Al Signor Cardinale Pietro Gasparri,
Segretario di Stato.
Eminentissimo Signor Cardinale,
Si è annunciato che le proposte formulate dalla
Commissione Ministeriale circa la legislazione ecclesiastica in Italia siano per
essere tradotte in appositi disegni di legge dal ministero della Giustizia e poi
presentate al Parlamento. Si tratta, com’Ella ben sa, di quella riforma della
legislazione ecclesiastica della quale si è più volte pubblicamente trattato
nella stampa. Dal fatto che periti ecclesiastici furono invitati a far parte
della Commissione costituita per lo studio e la preparazione della detta
riforma, si è voluto argomentare e far credere che la riforma stessa venisse
studiata e preparata d’accordo colla Santa Sede e colla suprema Autorità
ecclesiastica; ma già fu più di una volta chiaramente dimostrato che
l’argomentazione non correva e non esisteva l’accordo, non avendo gli accennati
periti ecclesiastici ricevuto alcun mandato. Che se i loro Superiori lor
diedero licenza di aderire all’invito, bene quelli fecero, non sapendosi che
cosa precisamente si pensasse di fare né da quali premesse si volesse partire ed
a quali risultati arrivare. Delle quali cose quando si ebbe poi sufficiente
notizia, si ebbe pure nuova conferma delle non rette né vere conclusioni che se
ne traevano in ordine all’accordo ed alla cooperazione della suprema Autorità
ecclesiastica; né poteva pertanto mancare, né mancò infatti, il rinnovarsi delle
opportune osservazioni e rettifiche in piena conformità al Nostro pensiero, pur
tenendosi il dovuto conto delle migliorie e degli alleviamenti che la più volte
ricordata riforma sembrava annunciare alla Chiesa ed al Clero in Italia.
Ora che le proposte vogliono tradursi in legge e si vuol quindi per necessità di
cose legiferare su materie e persone che sottostanno, almeno in principalità,
alla sacra potestà da Dio a Noi affidata, Ci impone il debito del ministero
apostolico, del quale a Dio stesso ed a Dio solo rispondiamo, di dire e
dichiarare che su tali materie e persone non possiamo riconoscere ad altri
diritti e potestà di legiferare, se non previe le convenienti trattative ed i
legittimi accordi con questa Santa Sede e con Noi.
E certamente nessuno al
mondo si indurrà facilmente a pensare ed a credere che senza tali trattative e
tali accordi col Sommo Pontefice Romano siasi da uomini cattolici in questa
stessa Roma preteso di dare nuovo assetto legale alla Chiesa cattolica in
Italia; giacché di questo appunto si tratta ora, e non più soltanto di uno od
altro provvedimento come quelli intesi a restituire alla scuola di un popolo
cattolico l’insegnamento religioso, al Clero ed alle chiese qualche parte del
già maltolto. Quale accoglienza Noi riserbiamo a provvedimenti di tal sorta,
abbiamo, non è molto, chiaramente lasciato intendere parlando in solenne
occasione, vogliamo dire nell’allocuzione concistoriale del giorno 14 dicembre
1925; ma nessuna conveniente trattativa, nessun legittimo accordo ha avuto luogo
né poteva, o potrà luogo avere finché duri la iniqua condizione fatta alla Santa
Sede ed al Romano Pontefice.
Queste cose abbiamo giudicato opportuno e necessario comunicare a Lei, Signor
Cardinale, perché ne faccia a sua volta le opportune e necessarie
partecipazioni; e di cuore Le impartiamo la Apostolica Benedizione.
18 febbraio 1926.
PIUS PP. XI
*Actes de S.S. Pie XI, tome III, p.139-142.