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IL LIBER DIURNUS




LIBER diurnus Romanorum Pontificum
ff. 17v-18r
sec. VIII ex.-IX in.
Cod. perg., mm 174x129, ff. 104 (una precedente
numerazione del sec. XVII giungeva a ff. 112; f. 36
ripetuto), laceri i ff. 1r-4v e 10rv, legato in pergamena floscia.
Misc., Arm. XI,19


17v
PRIVILEGIUM

Quoniam semper sunt concedenda que
rationabilibus congruunt desi-
deriis, oportet ut devotio condi-
toris pie constructionis oraculi
in privilegiis prestandis minime
denegetur. Igitur quia postulasti
a nobis quatenus monasterium
sancti ill. situm in locum ill. privilegiis
sedis apostolice insulis decoretur,
ut sub iurisdictione sancte nostrae cui
deo auctore deservimus ecclesiae
constitutum nullius alterius ecclesie
iurisdictionibus summittatur,
pro qua re piis desideriis faventes
hac nostra auctoritate id quod ex-
poscitur effectui mancipamus,
et ideo omnem cuiuslibet ecclesiae
sacerdotem in prefato monaste-
rio dicionem quamlibet habere

f. 18r
hac auctoritate preter sedem aposto-
licam prohibemus, ita ut nisi ab ab-
bate monasterii fuerit invitatus
nec missarum ibidem sollemnita-
tem quispiam presumat omnimo-
do celebrare ut profecto iuxta
id quod subiecti apostolici privi-
legii consistunt inconcusse dotan-
dus permaneat. Constituentes
per huius decreti nostri paginam atque
interdicentes omnibus omnino
cuiuslibet ecclesiae presulibus vel
cuiuscumque dignitati preditis
potestate sub anathematis inter-
positione qui ei presumpserit pre-
senti constituti a nobis prefati
monasterii indulti quolibet
modo existere temerator.

PRECEPTUM DE COMMUTANDO LOCO

Quamquam rei commutatio ex ipsa [...]

TRADUZIONE:
Privilegio
Poiché è sempre giusto concedere ciò che è conforme ad una ragionevole richiesta, è necessario che alla devozione di quanti costruiscano pii edifici di culto non si rifiuti la concessione di particolari privilegi. Ora tu hai richiesto che il monastero dedicato a quel santo, ubicato in quel luogo, sia provvisto degli inviolabili privilegi della Sede Apostolica, affinché il monastero stesso, posto sotto la giurisdizione della nostra santa chiesa, alla quale per volere di Dio serviamo, sia esente dalla giurisdizione di qualsiasi altra; per questa ragione nell'agevolare questo tuo pio desiderio, per mezzo della nostra autorità mandiamo ad effetto ciò che ci viene richiesto e, pertanto, proibiamo che i sacerdoti di qualsivoglia chiesa abbiano la benché minima potestà sul menzionato monastero, fatta eccezione per la Sede Apostolica; in modo tale che nessuno, se non previa richiesta dell'abbate del monastero, osi in qualche modo celebrarvi le solennità della messa; stabiliamo inoltre con questo nostro decreto che il menzionato monastero, conformemente al fatto che permane fermamente vincolato ai privilegi apostolici, possa essere in futuro oggetto di donazioni; inibiamo inoltre a chiunque, presule di qualsiasi chiesa o insignito di qulasivoglia autorità, a voler in qualche modo opporre temerariamente ostacolo all'indulto da noi concesso al predetto monastero ...

 

Il codice vaticano del Liber Diurnus, scoperto da Luca Holste (Holstenius) nel 1646 fra i manoscritti della biblioteca romana del monastero di S. Croce in Gerusalemme, passò nel secolo XVIII all'Archivio Segreto Vaticano ove Theodor Sickel ebbe modo di studiarlo, curandone l'edizione apparsa a Vienna nel 1889.
Fu per molto tempo ritenuto l'unico superstite dell'antico libro di formule della cancelleria pontificia e perciò designato diurnus, anche se il titolo manca nel ms. e si ricavò dalla raccolta di canoni del card. Deusdedit (sec. IX) nella quale si trovano formule derivate ex libro Romanorum Pontificum qui dicitur Diurnus. Il codice vaticano del Liber Diurnus (V) attirò nuovamente l'attenzione degli studiosi in seguito alla scoperta di altri due manoscritti della medesima tradizione, denominati codice A e C: il codice C (=Claromontanus), già appartenuto al collegio dei Gesuiti di Clermont, copiato dal p. Sirmond e poi edito dal p. Garnier nel 1680, non senza vivaci polemiche, scomparve dopo il 1746 per la vendita della biblioteca dei gesuiti dopo la loro soppressione e venne nuovamente ritrovato nel 1937 nella biblioteca del monastero benedettino di Egemont in Olanda, ove giunse per una donazione; il codice A (=Ambrosianus) fu invece scoperto da Antonio Cerani nel 1889 alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, ove lo aveva fatto giungere il card. Federico Borromeo, benemerito fondatore della stessa biblioteca,tramite un acquisto di manoscritti di Bobbio compiuto nel 1666; fu edito in fac-simile da L. Gramatica e G. Galbiati nel 1921.
Lo studio dei tre testimoni, tutti derivati da un archetipo perduto, accomunati dalla medesima struttura ma divergenti per notevoli particolarità del testo e risalenti peraltro a età diverse (il codice Vaticano sembra esemplato alla fine dal secolo VIII o all'inizio del IX, il Claromontano alla metà del IX, l'Ambrosiano alla fine del secolo IX o sugli inizi del X), ha permesso di giungere a conclusioni più sicure circa la natura del Liber Diurnus, così come ci è tramandato.
Si tratta, nei tre casi, di raccolte di formule, in grandissima parte pontificie, a prevalente interesse canonistico o didattico. I tre manoscritti accolgono formule provenienti dalla cancelleria pontificia ma anche da cancellerie episcopali, registrano schemi di consuetudini monastiche, formulari liturgici ed altro materiale ancora. Anche se la maggior parte dei formulari pontifici, tanto precipui ed ufficiali da richiamare senz'altro una fonte curiale (si vedano ad esempio, le formule seguenti, nella loro particolare terminologia: PRIVILEGIUM, PRECEPTUM DE COMMUTANDO MANCIPIO, DE USU PALLEI, DE ORDINATIONE PONTIFICIS, NUNTIUS AD HEXARCHUM DE TRANSITU SUPERSCRIPTIO, DE ELECTIONE PONTIFICIS AD HEXARCHUM SUPERSCRIPTIO) dobbiamo riconoscere la dipendenza dei tre testimoni del Diurnus da un vero e proprio formulario della cancelleria papale, per altri testi è giocoforza pensare a fonti diverse (per es. riguardo a formule del tipo: PRECEPTUM DE DONANDO PUERO, ITEM DE ORDINANDO PRESBYTERO, EXCUSATORIA). Le tre raccolte di formule accomunate dal titolo Liber Diurnus, così come ci sono giunte, sembrano libere rielaborazioni, prevalentemente ad uso monastico (fra l'altro i tre codici provengono da scrittorî di celebri monasteri), di testi ufficiali della curia pontificia e delle curie vescovili forse più autorevoli o celebri, per servire di studio nelle scuole monastiche e a tal fine continuamente aggiornate.
Il codice Vaticano del Liber Diurnus, mutilo in principio e alla fine (Luca Holste già segnalava la caduta di alcuni fogli), raccoglie 99 formule (il codice Claromontano ne riporta 100 e l'Ambrosiano 106), di cui la gran parte in comune con gli altri due testimoni (la recente edizione di Hans Foerster ne segnala la corrispondenza); è stato dimostrato dal Sickel che, al di là della comunanza di formulari tra i codici V, C ed A, il ms. vaticano conserva un testo più antico degli altri due testimoni.
Le formule, quasi sempre prive di elementi cronologici e onomastici, sostituiti dal pronome indefinito ille, illa, illud, sono scritte senza soluzione di continuità (scrittura carolina), con titoli per lo più in onciale.
Nonostante il manoscritto sia stato esemplato sulla fine del secolo VIII o all'inizio del IX, l'antichità dei testi che esso accoglie è notevole: alcune formule sembrano risalire ad un'epoca pre-gregoriana addirittura (prima cioè di Gregorio Magno, 590-604), altre all'inizio del secolo VII, altre ancora sono dei tempi successivi, fin quasi all'epoca della composizione del codice stesso. Caduta l'ipotesi del Sickel circa l'origine romana del manoscritto Vaticano (ritenuto dallo studioso il libro della cancelleria pontificia), resta ancora insoluto il problema dell'origine del nostro codice; secondo alcuni studiosi esso sarebbe stato composto in uno scrittorio monastico dell'Italia settentrionale (Bischoff), secondo altri (recentemente anche Marco Palma) in quello di Nonantola; quest'ultima ipotesi sembra godere di maggior credito, oltre che per argomenti paleografici, anche per il passaggio, ormai accertato, del manoscritto dal monastero nonantolano a quello romano di S. Croce in Gerusalemme.
L'importanza del Liber Diurnus (di cui il codice Vaticano è il testimone più prezioso) per la storia della Chiesa e del papato è rilevantissima. Esso testimonia il costume ecclesiastico e lo stile degli scritti ufficiali dei romani pontefici dei secoli VI, VII, VIII, e IX: elezione del papa, rapporti fra il papa, l'imperatore d'Oriente e l'esarca di Ravenna, amministrazione del patrimonium Petri, erezione e consacrazione delle chiese, formulario dei documenti papali più solenni, privilegi di protezione ed esenzione apostolica accordati ai monasteri o ad altre istituzioni ecclesiastiche, primato della Chiesa di Roma sulle altre sedi episcopali, ecc.
Al f. 67v, ad esempio, inizia una delle più antiche narrazioni che conosciamo circa le modalità dell'elezione pontificia (formula 82, che con buone ragioni possiamo far risalire all'anno 715 ca: [...] diu enim nobis in oratione manentibus, ut omnium mentibus celestis dignatio demonstraret quem dignum ad successionem apostolicae vicis iubeat eligendum, eius gratia suffragante et omnium animis inspirante, in uno convenientibus nobis, ut moris est, id est cuncti sacerdotes ac proceres ecclesiae et universus clerus atque optimates et universa militaris presente, seu cives ponesti et cuncta generalitas populi istius a Deo servate Romane urbis, si dici licitum est a parvo usque ad magnum, in personam ill., sanctissimi huius sanctae apostolicae sedis Romane Ecclesie diaconi... concurrit atque consensit electio).
Al f. 69r, notiamo una interessante menzione dello stesso «scrinium Lateranense», sinonimo dell'«arcivum sanctae Romane Ecclesiae» in cui si ordina la conservazione dei documenti di speciale interesse per la Santa Sede: Hoc vero decretum a nobis factum subter, ut prelatum est, manibus propriis roborantes, in arcivo domine nostrae sanctae Romanae Ecclesiae, scilicet in sacro Lateranensi scrinio, pro futurorum temporum cautela recondi fecimus, in mense ill., indictione ill.
Al f. 17v, viene riportata una delle solenni arenghe con cui i papi erano soliti iniziare i documenti di maggiore rilevanza (poi detti privilegia): Quoniam semper sunt concedendo quae rationabilibus congruunt desideriis, oportet ut devotio conditoris pie constructionis oraculi in privilegiis prestandis minime denegetur.


Edizioni:
Theodor von SICKEL, Liber Diurnus Romanorum Pontificum ex unico codice Vaticano, Vindobonae 1889;
Hans FOERSTER, Liber Diurnus Romanorum Pontificum, Bern 1958.
Bibliografia:
Leo SANTIFALLER, Liber Diurnus, Stuttgart 1976 [Päpste und Papsttum, 10] (con ampia bibliografia);
Marco PALMA, L'origine del codice Vaticano del Liber Diurnus, in «Scrittura e civiltà», 4 (1980), pp. 295-310.

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