Index   Back Top Print

[ IT ]

  IOANNES PP. XXIII

MOTU PROPRIO

DE PONTIFICIO CONSILIO
ECCLESIASTICIS ITALIAE
TABULARIIS CURANDIS

 

La sollecitudine pastorale dei Nostri Predecessori si e rivolta in diverse occasioni, specialmente nei tempi più recenti, ad assicurare la conservazione e la buona amministrazione degli archivi ecclesiastici d'Italia, i quali costituiscono tuttora, nonostante le perdite dovute a molteplici circostanze di varia natura. un patrimonio di valore inestimabile. Tanto i preziosi depositi di antichi documenti, quanto le carte moderne degli archivi correnti, sono la testimonianza della vita e delle opere della Chiesa, e formano nel loro insieme una documentazione unica, essenziale e insostituibile. che e destinata innanzi tutto a servire alla Chiesa stessa, e merita di essere conservata anche a vantaggio degli studi storici. É quindi doveroso che tali. archivi siano convenientemente amministrati. a cura delle persone e degli Enti che ne hanno la responsabilità, ai quali sono e, in linea di massima è opportuno che restino affidati.

Desiderando Noi pertanto continuare l'opera dei Nostri Predecessori, e in particolare del Sommo Pontefice Pio XII di v. m .. il quale, con lettera della Segreteria di Stato del 5 aprile 1955, indirizzata al compianto Cardinale Giovanni Mercati, istituì la Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d' Italia con carattere permanente. abbiamo deliberato di erigere ed erigiamo la medesima Pontificia Commissione in persona morale, mentre ne approviamo lo Statuto annesso al presente Nostro Motu Proprio.

Tutto ciò Noi abbiamo stabilito e stabiliamo, nonostante qualunque cosa in contrario, anche se degna di speciale menzione.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano, il giorno 29 Febbraio 1960, secondo del Nostro Pontificato.

 

IOANNES PP. XXIII

 


STATUTO
DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
 PER GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI D'ITALIA

1. La Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, istituita dal Sommo Pontefice Pio XII di v m. con carattere permanente, ha lo scopo di prestare assistenza e collaborazione agli Ordinari locali e ai Superiori degli Istituti Religiosi d'Italia per quanto riguarda la conservazione e l'amministrazione degli archivi da essi dipendenti.
A tal fine essa esercita azione di direzione, di consulenza e d'ispezione, ispirandosi alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico ed alle altre successivamente emanate in materia dalla Santa Sede.

2. É Patrono della Commissione il Cardinale Archivista di Santa Romana Chiesa pro tempore.

3. La Commissione è retta dal Presidente, che è il Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano pro tempore; ed è composta di membri e di consulenti.

4. Il Presidente risponde al Santo Padre delle attività della Commissione; ne convoca e dirige le sedute; ed ha di essa la rappresentanza legale.

5. Sono membri della commissione:

a) Il Segretario della Sacra Congregazione del Concilio;

b) Il Segretario della Sacra Congregazione dei Religiosi;

c) Il Segretario della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi;

d) un rappresentante della Segreteria di Stato di Sua Santità;

e) un rappresentante dell'Amministrazione dei Beni della Santa Sede;

f) il Direttore della Scuola Vaticana di Paleografia e Diplomatica e del corso di archivistica;

g) altri eventualmente nominati dal Santo Padre su proposta del Presidente.

É compito dei membri di partecipare alle sedute della Commissione, di esaminare collegialmente le materie proposte ed esprimere su di esse il loro voto.

6. I consulenti sono nominati dal Santo Padre su proposta del Presidente.
Essi esprimono il loro voto su determinate materie e partecipano a quelle sedute in cui la loro presenza sia ritenuta particolarmente utile.

7. Il Presidente ha la facoltà di nominare corrispondenti, udito il parere della Commissione, e richiesto, ove occorra, il nulla osta dell'Ordinario locale o Superiore, archivisti o persone di provata esperienza nel campo degli archivi.
Essi coadiuvano la Commissione specialmente per quanto concerne gli archivi locali, e partecipano alle sedute alle quali il Presidente ritenga opportuno invitarli. Durano in carica cinque anni.

8. Il Presidente nomina il Segretario scegliendolo tra i membri della Commissione.
Al Segretario spetta di preparare le materie da trattare nelle sedute, di redigere il verbale e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese.

9. É particolare compito della Commissione di:

a) favorire ogni mezzo che assicuri la buona amministrazione e conservazione degli archivi, il loro ordinamento, il restauro di materiale documentario e il facile accesso agli studiosi;

b) accertare lo stato e i bisogni degli archivi locali, anche mediante visite;

c) completare e aggiornare le notizie sugli archivi raccolte con il censimento 1942;

d) provvedere che in ogni archivio si abbia un inventario, che renda possibili le revisioni e le facili ricerche;

e) prestare aiuto ed intervenire anche presso l'autorità civile, per eliminare eventuali difficoltà e inconvenienti;

f) diffondere nel Clero una più profonda conoscenza della funzione degli archivi ecclesiastici, con lezioni da tenersi nelle sedi opportune;

g) curare la preparazione del personale destinato agli archivi mediante corsi di archivistica;

h) incoraggiare le attività degli archivisti locali ed accrescere la loro esperienza personale per mezzo di convegni nazionali e regionali;

i) promuovere la pubblicazione di istruzioni, titolari e manuali pratici sulla manutenzione degli archivi.

10. La Commissione si riunirà almeno due volte l'anno e ogni altra volta che il Presidente lo ritenga necessario.

11. Qualora nelle iniziative e nei provvedimenti da prendere si trattino materie che interferiscano nelle competenze di Dicasteri Ecclesiastici o di Pontificie Commissioni, il Presidente ne darà comunicazione al capo del Dicastero o della Commissione interessata per le opportune intese.

 



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana