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IOANNES PP. XXIII MOTU PROPRIO
DE PONTIFICIO CONSILIO
La sollecitudine pastorale dei Nostri Predecessori si e rivolta in diverse occasioni, specialmente nei tempi più recenti, ad assicurare la conservazione e la buona amministrazione degli archivi ecclesiastici d'Italia, i quali costituiscono tuttora, nonostante le perdite dovute a molteplici circostanze di varia natura. un patrimonio di valore inestimabile. Tanto i preziosi depositi di antichi documenti, quanto le carte moderne degli archivi correnti, sono la testimonianza della vita e delle opere della Chiesa, e formano nel loro insieme una documentazione unica, essenziale e insostituibile. che e destinata innanzi tutto a servire alla Chiesa stessa, e merita di essere conservata anche a vantaggio degli studi storici. É quindi doveroso che tali. archivi siano convenientemente amministrati. a cura delle persone e degli Enti che ne hanno la responsabilità, ai quali sono e, in linea di massima è opportuno che restino affidati. Desiderando Noi pertanto continuare l'opera dei Nostri Predecessori, e in particolare del Sommo Pontefice Pio XII di v. m .. il quale, con lettera della Segreteria di Stato del 5 aprile 1955, indirizzata al compianto Cardinale Giovanni Mercati, istituì la Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d' Italia con carattere permanente. abbiamo deliberato di erigere ed erigiamo la medesima Pontificia Commissione in persona morale, mentre ne approviamo lo Statuto annesso al presente Nostro Motu Proprio. Tutto ciò Noi abbiamo stabilito e stabiliamo, nonostante qualunque cosa in contrario, anche se degna di speciale menzione. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano, il giorno 29 Febbraio 1960, secondo del Nostro Pontificato.
IOANNES PP. XXIII
STATUTO 1. La Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia,
istituita dal Sommo Pontefice Pio XII di v m. con carattere permanente, ha lo
scopo di prestare assistenza e collaborazione agli Ordinari locali e ai
Superiori degli Istituti Religiosi d'Italia per quanto riguarda la conservazione
e l'amministrazione degli archivi da essi dipendenti. 2. É Patrono della Commissione il Cardinale Archivista di Santa Romana Chiesa pro tempore. 3. La Commissione è retta dal Presidente, che è il Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano pro tempore; ed è composta di membri e di consulenti. 4. Il Presidente risponde al Santo Padre delle attività della Commissione; ne convoca e dirige le sedute; ed ha di essa la rappresentanza legale. 5. Sono membri della commissione:
É compito dei membri di partecipare alle sedute della Commissione, di esaminare collegialmente le materie proposte ed esprimere su di esse il loro voto. 6. I consulenti sono nominati dal Santo
Padre su proposta del Presidente. 7. Il Presidente ha la facoltà di
nominare corrispondenti, udito il parere della Commissione, e richiesto, ove
occorra, il nulla osta dell'Ordinario locale o Superiore, archivisti o persone
di provata esperienza nel campo degli archivi. 8. Il Presidente nomina il Segretario
scegliendolo tra i membri della Commissione. 9. É particolare compito della Commissione di:
10. La Commissione si riunirà almeno due volte l'anno e ogni altra volta che il Presidente lo ritenga necessario. 11. Qualora nelle iniziative e nei provvedimenti da prendere si trattino materie che interferiscano nelle competenze di Dicasteri Ecclesiastici o di Pontificie Commissioni, il Presidente ne darà comunicazione al capo del Dicastero o della Commissione interessata per le opportune intese.
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