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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II AL
TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA
Lunedì 27 gennaio 1997
Monsignor Decano,
Illustri Prelati Uditori ed Officiali della Rota Romana!
1. Sono lieto di incontrarvi in questo annuale appuntamento, che esprime e
consolida lo stretto legame che unisce il vostro lavoro al mio ministero
apostolico.
Saluto cordialmente ciascuno di voi, Prelati Uditori, Officiali e quanti
prestate servizio nel Tribunale della Rota Romana, componenti dello Studio
Rotale, Avvocati Rotali. Ringrazio in particolare Lei, Monsignor Decano, per le
gentili parole che mi ha rivolto e per le considerazioni che, pur in maniera
concisa, ha or ora proposto.
2. Seguendo la consuetudine di offrire in questa circostanza delle riflessioni
su un argomento attinente al diritto della Chiesa e, in modo particolare, all’esercizio
della funzione giudiziaria, desidero intrattenermi sulla tematica, a voi ben
nota, dei riflessi giuridici degli aspetti personalistici del matrimonio. Senza
entrare in problemi particolari, relativi ai diversi capitoli di nullità
matrimoniale, mi limito a ricordare alcuni capisaldi, da tenere ben presenti per
un ulteriore approfondimento del tema.
Fin dai tempi del Concilio Vaticano II, ci si è chiesto quali conseguenze
giuridiche derivassero dalla visione del matrimonio contenuta nella Costituzione
pastorale Gaudium et spes (nn. 47-52). In effetti, la nuova codificazione
canonica in questo campo ha ampiamente valorizzato la prospettiva conciliare,
pur tenendosi lontana da alcune interpretazioni estreme che, ad esempio,
consideravano la “intima communitas vitae et amoris coniugalis” (Gaudium
et spes, n. 48) come una realtà non implicante un “vinculum sacrum” (Gaudium
et spes, n. 48) con una specifica dimensione giuridica.
Nel Codice del 1983 si fondono armonicamente formulazioni di origine conciliare,
come quella sull’oggetto del consenso (cfr can. 1057 § 2), nonché sulla
duplice ordinazione naturale del matrimonio (cfr can. 1055 § 1), in cui sono
poste direttamente in primo piano le persone dei nubenti, con principi della
tradizione disciplinare, come quello del “favor matrimonii” (cfr can. 1060).
Ciò nonostante, vi sono sintomi che mostrano la tendenza a contrapporre, senza
possibilità di una sintesi armoniosa, gli aspetti personalistici a quelli più
propriamente giuridici: così, da un lato, la concezione del matrimonio quale
dono reciproco delle persone parrebbe dover legittimare una indefinita tendenza
dottrinale e giurisprudenziale all’allargamento dei requisiti di capacità o
maturità psicologica e di libertà e consapevolezza necessari per contrarlo
validamente; dall’altro, proprio certe applicazioni di questa tendenza,
facendo emergere gli equivoci in essa presenti, vengono giustamente percepite
come contrastanti con il principio dell’indissolubilità, non meno fermamente
ribadito dal Magistero.
3. Per affrontare il problema in modo perspicuo ed equilibrato, occorre aver ben
chiaro il principio che la valenza giuridica non si giustappone come un corpo
estraneo alla realtà interpersonale del matrimonio, ma ne costituisce una
dimensione veramente intrinseca. I rapporti tra i coniugi, infatti, come quelli
tra i genitori ed i figli, sono anche costitutivamente rapporti di giustizia, e
perciò sono realtà di per sé giuridicamente rilevanti. L’amore coniugale e
paterno-filiale non è solo inclinazione dettata dall’istinto, né è scelta
arbitraria e reversibile, ma è amore dovuto. Mettere, perciò, la persona al
centro della civiltà dell’amore non esclude il diritto, ma piuttosto lo
esige, portando ad una sua riscoperta quale realtà interpersonale e ad una
visione delle istituzioni giuridiche che metta in risalto il loro costitutivo
legame con le stesse persone, così essenziale nel caso del matrimonio e della
famiglia.
Il Magistero su questi temi va ben oltre la sola dimensione giuridica, ma la
tiene costantemente presente. Ne consegue che una fonte prioritaria per
comprendere ed applicare rettamente il diritto matrimoniale canonico è lo
stesso Magistero della Chiesa, al quale spetta l’interpretazione autentica
della parola di Dio su queste realtà (cfr Dei verbum, n. 10), compresi i
loro aspetti giuridici. Le norme canoniche non sono che l’espressione
giuridica di una realtà antropologica e teologica sottostante, ed a questa
occorre rifarsi anche per evitare il rischio di interpretazioni di comodo. La
garanzia di certezza, nella struttura comunionale del Popolo di Dio, è offerta
dal Magistero vivo dei Pastori.
4. In una prospettiva di autentico personalismo, l’insegnamento della Chiesa
implica l’affermazione della possibilità della costituzione del matrimonio
quale vincolo indissolubile tra le persone dei coniugi, essenzialmente
indirizzato al bene dei coniugi stessi e dei figli. Di conseguenza,
contrasterebbe con una vera dimensione personalistica quella concezione dell’unione
coniugale che, mettendo in dubbio tale possibilità, portasse alla negazione
dell’esistenza del matrimonio ogniqualvolta siano sorti dei problemi nella
convivenza. Alla base di un siffatto atteggiamento emerge una cultura
individualistica, che è in antitesi rispetto ad un vero personalismo.
“L’individualismo suppone un uso della libertà nel quale il soggetto fa
ciò che vuole, “stabilendo” egli stesso “la verità” di ciò che gli
piace o gli torna utile. Non ammette che altri “voglia” o esiga qualcosa da
lui nel nome di una verità oggettiva. Non vuole “dare” ad un altro sulla
base della verità, non vuole diventare un “dono sincero”” (Lettera
alle Famiglie, n. 14).
L’aspetto personalistico del matrimonio cristiano comporta una visione
integrale dell’uomo che, alla luce della fede, assume e conferma quanto
possiamo conoscere con le nostre forze naturali. Essa è caratterizzata da un
sano realismo nella concezione della libertà della persona, posta tra i limiti
e i condizionamenti della natura umana gravata dal peccato e l’aiuto mai
insufficiente della grazia divina. In quest’ottica, propria dell’antropologia
cristiana, entra anche la coscienza circa la necessità del sacrificio, dell’accettazione
del dolore e della lotta come realtà indispensabili per essere fedeli ai propri
doveri. Sarebbe perciò fuorviante, nella trattazione delle cause matrimoniali,
una concezione, per così dire, troppo “idealizzata” del rapporto tra i
coniugi, che spingesse ad interpretare come autentica incapacità ad assumere
gli oneri del matrimonio la normale fatica che si può registrare nel cammino
della coppia verso la piena e reciproca integrazione sentimentale.
5. Una corretta valutazione degli elementi personalistici esige, altresì, che
si tenga conto dell’essere della persona e, concretamente, dell’essere della
sua dimensione coniugale e della conseguente inclinazione naturale verso il
matrimonio. Una concezione personalistica sostanziata di puro soggettivismo e,
come tale, dimentica della natura della persona umana – assumendo ovviamente
il termine “natura” in senso metafisico –, si presterebbe ad ogni sorta di
equivoci, anche nell’ambito canonico. Vi è certamente un’essenza del
matrimonio, descritta dal can. 1055, la quale permea l’intera disciplina
matrimoniale, come appare dai concetti di “proprietà essenziale”, “elemento
essenziale”, “diritti e doveri matrimoniali essenziali”, ecc. Questa
realtà essenziale è una possibilità aperta in linea di principio ad ogni uomo
e ad ogni donna; anzi, essa rappresenta un vero cammino vocazionale per la
stragrande maggioranza dell’umanità. Ne consegue che, nella valutazione della
capacità o dell’atto del consenso necessari alla celebrazione di un valido
matrimonio, non si può esigere ciò che non è possibile richiedere alla
generalità delle persone. Non si tratta di minimalismo pragmatico e di comodo,
ma di una visione realistica della persona umana, quale realtà sempre in
crescita, chiamata ad operare scelte responsabili con le sue potenzialità
iniziali, arricchendole sempre di più con il proprio impegno e l’aiuto della
grazia.
In quest’ottica il favor matrimonii e la conseguente presunzione di validità
del matrimonio (cfr can. 1060) appaiono non solo come l’applicazione di un
principio generale del diritto, ma come conseguenze perfettamente consone con la
realtà specifica del matrimonio. Resta, tuttavia, il difficile compito, a voi
ben noto, di determinare, anche con l’aiuto della scienza umana, quel minimo
al di sotto del quale non si potrebbe parlare di capacità e di consenso
sufficiente per un vero matrimonio.
6. Da tutto ciò ben si vede quanto esigente ed impegnativo sia il compito
affidato alla Rota Romana. Attraverso la sua qualificata attività
giurisprudenziale, non soltanto si provvede ad assicurare la tutela dei diritti
di singoli christifideles, ma si dà, al tempo stesso, un contributo
significativo all’accoglienza del disegno di Dio sul matrimonio e la famiglia
sia nella comunità ecclesiale che, indirettamente, nell’intera comunità
umana.
Nell’esprimere, pertanto, la mia gratitudine a voi che, direttamente o
indirettamente, collaborate in tale servizio e nell’esortarvi a perseverare
con rinnovato slancio nella vostra mansione che tanta rilevanza riveste per la
vita della Chiesa, di cuore vi imparto la mia Benedizione, che volentieri
estendo a quanti operano nei Tribunali ecclesiastici di ogni parte del mondo.
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