilità
concreta di conoscere le prove addotte sia dalla parte avversa sia «ex
officio». Il canone 1598, § 1 [LE 5171], dispone perciò che, acquisite le
prove, il giudice deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di
nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la
cancelleria del tribunale. Si tratta di un diritto sia delle parti sia dei
loro avvocati. Il medesimo canone prevede pure una possibile eccezione: nelle
cause che riguardano il bene pubblico il giudice può disporre, per evitare
pericoli gravissimi, che qualche atto non sia fatto conoscere a nessuno,
garantendo tuttavia sempre ed integralmente il diritto alla difesa.
Riguardo alla menzionata possibile eccezione è doveroso
osservare che sarebbe uno stravolgimento della norma, nonché un grave errore
d’interpretazione, se si facesse della eccezione la norma generale. Bisogna
perciò attenersi fedelmente ai limiti indicati nel canone.
7. Non può destare meraviglia parlare anche, in rapporto al
diritto di difesa, della necessità della pubblicazione della sentenza.
Infatti, come potrebbe una delle parti difendersi in grado d’appello contro
la sentenza del tribunale inferiore, se venisse privata del diritto di conoscerne
la motivazione sia in iure che in facto? Il Codice esige quindi che
alla parte dispositiva della sentenza siano premesse le ragioni sulle quali
essa si regge, e ciò non soltanto per rendere più facile l’obbedienza ad
essa, qualora sia diventata esecutiva, ma anche per garantire il diritto alla
difesa in un’eventuale ulteriore istanza. Il canone 1614 dispone
conseguentemente che la sentenza non ha alcuna efficacia prima della sua
pubblicazione, anche se la parte dispositiva, permettendolo il giudice, fu
resa nota alle parti. Non si capisce perciò come essa potrebbe venir
confermata in grado d’appello senza la dovuta pubblicazione.
Per garantire ancora di più il diritto alla difesa, è fatto l’obbligo al tribunale di indicare alle parti i modi secondo i quali la sentenza
può essere impugnata. Sembra opportuno ricordare che il tribunale di prima
istanza, nell’adempimento di questo compito, deve anche indicare la
possibilità di adire la Rota Romana già per la seconda istanza. È doveroso
inoltre, in questo contesto, tener presente che il termine per l’interposizione
d’appello decorre soltanto dalla notizia della pubblicazione della sentenza,
mentre il canone 1634, § 2, dispone: «Quod si pars exemplar impugnatae
sententiae intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeat,
interim termini non decurrunt, et impedimentum significandum est iudici
appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio sue quam
primum satisfaciendi» [LE 5171].
8. Talvolta si asserisce che l’obbligo di osservare la
normativa canonica al riguardo, specialmente circa la pubblicazione degli atti
e della sentenza, potrebbe ostacolare la ricerca della verità a causa del
rifiuto dei testimoni a cooperare al processo in tali circostanze.
Innanzitutto deve essere ben chiaro che la «pubblicità» del
processo canonico verso le parti non intacca la sua natura riservata verso
tutti gli altri. Occorre inoltre notare che la legge canonica esime dal dovere
di rispondere in giudizio tutti coloro che sono tenuti al segreto d’ufficio,
per quanto riguarda gli affari soggetti a questo segreto, ed anche coloro che
dalla propria testimonianza temano per sé o per il coniuge o per i
consanguinei o gli affini più vicini infamia, pericolosi maltrattamenti o
altri gravi mali e che, anche riguardo alla produzione di documenti in
giudizio, esiste una norma simile. Non può sfuggire, poi, che nella sentenza
è sufficiente l’esposizione delle ragioni in diritto ed in fatto, sulla
quale essa si regge, senza dover riferire ogni singola testimonianza.
Fatte queste premesse, non posso non rilevare che il pieno
rispetto per il diritto alla difesa ha una sua particolare importanza nelle
cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio, sia perché esse
riguardano così profondamente ed intimamente la persona delle parti in causa,
sia perché trattano dell’esistenza o meno del sacro vincolo matrimoniale.
Tali cause esigono, perciò, una ricerca della verità particolarmente
diligente.
È evidente che si dovrà spiegare ai testimoni il senso
genuino della normativa al riguardo, ed è anche necessario ribadire che un
fedele, legittimamente convocato dal giudice competente, è tenuto ad
obbedirgli e a dire la verità, a meno che non sia esente a norma del
diritto.
D’altronde una persona deve avere il coraggio di prendere la
propria responsabilità per ciò che dice, e non può aver paura, se ha
davvero detto la verità.
9. Ho detto che la «pubblicità del giudizio canonico verso
le parti in causa non intacca la sua natura riservata verso tutti gli altri. I
giudici infatti e gli aiutanti del tribunale sono tenuti a mantenere il
segreto d’ufficio, nel giudizio penale sempre, e nel contenzioso se dalla
rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti;
anzi ogni qual volta la causa o le prove siano di tal natura che dalla
divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o
si dia occasione di dissidi, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il
giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i
periti, e i loro avvocati o procuratori. Esiste anche il divieto ai notai e al
cancelliere di rilasciare copia degli atti giudiziari e dei documenti
acquisiti al processo senza il mandato del giudice. Inoltre, il giudice può
essere punito dalla competente autorità ecclesiastica per la violazione della
legge del segreto.
I fedeli, infatti, si rivolgono ordinariamente al tribunale
ecclesiastico per risolvere il loro problema di coscienza. In tale ordine
dicono spesso certe caso che altrimenti non direbbero. Anche i testimoni
rendono spesso la loro testimonianza sotto la condizione, almeno tacita, che
essa serva soltanto per il processo ecclesiastico. Il tribunale - per cui è
essenziale la ricerca della verità oggettiva - non può tradire la loro
fiducia, rivelando ad estranei ciò che deve rimanere riservato.
10. Dieci anni fa, nel mio primo discorso a codesto tribunale,
ebbi a dire: «.. . il compito della Chiesa, e il merito storico di essa, di
proclamare e difendere in ogni luogo e in ogni tempo i diritti fondamentali
dell’uomo, non la esime, anzi la obbliga ad essere davanti al mondo
speculum iustitiae».
Invito tutti gli operatori della giustizia a tutelare in
questa prospettiva il diritto alla difesa. Mentre vi ringrazio sentitamente
per la grande sensibilità del vostro tribunale a tale diritto, vi imparto di
cuore la mia Apostolica Benedizione.
© Copyright 1989 - Libreria
Editrice Vaticana
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