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PAOLO VI
LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO
PASTORALE MUNUS
FACOLTÀ E PRIVILEGI CONCESSI
AI VESCOVI
I
Vescovi, benché ostacolati da molti impedimenti, tuttavia, dando esempi di
ardente carità, in ogni tempo hanno esercitato l'ufficio pastorale, col quale
Gesù Cristo ha connesso il gravissimo dovere di insegnare, di santificare, di
legare e sciogliere. Ma crescendo nel corso dei secoli le preoccupazioni e le
fatiche della Chiesa, la Sede Apostolica ha risposto con animo sempre aperto e
volenteroso alle richieste dei Vescovi, che riguardavano la sollecitudine
pastorale; essa, con la sua straordinaria autorità e giurisdizione non solo ha
aumentato il numero dei Presuli delle diocesi, ma li ha anche arricchiti di
particolari facoltà e privilegi che venissero opportunamente incontro alle
attuali necessità. Ed ora, volgendo al termine la seconda sessione del Concilio
Ecumenico Vaticano II e non avendo Noi nulla di più desiderabile che offrire ai
Padri Conciliari un attestato della grande stima con la quale seguiamo tutti i
Venerabili Fratelli nell'Episcopato, Ci è parso bene accogliere volentieri i
loro voti e concedere ad essi quelle cose che, nello stesso tempo, mettono nella
sua giusta luce la loro dignità episcopale e rendono più efficace e spedito il
loro ufficio pastorale. Riteniamo infatti che ciò si accordi perfettamente col
Nostro ufficio di Pastore universale. Ma mentre di buon grado concediamo questo
ai Vescovi, li preghiamo in pari tempo che essi tutti, strettamente uniti con
Cristo e con Noi, suo Vicario in terra, spinti da fiamma di ardente carità, con
l'aiuto della loro opera si studino di rendere più leggera quella
sollecitudine di tutte le Chiese (cf 2 Cor 11, 28) che grava sulle Nostre
spalle.
Poiché si tratta di facoltà straordinarie, le concediamo in modo che
esse non possano dai Vescovi essere delegate ad altri, se non al Coadiutore,
agli Ausiliari e al Vicario Generale, a meno che non sia espressamente detto
diversamente nella concessione delle singole facoltà. A norma poi del diritto
vigente, tali facoltà, che dichiariamo concesse di diritto ai Vescovi
residenziali, di diritto competono pure ai Vicari e Prefetti Apostolici, agli
Amministratori Apostolici permanenti, agli Abati e Prelati nullius, i quali nel
loro territorio godono tutti dei medesimi diritti e facoltà che competono ai
Vescovi residenziali nelle proprie diocesi. E quantunque i Vicari e Prefetti
apostolici non possano stabilire un Vicario Generale, essi possono tuttavia
legittimamente delegare queste facoltà, qui esposte, ognuno al suo Vicario
Delegato. Così, debitamente considerata ogni cosa, secondo il Nostro rispetto e
la Nostra carità verso i singoli Vescovi della Chiesa cattolica, di Nostra
iniziativa e in virtù della Nostra Autorità Apostolica decretiamo e stabiliamo
che dall'8 dicembre del corrente anno 1963 i Vescovi possono già legittimamente
godere delle facoltà e dei privilegi qui esposti.
I. FACOLTÀ
CHE COMPETONO DI DIRITTO AL VESCOVO RESIDENZIALE DAL MOMENTO DELLA PRESA DI
POSSESSO DELLA DIOCESI, E CHE TUTTAVIA EGLI NON PUÒ DELEGARE AD ALTRI ECCETTO
CHE AL VESCOVO COADIUTORE, AGLI AUSILIARI E AL VICARIO GENERALE, SE NON SI DICE
ESPRESSAMENTE IN MODO DIVERSO NELLE MEDESIME:
1. Prorogare, per giusta causa, ma non oltre un mese, il legittimo uso dei
rescritti e degli indulti concessi dalla Sede Apostolica e che fossero scaduti,
senza avere inviato tempestivamente alla stessa Sede Apostolica la domanda per
la loro proroga; in tal caso tuttavia resta l'obbligo di ricorrere
immediatamente alla medesima per ottenere il privilegio o, se la relativa
domanda fosse già stata inoltrata, per ottenere la dovuta risposta. 2.
Concedere ai sacerdoti, per la scarsità di clero e per giusta causa, di poter
celebrare due Messe nei giorni feriali; e anche tre nei giorni di domenica e
nelle altre feste di precetto, qualora lo richieda una vera necessità pastorale.
3. Permettere ai sacerdoti, quando celebrano due o tre Messe, di prendere
qualcosa a modo di bevanda; anche se non intercorre lo spazio di un'ora prima
della celebrazione della Messa. 4. Concedere ai sacerdoti, per giusta causa,
di celebrare la Messa in qualsiasi ora del giorno e di distribuire la comunione
la sera, osservando però le prescrizioni al riguardo. 5. Concedere, ai
sacerdoti malati di vista o affetti da qualche altra infermità analoga, il
permesso di celebrare ogni giorno la Messa votiva della Madonna o la Messa dei
defunti, con l'assistenza, se necessario, di un altro sacerdote o di un diacono,
e inoltre salva l'Istruzione della S. Congregazione dei Riti del 15 aprile 1961.
6. Concedere lo stesso permesso ai sacerdoti completamente ciechi, purché però
ci sia l'assistenza di un altro sacerdote o diacono. 7. Permettere ai
sacerdoti di celebrare la Messa fuori del luogo sacro, purché si tratti di un
luogo decoroso e dignitoso, mai in camera, sopra la pietra sacra, in casi
singoli per giusta causa, abitualmente solo per motivi di maggiore gravità.
8. Così pure concedere la facoltà di celebrare, per giusta causa, la Messa in
mare e sui fiumi, usando le dovute cautele. 9. Permettere ai sacerdoti che
hanno l'indulto dell'altare portatile di usare per motivi giusti e seri, invece
della pietra sacra, l'antimensio dei Greci o un apposito lino benedetto dal
Vescovo, nel cui angolo destro siano conservate le reliquie dei santi Martiri
parimenti riconosciute dal Vescovo, e secondo le prescrizioni delle rubriche,
specialmente per quanto riguarda le tovaglie ed il corporale. 10. Concedere
ai sacerdoti infermi o avanzati in età la facoltà di celebrare la Messa in casa,
non tuttavia in camera, ogni giorno, anche nelle feste più solenni, salve sempre
le disposizioni liturgiche, ma con il permesso di stare seduti, se non possono
rimanere in piedi. 11. Ridurre, a causa della diminuzione del reddito,
finché perduri la causa, il tasso delle offerte stabilite legittimamente nella
diocesi, le Messe dei legati, che siano autonome, purché non si trovi nessuno
che sia tenuto da obbligo e possa essere utilmente indotto ad aumentare
l'offerta.
12. Similmente ridurre gli oneri o i legati delle Messe gravanti
su benefici o altri istituti ecclesiastici, qualora il reddito del beneficio o
dell'istituto risultasse insufficiente ad un onesto sostentamento del
beneficiario e al compimento delle opere di sacro ministero eventualmente
annesse al beneficio, o al conveniente raggiungimento del fine proprio dello
stesso istituto ecclesiastico. 13. Concedere ai cappellani di qualsiasi casa
di cura, di brefotrofi e di carceri la facoltà di amministrare, in assenza del
parroco, il sacramento della Cresima ai fedeli versanti in pericolo di morte,
salve le norme stabilite dalla S. Congregazione per la disciplina dei Sacramenti
nel decreto Spiritus Sancti munera del 14 settembre 1946 per il sacerdote che
amministra il sacramento della Cresima. 14. Concedere a confessori eminenti
per scienza e prudenza di assolvere, in casi singoli di confessione
sacramentale, qualsiasi fedele da tutte le censure, anche riservate, eccettuate
tuttavia: a) le censure ab homine; b) le censure riservate in modo
specialissimo alla Sede Apostolica; c) le censure che sono annesse alla
rivelazione del segreto del Sant'Offizío; d) la scomunica da cui sono colpiti i
sacerdoti e tutte le donne che presumono contrarre con essi matrimonio anche
solo civilmente e nello stesso tempo di fatto convivono. 15. Dispensare, per
giusti motivi, dal difetto di età degli ordinandi, purché non superi i sei mesi.
16. Dispensare dall'impedimento agli ordini i figli degli acattolici, finché i
genitori restano nell'errore.
17. Dispensare, in merito alla celebrazione
della Messa e in merito al conseguimento e alla conservazione dei benefici
ecclesiastici, i già ordinati che risultassero affetti da qualche grave
irregolarità, sia ex delicto sia ex defectu, purché non sorga pericolo di
scandalo e purché si compia con fedeltà il ministero dell'altare, eccettuati
tuttavia i casi del can. 985, n. 3 e 4 del CIC, e previa l'abiura nelle mani di
chi ha il potere di assolvere, se si tratta di eresia o di scisma. 18.
Conferire i sacri ordini fuori della chiesa cattedrale e fuori dei tempi
stabiliti, non eccettuati i giorni feriali, qualora l'utilità pastorale lo
richieda. 19. Dispensare, per giusta e ragionevole causa, da tutti gli
impedimenti matrimoniali di grado minore, anche se si tratta di matrimonio
misto, ma in questo caso siano osservate le prescrizioni dei cann. 1061-1064 del
CIC. 20. Dispensare, per giusta e grave causa, dagli impedimenti di
religione mista e di disparità di culto, anche nel caso del privilegio paolino,
salve le prescrizioni dei cann. 1061-1064 del CIC. 21. Sanare in radice,
purché continui il consenso, i matrimoni invalidi a causa di impedimenti di
grado minore o per difetto di forma, anche se si tratta di matrimoni misti, ma
in questo caso siano osservate le prescrizioni del can. 1061 del CIC. 22.
Sanare in radice, purché continui il consenso, i matrimoni invalidi per
impedimento di disparità di culto, anche se sono pure invalidi per difetto di
forma, osservate tuttavia le prescrizioni del can. 1061 del CIC.
23.
Permettere che, per un grave motivo, possa essere interrogato il coniuge
infedele prima del battesimo della comparte che si converte alla fede; così
pure, per grave motivo, dispensare dalla medesima interrogazione prima del
battesimo* della comparte che si converte; purché in questo caso da un processo
almeno sommario ed extragiudiziario risulti che l'interrogazione non sia
possibile o che sarà inutile. 24. Ridurre, per giusta causa, l'obbligo che
impone ai Capitoli cattedrali o collegiali dei Canonici la recita quotidiana del
divino ufficio ordinariamente in coro, concedendo che il servizio corale possa
essere prestato o solo in determinati giorni o solo per qualche parte
determinata. 25. Concedere ad alcuni Canonici, secondo la necessità, di
svolgere compiti di sacro ministero, di magistero, di apostolato, anche con
dispensa dal coro, rimanendo salvo il diritto di percepire i frutti della
prebenda, non però le distribuzioni, sia quelle cosiddette «fra i presenti» sia
quelle quotidiane. 26. Commutare, a causa di infermità della vista o per
altro motivo, il divino ufficio nella recita quotidiana di almeno una terza
parte del rosario della B. Vergine Maria o di altre preghiere. 27. Deputare,
in casi particolari o per un tempo determinato, il Vicario Generale o altro
degno sacerdote per la consacrazione di altari portatili, calici, patene,
secondo la forma prescritta nel pontificale ed usando gli oli benedetti dal
Vescovo. 28. Permettere ai chierici minori, ai religiosi laici come pure a
donne pie di lavare fin dalla prima abluzione le palle, i corporali ed i
purificatoi.
29. Usare delle facoltà e dei privilegi, rispettando l'ambito
ed i termini dei medesimi, di cui per il bene dei fedeli godono gli Istituti
religiosi che hanno una casa nella diocesi. 30. Concedere ai sacerdoti la
facoltà di erigere, secondo il rituale prescritto dalla Chiesa, le stazioni
della Via crucis, anche all'aperto, con tutte le indulgenze che sono state
concesse a coloro che compiono questo pio esercizio. Tale facoltà però non può
essere usata nel territorio parrocchiale in cui ci sia una casa di religiosi che
per concessione apostolica godono del privilegio di erigere le stazioni della
Via crucis. 31. Ammettere in Seminario anche degli illegittimi, se
presentano le qualità che si richiedono per l'ammissione al Seminario, purché
non si tratti di adulterini o di sacrileghi. 32. Concedere il permesso, per
un legittimo motivo sopraggiunto, di alienare beni ecclesiastici, di pignorarli,
di ipotecarli, di affittarli, di darli in enfiteusi, e concedere che le persone
morali ecclesiastiche possano contrarre debiti fino ad una data somma che sarà
fissata dalla Conferenza Episcopale nazionale o regionale e approvata dalla Sede
Apostolica. 33. Confermare fino al quinto triennio il confessore ordinario
delle religiose se, per la scarsità di sacerdoti idonei a tale compito, non si
può provvedere diversamente, oppure qualora la maggior parte delle religiose,
comprese pure quelle che negli altri affari non hanno diritto di voto, siano
d'accordo, mediante scrutinio segreto, sulla conferma del medesimo confessore; a
quelle che dissentono tuttavia, se lo vorranno, si dovrà provvedere in altro
modo.
34. Entrare, per giusta causa, nella clausura papale dei monasteri di
monache che si trovano nella sua diocesi, e permettere, per giusto e grave
motivo, che altri siano ammessi nella clausura e che le monache escano da essa,
per un tempo strettamente necessario. 35. Dispensare, su domanda del
Superiore competente, dall'impedimento di ammissione in un Ordine o
Congregazione religiosa coloro che hanno aderito ad una setta acattolica.
36. Dispensare, su domanda del Superiore competente, dall'impedimento di nascita
illegittima coloro che vengono ammessi in Religione per essere destinati al
sacerdozio, ed anche gli altri qualora le Costituzioni ne proibissero
espressamente l'ammissione in Religione. Ma in ambedue i casi non possono essere
dispensati gli adulterini o i sacrileghi. 37. Condonare, su domanda del
Superiore competente, tutta o in parte la dote che le postulanti devono portare
quando vengono ammesse nei monasteri di monache o in un'altra Religione anche di
diritto pontificio. 38. Permettere ai membri religiosi il passaggio da una
Congregazione di diritto diocesano ad un'altra pure di diritto diocesano.
39. Allontanare dalla diocesi, per gravissima causa urgente, i singoli membri
religiosi, se il loro Superiore maggiore, benché avvertito, non abbia preso i
dovuti provvedimenti; la cosa tuttavia sia subito portata a conoscenza della
Sede Apostolica. 40. Concedere, anche per mezzo di uomini prudenti e capaci,
ai singoli loro fedeli il permesso di leggere e conservare, con la garanzia però
che non giungano nelle mani di altri, libri e giornali proibiti, non esclusi
quelli che propugnano di proposito l'eresia o lo scisma o si sforzano di
rovesciare i fondamenti stessi della religione. Tale permesso però può essere
dato solo a coloro che devono leggere i libri e i giornali proibiti o per
combatterli, o per adempiere bene il loro ufficio, o per compiere
convenientemente un programma di studi.
II. PRIVILEGI, OLTRE A QUELLI ELENCATI NEI RISPETTIVI TITOLI DEL CODICE DI
DIRITTO CANONICO, CHE COMPETONO A TUTTI I VESCOVI SIA RESIDENZIALI SIA TITOLARI,
DAL MOMENTO IN CUI RICEVONO LA NOTIZIA AUTENTICA DELLA PROVVISIONE CANONICA:
1. Predicare ovunque la parola di Dio, a meno che l'Ordinario del luogo lo abbia
espressamente proibito. 2. Confessare i fedeli, anche le religiose, ovunque,
a meno che l'Ordinario del luogo non lo abbia espressamente proibito. 3.
Assolvere ovunque qualsiasi fedele da tutti i peccati riservati, eccettuato
tuttavia il peccato di falsa delazione con la quale un sacerdote innocente viene
accusato per delitto di sollecitazione presso i giudici ecclesiastici. 4.
Assolvere ovunque qualsiasi fedele, nell'atto della confessione sacramentale, da
tutte le censure anche riservate, eccetto tuttavia: a) le censure ab homine;
b) le censure riservate in modo specialissimo alla Sede Apostolica: c) le
censure che sono annesse alla rivelazione del segreto del Sant'Offizio; d) la
scomunica da cui sono colpiti i sacerdoti e tutte coloro che presumono contrarre
con essi matrimonio anche solo civilmente e nello stesso tempo di fatto
convivono. I Vescovi residenziali possono far uso di questa facoltà anche in
foro esterno nei riguardi dei loro sudditi. 5. Conservare l'Eucaristia nella
propria cappella privata, purché siano fedelmente osservate le prescrizioni
delle leggi liturgiche. 6. Celebrare la Messa, per un giusto motivo, in
qualsiasi ora del giorno e distribuire la comunione anche la sera, osservando
però le prescrizioni al riguardo. 7. Benedire con un solo segno di croce,
ovunque e con tutte le indulgenze solitamente concesse dalla Santa Sede, i
rosari e le altre corone di preghiera, le croci, le medaglie, gli scapolari
approvati dalla Sede Apostolica, e imporli senza onere di iscrizione. 8.
Erigere con un'unica benedizione, nelle chiese e negli oratori anche privati
come pure in altri luoghi pii, le stazioni della Via crucis con tutte le
indulgenze che sono state concesse a coloro che compiono questo pio esercizio.
Assai volentieri concediamo queste facoltà, questi privilegi ai Nostri Fratelli
nell'Episcopato, con quella intenzione e volontà che sopra abbiamo detto, perché
in realtà tutte queste cose riguardano il decoro e l'utilità della santissima
Chiesa di Cristo, cui dobbiamo Noi stessi e quello che abbiamo. Nonostante
qualunque cosa in contrario, anche degna di speciale menzione.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 30 novembre 1963, anno primo del Nostro
Pontificato.
PAOLO PP. VI
DICHIARAZIONE
Al fine di togliere ogni
dubbio sull'interpretazione el n. 23 nel Motu proprio «Pastorale munus», il
Sommo Pontefice Paolo VI ha approvato questa nuova formulazione del testo del
succitato numero:
«23. Permettere che, per un grave motivo, possa essere interrogato il coniuge
infedele prima del battesimo della comparte che si converte alla fede; così
pure, per grave motivo, dispensare dalla medesima interrogazione sia prima sia
dopo il battesimo della comparte che si converte; purché in questo caso da un
processo almeno sommario ed extragiudiziario risulti che l'interrogazione non
sia possibile o che sarà inutile».
*
Cf tuttavia la dichiarazione annessa a questo Motu proprio, p. 77
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