PAOLO VI
LETTERA APOSTOLICA MOTU PROPRIO
INTEGRAE SERVANDAE
Vengono mutati il nome ed il
regolamento del Sant'Uffizio
I Pontefici Romani, in unione con il corpo Episcopale, hanno custodito nel corso
dei secoli ed in mezzo alle umane vicissitudini il deposito della Religione
rivelata, loro affidato da Dio per essere conservato integro, così che essi lo
hanno trasmesso intatto fino ai nostri giorni, non senza l'intervento di un
aiuto divino, poiché per mezzo loro agisce lo Spirito Santo, che è come l'anima
del Corpo Mistico del Cristo.
Ma la Chiesa, che è di istituzione divina e si occupa delle cose divine, è
composta di uomini e vive fra gli uomini: così, per adempiere i suoi compiti,
essa si è servita di diversi strumenti secondo la diversità dei tempi e della
cultura umana, dovendo infatti trattare di numerosi ed importanti affari ai
quali e i Romani Pontefici stessi e i Vescovi, assorbiti da innumerevoli
preoccupazioni, non avrebbero potuto provvedere da soli. È dunque dalla natura
stessa delle cose che hanno avuto origine gli organi di amministrazione cioè
della Curia: ad essi è stato affidato il compito di facilitare il governo della
Chiesa tutelando l'osservanza delle leggi emanate, favorendo le iniziative per
realizzare i fini propri della Chiesa, risolvendo le controversie eventualmente
sorte.
Non c'è da meravigliarsi, dunque, se, mutando le condizioni dei tempi, in tali
organismi furono introdotte delle modifiche: e in realtà più d'una volta in
passato i Romani Pontefici Nostri Predecessori si sono preoccupati di introdurre
riforme nella compagine della Curia Romana; a tal riguardo sono anzitutto degne
di menzione le Costituzioni Immensa
Æterni Dei
di Sisto V e Sapienti Consilio di san Pio X, le disposizioni delle quali sono state quasi
integralmente incorporate nel Codice di Diritto Canonico.
Ma dopo queste Costituzioni, anzi anche dopo la promulgazione stessa del Codice,
le cose ed i tempi sono assai cambiati, come Noi stessi abbiamo detto nella
allocuzione tenuta ai Cardinali ed al personale della Curia Romana il 21
settembre 1963 (Cf AAS 55 (1963), p. 793ss.).
Considerate tali cose e chiesto il parere dei Nostri Venerabili Fratelli
Cardinali e dei Vescovi, Noi abbiamo decretato di realizzare una certa riforma
della Curia Romana. E non c'è dubbio che si debba incominciare proprio dalla
Congregazione del Sant'Offizio, per il fatto che ad essa sono affidati gli
affari più importanti della Curia Romana, come sono in verità la dottrina circa
la fede ed i costumi e le cause strettamente connesse a tale dottrina.
Il 21 luglio 1542 il Nostro Predecessore di f.m. Paolo III, con la Costituzione
Apostolica Licet ab initio ha fondato la Sacra Congregazione
dell'Inquisizione Romana ed Universale, alla quale affidò come fine proprio il
compito di perseguire le eresie e per conseguenza di reprimere i delitti contro
la fede, di proibire i libri pericolosi e di nominare degli Inquisitori in tutta
la Chiesa. Assai spesso poi la sua potestà si è estesa ad altri affari, o per le
loro difficoltà o per la loro singolare importanza.
Nel 1908, poiché l'appellativo di Inquisizione Romana ed Universale non era più
rispondente alle circostanze del tempo, san Pio X con la Costituzione
Sapienti consilio lo mutò in «Congregazione del Sant'Offizio».
Ma, poiché la carità esclude il timore (1Gv 4,18), alla difesa
della fede ora si provvede meglio col promuovere la dottrina, in modo che,
mentre si correggono gli errori e soavemente si richiamano al bene gli erranti,
gli araldi del vangelo riprendono nuove forze. Inoltre il progresso della
cultura umana, la cui importanza nel campo religioso non dev'essere trascurata,
fa sì che i fedeli seguano con maggiore adesione ed amore le direttive della
Chiesa, se, per quanto è possibile in materia di fede e di costumi, vengono
fatti loro intendere con chiarezza i motivi delle definizioni e delle leggi.
Così, affinché d'ora in poi questa Sacra Congregazione adempia più perfettamente
il suo compito di promuovere la sana dottrina e fattività della Chiesa nelle più
importanti opere di apostolato, in virtù della Nostra Suprema Autorità
Apostolica abbiamo stabilito le seguenti norme per cambiare il suo nome ed il
suo regolamento:
1. Quella che finora è stata chiamata Sacra Congregazione del Sant'Offizio
in avvenire avrà l'appellativo di Congregazione per la dottrina della fede,
il cui compito è di tutelare la dottrina riguardante la fede ed i costumi in
tutto il mondo cattolico.
2. La presiede il Sommo Pontefice e la dirige il
Cardinale Segretario con l'aiuto di un Assessore, di un Sostituto e del
Promotore di Giustizia.
3. Sono di competenza della Congregazione tutte le
questioni che riguardano la dottrina della fede e dei costumi o che hanno un
legame con la stessa fede.
4. Essa esamina le nuove dottrine e le nuove
opinioni in qualsiasi modo divulgate, promuove studi in questa materia, e
favorisce Congressi di dotti; condanna quelle dottrine che risultano essere
contrarie ai principi della fede, dopo aver tuttavia sentito il parere dei
Vescovi di quelle regioni, se hanno particolare attinenza alle questioni.
5.
Esamina con diligenza i libri che le vengono segnalati e, se sarà necessario, li
condannerà, dopo aver tuttavia sentito l'autore, al quale si darà la facoltà di
difendersi, anche per iscritto, e non senza aver prima avvertito l'ordinario,
come è già stato stabilito nella Costituzione Sollicita ac provida del
Nostro Predecessore di f. m. Benedetto XIV.
6. Parimenti è suo compito trattare giuridicamente o di fatto le questioni
riguardanti il privilegio della fede.
7. Ad essa spetta pure giudicare circa
i delitti contro la fede, secondo le norme del processo ordinario.
8.
Provvede alla tutela della dignità del sacramento della Penitenza, procedendo
secondo le sue norme emendate ed approvate che saranno comunicate agli Ordinari,
dando al peccatore la facoltà di difendersi o di scegliersi un difensore tra
quelli che sono autorizzati dalla Congregazione.
9. Tiene opportune
relazioni con la Pontificia Commissione per gli studi biblici.
10. La
Congregazione si avvale di un gruppo di Consultori che il Sommo Pontefice
sceglie in tutto il mondo tra gli uomini che si distinguono per dottrina,
prudenza e specializzazione.
Se la materia da trattarsi lo richiedesse, ai
Consultori possono essere aggiunti degli esperti, scelti particolarmente tra
professori di Università.
11. La Congregazione procede in duplice modo: o
amministrativo o giudiziario, secondo la diversa natura delle cose da trattare.
12. Il regolamento interno della Congregazione sarà reso di pubblica ragione con
una particolare Istruzione.
Quanto è stato da noi decretato con questa Lettera data motu proprio, comandiamo
che sia stabile e ratificato nonostante qualsiasi cosa contraria.
Dato a Roma, presso S. Pietro, il 7 dicembre 1965, anno terzo del Nostro
Pontificato.
PAOLO PP. VI
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