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CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA
CONGREGAZIONE PER IL CLERO

NORME FONDAMENTALI PER LA FORMAZIONE
DEI DIACONI PERMANENTI

DIRETTORIO PER IL MINISTERO E LA VITA
DEI DIACONI PERMANENTI


LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CITTÀ DEL VATICANO 1998

 

INDICE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA E INTRODUZIONE

Dichiarazione congiunta

Introduzione

I. Il ministero ordinato

II. L'ordine del diaconato

III. Il diaconato permanente

NORME FONDAMENTALI
PER LA FORMAZIONE DEI DIACONI PERMANENTI

Introduzione

1. Gli itinerari formativi

2. Il riferimento ad una sicura teologia del diaconato

3. Il ministero del diacono nei diversi contesti pastorali

4. La spiritualità diaconale

5. Il compito delle Conferenze Episcopali

6. Responsabilità dei Vescovi

7. Il diaconato permanente negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica

I. I Protagonisti della formazione dei diaconi permanenti

1. La Chiesa e il Vescovo

2. Gli incaricati della formazione

3. I professori

4. La comunità di formazione dei diaconi permanenti

5. Le comunità di provenienza

6. L'aspirante e il candidato

II. Profilo dei candidati al diaconato permanente

1. Requisiti generali

2. Requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati

a) Celibi

b) Sposati

c) Vedovi

d) Membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica

III. L'itinerario della formazione al diaconato permanente

1. La presentazione degli aspiranti

2. Il periodo propedeutico

3. Il rito liturgico di ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato

4. Il tempo della formazione

5. Il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accolitato

6. L'ordinazione diaconale

IV. Le dimensioni della formazione dei diaconi permanenti

1. Formazione umana

2. Formazione spirituale

3. Formazione dottrinale

4. Formazione pastorale

Conclusione

DIRETTORIO PER IL MINISTERO E LA VITA
DEI DIACONI PERMANENTI

1. Lo statuto giuridico del diacono

Il diacono ministro sacro

L'incardinazione

Fraternità sacramentale

Obblighi e diritti

Sostentamento e previdenza

Perdita dello stato di diacono

2. Ministero del diacono

Funzioni diaconali

Diaconía della Parola

Diaconía della liturgia

Diaconía della carità

La missione canonica dei diaconi permanenti

3. Spiritualità del diacono

Contesto storico attuale

Vocazione alla santità

Rapporti dell'Ordine sacro

Mezzi di vita spirituale

Spiritualità del diacono e stati di vita

4. Formazione permanente del diacono

Caratteristiche

Motivazioni

Soggetti

Specificità

Ambiti

Organizzazione e mezzi

Preghiera a Maria Santissima



CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA
CONGREGAZIONE PER IL CLERO

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
E
INTRODUZIONE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il Diaconato permanente, ripristinato dal Concilio Vaticano II in armonica continuità con l'antica Tradizione e con i voti specifici del Concilio Ecumenico di Trento, in questi ultimi decenni ha conosciuto, in numerosi luoghi, forte impulso e ha prodotto frutti promettenti, a tutto vantaggio dell'urgente opera missionaria di nuova evangelizzazione. La Santa Sede e numerosi Episcopati non hanno mancato di offrire elementi normativi e riferimenti di vita e di formazione diaconale, favorendo una esperienza ecclesiale che, per il suo incremento, necessita oggi di unitarietà di indirizzi, di ulteriori elementi chiarificatori e, sul piano operativo, di stimoli e precisazioni pastorali. È l'intera realtà diaconale (visione dottrinale fondamentale, conseguente discernimento vocazionale e preparazione, vita, ministero, spiritualità e formazione permanente) che postula oggi una revisione del cammino fin qui percorso, per giungere ad una chiarificazione globale, indispensabile per un nuovo impulso di questo grado dell'Ordine sacro, in corrispondenza con i voti e le intenzioni del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Le Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero, dopo la pubblicazione rispettivamente della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis per la formazione al sacerdozio e del Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, hanno sentito la necessità di riservare speciali attenzioni alla tematica del diaconato permanente, anche per completare la trattazione di quanto attiene ai primi due gradi dell'Ordine sacro, oggetto delle loro competenze. Di conseguenza, dopo aver ascoltato l'Episcopato universale e numerosi esperti, le due Congregazioni hanno dedicato a questo tema le loro Assemblee Plenarie del novembre 1995. Quanto ascoltato, unitamente alle numerosissime esperienze pervenute, è stato oggetto di attento studio da parte degli Eminentissimi ed Eccellentissimi Membri, quindi, le due Congregazioni hanno elaborato le presenti redazioni finali della Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium e del Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti che riproducono fedelmente istanze, indicazioni e proposte provenienti da tutte le aree geografiche, rappresentate a così alto livello. I lavori delle due Assemblee Plenarie hanno fatto emergere numerosi elementi di convergenza e quella necessità, sempre più avvertita nel nostro tempo, di una concertata armonia, a vantaggio dell'unitarietà di formazione e dell'efficacia pastorale del sacro ministero, innanzi alle sfide del Terzo Millennio ormai alle soglie. Pertanto, gli stessi Padri hanno chiesto che i due Dicasteri curassero la redazione sincrona dei due documenti, pubblicandoli simultaneamente, preceduti da una sola introduzione comprensiva degli elementi fondamentali.

La Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, preparata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, intende non soltanto offrire alcuni princìpi di orientamento circa la formazione dei diaconi permanenti, ma anche dare alcune direttive che devono essere tenute in conto dalle Conferenze Episcopali nell'elaborazione della rispettiva « Ratio » nazionale. La Congregazione ha pensato di offrire agli Episcopati questo sussidio, analogo alla Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, per aiutarli ad adempiere in modo adeguato le prescrizioni del can. 236, CIC, al fine di garantire alla Chiesa l'unità, la serietà e la completezza della formazione dei diaconi permanenti.

Per quanto riguarda il Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti, esso ha valore non soltanto esortativo ma, come anche il precedente per i presbiteri, riveste pure carattere giuridicamente vincolante laddove le sue norme « ricordano uguali norme disciplinari del Codice di Diritto Canonico », o « determinano i modi di esecuzione delle leggi universali della Chiesa, esplicitano le loro ragioni dottrinali e ne inculcano o sollecitano la loro fedele osservanza ».(1) In questi precisi casi, esso va considerato come formale Decreto generale esecutorio (cf can. 32).

Pur conservando la loro identità propria e lo specifico valore giuridico, i due documenti, che vengono ora pubblicati, ciascuno per autorità del rispettivo Dicastero, si richiamano e si integrano vicendevolmente, in forza della loro logica continuità, e si auspica vivamente che siano presentati, accolti ed applicati dappertutto nella loro completezza. L'introduzione, punto di riferimento e di ispirazione dell'intera normativa, qui pubblicata congiuntamente, rimane indissolubilmente legata ai singoli documenti.

Essa si attiene agli aspetti storici e pastorali del diaconato permanente, con specifico riferimento alla dimensione pratica della formazione e del ministero. Gli elementi dottrinali che sostengono le argomentazioni sono quelli della dottrina espressa nei documenti del Concilio Vaticano II e nel successivo Magistero pontificio.

I documenti rispondono ad una necessità largamente avvertita di chiarificare e regolamentare la diversità di impostazione degli esperimenti fin qui condotti, sia a livello di discernimento e di preparazione, sia a livello di attuazione ministeriale e di formazione permanente. In questo modo si potrà assicurare quella stabilità di indirizzi che non mancherà di garantire alla legittima pluralità l'indispensabile unità, con la conseguente fecondità di un ministero che ha già prodotto buoni frutti e promette un valido contributo alla nuova evangelizzazione, alle soglie del Terzo Millennio.

Le direttive, contenute nei due documenti, riguardano i diaconi permanenti del clero secolare diocesano, sebbene di molte, con i dovuti adattamenti, debbano tener conto anche i diaconi permanenti membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica.

INTRODUZIONE(2)

I. Il ministero ordinato

1. « Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il Popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il Corpo. I ministri, infatti, che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio, e perciò, hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza ».(3)

Il sacramento dell'ordine « configura a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. Per mezzo dell'ordinazione si viene abilitati ad agire come rappresentanti di Cristo, Capo della Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote, profeta e re ».(4)

Grazie al sacramento dell'ordine la missione affidata da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa fino alla fine dei tempi: esso è, dunque, il sacramento del ministero apostolico.(5) L'atto sacramentale dell'ordinazione va al di là di una semplice elezione, designazione, delega o istituzione da parte della comunità, poiché conferisce un dono dello Spirito Santo, che permette di esercitare una potestà sacra, che può venire soltanto da Cristo, mediante la sua Chiesa.(6) « L'inviato del Signore parla e agisce non per autorità propria, ma in forza dell'autorità di Cristo; non come membro della comunità, ma parlando ad essa in nome di Cristo. Nessuno può conferire a se stesso la grazia, essa deve essere data e offerta. Ciò suppone che vi siano ministri della grazia, autorizzati e abilitati da Cristo ».(7)

Il sacramento del ministero apostolico comporta tre gradi. Infatti « il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi ».(8) Insieme ai presbiteri e ai diaconi, che prestano il loro aiuto, i vescovi hanno ricevuto il ministero pastorale nella comunità e presiedono in luogo di Dio al gregge di cui sono i pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri di governo.(9)

La natura sacramentale del ministero ecclesiale fa sì che ad esso sia « intrinsecamente legato il carattere di servizio. I ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, il quale conferisce missione e

autorità, sono veramente "servi di Cristo" (cf Rm 1, 11), ad immagine di lui che ha assunto liberamente per noi "la condizione di servo" (Fil 2, 7) ».(10)

Il sacro ministero ha, altresì, carattere collegiale(11) e carattere personale,(12) per cui « il ministero sacramentale nella Chiesa è, ad un tempo, un servizio collegiale e personale, esercitato in nome di Cristo ».(13)

II. L'ordine del diaconato

2. Il servizio dei diaconi nella Chiesa è documentato fin dai tempi apostolici. Una consolidata tradizione, attestata già da sant'Ireneo e confluita nella liturgia di ordinazione, ha visto l'inizio del diaconato nell'evento dell'istituzione dei « sette », di cui parlano gli Atti degli Apostoli (6, 1-6). Nel grado iniziale della sacra gerarchia stanno quindi i diaconi, il cui ministero è stato sempre tenuto in grande onore nella Chiesa.(14) San Paolo li saluta assieme ai vescovi nell'esordio della Lettera ai Filippesi (cf Fil 1, 1) e nella Prima Lettera a Timoteo recensisce le qualità e le virtù di cui devono essere ornati per compiere degnamente il loro ministero (cf 1 Tm 3, 8-13).(15)

La letteratura patristica attesta fin dal principio questa struttura gerarchica e ministeriale della Chiesa, comprensiva del diaconato. Per sant'Ignazio di Antiochia(16) una Chiesa particolare senza vescovo, presbitero e diacono sembra impensabile. Egli sottolinea come il ministero del diacono non è altro che « il ministero di Gesù Cristo, il quale prima dei secoli era presso il Padre ed è apparso alla fine dei tempi ». « Non sono, infatti, diaconi per cibi o bevande, ma ministri della Chiesa di Dio ». La Didascalia Apostolorum(17) e i Padri dei secoli successivi, come pure i diversi Concili(18) e la prassi ecclesiastica(19) testimoniano della continuità e dello sviluppo di tale dato rivelato.

L'istituzione diaconale fu fiorente, nella Chiesa d'Occidente, fino al V secolo; poi, per varie ragioni, essa conobbe un lento declino, finendo con il rimanere solo come tappa intermedia per i candidati all'ordinazione sacerdotale.

Il Concilio di Trento dispose che il diaconato permanente venisse ripristinato, come era anticamente, secondo la sua propria natura, quale originaria funzione nella Chiesa.(20) Ma tale prescrizione non trovò concreta attuazione.

Fu il Concilio Vaticano II a stabilire che il diaconato potesse « in futuro essere restaurato come grado proprio e permanente della gerarchia..., (ed) essere conferito a uomini di età matura, anche sposati, così pure a giovani idonei, per i quali però deve rimanere in vigore la legge del celibato », secondo la costante tradizione.(21) Le ragioni che hanno determinato questa scelta furono sostanzialmente tre: a) il desiderio di arricchire la Chiesa con le funzioni del ministero diaconale che altrimenti, in molte regioni, avrebbero potuto difficilmente essere esercitate; b) l'intenzione di rafforzare con la grazia dell'ordinazione diaconale coloro che già esercitavano di fatto funzioni diaconali; c) la preoccupazione di provvedere di ministri sacri quelle regioni che soffrivano di scarsità di clero. Queste ragioni mettono in evidenza come la restaurazione del diaconato permanente non intendesse minimamente pregiudicare il significato, il ruolo e la fioritura del sacerdozio ministeriale, che sempre deve essere generosamente perseguita anche in ragione della sua insostituibilità.

Paolo VI, per dare attuazione alle indicazioni conciliari, stabilì, con la Lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem (18 giugno 1967),(22) le regole generali per la restaurazione del diaconato permanente nella Chiesa latina. L'anno successivo, con la Costituzione apostolica Pontificalis romani recognitio (18 giugno 1968),(23) approvò il nuovo rito per il conferimento dei sacri ordini dell'episcopato, del presbiterato e del diaconato, definendo altresì la materia e la forma delle medesime ordinazioni, e, finalmente, con la Lettera apostolica Ad pascendum (15 agosto 1972),(24) precisò le condizioni per l'ammissione e l'ordinazione dei candidati al diaconato. Gli elementi essenziali di questa normativa furono recepiti tra le norme del Codice di diritto canonico, promulgato dal papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983.(25)

Sulla scia della legislazione universale, molte Conferenze Episcopali procedettero e tuttavia procedono, previa l'approvazione della Santa Sede, alla restaurazione del diaconato permanente nelle loro Nazioni e alla stesura di norme complementari al riguardo.

III. Il diaconato permanente

3. L'esperienza plurisecolare della Chiesa ha suggerito la norma, secondo cui l'ordine del presbiterato è conferito soltanto a colui che prima ha ricevuto il diaconato e l'ha opportunamente esercitato.(26) Tuttavia l'ordine del diaconato « non deve essere considerato come un puro e semplice grado di accesso al sacerdozio ».(27)

« È stato uno dei frutti del Concilio Ecumenico Vaticano II quello di voler restituire il diaconato come proprio e permanente grado della gerarchia ».(28) Sulla base di « motivazioni legate alle circostanze storiche e alle prospettive pastorali » accolte dai Padri conciliari, in verità « operava misteriosamente lo Spirito Santo, protagonista della vita della Chiesa, portando ad una nuova attuazione del quadro completo della gerarchia, tradizionalmente composta di vescovi, sacerdoti e diaconi. Si promuoveva in tal modo una rivitalizzazione delle comunità cristiane, rese più conformi a quelle uscite dalle mani degli Apostoli e fiorite nei primi secoli, sempre sotto l'impulso del Paraclito, come attestano gli Atti ».(29)

Il diaconato permanente costituisce un importante arricchimento per la missione della Chiesa.(30) Poiché i munera che competono ai diaconi sono necessari alla vita della Chiesa,(31) è conveniente e utile che, soprattutto nei territori di missione,(32) gli uomini che nella Chiesa sono chiamati ad un ministero veramente diaconale, sia nella vita liturgica e pastorale, sia nelle opere sociali e caritative « siano fortificati per mezzo dell'imposizione delle mani, trasmessa dal tempo degli Apostoli, e siano più strettamente uniti all'altare, per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato ».(33)

Città del Vaticano, 22 febbraio 1998, festa della Cattedra di S. Pietro, Apostolo.

Congregazione per l'Educazione Cattolica
PIO CARD. LAGHI
Prefetto

+ José Saraiva Martins
Arciv. tit. di Tuburnica
Segretario

Congregazione per il Clero
DARÍO CASTRILLÓN HOYOS
Prefetto

+ Csaba Ternyák
Arciv. tit. di Eminenziana
Segretario

NOTE

(1) Cf Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, Chiarimenti circa il valore vincolante dell'art. 66 del Direttorio per il Ministero e la Vita dei Presbiteri (22 ottobre 1994), in Rivista « Sacrum Ministerium », 2 (1995), p. 263.

(2) Questa parte introduttoria è comune alla « Ratio » e al « Direttorio ». Nel caso di pubblicazioni disgiunte dei due documenti, essi dovranno comunque riportarla.

(3) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 18.

(4) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1581.

(5) Cf ibidem, n. 1536.

(6) Cf ibidem, n. 1538.

(7) Ibidem, n. 875.

(8) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28.

(9) Cf ibidem, 20; C.I.C., can. 375, § 1.

(10) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 876.

(11) Cf ibidem, n. 877.

(12) Cf ibidem, n. 878.

(13) Ibidem, n. 879.

(14) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29; Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum (15 agosto 1972): AAS 64 (1972), p. 534.

(15) Inoltre, tra i 60 collaboratori che appaiono nelle sue lettere, alcuni sono indicati come diaconi: Timoteo (1 Ts 3, 2), Epafra (Col 1, 7), Tichico (Col 4, 7; Ef 6, 2).

(16) Cf Epist. ad Philadelphenses, 4; Epist. ad Smyrnaeos, 12, 2; Epist. ad Magnesios, 6, 1: F. X. Funk (ed.), Patres Apostolici, Tubingale 1901, pp. 266-267; 286-287; 234-235.

(17) Cf Didascalia Apostolorum (Siriaca), capp. III, XI: A. Vööbus (ed.), The « Didascalia Apostolorum » in Syriae (testo originale e traduzione in inglese), CSCO, vol. I, n. 402 (tomo 176), pp. 29-30; vol. II, n. 408 (tomo 180), pp. 120-129; Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 1-7: F. X. Funk (ed.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderbornae 1906, I, pp. 212-216.

(18) Cf i Canoni 32 e 33 del Concilio di Elvira (Eliberitanum, a. 300303): PL 84, 305; i canoni 16 (15), 18, 21 del Concilio di Arles I (Arelatense I, a. 314); CCL, 148, pp. 12-13, e i canoni 15, 16, 18 del Concilio di Nicea I (Nicaenum I, a. 325): Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. bilingue, a cura di G. Alberigo G. L. Dossetti - Cl. Leonardi - P. Prodi, cons. di H. Jedin, Ed. Dehoniane, Bologna 1991, pp. 1315.

(19) Ogni Chiesa locale, nei primi tempi del cristianesimo, doveva avere i suoi diaconi in numero proporzionato a quello dei membri della Chiesa, perché possano conoscere ed aiutare ognuno (cf Didascalia Apostolorum, III, 12 (16): F. X. Funk, ed. cit., I, p. 208). A Roma, il Papa san Fabiano (236-250) aveva diviso la città in sette zone (« regiones », più tardi chiamate « diaconie ») cui era preposto un diacono (« regionarius ») per la promozione della carità e l'assistenza ai bisognosi. Analoga era l'organizzazione « diaconale » in molte città orientali e occidentali nei secoli terzo e quarto.

(20) Cf Conc. Ecum. di Trento, Sessione XXIII, Decreta De reformatione, can. 17: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. bilingue cit., p. 750.

(21) Cost. dogm. Lumen gentium, 29.

(22) AAS 59 (1967), 697-704.

(23) AAS 60 (1968), 369-373.

(24) AAS 64 (1972), 534-540.

(25) I canoni che parlano esplicitamente dei diaconi permanenti sono una diecina: 236; 276, § 2,3o; 281, § 3; 288; 1031, §§ 2-3; 1032, § 3; 1035, § 1; 1037; 1042, 1o; 1050, 3o.

(26) Cf C.I.C., can. 1031, § 1.

(27) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem (18 giugno 1969): AAS 59 (1967), p. 698.

(28) Cf Conc. Ecum. Vat. II. Cost. dogm. Lumen gentium, 29; Decr. Ad gentes, 16; Decr. Orientalium Ecclesiarum, 17; Giovanni Paolo II, Allocuzione (16 marzo 1985), n. 1: Insegnamenti, VIII, 1 (1985), p. 648.

(29) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (6 ottobre 1993), n. 5: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 954.

(30) « Una esigenza particolarmente sentita nella decisione del ristabilimento del diaconato permanente era ed è quella della maggiore e più diretta presenza di ministri della Chiesa nei vari ambienti di famiglia, di lavoro, di scuola ecc., oltre che nelle strutture pastorali costituite » (Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (6 ottobre 1993), n. 6: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 954.

(31) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29b.

(32) Cf ibidem, Decr. Ad gentes, 16.

(33) Ibidem, Decr. Ad gentes, 16. Cf Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1571.


CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA

RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS
DIACONORUM PERMANENTIUM

NORME FONDAMENTALI
PER LA FORMAZIONE
DEI DIACONI PERMANENTI


INTRODUZIONE

1. Gli itinerari formativi

1. Circa la formazione dei diaconi permanenti, le prime indicazioni furono date dalla Lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem.(1)

Esse sono state poi riprese e precisate nella Lettera circolare della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 16 luglio 1969, Come è a conoscenza, con cui si prevedevano « diversi tipi di formazione » a seconda dei « diversi tipi di diaconato » (per celibi, sposati, « destinati a luoghi di missione o a paesi ancora in via di sviluppo », chiamati ad « esplicare la loro funzione in Nazioni di una certa civiltà e con una cultura abbastanza elevata »). Per la formazione dottrinale, si specificava che essa doveva essere al di sopra di quella di un semplice catechista e, in qualche modo, analoga a quella del sacerdote. Si elencavano poi, le materie che dovevano essere prese in considerazione per l'elaborazione del programma di studi.(2)

La successiva Lettera apostolica Ad pascendum precisò che « per quanto riguarda il corso degli studi teologici, che deve precedere l'ordinazione dei diaconi permanenti, è compito delle Conferenze Episcopali emanare, in base alle circostanze di luogo, le norme opportune, e sottoporle per l'approvazione alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica ».(3)

Il nuovo Codice di Diritto Canonico integrò gli elementi essenziali di questa normativa nel can. 236.

2. Dopo circa trent'anni dalle prime indicazioni, e con gli apporti delle esperienze successive, si è ritenuto ora opportuno elaborare la presente Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium. Suo scopo è quello di porsi come strumento per orientare ed armonizzare, nel rispetto delle legittime diversità, i programmi educativi tracciati dalle Conferenze Episcopali e dalle diocesi, che a volte risultano essere molto diversi tra di loro.

2. Il riferimento ad una sicura teologia del diaconato

3. L'efficacia della formazione dei diaconi permanenti dipende in gran parte dalla concezione teologica sul diaconato che la sottende. Essa infatti offre le coordinate per determinare e orientare l'itinerario formativo e, allo stesso tempo, traccia la meta verso cui tendere.

La quasi totale scomparsa del diaconato permanente nella Chiesa d'Occidente per più di un millennio ha reso certamente più difficile la comprensione della profonda realtà di questo ministero. Tuttavia, non si può dire per ciò stesso che la teologia del diaconato sia senza alcun riferimento autorevole, in completa balìa delle differenti opinioni teologiche. I riferimenti esistono, e sono molto chiari, anche se esigono di essere ulteriormente sviluppati e approfonditi. Qui di seguito ne vengono richiamati alcuni ritenuti più importanti, senza avere per questo alcuna pretesa di completezza.

4. Innanzitutto bisogna considerare il diaconato, come ogni altra identità cristiana, all'interno della Chiesa, intesa come mistero di comunione trinitaria in tensione missionaria. È questo un riferimento necessario nella definizione dell'identità di ogni ministro ordinato, anche se non prioritario, in quanto la sua verità piena consiste nell'essere una partecipazione specifica ed una ripresentazione del ministero di Cristo.(4) È per questo che il diacono riceve l'imposizione delle mani ed è sostenuto da una specifica grazia sacramentale che lo innesta nel sacramento dell'ordine.(5)

5. Il diaconato viene conferito mediante una speciale effusione dello Spirito (ordinazione), che realizza in chi la riceve una specifica conformazione a Cristo, Signore e servo di tutti. Nella Lumen gentium, n. 29, si precisa, citando un testo delle Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae, che l'imposizione delle mani al diacono non è « ad sacerdotium sed ad ministerium »,(6) cioè, non per la celebrazione eucaristica, ma per il servizio. Questa indicazione, insieme al monito di san Policarpo, pure ripreso dalla Lumen gentium, n. 29,(7), Patres Apostolici, I, Tubingae 1901, pp. 300-302).] delinea l'identità teologica specifica del diacono: egli, come partecipazione dell'unico ministero ecclesiastico, è nella Chiesa segno sacramentale specifico di Cristo servo. Suo compito è di essere « interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane » e « animatore del servizio, ossia della diakonia »,(8) che è parte essenziale della missione della Chiesa.

6. Materia dell'ordinazione diaconale è l'imposizione delle mani del Vescovo; la forma è costituita dalle parole della preghiera di ordinazione, che si articola nei tre passaggi dell'anamnesi, dell'epiclesi e dell'intercessione.(9) L'anamnesi (che ripercorre la storia della salvezza incentrata in Cristo) si rifà ai « leviti », richiamando il culto, e ai « sette » degli Atti degli Apostoli, richiamando la carità. L'epiclesi invoca la forza dei sette doni dello Spirito perché l'ordinando sia in grado di imitare Cristo come « diacono ». L'intercessione esorta a una vita generosa e casta.

La forma essenziale per il sacramento è l'epiclesi, che consiste nelle parole: « Ti supplichiamo, o Signore, effondi in loro lo Spirito Santo, che li fortifichi con i sette doni della tua grazia, perché compiano fedelmente l'opera del ministero ». I sette doni hanno origine da un passo di Isaia 11, 2, recepito dalla versione ampliata che ne hanno dato i Settanta. Si tratta dei doni dello Spirito dati al Messia, che vengono partecipati ai nuovi ordinati.

7. In quanto grado dell'ordine sacro, il diaconato imprime il carattere e comunica una grazia sacramentale specifica. Il carattere diaconale è il segno configurativo-distintivo impresso indelebilmente nell'anima che configura chi è ordinato a Cristo, il quale si è fatto diacono, cioè servo di tutti.(10) Esso porta con sé una specifica grazia sacramentale, che è forza, vigor specialis, dono per vivere la nuova realtà operata dal sacramento. « Quanto ai diaconi, la grazia sacramentale dà loro la forza necessaria per servire il Popolo di Dio nella diaconia della Liturgia, della Parola e della carità, in comunione con il Vescovo ed il suo presbiterio ».(11) Come in tutti i sacramenti che imprimono il carattere, la grazia ha una virtualità permanente. Fiorisce e rifiorisce nella misura in cui è accolta e riaccolta nella fede.

8. Nell'esercizio della loro potestà, i diaconi, essendo partecipi ad un grado inferiore del ministero ecclesiastico, dipendono necessariamente dai Vescovi, che hanno la pienezza del sacramento dell'ordine. Inoltre, essi sono posti in una speciale relazione con i presbiteri, in comunione con i quali sono chiamati a servire il popolo di Dio.(12)

Da un punto di vista disciplinare, con l'ordinazione diaconale, il diacono è incardinato nella Chiesa particolare o nella Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso, oppure, come chierico, in un Istituto religioso di vita consacrata o in una Società clericale di vita apostolica.(13) L'istituto dell'incardinazione non rappresenta un fatto più o meno accidentale, ma si caratterizza come legame costante di servizio ad una concreta porzione di popolo di Dio. Esso implica l'appartenenza ecclesiale a livello giuridico, affettivo e spirituale e l'obbligo del servizio ministeriale.

3. Il ministero del diacono nei diversi contesti pastorali

9. Il ministero del diacono si caratterizza per l'esercizio dei tre munera propri del ministero ordinato, secondo la prospettiva specifica della diaconia.

In riferimento al munus docendi, il diacono è chiamato a proclamare la Scrittura e istruire ed esortare il popolo.(14) Ciò è espresso dalla consegna del libro dei Vangeli, prevista nel rito stesso dell'ordinazione.(15)

Il munus sanctificandi del diacono si esplica nella preghiera, nell'amministrazione solenne del battesimo, nella conservazione e distribuzione dell'Eucaristia, nell'assistenza e benedizione del matrimonio, nella presidenza del rito del funerale e della sepoltura e nell'amministrazione dei sacramentali.(16) Ciò evidenzia come il ministero diaconale abbia il suo punto di partenza e di arrivo nell'Eucaristia, e non possa esaurirsi in un semplice servizio sociale.

Infine, il munus regendi si esercita nella dedizione alle opere di carità e di assistenza(17) e nell'animazione di comunità o settori della vita ecclesiale, specie per quanto riguarda la carità. È questo il ministero più tipico del diacono.

10. Le linee della ministerialità nativa del diaconato sono dunque, come si evince dall'antica prassi diaconale e dalle indicazioni conciliari, molto ben definite. Tuttavia, se tale nativa ministerialità è unica, sono però diversi i modelli concreti del suo esercizio, che dovranno essere suggeriti di volta in volta dalle diverse situazioni pastorali delle singole Chiese. Nella precisazione dell'iter formativo, non si potrà ovviamente non tenerne conto.

4. La spiritualità diaconale

11. Dall'identità teologica del diacono, scaturiscono con chiarezza i lineamenti della sua specifica spiritualità, che si presenta essenzialmente come spiritualità del servizio.

Il modello per eccellenza è il Cristo servo, vissuto totalmente al servizio di Dio, per il bene degli uomini. Egli si è riconosciuto annunciato nel servo del primo carme del Libro di Isaia (cf Lc 4, 18-19), ha qualificato espressamente la sua azione come diaconia (cf Mt 20, 28; Lc 22, 27; Gv 13, 1-17; Fil 2, 7-8; 1 Pt 2, 21-25) ed ha raccomandato ai suoi discepoli di fare altrettanto (cf Gv 13, 34-35; Lc 12, 37).

La spiritualità del servizio è una spiritualità di tutta la Chiesa, in quanto tutta la Chiesa, ad immagine di Maria, è la « serva del Signore » (Lc 1, 28), a servizio della salvezza del mondo. Proprio perché tutta la Chiesa possa meglio vivere questa spiritualità di servizio, il Signore le dona un segno vivente e personale del suo stesso essere servo. Perciò, in modo specifico, essa è la spiritualità del diacono. Egli, infatti, con la sacra ordinazione, è costituito nella Chiesa icona vivente di Cristo servo. Il Leitmotiv della sua vita spirituale sarà dunque il servizio; la sua santità consisterà nel farsi servitore generoso e fedele di Dio e degli uomini, specie dei più poveri e sofferenti; il suo impegno ascetico sarà volto ad acquisire quelle virtù che sono richieste dall'esercizio del suo ministero.

12. Ovviamente tale spiritualità dovrà integrarsi armonicamente di volta in volta con la spiritualità legata allo stato di vita. Per cui, la medesima spiritualità diaconale acquisirà connotazioni diverse a seconda che sia vissuta da uno sposato, da un vedovo, da un celibe, da un religioso, da un consacrato nel mondo. L'itinerario formativo dovrà tener conto di queste modulazioni diverse e offrire, a seconda dei tipi di candidati, percorsi spirituali differenziati.

5. Il compito delle Conferenze Episcopali

13. « È compito delle legittime assemblee dei Vescovi o Conferenze Episcopali, deliberare, con l'assenso del Sommo Pontefice, se e dove, in vista del bene dei fedeli, sia da istituire il diaconato come proprio e permanente grado della gerarchia ».(18)

Alle Conferenze Episcopali il Codice di Diritto Canonico attribuisce altresì la competenza a specificare mediante disposizioni complementari la disciplina riguardante la recita della liturgia delle ore,(19) l'età richiesta per l'ammissione(20) e la formazione, cui è dedicato il can. 236. Questo canone stabilisce che siano le Conferenze Episcopali ad emanare, in base alle circostanze di luogo, le norme opportune perché i candidati al diaconato permanente, sia giovani sia di età più matura, sia celibi sia coniugati, « siano formati a condurre una vita evangelica e siano preparati a compiere nel debito modo i doveri propri dell'ordine ».

14. Per aiutare le Conferenze Episcopali a tracciare itinerari formativi che, pur attenti alle diverse situazioni particolari, siano tuttavia in sintonia con il cammino universale della Chiesa, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha preparato la presente Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, che intende offrire un punto di riferimento per precisare i criteri del discernimento vocazionale e i vari aspetti della formazione. Tale documento — come è nella sua stessa natura — stabilisce soltanto alcune linee fondamentali di carattere generale, che costituiscono la norma cui dovranno riferirsi le Conferenze Episcopali per l'elaborazione o l'eventuale perfezionamento delle loro rispettive rationes nazionali. In tal modo, senza mortificare la creatività e l'originalità delle Chiese particolari, vengono indicati i princìpi e i criteri, sulla base dei quali la formazione dei diaconi permanenti può essere programmata con sicurezza e in armonia con le altre Chiese.

15. Analogamente poi a quanto lo stesso Concilio Vaticano II ha stabilito per le rationes institutionis sacerdotalis,(21) con il presente documento si richiede alle Conferenze Episcopali che hanno restaurato il diaconato permanente di sottoporre le loro rispettive rationes institutionis diaconorum permanentium all'esame e all'approvazione della Santa Sede. Questa le approverà, dapprima ad experimentum, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite periodiche revisioni.

6. Responsabilità dei Vescovi

16. La restaurazione del diaconato permanente in una Nazione non implica l'obbligo della sua restaurazione in tutte le diocesi. Sarà il Vescovo diocesano che, dopo aver prudentemente sentito il parere del Consiglio presbiterale e, se esiste, del Consiglio pastorale, procederà o meno al riguardo, tenendo conto delle necessità concrete e della situazione specifica della sua Chiesa particolare.

Nel caso egli opti per la restaurazione del diaconato permanente, sarà sua cura promuovere un'opportuna catechesi al riguardo, sia tra i laici che tra i sacerdoti e i religiosi, in modo che il ministero diaconale sia compreso in tutta la sua profondità. Inoltre, egli provvederà ad erigere le strutture necessarie all'opera formativa ed a nominare dei collaboratori idonei che lo coadiuvino come responsabili diretti della formazione, oppure, a seconda delle circostanze, si impegnerà a valorizzare le strutture formative di altre diocesi, o quelle regionali o nazionali.

Il Vescovo poi si preoccuperà che, sulla base della ratio nazionale e dell'esperienza in atto, sia redatto e periodicamente aggiornato un apposito regolamento diocesano.

7. Il diaconato permanente negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica

17. L'istituzione del diaconato permanente tra i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica è regolata dalle norme della Lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem. Essa stabilisce che « istituire il diaconato permanente tra i religiosi è diritto riservato alla Santa Sede, alla quale soltanto spetta di esaminare e approvare i voti dei capitoli generali in materia ».(22) Quanto si è detto — continua il documento — « deve pure intendersi come riferito anche ai membri degli altri istituti che professano i consigli evangelici ».(23)

Ogni Istituto o Società che abbia ottenuto il diritto di ripristinare al suo interno il diaconato permanente assume la responsabilità di garantire la formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale dei suoi candidati. Tale Istituto o Società si dovrà impegnare perciò a predisporre un proprio programma formativo che recepisca il carisma e la spiritualità propri dell'Istituto o della Società e, allo stesso tempo, sia in sintonia con la presente Ratio fundamentalis, specie per quanto riguarda la formazione intellettuale e pastorale.

Il programma di ogni Istituto o Società dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica o della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e della Congregazione per le Chiese Orientali per i territori di loro competenza. La Congregazione competente, sentito il parere della Congregazione per l'Educazione Cattolica per quanto riguarda la formazione intellettuale, lo approverà, dapprima ad experimentum, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite periodiche revisioni.

I

I PROTAGONISTI
DELLA FORMAZIONE
DEI DIACONI PERMANENTI

1. La Chiesa e il Vescovo

18. La formazione dei diaconi, come del resto degli altri ministri e di tutti i battezzati, è un compito che coinvolge tutta la Chiesa. Essa, salutata dall'apostolo Paolo come « la Gerusalemme di lassù » e « la nostra madre » (Gal 4, 26), a somiglianza di Maria « mediante la predicazione e il battesimo, genera alla vita nuova e immortale i figli che sono stati concepiti ad opera dello Spirito Santo e sono nati da Dio ».(24) Non solo: essa, imitando la maternità di Maria, accompagna i suoi figli con amore materno e si prende cura di tutti perché tutti arrivino alla pienezza della loro vocazione.

La cura della Chiesa per i suoi figli si esprime nell'offerta della Parola e dei sacramenti, nell'amore e nella solidarietà, nella preghiera e nella sollecitudine dei vari ministri. Ma in questa cura, per così dire visibile, si fa presente la cura dello Spirito di Cristo. Infatti, « l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito vivificante di Cristo come mezzo per far crescere il corpo »,(25) sia nella sua globalità, come nella singolarità dei suoi membri.

Nella cura della Chiesa per i suoi figli, il primo protagonista è dunque lo Spirito di Cristo. È Lui che li chiama, che li accompagna e che plasma i loro cuori perché possano riconoscere la sua grazia e corrispondervi generosamente. La Chiesa deve essere ben cosciente di questo spessore sacramentale della sua opera educativa.

19. Nella formazione dei diaconi permanenti, il primo segno e strumento dello Spirito di Cristo è il Vescovo proprio (o il Superiore maggiore competente).(26), art. I, § 1; art. II, § 1: AAS 78 [1986], pp. 482; 483).] È lui il responsabile ultimo del loro discernimento e della loro formazione.(27) Egli, pur esercitando ordinariamente tale compito tramite i collaboratori che si è scelto, nondimeno si impegnerà, nei limiti del possibile, di conoscere personalmente quanti si preparano al diaconato.

2. Gli incaricati della formazione

20. Le persone che, in dipendenza dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente) e in stretta collaborazione con la comunità diaconale, hanno una speciale responsabilità nella formazione dei candidati al diaconato permanente sono: il direttore per la formazione, il tutore (dove il numero lo richiede), il direttore spirituale e il parroco (o il ministro cui il candidato è affidato per il tirocinio diaconale).

21. Il direttore per la formazione, nominato dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente) ha il compito di coordinare le varie persone impegnate nella formazione, di presiedere e animare tutta l'opera educativa nelle sue varie dimensioni, e di tenere i contatti con le famiglie degli aspiranti e dei candidati coniugati e con le loro comunità di provenienza. Inoltre, egli ha la responsabilità di presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente), dopo aver sentito il parere degli altri formatori,(28) escluso il direttore spirituale, il giudizio di idoneità sugli aspiranti per la loro ammissione tra i candidati, e sui candidati per la loro promozione all'ordine del diaconato.

Per i suoi compiti decisivi e delicati, il direttore per la formazione dovrà essere scelto con molta cura. Dovrà essere uomo di fede viva e di forte senso ecclesiale, aver avuto un'ampia esperienza pastorale e aver dato prova di saggezza, equilibrio e capacità di comunione; dovrà inoltre aver acquisito una solida competenza teologica e pedagogica.

Egli potrà essere un presbitero o un diacono e, preferibilmente, non essere allo stesso tempo anche il responsabile per i diaconi ordinati. Infatti, sarebbe auspicabile che questa responsabilità rimanesse distinta da quella per la formazione degli aspiranti e dei candidati.

22. Il tutore, designato dal direttore per la formazione tra i diaconi o tra i presbiteri di provata esperienza e nominato dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente), è l'accompagnatore diretto di ogni aspirante e di ogni candidato. Egli è incaricato di seguire da vicino il cammino di ciascuno, offrendo il suo sostegno e il suo consiglio per la soluzione degli eventuali problemi e per la personalizzazione dei vari momenti formativi. È inoltre chiamato a collaborare con il direttore per la formazione nella programmazione delle diverse attività formative e nell'elaborazione del giudizio di idoneità da presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente). A seconda delle circostanze, il tutore avrà la responsabilità di una sola persona o di un piccolo gruppo.

23. Il direttore spirituale è scelto da ogni aspirante o candidato e dovrà essere approvato dal Vescovo o dal Superiore maggiore. Il suo compito è di discernere l'opera interiore che lo Spirito compie nell'anima dei chiamati e, allo stesso tempo, di accompagnare e sostenere la loro continua conversione; dovrà inoltre dare concreti suggerimenti per la maturazione di un'autentica spiritualità diaconale e offrire stimoli efficaci per l'acquisizione delle virtù che vi sono connesse. Per tutto ciò, gli aspiranti e i candidati siano invitati ad affidarsi per la direzione spirituale solo a sacerdoti di provata virtù, dotati di buona cultura teologica, di profonda esperienza spirituale, di spiccato senso pedagogico, di forte e squisita sensibilità ministeriale.

24. Il parroco (o altro ministro) è scelto dal direttore per la formazione d'accordo con l'équipe formativa e tenendo conto delle diverse situazioni dei candidati. Egli è chiamato ad offrire a colui che gli è stato affidato una viva comunione ministeriale e ad iniziarlo ed accompagnarlo nelle attività pastorali che riterrà più idonee; inoltre, avrà cura di fare una periodica verifica del lavoro fatto con il candidato stesso e di comunicare l'andamento del tirocinio al direttore per la formazione.

3. I professori

25. I professori concorrono in modo rilevante alla formazione dei futuri diaconi. Essi infatti, attraverso l'insegnamento del sacrum depositum custodito dalla Chiesa, alimentano la fede dei candidati e li abilitano al compito di maestri del popolo di Dio. Per tale ragione, essi devono preoccuparsi non solo di acquisire la necessaria competenza scientifica e una sufficiente capacità pedagogica, ma anche di testimoniare con la vita la Verità che insegnano.

Per poter armonizzare il loro specifico contributo con le altre dimensioni della formazione, è importante che essi siano disponibili, a seconda delle circostanze, a collaborare e confrontarsi con le altre persone impegnate nella formazione. Contribuiranno così ad offrire ai candidati una formazione unitaria e li faciliteranno nella necessaria opera di sintesi.

4. La comunità di formazione dei diaconi permanenti

26. Gli aspiranti e i candidati al diaconato permanente costituiscono per forza di cose un ambiente originale, una specifica comunità ecclesiale che influisce profondamente sulla dinamica formativa.

Gli incaricati della formazione dovranno preoccuparsi che tale comunità sia caratterizzata da profonda spiritualità, senso di appartenenza, spirito di servizio e slancio missionario, e abbia un ben preciso ritmo di incontri e di preghiera.

La comunità di formazione dei diaconi permanenti potrà così essere per gli aspiranti e i candidati al diaconato un prezioso sostegno nel discernimento della loro vocazione, nella maturazione umana, nell'iniziazione alla vita spirituale, nello studio teologico e nell'esperienza pastorale.

5. Le comunità di provenienza

27. Le comunità di provenienza degli aspiranti e dei candidati al diaconato possono esercitare un influsso non indifferente sulla loro formazione.

Per gli aspiranti e i candidati più giovani, la famiglia può costituire un aiuto straordinario. Essa dovrà essere invitata ad « accompagnare il cammino formativo con la preghiera, il rispetto, il buon esempio delle virtù domestiche e l'aiuto spirituale e materiale, soprattutto nei momenti difficili... Anche nel caso di genitori e familiari indifferenti e contrari alla scelta vocazionale, il confronto chiaro e sereno con la loro posizione e gli stimoli che ne derivano possono essere di grande aiuto, perché la vocazione... maturi in modo più consapevole e determinato ».(29) Per quanto attiene gli aspiranti e i candidati sposati, ci si dovrà impegnare per far sì che la comunione coniugale contribuisca validamente a confortare il loro cammino di formazione verso il traguardo del diaconato.

La comunità parrocchiale è chiamata ad accompagnare l'itinerario di ogni suo membro verso il diaconato con il sostegno della preghiera e un adeguato cammino di catechesi che, mentre sensibilizza i fedeli verso questo ministero, dà al candidato un valido aiuto per il suo discernimento vocazionale.

Anche quelle aggregazioni ecclesiali dalle quali provengono aspiranti e candidati al diaconato possono continuare ad essere per loro fonte di aiuto e di sostegno, di luce e di calore. Ma, allo stesso tempo, esse devono mostrare rispetto per la chiamata ministeriale dei loro membri non ostacolando, bensì promovendo in loro la maturazione di una spiritualità e di una disponibilità autenticamente diaconali.

6. L'aspirante e il candidato

28. Infine, colui che si prepara al diaconato « deve dirsi protagonista necessario e insostituibile della sua formazione: ogni formazione... è ultimamente un'autoformazione ».(30)

Autoformazione non significa isolamento, chiusura o indipendenza dai formatori, ma responsabilità e dinamismo nel rispondere con generosità alla chiamata di Dio, valorizzando al massimo le persone e gli strumenti che la Provvidenza mette a disposizione.

L'autoformazione ha la sua radice in una ferma determinazione a crescere nella vita secondo lo Spirito in conformità alla vocazione ricevuta e si alimenta nell'umile disponibilità a riconoscere i propri limiti e i propri doni.

II

PROFILO DEI CANDIDATI
AL DIACONATO PERMANENTE

29. « La storia di ogni vocazione sacerdotale, come peraltro di ogni vocazione cristiana, è la storia di un ineffabile dialogo tra Dio e l'uomo, tra l'amore di Dio che chiama e la libertà dell'uomo che nell'amore risponde a Dio ».(31) Ma, accanto alla chiamata di Dio e alla risposta dell'uomo, c'è un altro elemento costitutivo della vocazione e particolarmente della vocazione ministeriale: la chiamata pubblica della Chiesa. « Vocari a Deo dicuntur qui a legitimis Ecclesiae ministris vocantur ».(32) L'espressione non si deve intendere in senso prevalentemente giuridico, come se fosse l'autorità che chiama a determinare la vocazione, ma in senso sacramentale, che considera l'autorità che chiama come il segno e lo strumento dell'intervento personale di Dio, che si attua con l'imposizione delle mani. In questa prospettiva, ogni elezione regolare traduce una ispirazione e rappresenta una scelta di Dio. Il discernimento della Chiesa è dunque decisivo per la scelta della vocazione; tanto più, a motivo del suo significato ecclesiale, per la scelta di una vocazione al ministero ordinato.

Tale discernimento deve essere condotto sulla base di criteri oggettivi, che facciano tesoro dell'antica tradizione della Chiesa e tengano conto delle attuali necessità pastorali. Per il discernimento delle vocazioni al diaconato permanente sono da tener presenti alcuni requisiti di ordine generale e altri rispondenti al particolare stato di vita dei chiamati.

1. Requisiti generali

30. Il primo profilo diaconale è tracciato nella Prima Lettera di S. Paolo a Timoteo: « Allo stesso modo i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio... I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù » (1 Tm 3, 8-10.12-13).

Le qualità elencate da Paolo sono prevalentemente umane, quasi a dire che i diaconi potranno svolgere il loro ministero solo se saranno dei modelli anche umanamente apprezzati. Del richiamo di Paolo troviamo eco in altri testi dei Padri Apostolici, specialmente nella Didachè e in san Policarpo. La Didachè esorta: « Eleggetevi dunque vescovi e diaconi degni del Signore, uomini mansueti, non amanti del denaro, veritieri e provati »,(33) e san Policarpo consiglia: « Così i diaconi debbono essere senza macchia al cospetto della sua giustizia, come ministri di Dio e di Cristo, e non di uomini; non calunniatori, non doppi di parola, non amanti del denaro; tolleranti in ogni cosa, misericordiosi, attivi; camminino nella verità del Signore il quale si è fatto servo di tutti ».(34)

31. La tradizione della Chiesa ha poi ulteriormente completato e precisato i requisiti che sostengono l'autenticità di una chiamata al diaconato. Essi sono prima di tutto quelli che valgono per gli ordini in generale: « Siano promossi agli ordini soltanto quelli che... hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto ».(35)

32. Il profilo dei candidati si completa poi con alcune specifiche qualità umane e virtù evangeliche esigite dalla diaconia. Tra le qualità umane sono da segnalare: la maturità psichica, la capacità di dialogo e di comunicazione, il senso di responsabilità, la laboriosità, l'equilibrio e la prudenza. Tra le virtù evangeliche hanno particolare rilevanza: la preghiera, la pietà eucaristica e mariana, un senso della Chiesa umile e spiccato, l'amore alla Chiesa e alla sua missione, lo spirito di povertà, la capacità di obbedienza e di comunione fraterna, lo zelo apostolico, la disponibilità al servizio,(36) la carità verso i fratelli.

33. Inoltre, i candidati al diaconato devono essere vitalmente inseriti in una comunità cristiana e aver già esercitato con lodevole impegno le opere di apostolato.

34. Essi possono provenire da tutti gli ambiti sociali ed esercitare qualsiasi attività lavorativa o professionale purché essa non sia, secondo le norme della Chiesa e il prudente giudizio del Vescovo, sconveniente con lo stato diaconale.(37) Inoltre, tale attività deve essere praticamente conciliabile con gli impegni di formazione e l'effettivo esercizio del ministero.

35. Quanto all'età minima, il Codice di Diritto Canonico stabilisce che « il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età ».(38)

I candidati, infine, devono essere liberi da irregolarità e impedimenti.(39)

2. Requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati

a) Celibi

36. « Per legge della Chiesa, confermata dallo stesso Concilio ecumenico, coloro che da giovani sono chiamati al diaconato sono obbligati ad osservare la legge del celibato ».(40) È questa una legge particolarmente conveniente per il sacro ministero, cui liberamente si sottopongono coloro che ne hanno ricevuto il carisma.

Il diaconato permanente vissuto nel celibato dà al ministero alcune singolari accentuazioni. L'identificazione sacramentale con Cristo infatti viene collocata nel contesto del cuore indiviso, cioè di una scelta sponsale, esclusiva, perenne e totale dell'unico e sommo Amore; il servizio alla Chiesa può contare su di una piena disponibilità; l'annuncio del Regno è suffragato dalla testimonianza coraggiosa di chi per quel Regno ha lasciato anche i beni più cari.

b) Sposati

37. « Quando si tratti di uomini coniugati, occorre fare attenzione a che siano promossi al diaconato quanti, già da molti anni vivendo in matrimonio, abbiano dimostrato di saper dirigere la propria casa ed abbiano moglie e figli che conducano una vita veramente cristiana e si distinguano per l'onesta reputazione ».(41)

Non solo. Oltre alla stabilità della vita familiare, i candidati sposati non possono essere ammessi « se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro per il ministero del marito ».(42)

c) Vedovi

38. « Ricevuta l'ordinazione, i diaconi, anche quelli promossi in età più matura, sono inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica ».(43) Lo stesso principio vale per i diaconi rimasti vedovi.(44) Essi sono chiamati a dare prova di solidità umana e spirituale nella loro condizione di vita.

Inoltre, condizione perché i candidati vedovi possano essere accolti è che essi abbiano già provveduto o dimostrino di essere in grado di provvedere adeguatamente alla cura umana e cristiana dei loro figli.

d) Membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica

39. I diaconi permanenti appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica(45) sono chiamati ad arricchire il loro ministero con il particolare carisma ricevuto. La loro azione pastorale, infatti, pur essendo sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo,(46) è tuttavia caratterizzata dai tratti peculiari del loro stato di vita religioso o consacrato. Essi si impegneranno perciò ad armonizzare la vocazione religiosa o consacrata con quella ministeriale e ad offrire il loro originale contributo alla missione della Chiesa.

III

L'ITINERARIO DELLA FORMAZIONE
AL DIACONATO PERMANENTE

1. La presentazione degli aspiranti

40. La decisione di intraprendere l'itinerario della formazione diaconale può avvenire o per iniziativa dell'aspirante stesso o per una esplicita proposta della comunità cui l'aspirante appartiene. In ogni caso, tale decisione deve essere accolta e condivisa dalla comunità.

A nome della comunità, è il parroco (o il superiore, nei casi di religiosi) che deve presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente) l'aspirante al diaconato. Egli lo farà accompagnando la candidatura con l'illustrazione delle motivazioni che la sostengono e con un curriculum vitae e pastorale dell'aspirante.

Il Vescovo (o il Superiore maggiore competente), dopo aver consultato il direttore per la formazione e l'équipe educativa, deciderà se ammettere o meno l'aspirante al periodo propedeutico.

2. Il periodo propedeutico

41. Con l'ammissione tra gli aspiranti al diaconato inizia un periodo propedeutico, che dovrà avere una congrua durata. È un periodo in cui gli aspiranti saranno introdotti ad una più approfondita conoscenza della teologia, della spiritualità e del ministero diaconali e saranno invitati ad un più attento discernimento della loro chiamata.

42. Responsabile del periodo propedeutico è il direttore per la formazione che, a seconda dei casi, potrà affidare gli aspiranti ad uno o più tutori. È auspicabile che, dove le circostanze lo permettono, gli aspiranti formino una loro comunità, con un proprio ritmo di incontri e di preghiera che preveda anche momenti comuni con la comunità dei candidati.

Il direttore per la formazione verificherà che ogni aspirante sia accompagnato da un direttore spirituale approvato e prenderà contatti con il parroco di ciascuno (o altro sacerdote) per programmare il tirocinio pastorale. Inoltre, avrà cura di prendere contatti con le famiglie degli aspiranti coniugati per sincerarsi della loro disponibilità ad accettare, condividere ed accompagnare la vocazione del loro congiunto.

43. Il programma del periodo propedeutico, di norma, non dovrebbe prevedere lezioni scolastiche, ma incontri di preghiera, istruzioni, momenti di riflessione e di confronto orientati a favorire l'obiettività del discernimento vocazionale, secondo un piano ben strutturato.

Già in questo periodo si abbia cura di coinvolgere, per quanto possibile, anche le spose degli aspiranti.

44. Gli aspiranti, sulla base dei requisiti richiesti per il ministero diaconale, siano invitati ad operare un discernimento libero e consapevole, senza lasciarsi condizionare da interessi personali o pressioni esterne di qualsiasi tipo.(47)

Alla fine del periodo propedeutico, il direttore per la formazione, dopo aver consultato l'équipe educativa e tenendo conto di tutti gli elementi in suo possesso, presenterà al Vescovo proprio (o al Superiore maggiore competente) un attestato che tracci il profilo della personalità degli aspiranti e, su richiesta, anche un giudizio di idoneità.

Da parte sua, il Vescovo (o il Superiore maggiore competente) ascriverà tra i candidati al diaconato solo coloro per i quali avrà raggiunto, sia in forza della sua conoscenza personale, sia per le informazioni ricevute dagli educatori, la certezza morale dell'idoneità.

3. Il rito liturgico di ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato

45. L'ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato avviene attraverso un apposito rito liturgico, « grazie al quale colui che aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio ed alla Chiesa per esercitare l'ordine sacro; la Chiesa, da parte sua, ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l'ordine sacro, e sia in tal modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato ».(48)

46. Il Superiore competente per questa accettazione è il Vescovo proprio o, per i membri di un Istituto religioso clericale di diritto pontificio o di una Società clericale di vita apostolica di diritto pontificio, il Superiore maggiore.(49)

47. Per il suo carattere pubblico e il suo significato ecclesiale, il rito sia adeguatamente valorizzato, e celebrato preferibilmente in giorno festivo. L'aspirante vi si prepari con un ritiro spirituale.

48. Il rito liturgico di ammissione deve essere preceduto da una domanda di ascrizione tra i candidati, che deve essere redatta e firmata per mano dello stesso aspirante e accettata per iscritto dal Vescovo proprio o Superiore maggiore cui è rivolta.(50)

L'ascrizione tra i candidati al diaconato non costituisce alcun diritto a ricevere necessariamente l'ordinazione diaconale. Essa è un primo riconoscimento ufficiale dei segni positivi della vocazione al diaconato, che deve essere confermato nei successivi anni della formazione.

4. Il tempo della formazione

49. Il programma formativo deve durare almeno tre anni, oltre al periodo propedeutico, per tutti i candidati.(51)

I candidati giovani

50. Il Codice di Diritto Canonico prescrive che i candidati giovani ricevano la loro formazione « dimorando per tre anni in una casa specifica, a meno che per gravi ragioni il Vescovo diocesano non abbia disposto diversamente ».(52) Per la creazione di tale istituto, « i Vescovi dello stesso Paese o, se sarà necessario, anche di più Paesi, secondo la diversità delle circostanze, uniscano i loro sforzi. Scelgano, quindi, per la guida di esso, superiori particolarmente idonei e stabiliscano accuratissime norme relative alla disciplina ed all'ordinamento degli studi ».(53) Si abbia cura che questi candidati siano in relazione con i diaconi della loro diocesi di appartenenza.

51. Per i candidati di età più matura, sia celibi sia coniugati, il Codice di Diritto Canonico prescrive che essi ricevano la loro formazione « mediante un progetto formativo della durata di tre anni, determinato dalla Conferenza Episcopale ».(54) Esso deve essere attivato, dove le circostanze lo permettono, nel contesto di una viva partecipazione alla comunità dei candidati, che avrà un proprio calendario di incontri di preghiera e di formazione e prevederà anche momenti comuni con la comunità degli aspiranti.

Per questi candidati sono possibili diversi modelli di organizzazione della formazione. A motivo degli impegni lavorativi e familiari, i modelli più comuni prevedono gli incontri formativi e scolastici nelle ore serali, durante i fine settimana, nel tempo delle ferie o secondo una combinazione delle varie possibilità. Dove i fattori geografici si presentassero particolarmente difficili, si dovrà pensare ad altri modelli, distesi in un arco di tempo più lungo o facenti uso dei mezzi moderni di comunicazione.

52. Per i candidati appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica, la formazione venga fatta secondo le direttive dell'eventuale ratio del proprio Istituto o della propria Società, oppure utilizzando le strutture della diocesi in cui i candidati si trovano.

53. Nei casi in cui i percorsi sopra indicati non fossero attivati o fossero impraticabili, « l'aspirante venga affidato per l'educazione a qualche sacerdote di eminente virtù che si prenda cura di lui, lo istruisca e possa testimoniare, quindi, della di lui prudenza e maturità. Sempre ed attentamente, però, occorre vigilare affinché soltanto uomini idonei e sperimentati siano annoverati nel sacro ordine ».(55)

54. In tutti i casi, il direttore per la formazione (o il sacerdote incaricato) verifichi che durante tutto il tempo della formazione ogni candidato continui l'impegno di direzione spirituale con il proprio direttore spirituale approvato. Inoltre, egli provveda ad accompagnare, valutare ed eventualmente modificare il tirocinio pastorale di ciascuno.

55. Il programma della formazione, di cui nel prossimo capitolo verrà data qualche linea generale, dovrà integrare armonicamente le diverse dimensioni formative (umana, spirituale, teologica e pastorale), essere teologicamente ben fondato, avere una specifica finalizzazione pastorale ed essere adattato alle necessità e ai programmi pastorali locali.

56. Vi si dovranno coinvolgere, nelle forme che si riterranno opportune, le mogli e i figli dei candidati coniugati e così pure le loro comunità di appartenenza. In particolare, si preveda per le mogli dei candidati anche un programma di formazione specifico per loro, che le prepari alla loro futura missione di accompagnamento e di sostegno del ministero del marito.

5. Il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accolitato

57. « Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si richiede che abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente »,(56) « al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della parola e dell'altare ».(57) La Chiesa, infatti, « ritiene molto opportuno che i candidati agli ordini sacri, tanto con lo studio quanto con l'esercizio graduale del ministero della parola e dell'altare, conoscano e meditino per un intimo contatto questo duplice aspetto della funzione sacerdotale. E così l'autenticità del loro ministero risalterà con la più grande efficacia. I candidati allora si accosteranno agli ordini sacri, pienamente consapevoli della loro vocazione, "ferventi nello spirito, pronti nel servire il Signore, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei santi" (Rm 12, 11-13) ».(58)

L'identità di questi ministeri e la loro rilevanza pastorale sono illustrati nella Lettera apostolica Ministeria quaedam, cui si rimanda.

58. Gli aspiranti al lettorato e all'accolitato, su invito del direttore per la formazione, faranno una domanda di ammissione, liberamente compilata e sottoscritta, all'Ordinario (il Vescovo o il Superiore maggiore), cui spetta l'accettazione.(59) Avvenuta l'accettazione, il Vescovo o il Superiore maggiore procederà al conferimento dei ministeri, secondo il rito del Pontificale Romano.(60)

59. Fra il conferimento del lettorato e dell'accolitato, è opportuno che trascorra un certo periodo di tempo in modo che il candidato possa esercitare il ministero ricevuto.(61) « Tra il conferimento dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi ».(62)

6. L'ordinazione diaconale

60. Alla fine dell'itinerario formativo, il candidato che, d'accordo con il direttore per la formazione, ritenga di avere i requisiti necessari per essere ordinato, può indirizzare al Vescovo proprio o al Superiore maggiore competente « una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all'ordine da ricevere ».(63)

61. A questa richiesta il candidato deve allegare il certificato di battesimo e di confermazione e dell'avvenuta ricezione dei ministeri di cui al can. 1035 e il certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032.(64) Se l'ordinando che deve essere promosso è sposato, deve presentare il certificato di matrimonio e il consenso scritto della moglie.(65)

62. Ricevuta la richiesta dell'ordinando, il Vescovo (o il Superiore maggiore competente) valuterà la sua idoneità attraverso un attento scrutinio. Innanzitutto, egli esaminerà l'attestato che il direttore per la formazione è tenuto a presentargli « sulle qualità richieste (nell'ordinando) per ricevere l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia psichica ».(66) Il Vescovo diocesano o il Superiore maggiore « perché lo scrutinio sia fatto nel modo dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze di tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre informazioni ».(67)

Il Vescovo o il Superiore maggiore competente, dopo aver verificata l'idoneità del candidato ed essersi assicurato che egli è consapevole dei nuovi obblighi che si assume,(68) lo promuoverà all'ordine del diaconato.

63. Prima dell'ordinazione, il candidato celibe deve assumere pubblicamente l'obbligo del celibato, mediante il rito prescritto;(69) a ciò è tenuto anche il candidato appartenente ad un Istituto di vita consacrata o ad una Società di vita apostolica che abbia emesso i voti perpetui, o altre forme di impegno definitivo, nel suo Istituto o Società.(70) Tutti i candidati sono tenuti ad emettere personalmente, prima dell'ordinazione, la professione di fede e il giuramento di fedeltà, secondo le formule approvate dalla Sede Apostolica, alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo delegato.(71)

64. « Ogni promovendo sia ordinato... al diaconato dal Vescovo proprio o con le sue legittime lettere dimissorie ».(72) Se il promovendo appartiene ad un Istituto religioso clericale di diritto pontificio o ad una Società clericale di vita apostolica di diritto pontificio spetta al suo Superiore maggiore concedergli le lettere dimissorie.(73)

65. L'ordinazione, compiuta secondo il rito del Pontificale Romano,(74) si celebri durante la Messa solenne, preferibilmente in giorno di domenica o in una festa di precetto e generalmente nella Chiesa cattedrale.(75) Gli ordinandi vi si preparino « attendendo agli esercizi spirituali per almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario ».(76) Durante il rito si dia un rilievo speciale alla partecipazione delle spose e dei figli degli ordinandi coniugati.

IV

LE DIMENSIONI
DELLA FORMAZIONE
DEI DIACONI PERMANENTI

1. Formazione umana

66. La formazione umana ha come scopo di plasmare la personalità dei sacri ministri in modo che diventino « ponte e non ostacolo per gli altri nell'incontro con Gesù Cristo Redentore dell'uomo ».(77) Essi devono perciò essere educati ad acquisire e perfezionare una serie di qualità umane che permettano loro di godere la fiducia della comunità, di impegnarsi con serenità nel servizio pastorale, di facilitare l'incontro e il dialogo.

Analogamente a quanto la Pastores dabo vobis indica per la formazione dei presbiteri, anche i candidati al diaconato dovranno essere educati « all'amore per la verità, alla lealtà, al rispetto per ogni persona, al senso della giustizia, alla fedeltà alla parola data, alla vera compassione, alla coerenza e, in particolare, all'equilibrio di giudizio e di comportamento ».(78)

67. Di particolare importanza per i diaconi, chiamati ad essere uomini di comunione e di servizio, è la capacità di relazione con gli altri. Ciò esige che essi siano affabili, ospitali, sinceri nelle parole e nel cuore, prudenti e discreti, generosi e disponibili al servizio, capaci di offrire personalmente, e di suscitare in tutti, rapporti schietti e fraterni, pronti a comprendere, perdonare e consolare.(79) Un candidato che fosse eccessivamente chiuso in se stesso, scontroso e incapace di stabilire relazioni significative e serene con gli altri, dovrebbe fare una profonda conversione prima di poter avviarsi decisamente sulla strada del servizio ministeriale.

68. Alla radice della capacità di relazione con gli altri, c'è la maturità affettiva, che deve essere raggiunta con un ampio margine di sicurezza sia nel candidato celibe come in quello sposato. Tale maturità suppone in entrambi i tipi di candidati la scoperta della centralità dell'amore nella propria esistenza e la lotta vittoriosa contro il proprio egoismo. In realtà, come ha scritto il Papa Giovanni Paolo II nell'Enciclica Redemptor hominis, « l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l'amore, se non s'incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente ».(80) Si tratta di un amore — spiega il Papa nella Pastores dabo vobis — che coinvolge tutte le dimensioni della persona, fisiche, psichiche e spirituali e che pertanto esige un pieno dominio della sessualità, che deve diventare veramente e pienamente personale.(81)

Per i candidati celibi, vivere l'amore significa offrire la totalità del proprio essere, delle proprie energie e della propria sollecitudine a Cristo e alla Chiesa. È una vocazione impegnativa, che deve fare i conti con le inclinazioni dell'affettività e le pulsioni dell'istinto e che perciò necessita di rinuncia e vigilanza, di preghiera, e di fedeltà ad una ben precisa regola di vita. Un aiuto determinante può venire dalla presenza di vere amicizie, che rappresentano un prezioso aiuto e un provvidenziale sostegno nel vivere la propria vocazione.(82)

Per i candidati coniugati, vivere l'amore significa offrire se stessi alle proprie spose, in un'appartenenza reciproca, con un legame totale, fedele e indissolubile, ad immagine dell'amore di Cristo per la sua Chiesa; significa allo stesso tempo accogliere i figli, amarli ed educarli e irradiare la comunione familiare a tutta la Chiesa e la società. È una vocazione messa oggi duramente alla prova dalla preoccupante degradazione di alcuni valori fondamentali e dall'esaltazione dell'edonismo e di una falsa concezione di libertà. Per essere vissuta nella sua pienezza, la vocazione alla vita familiare esige di essere alimentata dalla preghiera, dalla liturgia e da una quotidiana offerta di sé.(83)

69. Condizione per un'autentica maturità umana è l'educazione alla libertà, che si configura come obbedienza alla verità del proprio essere. « Così intesa, la libertà esige che la persona sia veramente padrona di se stessa, decisa a combattere e superare le diverse forme di egoismo e di individualismo che insidiano la vita di ciascuno, pronta ad aprirsi agli altri, generosa nella dedizione e nel servizio al prossimo ».(84) La formazione alla libertà include anche l'educazione alla coscienza morale, che allena all'ascolto della voce di Dio nel profondo del proprio cuore e alla sua ferma adesione.

70. Questi molteplici aspetti della maturità umana — qualità umane, capacità di relazione, maturità affettiva, educazione alla libertà e alla coscienza morale — dovranno essere presi in considerazione tenendo conto dell'età e della precedente formazione dei candidati e pianificati con programmi personalizzati. Il direttore per la formazione e il tutore interverranno per la parte di loro competenza; il direttore spirituale non mancherà di prendere in considerazione questi aspetti e di verificarli nei colloqui di direzione spirituale. Sono utili poi incontri e conferenze che aiutino la revisione e diano qualche stimolo per la maturazione. La vita comunitaria — nelle varie forme in cui potrà essere programmata — costituirà un ambito privilegiato per la verifica e la correzione fraterna. Nei casi nei quali, a giudizio dei formatori, fosse necessario, si potrà ricorrere, col consenso degli interessati, ad una consulenza psicologica.

2. Formazione spirituale

71. La formazione umana si apre e si completa nella formazione spirituale, che costituisce il cuore e il centro unificante di ogni formazione cristiana. Suo fine è di tendere allo sviluppo della vita nuova ricevuta nel Battesimo.

Quando un candidato inizia il cammino di formazione diaconale, generalmente ha già avuto una certa esperienza di vita spirituale come, per esempio, il riconoscimento dell'azione dello Spirito, l'ascolto e la meditazione della Parola di Dio, il gusto della preghiera, l'impegno al servizio dei fratelli, la disponibilità al sacrificio, il senso della Chiesa, lo zelo apostolico. A seconda poi del suo stato di vita, egli ha già maturato una certa spiritualità ben precisa: familiare, di consacrazione nel mondo o di consacrazione nella vita religiosa. La formazione spirituale del futuro diacono, pertanto, non potrà ignorare quest'esperienza già acquisita, ma dovrà verificarla e rafforzarla, per innestare su di essa i tratti specifici della spiritualità diaconale.

72. L'elemento maggiormente caratterizzante la spiritualità diaconale è la scoperta e la condivisione dell'amore di Cristo servo, che venne non per essere servito, ma per servire. Il candidato dovrà perciò essere aiutato ad acquisire progressivamente quegli atteggiamenti che, pur non esclusivamente, sono tuttavia specificamente diaconali, quali la semplicità di cuore, il dono totale e disinteressato di sé, l'amore umile e servizievole verso i fratelli, soprattutto i più poveri, sofferenti e bisognosi, la scelta di uno stile di condivisione e di povertà. Maria, la serva del Signore, sia presente in questo cammino e sia invocata, con la recita quotidiana del Rosario, come madre e ausiliatrice.

73. La fonte di questa nuova capacità di amore è l'Eucaristia, che non a caso caratterizza il ministero del diacono. Il servizio ai poveri infatti è la logica prosecuzione del servizio all'altare. Il candidato perciò sarà invitato a partecipare ogni giorno, o almeno frequentemente, nei limiti dei propri impegni familiari e professionali, alla celebrazione eucaristica e sarà aiutato a penetrarne sempre di più il mistero. Nell'orizzonte di questa spiritualità eucaristica si abbia cura di valorizzare adeguatamente il sacramento della Penitenza.

74. Altro elemento caratterizzante la spiritualità diaconale è la Parola di Dio, di cui il diacono è chiamato ad essere autorevole annunciatore, credendo ciò che proclama, insegnando ciò che crede, vivendo ciò che insegna.(85) Il candidato dovrà perciò imparare a conoscere la Parola di Dio sempre più profondamente e a cercare in essa l'alimento costante della sua vita spirituale, attraverso lo studio accurato e amoroso e l'esercizio quotidiano della lectio divina.

75. Non dovrà mancare poi l'introduzione al senso della preghiera della Chiesa. Pregare infatti a nome della Chiesa e per la Chiesa fa parte del ministero del diacono. Ciò esige una riflessione sull'originalità della preghiera cristiana e sul senso della Liturgia delle Ore, ma soprattutto la pratica iniziazione ad essa. A tal fine, è importante che in tutti gli incontri tra i futuri diaconi vi sia il tempo consacrato a questa preghiera.

76. Il diacono, infine, incarna il carisma del servizio come partecipazione del ministero ecclesiastico. Ciò ha risvolti importanti sulla sua vita spirituale, che dovrà essere caratterizzata dalle note dell'obbedienza e della comunione fraterna. Un'autentica educazione all'obbedienza, anziché mortificare i doni ricevuti con la grazia dell'ordinazione, garantirà allo slancio apostolico l'autenticità ecclesiale. La comunione con i confratelli ordinati, presbiteri e diaconi, a sua volta, è un balsamo che sostiene e stimola la generosità nel ministero. Il candidato dovrà perciò essere educato al senso di appartenenza al corpo dei ministri ordinati, alla collaborazione fraterna con loro e alla condivisione spirituale.

77. Mezzi di questa formazione sono i ritiri mensili e gli esercizi spirituali annuali; le istruzioni, da programmarsi secondo un piano organico e progressivo, che tenga conto delle varie tappe della formazione; l'accompagnamento spirituale, che deve poter essere assiduo. È compito particolare del direttore spirituale aiutare il candidato a discernere i segni della sua vocazione, a porsi in un atteggiamento di continua conversione, a maturare i tratti propri della spiritualità diaconale, attingendo dagli scritti della spiritualità classica e dall'esempio dei santi, ad operare una sintesi armonica tra lo stato di vita, la professione e il ministero.

78. Si provveda inoltre perché le mogli dei candidati coniugati crescano nella consapevolezza della vocazione del marito e della propria missione accanto a lui. Siano invitate perciò a partecipare regolarmente agli incontri di formazione spirituale.

Anche ai figli si rivolgano opportune iniziative di sensibilizzazione al ministero diaconale.

3. Formazione dottrinale

79. La formazione intellettuale è una dimensione necessaria della formazione diaconale, in quanto offre al diacono un sostanzioso alimento per la sua vita spirituale e un prezioso strumento per il suo ministero. Essa è particolarmente urgente oggi, di fronte alla sfida della nuova evangelizzazione cui la Chiesa è chiamata in questo difficile trapasso di millennio. L'indifferenza religiosa, l'offuscamento dei valori, la perdita di convergenza etica, il pluralismo culturale esigono che coloro che sono impegnati nel ministero ordinato abbiano una formazione intellettuale completa e seria.

Nella Lettera circolare del 1969, Come è a conoscenza, la Congregazione per l'Educazione Cattolica invitava le Conferenze Episcopali a predisporre una formazione dottrinale per i candidati al diaconato che tenesse conto delle diverse situazioni personali ed ecclesiali, ma che allo stesso tempo escludesse assolutamente « una preparazione affrettata o superficiale, perché i compiti dei Diaconi, secondo quanto è stabilito nella Cost. Lumen gentium (n. 29) e nel Motu proprio (n. 22),(86) sono di tale importanza da esigere una formazione solida ed efficiente ».

80. I criteri che si devono seguire nel predisporre tale formazione sono:

a) la necessità che il diacono sia capace di rendere conto della sua fede e maturi una viva coscienza ecclesiale;

b) l'attenzione che egli sia formato ai compiti specifici del suo ministero;

c) l'importanza che acquisisca la capacità di lettura della situazione e di un'adeguata inculturazione del Vangelo;

d) l'utilità che conosca tecniche di comunicazione e di animazione delle riunioni, come pure che sappia parlare in pubblico, che sia in grado di guidare e consigliare.

81. Tenendo conto di questi criteri, i contenuti che si dovranno prendere in considerazione sono:(87)

a) l'introduzione alla Sacra Scrittura e alla sua retta interpretazione; la teologia dell'Antico e del Nuovo Testamento; l'interrelazione tra Scrittura e Tradizione; l'uso della Scrittura nella predicazione, nella catechesi e nell'attività pastorale in genere;

b) l'iniziazione allo studio dei Padri della Chiesa e una prima conoscenza della storia della Chiesa;

c) la teologia fondamentale, con l'illustrazione delle fonti, dei temi e dei metodi della teologia, la presentazione delle questioni relative alla Rivelazione e l'impostazione del rapporto tra fede e ragione, che abilita i futuri diaconi ad esprimere la ragionevolezza della fede;

d) la teologia dogmatica, con i suoi diversi trattati: trinitaria, creazione, cristologia, ecclesiologia ed ecumenismo, mariologia, antropologia cristiana, sacramenti (specialmente la teologia del ministero ordinato), escatologia;

e) la morale cristiana, nelle sue dimensioni personali e sociali, e in particolare la dottrina sociale della Chiesa;

f) la teologia spirituale;

g) la liturgia;

h) il diritto canonico.

A seconda delle situazioni e delle necessità, si integrerà il programma degli studi con altre discipline, quali lo studio delle altre religioni, il complesso delle questioni filosofiche, l'approfondimento di certi problemi economici e politici.(88)

82. Per la formazione teologica ci si avvalga, dove è possibile, degli istituti di scienze religiose che già esistono o di altri istituti di formazione teologica. Dove si devono istituire scuole apposite per la formazione teologica dei diaconi, si faccia in modo che il numero delle ore delle lezioni e dei seminari non sia inferiore a un migliaio nell'arco del triennio. Almeno i corsi fondamentali si concludano con un esame e, alla fine del triennio, si preveda un esame complessivo finale.

83. Per l'accesso a questo programma di formazione si richieda una previa preparazione di base, da determinarsi a seconda della situazione culturale del Paese.

84. I candidati siano predisposti a continuare la loro formazione anche dopo l'ordinazione. A tal fine, siano orientati a formarsi una piccola biblioteca personale di indirizzo teologico-pastorale e ad essere disponibili ai programmi di formazione permanente.

4. Formazione pastorale

85. In senso lato, la formazione pastorale coincide con quella spirituale: è la formazione all'identificazione sempre più piena con la diaconia di Cristo. Tale atteggiamento deve presiedere l'articolazione delle diverse dimensioni formative, integrandole nella prospettiva unitaria della vocazione diaconale, che consiste nell'essere sacramento di Cristo, servo del Padre.

In senso stretto, la formazione pastorale si sviluppa attraverso una disciplina teologica specifica e un tirocinio pratico.

86. La disciplina teologica si chiama teologia pastorale. È questa « una riflessione scientifica sulla Chiesa nel suo edificarsi quotidiano, con la forza dello Spirito, dentro la storia; sulla Chiesa, quindi, come "sacramento universale di salvezza", come segno e strumento vivo della salvezza di Gesù Cristo nella Parola, nei Sacramenti e nel servizio della Carità ».(89) Scopo di questa disciplina è dunque la presentazione dei principi, dei criteri e dei metodi che orientano l'azione apostolico-missionaria della Chiesa nella storia.

La teologia pastorale programmata per i diaconi avrà un'attenzione particolare ai campi eminentemente diaconali, quali:

a) la prassi liturgica: l'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, il servizio all'altare;

b) la proclamazione della Parola nei vari contesti del servizio ministeriale: kerigma, catechesi, preparazione ai sacramenti, omelia;

c) l'impegno della Chiesa per la giustizia sociale e la carità;

d) la vita della comunità, in particolare l'animazione di équipes familiari, piccole comunità, gruppi e movimenti, ecc.

Potranno risultare utili anche certi insegnamenti tecnici, che preparano i candidati a specifiche attività ministeriali, come la psicologia, la pedagogia catechistica, l'omiletica, il canto sacro, l'amministrazione ecclesiastica, l'informatica, ecc.(90)

87. In concomitanza (e possibilmente in collegamento) con l'insegnamento della teologia pastorale si deve prevedere per ogni candidato un tirocinio pratico, che gli permetta di avere un riscontro sul campo di quanto appreso nello studio. Esso deve essere graduale, differenziato e continuamente verificato. Per la scelta delle attività si tenga conto del conferimento dei ministeri istituiti e si valorizzi il loro esercizio.

Si abbia cura che i candidati siano attivamente inseriti nell'attività pastorale diocesana e abbiano periodici scambi di esperienze con i diaconi impegnati nel vivo del ministero.

88. Inoltre, ci si preoccupi che i futuri diaconi maturino una forte sensibilità missionaria. Anch'essi, infatti, analogamente ai presbiteri, ricevono con la sacra ordinazione un dono spirituale che li prepara ad una missione universale, fino agli estremi confini della terra (cf At 1, 8).(91) Siano dunque aiutati a prendere viva coscienza di questa loro identità missionaria e preparati a farsi carico dell'annuncio della verità anche ai non cristiani, specialmente a quelli che appartengono al loro popolo. Ma non manchi neppure la prospettiva della missione ad gentes, qualora le circostanze lo richiedessero e lo permettessero.

CONCLUSIONE

89. La Didascalia Apostolorum raccomanda ai diaconi dei primi secoli: « Come il nostro Salvatore e Maestro ha detto nel Vangelo: colui che vorrà diventare grande fra voi, si farà vostro servo, appunto come il Figlio dell'Uomo che non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti, voi, diaconi, dovete fare lo stesso, anche se ciò comporti il dare la vita per i vostri fratelli, per il servizio che siete tenuti a compiere ».(92) È questo un invito attualissimo anche per quelli che sono chiamati oggi al diaconato, che li interpella a prepararsi con grande impegno al loro futuro ministero.

90. Le Conferenze Episcopali e gli Ordinari di tutto il mondo, cui viene consegnato il presente documento, provvedano a farne oggetto di attenta riflessione in comunione con i loro presbiteri e le loro comunità. Esso sarà un importante punto di riferimento per quelle Chiese in cui il diaconato permanente è una realtà viva e operante; per le altre, sarà un efficace invito a valorizzare quel prezioso dono dello Spirito che è il servizio diaconale.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha approvato e ordinato di pubblicare questa « Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium ».

Roma, dal Palazzo delle Congregazioni, il 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro, dell'anno 1998.

Pio Card. Laghi
Prefetto

José Saraiva Martins
Arciv. tit. di Tuburnica
Segretario

NOTE

(1) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem (18 giugno 1967): AAS 59 (1967), pp. 697-704. La Lettera apostolica, al cap. II, dedicato ai candidati giovani, prescrive: « 6. I giovani candidati all'ufficio diaconale vengano accolti in uno speciale istituto ove siano messi alla prova, educati a vivere una vita veramente evangelica e preparati a svolgere utilmente le proprie specifiche funzioni. 9. Il vero e proprio tirocinio diaconale si protragga almeno per la durata di tre anni; l'ordine degli studi, inoltre, sia regolato in modo che i candidati a grado a grado, progressivamente vengano disposti ad attendere con perizia ed utilità ai vari uffici diaconali. Nel suo complesso, poi, il ciclo degli studi potrà essere ordinato in modo tale che nel corso dell'ultimo anno venga data una specifica preparazione ai diversi uffici ai quali i diaconi, di preferenza, attenderanno. 10. A ciò si aggiungano le esercitazioni pratiche riguardanti l'insegnamento degli elementi della religione cristiana ai fanciulli e ad altri fedeli, la direzione e la divulgazione del canto sacro, la lettura dei libri divini della Scrittura nelle assemblee dei fedeli, la predicazione e l'esortazione al popolo, l'amministrazione dei sacramenti che competono ai diaconi, la visita agli ammalati e, in genere, l'adempimento di quei servizi che ad essi possono essere commessi ». La medesima Lettera apostolica, al cap. III, dedicato ai candidati di età più matura, prescrive: « 14. È auspicabile che anche tali diaconi siano provvisti di non mediocre dottrina, secondo quanto è stato detto ai nn. 8, 9, 10, o che almeno essi abbiano credito per quella preparazione intellettuale che, a giudizio della conferenza episcopale, sarà loro indispensabile per il compimento delle proprie specifiche funzioni. Siano perciò ammessi, per un certo tempo, in uno speciale istituto ove possano apprendere tutto ciò di cui avranno bisogno per attendere degnamente all'ufficio diaconale. 15. Che se ciò non possa farsi, l'aspirante venga affidato per l'educazione a qualche sacerdote di eminente virtù che si prenda cura di lui, lo istruisca e possa testimoniare, quindi, della di lui prudenza e maturità ».

(2) La Lettera circolare della Congregazione indicava che i corsi dovevano prendere in considerazione lo studio della Sacra Scrittura, del Dogma, della Morale, del Diritto Canonico, della Liturgia, di « insegnamenti tecnici, che preparino i candidati a certe attività di ministero, quali la psicologia, pedagogia catechistica, eloquenza, canto sacro, impostazione di organizzazioni cattoliche, amministrazione ecclesiastica, modo di tenere aggiornati i registri di battesimo, cresima, matrimoni, defunti, ecc. ».

(3) Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum (15 agosto 1972), VII b): AAS 64 (1972), p. 540.

(4) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale Pastores dabo vobis (25 marzo 1992), 12: AAS 84 (1992), pp. 675-676.

(5) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28; 29.

(6) Il Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1990, p. 101, cita al n. 179 dei « Praenotanda », relativi all'ordinazione dei diaconi, l'espressione « in ministerio Episcopi ordinantur » tratta dalla Traditio apostolica, 8 (SCh, 11bis, pp. 58-59), ripresa dalle Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae III, 2: F. X. Funk (ed.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, II, Paderbornae 1905, p. 103.

(7) « Siano misericordiosi, attivi; camminino nella verità del Signore il quale si è fatto servo di tutti » (S. Policarpo, Epist. ad Philippenses, 5, 2: F. X. Funk $[ed.$

(8) Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, Introduzione: l. c., pp. 534-538.

(9) Cf Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 207: ed. cit., pp. 115-122.

(10) Cf Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1570.

(11) Ibidem, n. 1588.

(12) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 15.

(13) Cf C.I.C., can. 266.

(14) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29.

(15) Cf Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210: ed. cit., p. 125.

(16) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29.

(17) Cf ibidem.

(18) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, I, 1: l. c., p. 699.

(19) Cf C.I.C., can. 276, § 2, 3o.

(20) Cf ibidem, can. 1031, § 3.

(21) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Optatam totius, 1.

(22) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, VII, 32: l. c., p. 703.

(23) Ibidem, VII, 35: l. c., p. 704.

(24) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 64.

(25) Ibidem, 8.

(26) Al Vescovo diocesano sono equiparati in merito coloro ai quali sono affidate la prelatura territoriale, l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica e l'amministrazione apostolica stabilmente eretta (cf C.I.C., cann. 368; 381, § 2) nonché la prelatura personale (cf C.I.C., cann. 266, § 1; 295) e l'ordinariato militare (cf Giovanni Paolo II, Cost. ap. Spirituali militum curae $[21 aprile 1986$

(27) Cf C.I.C., cann. 1025; 1029.

(28) Si intende anche il direttore della casa specifica di formazione, qualora esistesse (cf C.I.C., can. 236, 1o).

(29) Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale Pastores dabo vobis, 68: l. c., pp. 775-776.

(30) Ibidem, 69: l. c., p. 778.

(31) Ibidem, 36: l. c., pp. 715-716.

(32) Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos, pars II, c. 7, n. 3, Torino 1914, p. 288.

(33) Didachè, 15, 1: F. X. Funk (ed.), Patres Apostolici, I, o. c., pp. 32-35.

(34) S. Policarpo, Epist. ad Philippenses, 5, 1-2: F. X. Funk (ed.), Patres Apostolici, I, o. c., pp. 300-302.

(35) C.I.C., can. 1029. Cf can. 1051, 1o.

(36) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 8: l. c., p. 700.

(37) Cf C.I.C., cann. 285, §§ 1-2; 289; Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 17: l. c., p. 701.

(38) C.I.C., can. 1031, § 2. Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 5; III, 12: l. c., pp. 699; 700. Il can. 1031, § 3 prescrive che « è diritto delle Conferenze Episcopali stabilire una norma con cui si richieda un'età più avanzata ».

(39) Cf C.I.C., cann. 1040-1042. Le irregolarità (impedimenti perpetui) elencate dal can. 1041 sono: 1) una qualche forma di pazzia o altra infermità psichica, per la quale, consultati i periti, risulta l'inabilità a svolgere nel modo appropriato il ministero; 2) i delitti di apostasia, eresia, e scisma; 3) l'attentato matrimonio, anche soltanto civile; 4) l'omicidio volontario o il procurato aborto, ottenuto l'effetto; 5) la mutilazione grave, personale o altrui, e il tentato suicidio; 6) l'illecito compimento di atti di ordine. Gli impedimenti semplici, elencati dal can. 1042, sono: 1) l'esercizio di un'attività sconveniente o aliena allo stato clericale; 2) lo stato di neofita (salvo il giudizio diverso dell'Ordinario).

(40) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 4: l. c., p. 699. Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29.

(41) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 13: l. c., p. 700.

(42) Ibidem, III, 11: l. c., p. 700. Cf C.I.C., cann. 1031, § 2; 1050, 3o.

(43) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, 16: l. c., p. 701; Lett. ap. Ad pascendum, VI: l. c., p. 539; C.I.C., can. 1087.

(44) La Lettera circolare Prot. N. 26397 del 6 giugno 1997 della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti prevede che sia sufficiente una sola delle seguenti condizioni per ottenere la dispensa dall'impedimento di cui al can. 1087: la grande e provata utilità del ministero del diacono per la diocesi di appartenenza; la presenza di figli in tenera età, bisognosi di cura materna; la presenza di genitori o suoceri anziani, bisognosi di assistenza.

(45) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, VII, 32-35: l. c., pp. 703-704.

(46) Cf Idem, Lett. ap. Ecclesiae sanctae (6 agosto 1966), I, 25, § 1: AAS 58 (1966), p. 770.

(47) Cf C.I.C., can. 1026.

(48) Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, Introduzione; cf I a): l. c., pp. 537-538. Cf C.I.C., can. 1034, § 1. Il rito di ammissione tra i candidati all'Ordine sacro si trova nel Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, Appendix, II: ed. cit., pp. 232ss.

(49) Cf C.I.C., cann. 1016; 1019.

(50) Cf ibidem, can. 1034, § 1; Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, I a): l. c., p. 538.

(51) Cf C.I.C., can. 236 e articoli 41-44 della presente Ratio.

(52) C.I.C., can. 236, 1o. Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, II, 6: l. c., p. 699.

(53) Ibidem, II, 7: l. c., p. 699.

(54) C.I.C., can. 236, 2o.

(55) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum diaconatus ordinem, III, 15: l. c., p. 701.

(56) C.I.C., can. 1035, § 1.

(57) Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, II: l. c., p. 539; Lett. ap. Ministeria quaedam (15 agosto 1972), XI: AAS 64 (1972), p. 533.

(58) Idem, Lett. ap. Ad pascendum, Introduzione: l. c., p. 538.

(59) Cf Idem, Lett. ap. Ministeria quaedam, VIII a): l. c., p. 533.

(60) Cf Pontificale Romanum – De Institutione Lectorum et Acolythorum, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.

(61) Cf Paolo VI, Lett. ap. Ministeria quaedam, X: l. c., p. 533; Lett. ap. Ad pascendum, IV: l. c., p. 539.

(62) C.I.C., can. 1035, § 2.

(63) Ibidem, can. 1036. Cf Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, V: l. c., p. 539.

(64) Cf C.I.C., can. 1050.

(65) Cf ibidem, cann. 1050, 3o; 1031, § 2.

(66) Ibidem, can. 1051, 1o.

(67) Ibidem, can. 1051, 2o.

(68) Cf ibidem, can. 1028. Per gli obblighi che gli ordinandi si assumono con il diaconato, cf i canoni 273-289. Per i diaconi coniugati si deve aggiungere l'impedimento a contrarre nuove nozze (cf can. 1087).

(69) Cf ibidem, can. 1037; Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, VI: l. c., p. 539.

(70) Cf Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 177: ed. cit., p. 101.

(71) Cf C.I.C., can. 833, 6o; Congregazione per la Dottrina della Fede, Professio fidei et Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo: AAS 81 (1989), pp. 104-106; 1169.

(72) C.I.C., can. 1015, § 1.

(73) Cf ibidem, can. 1019.

(74) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, cap. III, De Ordinatione Diaconorum: ed. cit., pp. 100-142.

(75) Cf C.I.C., cann. 1010-1011.

(76) Ibidem, can. 1039.

(77) Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale Pastores dabo vobis, 43: l. c., p. 732.

(78) Ibidem: l. c., pp. 732-733.

(79) Cf ibidem: l. c., p. 733.

(80) Idem, Lett. enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), 10: AAS 71 (1979), p. 274.

(81) Cf Idem, Esort. ap. postsinodale Pastores dabo vobis, 44: l. c., p. 734.

(82) Cf ibidem: l. c., pp. 734-735.

(83) Cf Idem, Esort. ap. Familiaris consortio (22 novembre 1981): AAS 74 (1982), pp. 81-191.

(84) Idem, Esort. ap. postsinodale Pastores dabo vobis, 44: l. c., p. 735.

(85) Cf la consegna del libro dei Vangeli, in Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210: ed. cit., p. 125.

(86) Si tratta della Lett. ap. di Paolo VI, Sacrum diaconatus ordinem, n. 22: l. c., pp. 701-702.

(87) Cf Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lett. circ. Come è a conoscenza (16 luglio 1969), p. 2.

(88) Cf ibidem, p. 3.

(89) Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsinodale Pastores dabo vobis, 57: l. c., p. 758.

(90) Cf Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lett. circ. Come è a conoscenza, p. 3.

(91) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum ordinis, 10; Decr. Ad gentes, 20.

(92) Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 3: F. X. Funk (ed.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, I, o. c., pp. 214-215.


CONGREGAZIONE PER IL CLERO

DIRECTORIUM PRO MINISTERIO ET VITA
DIACONORUM PERMANENTIUM

DIRETTORIO
PER IL MINISTERO E LA VITA
DEI DIACONI PERMANENTI

1

LO STATUTO GIURIDICO DEL DIACONO

Il diacono ministro sacro

1. Il diaconato ha la sua sorgente nella consacrazione e nella missione di Cristo, delle quali il diacono viene chiamato a partecipare.(1) Mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria egli viene costituito ministro sacro, membro della gerarchia. Questa condizione determina il suo stato teologico e giuridico nella Chiesa.

L'incardinazione

2. Al momento dell'ammissione tutti i candidati dovranno esprimere chiaramente e per iscritto l'intenzione di servire la Chiesa(2) per tutta la vita in una determinata circoscrizione territoriale o personale oppure in un Istituto di Vita consacrata, in una Società di Vita apostolica, che abbiano facoltà di incardinare.(3) L'accettazione scritta di tale richiesta è riservata a chi ha la facoltà di incardinare, e determina chi è l'Ordinario del candidato.(4)

L'incardinazione è un vincolo giuridico che ha valore ecclesiologico e spirituale in quanto esprime la dedicazione ministeriale del diacono alla Chiesa.

3. Un diacono, già incardinato in una circoscrizione ecclesiastica, può essere incardinato in un'altra circoscrizione a norma del diritto.(5)

Il diacono, che, per giusti motivi, desidera esercitare il ministero in una diocesi diversa da quella di incardinazione, deve ottenere l'autorizzazione scritta dei due vescovi.

I vescovi favoriscano i diaconi della loro diocesi che intendono mettersi a disposizione delle Chiese che soffrono per scarsità di clero, sia in forma definitiva, sia a tempo determinato, e, in particolare, quelli che chiedono di dedicarsi, premessa una specifica accurata preparazione, alla missione ad gentes. I necessari rapporti saranno regolati, con idonea convenzione, tra i vescovi interessati.(6)

È dovere del vescovo seguire con particolare sollecitudine i diaconi della sua diocesi.(7) Egli vi provvederà personalmente o tramite un sacerdote suo delegato, rivolgendosi con premura speciale verso coloro che, per la loro situazione di vita, si trovano in particolari difficoltà.

4. Il diacono incardinato in un Istituto di Vita Consacrata o in una Società di Vita Apostolica, eserciterà il suo ministero sotto la potestà del vescovo in tutto ciò che riguarda la cura pastorale e l'esercizio pubblico del culto divino e le opere di apostolato, restando anche soggetto ai propri superiori, secondo le loro competenze e mantenendosi fedele alla disciplina della comunità di riferimento.(8) In caso di trasferimento ad altra comunità di diversa diocesi, il superiore dovrà presentare il diacono all'Ordinario per avere da questi la licenza all'esercizio del ministero, secondo le modalità che essi stessi determineranno con sapiente accordo.

5. La vocazione specifica del diacono permanente suppone la stabilità in quest'ordine. Pertanto, un eventuale passaggio al presbiterato di diaconi permanenti non uxorati o rimasti vedovi sarà sempre una rarissima eccezione, possibile soltanto quando speciali e gravi ragioni lo suggeriscono. La decisione di ammissione all'Ordine del Presbiterato spetta al proprio Vescovo diocesano, se non ci sono altri impedimenti riservati alla Santa Sede.(9) Data però l'eccezionalità del caso, è opportuno che egli consulti previamente la Congregazione per l'Educazione Cattolica per ciò che riguarda il programma di preparazione intellettuale e teologica del candidato e la Congregazione per il Clero, circa il programma di preparazione pastorale e le attitudini del diacono al ministero presbiterale.

Fraternità sacramentale

6. I diaconi, in virtù dell'ordine ricevuto, sono uniti tra loro da fraternità sacramentale. Essi operano tutti per la stessa causa: l'edificazione del Corpo di Cristo, sotto l'autorità del Vescovo, in comunione con il Sommo Pontefice.(10) Ciascun diacono si senta legato ai confratelli con il vincolo della carità, della preghiera, dell'obbedienza attorno al proprio Vescovo, dello zelo ministeriale e della collaborazione.

È bene che i diaconi, con l'assenso del Vescovo e in presenza del Vescovo stesso o del suo delegato, si riuniscano periodicamente per verificare l'esercizio del proprio ministero, scambiarsi esperienze, proseguire la formazione, stimolarsi vicendevolmente nella fedeltà.

I suddetti incontri fra diaconi permanenti possono costituire un punto di riferimento anche per i candidati all'ordinazione diaconale.

Spetta al Vescovo del luogo alimentare nei diaconi operanti in diocesi uno « spirito di comunione », evitando il formarsi di quel « corporativismo », che influì nella scomparsa del diaconato permanente nei secoli passati.

Obblighi e diritti

7. Lo statuto del diacono comporta anche un insieme di obblighi e diritti specifici, a tenore dei cann. 273-283 del Codice di Diritto Canonico, riguardanti gli obblighi e i diritti dei chierici, con le peculiarità ivi previste per i diaconi.

8. Il Rito dell'ordinazione del diacono prevede la promessa di obbedienza al Vescovo: « Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? ».(11)

Il diacono, promettendo obbedienza al Vescovo, assume come modello Gesù, l'uomo obbediente per eccellenza (cf Fil 2, 5-11), sul cui esempio caratterizzerà la propria obbedienza nell'ascolto (cf Eb 10, 5ss; Gv 4, 34) e nella radicale disponibilità (cf Lc 9, 54ss; 10, 1ss).

Egli, perciò, si impegna anzitutto con Dio ad agire in piena conformità alla volontà del Padre; nello stesso tempo si impegna anche con la Chiesa, che ha bisogno di persone pienamente disponibili.(12) Nella preghiera e nello spirito di orazione di cui deve essere intriso, il diacono approfondirà quotidianamente il dono totale di sé, come ha fatto il Signore « fino alla morte e alla morte di croce » (Fil 2, 8).

Questa visione dell'obbedienza predispone nell'accoglimento delle concrete specificazioni dell'obbligo assunto dal diacono con la promessa fatta nell'ordinazione, secondo quanto previsto dalla legge della Chiesa: « I chierici, se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio Ordinario ».(13)

Il fondamento dell'obbligo sta nella partecipazione stessa al ministero episcopale, conferita dal sacramento dell'Ordine e dalla missione canonica. L'ambito dell'obbedienza e della disponibilità è determinato dallo stesso ministero diaconale e da tutto ciò che ha relazione oggettiva, diretta e immediata con esso.

Al diacono, nel decreto di conferimento dell'ufficio, il Vescovo attribuirà compiti corrispondenti alle capacità personali, alla condizione celibataria o familiare, alla formazione, all'età, alle aspirazioni riconosciute come spiritualmente valide. Saranno anche definiti l'ambito territoriale o le persone alle quali sarà indirizzato il servizio apostolico; sarà, pure, specificato se l'ufficio è a tempo pieno o parziale, e quale presbitero sarà responsabile della « cura animarum » pertinente all'ambito dell'ufficio.

9. Dovere dei chierici è vivere nel vincolo della fraternità e della preghiera, impegnandosi nella collaborazione tra loro e con il Vescovo, riconoscendo e promuovendo anche la missione dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo,(14) conducendo uno stile di vita sobrio e semplice, che si apra alla « cultura del dare » e favorisca una generosa condivisione fraterna.(15)

10. I diaconi permanenti non sono tenuti a portare l'abito ecclesiastico, come, invece, lo sono i diaconi candidati al presbiterato,(16) per i quali valgono le stesse norme previste ovunque per i presbiteri.(17)

I membri degli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica si atterranno a quanto disposto per loro dal Codice di Diritto Canonico.(18)

11. La Chiesa riconosce nel proprio ordinamento canonico il diritto dei diaconi ad associarsi fra di loro, per favorire la loro vita spirituale, per esercitare opere di carità e di pietà e per conseguire altri fini, in piena conformità con la loro consacrazione sacramentale e la loro missione.(19)

Ai diaconi, come agli altri chierici, non è consentita la fondazione, l'adesione e la partecipazione ad associazioni, o raggruppamenti di qualsiasi genere, anche civili, incompatibili con lo stato clericale, o che ostacolino il diligente compimento del loro ministero. Eviteranno anche tutte quelle associazioni che, per loro natura, finalità e metodi di azione sono di nocumento alla piena comunione gerarchica della Chiesa; quelle, ancora, che arrecano danno all'identità diaconale e all'adempimento dei doveri, che i diaconi esercitano a servizio del popolo di Dio; quelle, infine, che complottano contro la Chiesa.(20)

Sarebbero del tutto inconciliabili con lo stato diaconale quelle associazioni che intendessero riunire i diaconi, con una pretesa di rappresentatività, in una specie di corporazione, o disindacato o, comunque, in gruppi di pressione, riducendo, di fatto, il loro sacro ministero a professione o mestiere, paragonabili a funzioni di carattere profano. Inoltre, sarebbero incompatibili associazioni che, in qualche modo, snaturassero il rapporto diretto e immediato che ogni diacono ha con il proprio Vescovo.

Tali associazioni sono vietate perché risultano dannose all'esercizio del sacro ministero diaconale, che rischia di essere considerato come prestazione subordinata, e introducono, così, un atteggiamento di contrapposizione ai sacri pastori, considerati unicamente come datori di lavoro.(21)

Si tenga presente che nessuna associazione privata può essere riconosciuta come ecclesiale senza la previa recognitio degli statuti da parte della competente autorità ecclesiastica;(22) che la stessa autorità ha il diritto-dovere di vigilanza sulla vita delle associazioni e sul conseguimento delle finalità statutarie.(23)

I diaconi, provenienti da associazioni o movimenti ecclesiali, non siano privati delle ricchezze spirituali di tali aggregazioni, nelle quali possono continuare a trovare aiuto e sostegno per la loro missione a servizio della Chiesa particolare.

12. L'eventuale attività professionale o lavorativa del diacono ha un significato diverso da quella del fedele laico.(24) Nei diaconi permanenti il lavoro rimane collegato al ministero; essi, pertanto, terranno presente che i fedeli laici, per loro missione specifica, sono « particolarmente chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo ».(25)

La vigente disciplina della Chiesa non proibisce ai diaconi permanenti di assumere ed esercitare una professione con esercizio di potere civile, né di impegnarsi nell'amministrazione di beni temporali ed esercitare uffici secolari con obbligo di rendiconto, in deroga a quanto previsto per gli altri chierici.(26) Poiché tale deroga può risultare non opportuna, è previsto che il diritto particolare possa determinare diversamente.

Nell'esercizio delle attività commerciali e degli affari(27) — consentito ai diaconi se non ci sono diverse quanto opportune previsioni del diritto particolare — sarà dovere dei diaconi dare buona testimonianza di onestà e di correttezza deontologica, anche nell'osservanza degli obblighi di giustizia e delle leggi civili che non siano in opposizione al diritto naturale, al Magistero, alle leggi della Chiesa e alla sua libertà.(28)

Questa deroga non si applica ai diaconi appartenenti ad Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica.(29)

I diaconi permanenti, comunque, avranno sempre cura di valutare ogni cosa con prudenza, chiedendo consiglio al proprio Vescovo, soprattutto nelle situazioni e nei casi più complessi. Talune professioni, pur oneste e utili alla comunità — se esercitate da un diacono permanente — potrebbero risultare, in determinate situazioni, difficilmente compatibili con le responsabilità pastorali proprie del suo ministero. L'autorità competente, pertanto, tenendo presente le esigenze della comunione ecclesiale e la fruttuosità dell'azione pastorale al servizio di essa, valuti prudentemente i singoli casi, anche quando si verifichi un cambiamento di professione dopo l'ordinazione diaconale.

In casi di conflitto di coscienza, i diaconi non possono non agire, seppur con grave sacrificio, in conformità alla dottrina e alla disciplina della Chiesa.

13. I diaconi, in quanto ministri sacri, devono dare priorità al ministero e alla carità pastorale, favorendo « in sommo grado il mantenimento, fra gli uomini, della pace e della concordia ».(30)

L'impegno di militanza attiva nei partiti politici e nei sindacati può essere consentito in situazioni di particolare rilevanza per « la difesa dei diritti della Chiesa o la promozione del bene comune »,(31) secondo le disposizioni emanate dalle Conferenze Episcopali;(32) rimane, comunque, fermamente proibita, in ogni caso, la collaborazione a partiti e forze sindacali, che si fondano su ideologie, prassi e coalizioni incompatibili con la dottrina cattolica.

14. Il diacono, di norma, per allontanarsi dalla diocesi « per un tempo notevole », secondo le specificazioni del diritto particolare, dovrà avere l'autorizzazione del proprio Ordinario o Superiore maggiore.(33)

Sostentamento e previdenza

15. I diaconi impegnati in attività professionali devono mantenersi con gli utili da esse derivanti.(34)

È del tutto legittimo che quanti si dedicano pienamente al servizio di Dio nello svolgimento di uffici ecclesiastici(35) siano equamente remunerati, dato che « l'operaio è degno della sua mercede » (Lc 10, 7) e che « il Signore ha disposto che quelli che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo » (1 Cor 9, 14). Ciò non esclude che, come già faceva l'apostolo Paolo (cf 1 Cor 9, 12), non si possa rinunciare a questo diritto e provvedere diversamente al proprio sostentamento.

Non è facile fissare norme generali e vincolanti per tutti riguardo al sostentamento, data la grande varietà di situazioni che si hanno tra i diaconi, nelle diverse Chiese particolari e nei diversi paesi. In questa materia, inoltre, vanno tenuti presenti anche gli eventuali accordi stipulati dalla Santa Sede e dalle Conferenze Episcopali con i governi delle nazioni. Si rinvia, perciò, al diritto particolare per le opportune determinazioni.

16. I chierici, in quanto dedicati in modo attivo e concreto al ministero ecclesiastico, hanno diritto al sostentamento, che comprende « una rimunerazione adeguata »(36) e l'assistenza sociale.(37)

In riferimento ai diaconi coniugati il Codice di Diritto Canonico così dispone: « I diaconi coniugati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, siano rimunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia; quanti ricevono una rimunerazione per la professione civile che esercitano o hanno esercitato, provvedano ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale rimunerazione ».(38) Nello stabilire che la rimunerazione deve essere « adeguata », sono anche enunciati i parametri per determinare e valutare la misura della rimunerazione: condizione della persona, natura dell'ufficio esercitato, circostanze di luogo e di tempo, necessità della vita del ministro (comprese quelle della sua famiglia, se coniugato), giusta retribuzione per le persone che, eventualmente, fossero al suo servizio. Si tratta di criteri generali, che si applicano a tutti i chierici.

Per provvedere al « sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi », in ogni Chiesa particolare deve essere costituito un istituto speciale, che a tale scopo « raccolga i beni e le offerte ».(39)

L'assistenza sociale in favore dei chierici, se non è stato provveduto diversamente, è affidata ad altro apposito istituto.(40)

17. I diaconi celibi, dediti al ministero ecclesiastico in favore della diocesi a tempo pieno, se non godono di altra fonte di sostentamento, hanno diritto essi pure alla remunerazione, secondo il principio generale.(41)

18. I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico senza percepire da altra fonte alcun compenso economico, devono essere remunerati in modo da essere in grado di provvedere al proprio sostentamento e a quello della famiglia,(42) in conformità al suddetto principio generale.

19. I diaconi sposati, che si dedicano a tempo pieno o a tempo parziale al ministero ecclesiastico, se ricevono una remunerazione per la professione civile, che esercitano o hanno esercitato, sono tenuti a provvedere ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con i redditi provenienti da tale remunerazione.(43)

20. Spetta al diritto particolare regolare con opportune norme altri aspetti della complessa materia, stabilendo, ad esempio, che gli enti e le parrocchie, che beneficiano del ministero di un diacono, hanno l'obbligo di rimborsare le spese vive, da questi sostenute, per lo svolgimento del ministero.

Il diritto particolare può, inoltre, definire quale onere debba assumersi la diocesi nei confronti del diacono che, senza colpa, venisse a trovarsi privo di lavoro civile. Parimenti, sarà opportuno precisare le eventuali obbligazioni economiche della diocesi nei confronti della moglie e dei figli del diacono sposato deceduto. Dov'è possibile, è opportuno che il diacono aderisca, prima dell'ordinazione, ad una mutua che preveda questi casi.

Perdita dello stato di diacono

21. Il diacono è chiamato a vivere con generosa dedizione e sempre rinnovata perseveranza l'ordine ricevuto, fiducioso nella perenne fedeltà di Dio. La sacra ordinazione, una volta validamente ricevuta, mai diviene nulla. Tuttavia, la perdita dello stato clericale avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa canonica.(44)

2

MINISTERO DEL DIACONO

Funzioni diaconali

22. Il ministero del diacono è sintetizzato dal Concilio Vaticano II con la triade « diaconía della liturgia, della parola e della carità ».(45) In questo modo si esprime la partecipazione diaconale all'unico e triplice munus di Cristo nel ministero ordinato. Il diacono « è maestro, in quanto proclama e illustra la Parola di Dio; è santificatore, in quanto amministra il sacramento del Battesimo, dell'Eucaristia e i Sacramentali, partecipa alla celebrazione della S. Messa, in veste di "ministro del Sangue", conserva e distribuisce l'Eucarestia; è guida, in quanto è animatore di comunità o settori della vita ecclesiale ».(46) Così il diacono assiste e serve i Vescovi e i presbiteri, che presiedono ogni liturgia, vigilano sulla dottrina e guidano il Popolo di Dio.

Il ministero dei diaconi, nel servizio alla comunità dei fedeli, deve « collaborare alla costruzione dell'unità dei cristiani senza pregiudizi e senza iniziative inopportune »,(47) coltivando quelle « qualità umane che rendono una persona accetta agli altri e credibile, vigilante sul proprio linguaggio e sulle proprie capacità di dialogo, per acquisire un'attitudine autenticamente ecumenica ».(48)

Diaconía della Parola

23. Il Vescovo, durante l'ordinazione, consegna al diacono il libro dei Vangeli con queste parole: « Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunziatore ».(49) Come i sacerdoti, i diaconi si dedicano a tutti gli uomini, sia con la loro buona condotta, sia con la predicazione aperta del mistero di Cristo, sia nel trasmettere l'insegnamento cristiano o nello studiare i problemi del tempo. Funzione principale del diacono è, quindi, collaborare con il Vescovo e i presbiteri nell'esercizio del ministero(50), non della propria sapienza, ma della Parola di Dio, invitando tutti alla conversione e alla santità.(51) Per compiere questa missione i diaconi sono tenuti a prepararsi, prima di tutto, con lo studio accurato della Sacra Scrittura, della Tradizione, della liturgia e della vita della Chiesa.(52) Sono tenuti, inoltre, nell'interpretazione e applicazione del sacro deposito, a lasciarsi guidare docilmente dal Magistero di coloro che sono « testimoni della verità divina e cattolica »,(53) il Romano Pontefice e i Vescovi in comunione con lui,(54) in modo da proporre « integralmente e fedelmente il mistero di Cristo ».(55)

È necessario, infine, che imparino l'arte di comunicare la fede all'uomo moderno in maniera efficace e integrale, nelle svariate situazioni culturali e nelle diverse tappe della vita.(56)

24. È proprio del diacono proclamare il Vangelo e predicare la Parola di Dio.(57) I diaconi godono della facoltà di predicare ovunque, alle condizioni previste dal diritto.(58) Questa facoltà nasce dal sacramento e deve essere esercitata col consenso, almeno tacito, del rettore della Chiesa, con l'umiltà di chi è ministro e non padrone della Parola di Dio. Per questo motivo è sempre attuale l'avvertimento dell'Apostolo: « Investiti di questo ministero per la misericordia che ci è stata usata, non ci perdiamo d'animo; al contrario, rifiutando le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la Parola di Dio, ma annunziando apertamente la verità, ci presentiamo davanti a ogni coscienza, al cospetto di Dio » (2 Cor 4, 1-2).(59)

25. Nei casi in cui presiedono una celebrazione liturgica o quando, secondo le vigenti norme,(60) ne saranno incaricati, i diaconi diano grande importanza all'omelia in quanto « annunzio delle meraviglie compiute da Dio nel mistero di Cristo, presente e operante soprattutto nelle celebrazioni liturgiche ».(61) Sappiano, perciò, prepararla con cura particolare nella preghiera, nello studio dei testi sacri, nella piena sintonia con il Magistero e nella riflessione sulle attese dei destinatari.

Accordino pure solerte attenzione alla catechesi dei fedeli nelle diverse tappe dell'esistenza cristiana, così da aiutarli a conoscere la fede in Cristo, rafforzarla con la ricezione dei sacramenti ed esprimerla nella loro vita personale, familiare, professionale e sociale.(62) Questa catechesi oggi è tanto più urgente e tanto più deve essere completa, fedele, chiara e aliena da problematicismi, quanto più la società è secolarizzata e più grandi sono le sfide che la vita moderna pone all'uomo e al Vangelo.

26. A questa società è destinata la nuova evangelizzazione. Essa esige il più generoso sforzo da parte dei ministri ordinati. Per promuoverla, « alimentati dalla preghiera e soprattutto dall'amore all'Eucarestia »,(63) i diaconi, oltre alla loro partecipazione ai programmi diocesani o parrocchiali di catechesi, evangelizzazione, preparazione ai sacramenti, trasmettano la Parola nell'eventuale ambito professionale, sia con una parola esplicita, sia con la loro sola presenza attiva nei luoghi dove si forma l'opinione pubblica o dove si applicano le norme etiche (come i servizi sociali, i servizi a favore dei diritti della famiglia, della vita, ecc.); abbiano anche in considerazione le grandi possibilità che offrono al ministero della Parola l'insegnamento della religione e della morale nelle scuole,(64) l'insegnamento nelle università cattoliche e anche in quelle civili(65) e l'uso adeguato dei moderni mezzi di comunicazione.(66)

Questi nuovi areopaghi esigono certamente, oltre all'indispensabile sana dottrina, una accurata preparazione specifica; tuttavia, costituiscono altrettanti mezzi efficaci per portare il Vangelo agli uomini del nostro tempo e alla stessa società.(67)

Infine, i diaconi terranno presente che occorre sottoporre al giudizio dell'Ordinario, prima della loro pubblicazione, gli scritti concernenti fede e costumi(68) e che è necessaria la licenza dell'Ordinario del luogo per scrivere sulle pubblicazioni, che sono solite attaccare la religione cattolica o i buoni costumi. Per le trasmissioni radiotelevisive, si atterranno a quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale.(69)

In ogni caso, essi tengano sempre presente l'esigenza primaria ed irrinunciabile di non scendere mai ad alcun compromesso nell'esposizione della verità.

27. I diaconi ricordino che la Chiesa è per natura sua missionaria,(70) sia perché ha avuto origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo secondo il piano del Padre, sia ancora perché ha ricevuto dal Signore risorto il mandato esplicito di predicare ad ogni creatura il Vangelo e di battezzare coloro che crederanno (cf Mc 16, 15-16; Mt 28, 19). Di questa Chiesa i diaconi sono ministri e, perciò, anche se incardinati in una Chiesa particolare, essi non possono sottrarsi al compito missionario della Chiesa universale e devono, quindi, rimanere sempre aperti anche alla missio ad gentes, nel modo e nella misura consentiti dai loro obblighi familiari — se coniugati — e professionali.(71)

La dimensione del servizio è legata alla dimensione missionaria della Chiesa; ovvero lo sforzo missionario del diacono abbraccia il servizio della Parola, della liturgia e della carità, che a loro volta si prolungano nella vita quotidiana. La missione si estende alla testimonianza di Cristo anche nell'eventuale esercizio di una professione laicale.

Diaconía della liturgia

28. Il rito dell'ordinazione mette in risalto un altro aspetto del ministero diaconale: il servizio dell'altare.(72)

Il diacono riceve il sacramento dell'Ordine per servire in veste di ministro alla santificazione della comunità cristiana, in comunione gerarchica con il Vescovo e con i presbiteri. Al ministero del Vescovo e, subordinatamente, a quello dei presbiteri, il diacono presta un aiuto sacramentale, quindi intrinseco, organico, inconfondibile.

Risulta chiaro che la sua diaconía presso l'altare, perché originata dal sacramento dell'Ordine, differisce essenzialmente da qualsiasi ministero liturgico che i pastori possano affidare ai fedeli non ordinati. Il ministero liturgico del diacono differisce anche dallo stesso ministero ordinato sacerdotale.(73)

Ne consegue che nell'offerta del Sacrificio eucaristico, il diacono non è in grado di compiere il mistero ma, da un lato, rappresenta effettivamente il popolo fedele, lo aiuta in modo specifico ad unire l'oblazione della sua vita all'offerta di Cristo; e dall'altro serve, a nome di Cristo stesso, a fare partecipe la Chiesa dei frutti del suo sacrificio.

Siccome « la liturgia è il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e, insieme, la fonte da cui promana tutta la sua virtù »,(74) questa prerogativa della consacrazione diaconale è anche fonte di una grazia sacramentale indirizzata a fecondare tutto il ministero; a tale grazia si deve corrispondere anche con un'accurata e profonda preparazione teologica e liturgica per poter partecipare degnamente alla celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali.

29. Nel suo ministero il diacono terrà sempre viva la consapevolezza che « ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo sommo ed eterno sacerdote e del suo Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e nessun'altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne uguaglia l'efficacia ».(75) La liturgia è fonte di grazia e di santificazione. La sua efficacia deriva da Cristo redentore e non poggia sulla santità del ministro. Questa certezza renderà umile il diacono, che non potrà mai compromettere l'opera di Cristo e, allo stesso tempo, lo spingerà ad una vita santa per esserne degno ministro. Le azioni liturgiche, quindi, non sono riducibili ad azioni private o sociali che ognuno può celebrare a suo modo ma appartengono al Corpo universale della Chiesa.(76) I diaconi devono osservare le norme celebrative proprie dei santi misteri con tale devozione da coinvolgere i fedeli in una cosciente partecipazione, che fortifichi la loro fede, renda culto a Dio e santifichi la Chiesa.(77)

30. Secondo la tradizione della Chiesa e quanto stabilito dal diritto,(78) compete ai diaconi « aiutare il vescovo e i presbiteri nella celebrazione dei divini misteri ».(79) Quindi essi si adopereranno per promuovere celebrazioni che coinvolgano tutta l'assemblea, curando la partecipazione interiore di tutti e l'esercizio dei vari ministeri.(80)

Abbiano presente la pur importante dimensione estetica, che fa sentire all'uomo intero la bellezza di quanto si celebra. La musica e il canto, anche se poveri e semplici, la parola predicata, la comunione dei fedeli che vivono la pace e il perdono di Cristo, sono un bene prezioso che il diacono, per parte sua, farà in modo che venga incrementato.

Siano sempre fedeli a quanto è richiesto dai libri liturgici, senza aggiungere, togliere o mutare alcunché di propria iniziativa.(81) Manipolare la liturgia equivale a privarla della ricchezza del mistero di Cristo che c'è in essa e potrebbe essere segno di una qualche presunzione nei confronti di quanto stabilito dalla sapienza della Chiesa. Si limitino, perciò a compiere tutto e soltanto ciò che è di loro competenza.(82) Indossino dignitosamente le prescritte vesti liturgiche.(83) La dalmatica, nei diversi ed appropriati colori liturgici, indossata sull'alba, il cingolo e la stola, « costituisce l'abito proprio del diacono ».(84)

Il servizio dei diaconi si estende alla preparazione dei fedeli ai sacramenti, e anche alla loro cura pastorale dopo l'avvenuta celebrazione.

31. Il diacono, con il Vescovo e il presbitero, è ministro ordinario del battesimo.(85) L'esercizio di tale facoltà richiede o la licenza ad agire concessa dal parroco, al quale compete in modo speciale battezzare i suoi parrocchiani,(86) o che si configuri il caso di necessità.(87) È di particolare importanza il ministero dei diaconi nella preparazione a questo sacramento.

32. Nella celebrazione dell'Eucaristia, il diacono assiste e aiuta coloro che presiedono l'assemblea e consacrano il Corpo e il Sangue del Signore, cioè il Vescovo e i presbiteri,(88) secondo quanto stabilito dall'Institutio Generalis del Messale Romano,(89) e manifesta così Cristo Servitore: sta accanto al sacerdote e lo aiuta, in particolare assiste nella celebrazione della S. Messa un sacerdote cieco o affetto da altra infermità;(90) all'altare svolge il servizio al calice e al libro; propone ai fedeli le intenzioni della preghiera e li invita allo scambio del segno della pace; in assenza di altri ministri, egli stesso ne compie, secondo le necessità, gli uffici.

Non è compito suo pronunciare le parole della preghiera eucaristica e le orazioni; né compiere le azioni e i gesti che, unicamente, spettano a chi presiede e consacra.(91)

È proprio del diacono proclamare i libri della divina Scrittura.(92)

In quanto ministro ordinario della sacra comunione,(93) la distribuisce durante la celebrazione, oppure fuori di essa, e la reca agli infermi anche in forma di viatico.(94) Il diacono è pure ministro ordinario dell'esposizione del Santissimo Sacramento e della benedizione eucaristica.(95) Tocca a lui presiedere eventuali celebrazioni domenicali in assenza del presbitero.(96)

33. Ai diaconi può venire affidata la cura della pastorale familiare, di cui il primo responsabile è il Vescovo. Tale responsabilità si estende ai problemi morali, liturgici, ma anche a quelli di carattere personale e sociale, per sostenere la famiglia nelle sue difficoltà e sofferenze.(97) Una tale responsabilità può venire esercitata a livello diocesano o, sotto l'autorità di un parroco, a livello locale, nella catechesi sul matrimonio cristiano, nella preparazione personale dei futuri sposi, nella fruttuosa celebrazione del sacramento e nell'aiuto offerto agli sposi dopo il matrimonio.(98)

I diaconi sposati possono essere di grande aiuto nel proporre la buona notizia circa l'amore coniugale, le virtù che lo tutelano e nell'esercizio di una paternità cristianamente e umanamente responsabile.

Tocca anche al diacono, se ne riceve la facoltà da parte del parroco o dell'Ordinario del luogo, presiedere la celebrazione del matrimonio extra Missam e impartire la benedizione nuziale in nome della Chiesa.(99) La delega data al diacono può essere anche in forma generale, alle condizioni previste, (100) e può essere suddelegata esclusivamente nei modi precisati dal Codice di Diritto Canonico. (101)

34. È dottrina definita (102) che il conferimento del sacramento dell'unzione degli infermi è riservato al Vescovo e ai presbiteri, in relazione con la dipendenza di detto sacramento con il perdono dei peccati e la degna recezione dell'Eucarestia.

La cura pastorale degli infermi può essere affidata ai diaconi. L'operoso servizio per soccorrerli nel dolore, la catechesi che prepara a ricevere il sacramento dell'unzione, la supplenza al sacerdote nella preparazione dei fedeli alla morte e l'amministrazione del Viatico con il rito proprio, sono mezzi con cui i diaconi rendono presente ai fedeli la carità della Chiesa. (103)

35. I diaconi hanno l'obbligo stabilito dalla Chiesa di celebrare la Liturgia delle Ore, con cui tutto il Corpo Mistico si unisce alla preghiera che Cristo Capo eleva al Padre. Consapevoli di questa responsabilità, celebreranno tale Liturgia, ogni giorno, secondo i libri liturgici approvati e nei modi determinati dalla Conferenza Episcopale. (104) Cercheranno, inoltre, di promuovere la partecipazione della comunità cristiana a questa Liturgia, che non è mai azione privata ma sempre atto proprio di tutta la Chiesa, (105) anche quando la celebrazione è individuale.

36. Il diacono è ministro dei sacramentali, cioè di quei « segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali ». (106)

Il diacono può, quindi, impartire le benedizioni più strettamente legate alla vita ecclesiale e sacramentale, che gli sono espressamente consentite dal diritto (107) e spetta a lui, inoltre, presiedere le esequie celebrate senza la S. Messa e il rito della sepoltura. (108)

Tuttavia, quando è presente e disponibile un sacerdote, deve essere affidato a lui il compito di presiedere. (109)

Diaconía della carità

37. Per il sacramento dell'Ordine il diacono, in comunione con il Vescovo e il presbiterio della diocesi, partecipa anche delle stesse funzioni pastorali, (110) ma le esercita in modo diverso, servendo e aiutando il Vescovo e i presbiteri. Questa partecipazione, in quanto operata dal sacramento, fa sì che i diaconi servano il Popolo di Dio in nome di Cristo. Ma proprio per questo motivo devono esercitarla con umile carità e, secondo le parole di San Policarpo, devono mostrarsi sempre « misericordiosi, attivi, progredienti nella verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti ». (111) La loro autorità, quindi, esercitata in comunione gerarchica con il Vescovo e con i presbiteri, come lo esige la stessa unità di consacrazione e di missione, (112) è servizio di carità e ha lo scopo di aiutare e di promuovere tutti i membri della Chiesa particolare, affinché possano partecipare, in spirito di comunione e secondo i loro carismi, alla vita e alla missione della Chiesa.

38. Nel ministero della carità i diaconi devono configurarsi a Cristo-Servo, che rappresentano, ed essere soprattutto « dediti agli uffici di carità e di amministrazione ». (113) Perciò, nella preghiera di ordinazione, il Vescovo chiede per loro a Dio Padre: « Siano pieni di ogni virtù: sinceri nella carità, premurosi verso i poveri e i deboli, umili nel loro servizio... siano immagine del tuo Figlio, che non venne per essere servito ma per servire ». (114) Con l'esempio e la parola, essi devono adoperarsi affinché tutti i fedeli, seguendo il modello di Cristo, si pongano in costante servizio dei fratelli.

Le opere di carità, diocesane o parrocchiali, che sono tra i primi doveri del Vescovo e dei presbiteri, sono da questi, secondo la testimonianza della Tradizione della Chiesa, trasmesse ai servitori nel ministero ecclesiastico, cioè ai diaconi; (115) così pure il servizio di carità nell'area dell'educazione cristiana; l'animazione degli oratori, dei gruppi ecclesiali giovanili e delle professioni laicali; la promozione della vita in ogni sua fase e della trasformazione del mondo secondo l'ordine cristiano. (116) In questi campi il loro servizio è particolarmente prezioso perché, nelle attuali circostanze, le necessità spirituali e materiali degli uomini, a cui la Chiesa è chiamata a dare risposte, sono molto diversificate. Essi, perciò, cerchino di servire tutti senza discriminazioni, prestando particolare attenzione ai più sofferenti e ai peccatori. Come ministri di Cristo e della Chiesa, sappiano superare qualsiasi ideologia e interesse di parte, per non svuotare la missione della Chiesa della sua forza, che è la carità di Cristo. La diaconia, infatti, deve far sperimentare all'uomo l'amore di Dio e indurlo alla conversione, ad aprire il suo cuore alla grazia.

La funzione caritativa dei diaconi « comporta anche un opportuno servizio nell'amministrazione dei beni e nelle opere di carità della Chiesa. I diaconi hanno in questo campo la funzione di « esercitare, in nome della gerarchia, i doveri della carità e dell'amministrazione, nonché le opere di servizio sociale » ». (117) Perciò, opportunamente essi possono essere assunti all'ufficio di economo diocesano, (118) o essere cooptati nel consiglio diocesano per gli affari economici. (119)

La missione canonica dei diaconi permanenti

39. I tre ambiti del ministero diaconale, a seconda delle circostanze, potranno certamente, l'uno o l'altro, assorbire una percentuale più o meno grande dell'attività di ogni diacono, ma insieme costituiscono una unità nel servizio al piano divino della Redenzione: il ministero della Parola conduce al ministero dell'altare, il quale, a sua volta, spinge a tradurre la liturgia in vita, che sboccia nella carità: « Se consideriamo la profonda natura spirituale di questa diaconía, allora possiamo apprezzare meglio l'interrelazione fra le tre aree del ministero tradizionalmente associate con il diaconato, cioè il ministero della Parola, il ministero dell'altare e il ministero della carità. A seconda delle circostanze l'una o l'altra di queste può assumere particolare importanza nel lavoro individuale di un diacono, ma questi tre ministeri sono inseparabilmente uniti nel servizio del piano redentore di Dio ». (120)

40. Lungo la storia il servizio dei diaconi ha assunto modalità molteplici per poter risolvere le diverse necessità della comunità cristiana e permettere a questa di esercitare la sua missione di carità. Spetta soltanto ai Vescovi, (121) i quali reggono e hanno cura delle Chiese particolari « come vicari e legati di Cristo », (122) conferire a ognuno dei diaconi l'ufficio ecclesiastico a norma del diritto. Nel conferire l'ufficio è necessario valutare attentamente sia le necessità pastorali che, eventualmente, la situazione personale, familiare — se si tratta di uxorati — e professionale dei diaconi permanenti. In ogni caso, però, è di grandissima importanza che i diaconi possano svolgere, a seconda delle loro possibilità, il proprio ministero in pienezza, nella predicazione, nella liturgia e nella carità, e non vengano relegati a impegni marginali, a funzioni meramente supplettive, o a impegni che possono essere ordinariamente compiuti dai fedeli non ordinati. Solo così i diaconi permanenti appariranno nella loro vera identità di ministri di Cristo e non come laici particolarmente impegnati nella vita della Chiesa.

Per il bene del diacono stesso e perché non ci si abbandoni all'improvvisazione, è necessario che l'ordinazione si accompagni ad una chiara investitura di responsabilità pastorale.

41. Il ministero diaconale trova ordinariamente nei vari settori della pastorale diocesana e nella parrocchia il proprio ambito di esercizio, assumendo forme diverse.

Il Vescovo può conferire ai diaconi l'incarico di cooperare alla cura pastorale di una parrocchia affidata ad un solo parroco, (123) oppure alla cura pastorale delle parrocchie, affidate in solidum, ad uno o più presbiteri. (124)

Quando si tratta di partecipare all'esercizio della cura pastorale di una parrocchia — nei casi in cui essa, per scarsità di presbiteri, non potesse avvalersi della cura immediata di un parroco (125) — i diaconi permanenti hanno sempre la precedenza sui fedeli non ordinati. In tali casi, si deve precisare che il moderatore è un sacerdote, poiché soltanto lui è il « pastore proprio » e può ricevere l'incarico della « cura animarum », per la quale il diacono è cooperatore.

Parimenti, i diaconi possono essere destinati alla guida, in nome del parroco o del Vescovo, delle comunità cristiane disperse. (126) « È una funzione missionaria da svolgere nei territori, negli ambienti, negli strati sociali, nei gruppi, dove manchi o non sia facilmente reperibile il presbitero. Specialmente nei luoghi dove nessun sacerdote sia disponibile per celebrare l'Eucaristia, il diacono riunisce e dirige la comunità in una celebrazione della Parola con distribuzione delle sacre Specie, debitamente conservate. (127) È una funzione di supplenza che il diacono svolge per mandato ecclesiale quando si tratta di rimediare alla scarsità di sacerdoti ». (128) In tali celebrazioni, non si mancherà mai di pregare anche per l'incremento delle vocazioni sacerdotali, debitamente illustrate come indispensabili. In presenza di un diacono, la partecipazione all'esercizio della cura pastorale non può essere affidata ad un fedele laico, né ad una comunità di persone; così pure la presidenza di una celebrazione domenicale.

In ogni caso, le competenze del diacono devono essere accuratamente definite per iscritto nel momento del conferimento dell'ufficio.

Tra i diaconi e i diversi soggetti della pastorale si dovranno perseguire, con generosità e convinzione, le forme di una costruttiva e paziente collaborazione. Se è dovere dei diaconi rispettare sempre l'ufficio del parroco e operare in comunione con tutti coloro che ne condividono la cura pastorale, è anche loro diritto essere accettati e pienamente riconosciuti da tutti. Nel caso in cui il Vescovo decida l'istituzione dei consigli pastorali parrocchiali, i diaconi, che hanno ricevuto una partecipazione alla cura pastorale della parrocchia, ne sono membri di diritto. (129) Ad ogni modo, prevalga sempre la carità sincera, che riconosce in ogni ministero un dono dello Spirito per l'edificazione del Corpo di Cristo.

42. L'ambito diocesano offre numerose opportunità per il fruttuoso ministero dei diaconi.

Infatti, in presenza dei requisiti previsti, possono essere membri degli organismi diocesani di partecipazione; in particolare, del consiglio pastorale (130) e, come detto, del consiglio diocesano per gli affari economici; possono anche partecipare al sinodo diocesano. (131)

Non possono, però, essere membri del consiglio presbiterale, in quanto esso rappresenta esclusivamente il presbiterio. (132)

Nelle curie possono essere chiamati a ricoprire, se in possesso dei requisiti espressamente previsti, l'ufficio di cancelliere, (133) di giudice, (134) di assessore, (135) di uditore, (136) di promotore di giustizia e difensore del vincolo, (137) di notaio. (138)

Non possono, invece, essere costituiti vicari giudiziali, né vicari giudiziali aggiunti, né decani, in quanto questi uffici sono riservati ai sacerdoti. (139)

Altri campi aperti al ministero dei diaconi sono gli organismi o commissioni diocesane, la pastorale in ambienti sociali specifici, in particolare la pastorale della famiglia, o per settori della popolazione che richiedono speciale cura pastorale, come, per esempio, i gruppi etnici.

Nell'espletamento dei suddetti uffici, il diacono terrà sempre ben presente che ogni azione nella Chiesa deve essere segno di carità e di servizio ai fratelli. Nell'azione giudiziaria, amministrativa ed organizzativa cercherà, dunque, di evitare ogni forma di burocratizzazione per non privare il proprio ministero di senso e valore pastorale. Pertanto, per salvaguardare l'integrità del ministero diaconale, chi è chiamato a svolgere questi uffici, sia messo, comunque, in condizione di svolgere il servizio tipico e proprio del diacono.

3

SPIRITUALITÀ DEL DIACONO

Contesto storico attuale

43. La Chiesa, adunata da Cristo e guidata dallo Spirito Santo secondo il disegno di Dio Padre, « presente nel mondo e, tuttavia, pellegrina » (140) verso la pienezza del Regno, (141) vive e annunzia il Vangelo nelle concrete circostanze storiche. « Il mondo che essa ha presente è perciò quello degli uomini, ossia l'intera famiglia umana nel contesto di tutte quelle realtà entro le quali essa vive; il mondo che è teatro della storia del genere umano e reca i segni degli sforzi suoi, delle sue sconfitte e delle sue vittorie; il mondo che i cristiani credono creato e conservato in esistenza dall'amore del Creatore; mondo certamente posto sotto la schiavitù del peccato, ma dal Cristo crocifisso e risorto, con la sconfitta del maligno, liberato e destinato, secondo il proposito divino, a trasformarsi e a giungere al suo compimento ». (142)

Il diacono, membro e ministro della Chiesa, deve tener conto, nella sua vita e nel suo ministero, di questa realtà; deve conoscere le culture, le aspirazioni e i problemi del suo tempo. Infatti, egli è chiamato in questo contesto ad essere segno vivo di Cristo Servo e, nello stesso tempo, è chiamato ad assumere il compito della Chiesa « di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita presente e futura e sul loro reciproco rapporto ». (143)

Vocazione alla santità

44. L'universale vocazione alla santità ha la sua fonte nel « battesimo della fede », nel quale tutti siamo stati « fatti veramente figli di Dio e compartecipi della natura divina, e, perciò, realmente santi ». (144)

Il sacramento dell'Ordine conferisce ai diaconi « una nuova consacrazione a Dio », mediante la quale « sono consacrati dall'unzione dello Spirito e mandati da Cristo » (145) a servizio del Popolo di Dio, « al fine di edificare il Corpo di Cristo » (Ef 4, 12).

« Scaturisce da qui la spiritualità diaconale, che ha la sua sorgente in quella che il Concilio Vaticano II chiama « grazia sacramentale del diaconato ». (146) Oltre ad essere un aiuto prezioso nel compimento delle varie funzioni, essa incide profondamente nell'animo del diacono, impegnandolo all'offerta, alla donazione di tutta la persona a servizio del Regno di Dio nella Chiesa. Come è indicato dal termine stesso di diaconato, ciò che caratterizza l'intimo sentire e volere di chi riceve il sacramento è lo spirito di servizio. Col diaconato si tende a realizzare ciò che Gesù ha dichiarato in merito alla sua missione: « Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti » ». (147) Così il diacono vive, per mezzo e nel seno del suo ministero, la virtù dell'obbedienza: quando esegue fedelmente gli incarichi che gli vengono affidati, serve l'episcopato ed il presbiterato nei « munera » della missione di Cristo. E ciò che esegue è il ministero pastorale stesso, per il bene degli uomini.

45. Da ciò deriva la necessità che il diacono accolga con gratitudine l'invito alla sequela di Cristo Servo e dedichi la propria attenzione ad esservi fedele nelle diverse circostanze della vita. Il carattere ricevuto nell'ordinazione produce una configurazione a Cristo alla quale il soggetto deve aderire e che deve fare crescere in tutta la sua vita.

La santificazione, doverosa per ogni fedele, (148) trova per il diacono ulteriore fondamento nella speciale consacrazione ricevuta. (149) Comporta la pratica delle virtù cristiane e dei diversi precetti e consigli di origine evangelica secondo il proprio stato di vita. Il diacono è chiamato a vivere santamente, perché lo Spirito Santo lo ha fatto santo col sacramento del Battesimo e dell'Ordine e lo ha costituito ministro dell'opera con cui la Chiesa di Cristo serve e santifica l'uomo. (150)

In particolare, per i diaconi la vocazione alla santità significa « sequela di Gesù in questo atteggiamento di umile servizio, che non s'esprime soltanto nelle opere di carità, ma investe e modella tutto il modo di pensare e di agire », (151) per cui, « se il loro ministero è coerente con questo spirito, essi mettono maggiormente in luce quel tratto qualificante del volto di Cristo: il servizio », (152) per essere non solo « servi di Dio », ma anche servi di Dio nei propri fratelli. (153)

Rapporti dell'Ordine sacro

46. L'Ordine sacro conferisce al diacono, mediante gli specifici doni sacramentali, una speciale partecipazione alla consacrazione e missione di Colui che si è fatto servo del Padre nella redenzione dell'uomo e lo inserisce, in modo nuovo e specifico, nel mistero di Cristo, della Chiesa e della salvezza di tutti gli uomini. Per questo motivo, la vita spirituale del diacono deve approfondire e sviluppare questa triplice relazione, nella linea di una spiritualità comunitaria in cui si tenda a testimoniare la natura comunionale della Chiesa.

47. La prima e più fondamentale relazione è con Cristo che ha assunto la condizione di servo per amore del Padre e dei suoi fratelli, gli uomini. (154) Il diacono in virtù della sua ordinazione è davvero chiamato ad agire in conformità a Cristo Servo.

Il Figlio eterno di Dio, « spogliò se stesso assumendo la condizione di servo » (Fil 2, 7) e visse questa condizione nell'obbedienza al Padre (cf Gv 4, 34) e nell'umile servizio ai fratelli (cf Gv 13, 4-15). In quanto servo del Padre nell'opera della redenzione degli uomini, Cristo costituisce la via, la verità e la vita di ogni diacono nella Chiesa.

Tutta l'attività ministeriale avrà un senso se aiuterà a meglio conoscere, amare e seguire Cristo nella sua diaconia. È necessario, quindi, che i diaconi si adoperino per conformare la loro vita a Cristo, che con la sua obbedienza al Padre « fino alla morte e alla morte di croce » (Fil 2, 8), ha redento l'umanità.

48. A questa relazione fondamentale è inscindibilmente associata la Chiesa, (155) che Cristo ama, purifica, nutre e cura (cf Ef 5, 25-29). Il diacono non potrebbe vivere fedelmente la sua configurazione a Cristo, senza partecipare del suo amore per la Chiesa, « per la quale non può non nutrire un profondo attaccamento, a motivo della sua missione e della sua istituzione divina ». (156)

Il Rito dell'ordinazione mette in luce il legame che viene ad instaurarsi tra il Vescovo e il diacono: soltanto il Vescovo impone le mani all'eletto, invocando su di lui l'effusione dello Spirito Santo. Ogni diacono, perciò, trova il riferimento del proprio ministero nella comunione gerarchica con il Vescovo. (157)

L'ordinazione diaconale, inoltre, pone in risalto un altro aspetto ecclesiale: comunica una partecipazione da ministro alla diaconia di Cristo con cui il Popolo di Dio, guidato dal Successore di Pietro e dagli altri Vescovi in comunione con lui, e con la cooperazione dei presbiteri, continua a servire l'opera della redenzione degli uomini. Il diacono, quindi, è chiamato a nutrire il suo spirito e il suo ministero con un amore ardente e operoso per la Chiesa, e con una sincera volontà di comunione con il Santo Padre, con il proprio Vescovo e con i presbiteri della diocesi.

49. Bisogna ricordare, infine, che la diaconia di Cristo ha come destinatario l'uomo, ogni uomo (158) che nel suo spirito e nel suo corpo porta le tracce del peccato, ma è chiamato alla comunione con Dio. « Dio infatti ha amato tanto il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna » (Gv 3, 16). Di questo piano d'amore Cristo si è fatto servo, assumendo la nostra carne; e di questa sua diaconia la Chiesa è segno e strumento nella storia.

Il diacono, dunque, per il sacramento, è destinato a servire i suoi fratelli bisognosi di salvezza. E se in Cristo Servo, nelle sue parole e azioni, l'uomo può vedere in pienezza l'amore con cui il Padre lo salva, anche nella vita del diacono deve poter trovare questa stessa carità. Crescere nell'imitazione dell'amore di Cristo per l'uomo, che supera i limiti di ogni ideologia umana, sarà, quindi, compito essenziale della vita spirituale del diacono.

In coloro che desiderano essere ammessi al tirocinio diaconale, si richiede « una naturale propensione dello spirito al servizio della sacra gerarchia e della comunità cristiana », (159) da non intendere « nel senso di una semplice spontaneità delle disposizioni naturali... Si tratta di una propensione della natura animata dalla grazia, con uno spirito di servizio che conforma il comportamento umano a quello di Cristo. Il sacramento del diaconato sviluppa questa propensione: rende il soggetto più intimamente partecipe dello spirito di servizio di Cristo, ne penetra la volontà con una speciale grazia, facendo sì che egli, in tutto il suo comportamento, sia animato da una propensione nuova al servizio dei fratelli ». (160)

Mezzi di vita spirituale

50. I suddetti riferimenti evidenziano il primato della vita spirituale. Il diacono, perciò, deve ricordare che vivere la diaconia del Signore supera ogni capacità naturale e, quindi, ha bisogno di assecondare, in piena coscienza e libertà, l'invito di Gesù: « Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me » (Gv 15, 4).

La sequela di Cristo nel ministero diaconale è impresa affascinante ma ardua, piena di soddisfazioni e di frutti, ma anche esposta, talvolta, alle difficoltà e alle fatiche dei veri seguaci del Signore Gesù Cristo. Per realizzarla, il diacono ha bisogno di stare con Cristo affinché sia Lui a portare la responsabilità del ministero, di riservare il primato alla vita spirituale, di vivere con generosità la diaconia, di organizzare il ministero e i suoi obblighi familiari — se coniugato — o professionali in modo da progredire nell'adesione alla persona e alla missione di Cristo Servo.

51. Fonte primaria del progresso nella vita spirituale è senza dubbio l'adempimento fedele e instancabile del ministero in un motivato e sempre perseguito contesto di unità di vita. (161) Questo, esemplarmente adempiuto, non solo non ostacola la vita spirituale, ma favorisce le virtù teologali, accresce la propria volontà di donazione e servizio ai fratelli e promuove la comunione gerarchica. Opportunamente adattato, vale anche per i diaconi quanto affermato per i presbiteri: « sono ordinati alla perfezione della vita in forza delle stesse azioni sacre che svolgono quotidianamente, come anche di tutto il loro ministero... ma la stessa santità... a sua volta, contribuisce non poco al compimento efficace del loro ministero ». (162)

52. Il diacono tenga sempre ben presente l'esortazione della liturgia di ordinazione: « Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei diventato l'annunziatore: credi sempre a ciò che proclami, insegna ciò che credi, vivi ciò che insegni ». (163)

Per proclamare degnamente e fruttuosamente la Parola di Dio, il diacono deve realizzare « un contatto continuo con le Scritture, mediante la sacra lettura assidua e lo studio accurato, affinché non diventi « vano predicatore della Parola di Dio all'esterno colui che non l'ascolta di dentro », (164) mentre deve partecipare ai fedeli a lui affidati le sovrabbondanti ricchezze della Parola divina, specialmente nella sacra Liturgia ». (165)

Dovrà, inoltre, approfondire questa stessa Parola, sotto la guida di coloro che nella Chiesa sono maestri autentici della verità divina e cattolica, (166) per sentirne il richiamo e la potenza salvifica (cf Rom 1, 16). La sua santità si fonda sulla sua consacrazione e missione anche nei confronti della Parola: prenderà coscienza di esserne ministro. Come membro della gerarchia i suoi atti e le sue dichiarazioni impegnano la Chiesa; perciò è essenziale alla sua carità pastorale verificare l'autenticità del proprio insegnamento, la propria comunione effettiva e chiara con il Sommo Pontefice, con l'ordine episcopale e con il proprio Vescovo, non solo circa il simbolo della fede, ma anche circa l'insegnamento del Magistero ordinario e circa la disciplina, nello spirito della professione di fede, previa all'ordinazione, e del giuramento di fedeltà. (167) Infatti, « nella Parola di Dio è insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa saldezza della fede, cibo dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale ». (168) Quanto più si accosterà alla Parola divina, perciò, tanto più fortemente sentirà il desiderio di comunicarla ai fratelli. Nella Scrittura è Dio che parla all'uomo; (169) nella predicazione il ministro sacro favorisce questo incontro salvifico. Egli, quindi, dedicherà le sue più attente cure a predicarla instancabilmente, affinché i fedeli non ne siano privati per l'ignoranza o per la pigrizia del ministro e sarà intimamente convinto del fatto che l'esercizio del ministero della Parola non si esaurisce nella sola predicazione.

53. Ugualmente, quando battezza, quando distribuisce il Corpo e il Sangue del Signore o serve nella celebrazione degli altri sacramenti e dei sacramentali, il diacono verifica la sua identità nella vita della Chiesa: è ministro del Corpo di Cristo, corpo mistico e corpo ecclesiale; ricordi che queste azioni della Chiesa, se vissute con fede e riverenza, contribuiscono alla crescita della sua vita spirituale e all'edificazione della comunità cristiana. (170)

54. Nella loro vita spirituale i diaconi diano la dovuta importanza ai sacramenti della grazia, che « sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del Corpo di Cristo, e, infine, a rendere culto a Dio ». (171)

Soprattutto, partecipino con particolare fede alla celebrazione quotidiana del sacrificio eucaristico, (172) possibilmente esercitando il proprio munus liturgico, e adorino con assiduità il Signore presente nel sacramento, (173) giacché nell'Eucaristia, fonte e culmine di tutta l'evangelizzazione, « è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa ». (174) Nell'Eucaristia incontreranno veramente Cristo, che, per amore dell'uomo, si fa vittima di espiazione, cibo di vita eterna, amico vicino ad ogni sofferenza.

Consapevoli della propria debolezza e fiduciosi nella misericordia divina, si accostino con regolare frequenza al sacramento della riconciliazione, (175) in cui l'uomo peccatore incontra Cristo redentore, riceve il perdono delle sue colpe ed è spinto verso la pienezza della carità.

55. Infine, nell'esercizio delle opere di carità, che il Vescovo gli affiderà, si lasci guidare sempre dall'amore di Cristo per tutti gli uomini e non dagli interessi personali o dalle ideologie, che ledono l'universalità della salvezza o negano la vocazione trascendente dell'uomo. Il diacono ricordi, pure, che la diaconia della carità conduce necessariamente a promuovere la comunione all'interno della Chiesa particolare. La carità è, infatti, l'anima della comunione ecclesiale. Favorisca, quindi, con impegno la fraternità, la cooperazione con i presbiteri e la sincera comunione con il Vescovo.

56. I diaconi sappiano sempre, in ogni contesto e circostanza, rimanere fedeli al mandato del Signore: « Vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo » (Lc 21, 26; cf Fil 4, 6-7).

La preghiera, dialogo personale con Dio, conferirà loro la luce e la forza necessarie per seguire Cristo e per servire i fratelli nelle diverse vicissitudini. Fondati su questa certezza, cerchino di lasciarsi modellare dalle diverse forme di preghiera: la celebrazione della Liturgia delle Ore, nelle modalità stabilite dalla Conferenza Episcopale, (176) caratterizza tutta la loro vita di preghiera; in quanto ministri, intercedano per tutta la Chiesa. Tale preghiera prosegue nella lectio divina, nell'orazione mentale assidua, nella partecipazione ai ritiri spirituali secondo le disposizioni del diritto particolare. (177)

Abbiano altresì a cuore la virtù della penitenza e gli altri mezzi di santificazione, che tanto favoriscono l'incontro personale con Dio. (178)

57. La partecipazione al mistero di Cristo Servo indirizza necessariamente il cuore del diacono verso la Chiesa e verso Colei che è la sua Madre santissima. Infatti, non si può separare Cristo dalla Chiesa suo Corpo. La verità dell'unione con il Capo susciterà un vero amore per il Corpo. E questo amore farà sì che il diacono collabori operosamente all'edificazione della Chiesa con la dedizione ai doveri ministeriali, la fraternità e la comunione gerarchica con il proprio Vescovo e il presbiterio. Tutta la Chiesa deve essere nel cuore del diacono: la Chiesa universale, della cui unità il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, è principio e fondamento perpetuo e visibile, (179) e la Chiesa particolare, che, « aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia [rende] veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica ». (180)

L'amore a Cristo e alla Chiesa è profondamente legato alla Beata Vergine, l'umile serva del Signore, che, con l'irrepetibile e ammirevole titolo di madre, è stata socia generosa della diaconia del suo Figlio divino (cf Gv 19, 25-27). L'amore alla Madre del Signore, fondato sulla fede ed espresso nella quotidiana preghiera del santo rosario, nell'imitazione delle sue virtù e nel fiducioso affidamento a Lei, darà senso a manifestazioni di vera e filiale devozione. (181)

A Maria guarderà con venerazione ed affetto profondo ogni diacono; infatti « la Vergine Madre è stata la creatura che più di tutte ha vissuto la piena verità della vocazione, perché nessuno come Lei ha risposto con un amore così grande all'amore immenso di Dio ». (182) Quest'amore particolare alla Vergine, Serva del Signore, nato dalla Parola e tutto radicato nella Parola, si farà imitazione della sua vita. Sarà questo un modo per introdurre nella Chiesa quella dimensione mariana che molto si addice alla vocazione del diacono. (183)

58. Sarà, infine, di grandissima utilità per il diacono la direzione spirituale regolare. L'esperienza mostra quanto contribuisca il dialogo, sincero e umile, con un saggio direttore, non solo a risolvere i dubbi e i problemi, che inevitabilmente sorgono durante la vita, ma a operare il necessario discernimento, a realizzare una migliore conoscenza di se stessi e a progredire nella fedele sequela di Cristo.

Spiritualità del diacono e stati di vita

59. A differenza di quanto richiesto per il presbiterato, al diaconato permanente possono essere ammessi anzitutto uomini celibi, ma anche uomini viventi nel sacramento del matrimonio, e uomini vedovi. (184)

60. La Chiesa riconosce con gratitudine il magnifico dono del celibato concesso da Dio a taluni dei suoi membri e in modi diversi lo ha collegato, sia in Oriente che in Occidente, con il ministero ordinato, al quale è sempre mirabilmente consono. (185) La Chiesa sa pure che questo carisma, accettato e vissuto per amore al Regno dei cieli (cf Mt 19, 12), indirizza l'intera persona del diacono verso Cristo, che, nella verginità, dedicò se stesso per il servizio del Padre e per condurre gli uomini alla pienezza del Regno. Amare Dio e servire i fratelli in questa scelta di totalità, lungi dal contraddire lo sviluppo personale dei diaconi, lo favorisce, poiché la vera perfezione di ogni uomo è la carità. Infatti, nel celibato, l'amore si qualifica come segno di consacrazione totale a Cristo con cuore indiviso e di più libera dedicazione al servizio di Dio e degli uomini, (186) proprio perché la scelta celibataria non è disprezzo del matrimonio, né fuga dal mondo, ma piuttosto è modo privilegiato di servire gli uomini e il mondo.

Gli uomini del nostro tempo, sommersi tante volte nell'effimero, sono specialmente sensibili alla testimonianza di coloro che proclamano l'eterno con la propria vita. I diaconi, quindi, non mancheranno di offrire ai fratelli questa testimonianza con la fedeltà al loro celibato, così da stimolarli a cercare quei valori che manifestano la vocazione dell'uomo alla trascendenza. « Il celibato « per il regno » non è soltanto un segno escatologico, ma ha anche un grande significato sociale, nella vita presente, per il servizio al popolo di Dio ». (187)

Per meglio custodire durante tutta la vita il dono ricevuto da Dio per il bene della Chiesa intera, i diaconi non confidino eccessivamente sulle proprie risorse, ma abbiano sempre spirito di umile prudenza e vigilanza, ricordando che « lo spirito è pronto, ma la carne è debole » (Mt 26, 41); siano fedeli, altresì, alla vita di preghiera e ai doveri ministeriali.

Si comportino con prudenza nei rapporti con persone la cui familiarità possa mettere in pericolo la continenza oppure suscitare scandalo. (188)

Siano, infine, consapevoli che l'attuale società pluralista obbliga ad attento discernimento circa l'uso degli strumenti della comunicazione sociale.

61. Anche il sacramento del matrimonio, che santifica l'amore dei coniugi e lo costituisce segno efficace dell'amore con cui Cristo si dona alla Chiesa (cf Ef 5, 25), è un dono di Dio e deve alimentare la vita spirituale del diacono sposato. Poiché la vita coniugale e familiare e il lavoro professionale riducono inevitabilmente il tempo da dedicare al ministero, si richiede un particolare impegno per raggiungere la necessaria unità, anche attraverso la preghiera in comune. Nel matrimonio l'amore si fa donazione interpersonale, mutua fedeltà, sorgente di vita nuova, sostegno nei momenti di gioia e di dolore; in una parola, l'amore si fa servizio. Vissuto nella fede, questo servizio familiare è, per gli altri fedeli, esempio di amore in Cristo e il diacono coniugato lo deve usare anche come stimolo della sua diaconia nella Chiesa.

Il diacono sposato deve sentirsi particolarmente responsabilizzato nell'offrire una chiara testimonianza della santità del matrimonio e della famiglia. Quanto più cresceranno nel mutuo amore, tanto più forte diventerà la loro donazione ai figli e tanto più significativo sarà il loro esempio per la comunità cristiana. « L'arricchimento e l'approfondimento dell'amore sacrificale e reciproco tra marito e moglie costituisce forse il più significativo coinvolgimento della moglie del diacono nel ministero pubblico del proprio marito nella Chiesa ». (189) Questo amore cresce grazie alla virtù di castità, la quale fiorisce sempre, anche mediante l'esercizio della paternità responsabile, con l'apprendimento del rispetto per il coniuge e con la pratica di una certa continenza. Tale virtù favorisce questa donazione matura che si manifesta presto nel ministero, fuggendo gli atteggiamenti possessivi, l'idolatria della riuscita professionale, l'incapacità ad organizzare il tempo, favorendo invece relazioni interpersonali autentiche, la delicatezza e la capacità di dare ad ogni cosa il suo giusto posto.

Siano curate opportune iniziative di sensibilizzazione al ministero diaconale, rivolte a tutta la famiglia. La sposa del diacono, che ha dato il suo consenso alla scelta del marito, (190) sia aiutata e sorretta perché viva il proprio ruolo con gioia e discrezione, ed apprezzi tutto ciò che riguarda la Chiesa, in particolare i compiti affidati al marito. Per questo motivo è opportuno che sia informata delle attività del marito, evitando tuttavia ogni indebita invasione, in modo da concordare e realizzare un equilibrato ed armonico rapporto tra la vita familiare, professionale ed ecclesiale. Anche i figli del diacono, se adeguatamente preparati, potranno apprezzare la scelta del padre ed impegnarsi con particolare attenzione nell'apostolato e nella coerente testimonianza di vita.

In conclusione, la famiglia del diacono sposato, come, per altro, ogni famiglia cristiana, è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa nelle circostanze del mondo attuale. « Il diacono e sua moglie devono essere un esempio di fedeltà e indissolubilità del matrimonio cristiano dinanzi al mondo che avverte un profondo bisogno di questi segni. Affrontando con spirito di fede le sfide della vita matrimoniale e le esigenze della vita quotidiana, esse rafforzano la vita familiare non solo della comunità ecclesiale ma dell'intera società. Esse mostrano anche come gli obblighi della famiglia, del lavoro e del ministero possano armonizzarsi nel servizio della missione della Chiesa. I diaconi, le loro mogli e i figli possono essere di grande incoraggiamento per tutti coloro che sono impegnati a promuovere la vita familiare ». (191)

62. Occorre riflettere sulla situazione, determinata dalla morte della sposa di un diacono. È un momento dell'esistenza che domanda di essere vissuto nella fede e nella speranza cristiana. La vedovanza non deve distruggere la dedizione ai figli, se ci sono; neppure dovrebbe indurre alla tristezza senza speranza. Questa tappa della vita, anche se dolorosa, costituisce una chiamata alla purificazione interiore e uno stimolo a crescere nella carità e nel servizio ai propri cari e a tutti i membri della Chiesa. È anche una chiamata a crescere nella speranza, giacché l'adempimento fedele del ministero è una via per raggiungere Cristo e le persone care nella gloria del Padre.

Bisogna riconoscere, tuttavia, che questo evento introduce nella vita quotidiana della famiglia una situazione nuova, che influisce sui rapporti personali e determina, in non pochi casi, problemi economici. Per tale motivo, il diacono rimasto vedovo dovrà essere aiutato con grande carità a discernere e ad accettare la sua nuova situazione personale; a non trascurare l'impegno educativo nei confronti degli eventuali figli, nonché le nuove necessità della famiglia.

In particolare, il diacono vedovo dovrà essere seguito nell'adempimento dell'obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua (192) e sorretto nella comprensione delle profonde motivazioni ecclesiali che rendono impossibile il passaggio a nuove nozze (cf 1 Tm 3, 12), in conformità alla costante disciplina della Chiesa, sia d'Oriente che d'Occidente. (193) Ciò potrà essere realizzato con una intensificazione della propria dedizione agli altri, per amore di Dio, nel ministero. In questi casi sarà di grande conforto per i diaconi l'aiuto fraterno degli altri ministri, dei fedeli e la vicinanza del Vescovo.

Se è la moglie del diacono a restare vedova, essa, secondo le possibilità, non sia mai trascurata dai ministri e dai fedeli nelle sue necessità.

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FORMAZIONE PERMANENTE DEL DIACONO

Caratteristiche

63. La formazione permanente dei diaconi è un'esigenza umana, che si pone in continuità con la chiamata soprannaturale per servire ministerialmente la Chiesa e con l'iniziale formazione al ministero, al punto da considerare i due momenti come appartenenti all'unico organico percorso di vita cristiana e diaconale. (194) Infatti, « per chi riceve il diaconato vi è un obbligo di formazione dottrinale permanente, che perfezioni e attualizzi sempre più quella richiesta prima dell'ordinazione », (195) in modo che la vocazione « al » diaconato continui e si riesprima come vocazione « nel » diaconato, attraverso la periodica rinnovazione del « sì, lo voglio » pronunciato il giorno dell'ordinazione.

Deve essere dunque considerata — sia da parte della Chiesa, che la impartisce, sia da parte dei diaconi, che la ricevono — come un mutuo diritto-dovere fondato sulla verità dell'impegno vocazionale assunto.

Il fatto di dover continuare sempre ad offrire e ricevere l'adeguata formazione integrale costituisce, per i Vescovi e per i diaconi, un obbligo non trascurabile.

Le caratteristiche di obbligatorietà, globalità, interdisciplinarietà, profondità, scientificità e propedeuticità alla vita apostolica di tale formazione permanente sono costantemente richiamate dalla normativa ecclesiastica (196) e sono ancor più necessarie se la formazione iniziale non fosse stata conseguita secondo il modello ordinario.

Tale formazione assume i caratteri della « fedeltà » a Cristo e alla Chiesa e della « continua conversione », frutto della grazia sacramentale vissuta nella dinamica della carità pastorale propria di ogni articolazione del ministero ordinato. Essa si configura come scelta fondamentale, che esige di riaffermarsi e di riesprimersi lungo gli anni del diaconato permanente, attraverso una lunga serie di risposte coerenti, radicate e vivificate dal « sì » iniziale. (197)

Motivazioni

64. Traendo ispirazione dalla preghiera di ordinazione, la formazione permanente si fonda sulla necessità per il diacono di un amore per Gesù Cristo che spinge all'imitazione (« siano immagine del tuo Figlio »); tende a confermarlo nella fedeltà indiscussa alla personale vocazione al ministero (« compiano fedelmente l'opera del ministero »); propone la sequela di Cristo Servo con radicalità e franchezza (« l'esempio della loro vita sia un richiamo costante al Vangelo... siano sinceri... premurosi... vigilanti... »).

La formazione permanente trova, dunque, « il suo fondamento proprio e la sua motivazione originale nel dinamismo stesso dell'ordine ricevuto » (198) e trae il suo alimento primordiale dall'Eucaristia, compendio del mistero cristiano, sorgente inesauribile di ogni energia spirituale. Anche al diacono si può, in qualche modo, applicare l'esortazione dell'apostolo Paolo a Timoteo: « Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te » (2 Tim 1, 6; cf 1 Tim 4, 14-16). Le esigenze teologiche della sua chiamata ad una singolare missione di servizio ecclesiale richiedono dal diacono un amore crescente per la Chiesa e per i suoi fratelli, manifestato nel fedele adempimento dei propri compiti e delle proprie funzioni. Scelto da Dio per essere santo, servendo la Chiesa e tutti gli uomini, il diacono deve crescere nella coscienza della propria ministerialità in modo continuo, equilibrato, responsabile, sollecito e sempre gioioso.

Soggetti

65. Considerata dalla prospettiva del diacono, primo responsabile e protagonista, la formazione permanente rappresenta, quindi, prima di tutto, un perenne processo di conversione, che interessa l'essere del diacono come tale, vale a dire, tutta la sua persona consacrata dal sacramento dell'Ordine e messa al servizio della Chiesa e ne sviluppa tutte le potenzialità, al fine di fargli vivere in pienezza i doni ministeriali ricevuti, in ogni periodo e condizione di vita e nelle diverse responsabilità conferitegli dal Vescovo. (199)

La sollecitudine della Chiesa per la formazione permanente dei diaconi sarebbe perciò inefficace senza l'impegno di ciascuno di essi. Tale formazione non può pertanto venir ridotta alla sola partecipazione ai corsi, alle giornate di studio, ecc., ma richiede che ogni diacono, consapevole di questa necessità, la coltivi con interesse e con un certo spirito di sana iniziativa. Il diacono curi la lettura di libri scelti con criteri ecclesiali, non manchi di seguire qualche pubblicazione periodica di provata fedeltà al magistero e non trascuri la meditazione quotidiana. Formarsi sempre di più per servire sempre meglio e di più è una parte importante del servizio che gli viene richiesto.

66. Considerata dalla prospettiva del Vescovo, (200) e dei presbiteri, cooperatori dell'ordine episcopale, che portano la responsabilità e il peso del suo espletamento, la formazione permanente consiste nell'aiutare i diaconi a superare qualsiasi dualismo o rottura fra spiritualità e ministerialità ma, prima ancora, a superare ogni rottura fra la propria eventuale professione civile e la spiritualità diaconale, « a rispondere generosamente all'impegno richiesto dalla dignità e dalla responsabilità che Dio ha conferito loro per mezzo del sacramento dell'Ordine; nel custodire, difendere e sviluppare la loro specifica identità e vocazione; nel santificare se stessi e gli altri mediante l'esercizio del ministero ». (201)

Le due prospettive sono complementari e si richiamano reciprocamente in quanto fondate, con l'aiuto dei doni soprannaturali, nell'unità interiore della persona.

L'aiuto che i formatori sono chiamati ad offrire sarà tanto più efficace quanto più rispondente alle necessità personali di ciascun diacono, poiché ognuno vive il proprio ministero nella Chiesa come persona irrepetibile e nelle proprie circostanze.

Tale accompagnamento personalizzato, farà anche sentire ai diaconi l'amore con cui la madre Chiesa è vicina al loro impegno per vivere la grazia del sacramento nella fedeltà. È quindi di somma importanza che i diaconi abbiano modo di scegliere un direttore spirituale, approvato dal Vescovo, con il quale avere regolari e frequenti colloqui.

Per altro, l'intera comunità diocesana è, in qualche modo, coinvolta nella formazione dei diaconi (202) e, in particolare, lo è il parroco, o altro sacerdote a ciò designato, che presterà il proprio sostegno con fraterna sollecitudine.

Specificità

67. La cura e l'impegno personale nella formazione permanente sono segni inequivocabili di una risposta coerente alla vocazione divina, di un amore sincero alla Chiesa e di una preoccupazione pastorale autentica nei confronti dei fedeli cristiani e di tutti gli uomini. Si può estendere ai diaconi quanto affermato per i presbiteri: « La formazione permanente si presenta come un mezzo necessario ... per raggiungere il fine della sua vocazione, che è il servizio di Dio e del suo popolo ». (203)

La formazione permanente è veramente un'esigenza, che si pone in continuità con la formazione iniziale, con la quale condivide ragioni di finalità e di significato e, nei confronti della quale, compie una funzione di integrazione, di custodia e di approfondimento.

L'essenziale disponibilità del diacono nei confronti degli altri costituisce una espressione pratica della configurazione sacramentale a Cristo Servo, ricevuta mediante l'Ordine sacro e impressa nell'anima con il carattere: è un traguardo e un richiamo permanente per il ministero e la vita dei diaconi. In tale prospettiva, la formazione permanente non può ridursi ad un semplice impegno di completamento culturale o pratico per un maggiore o un migliore fare. La formazione permanente non deve aspirare soltanto a garantire l'aggiornamento, ma deve tendere a facilitare una progressiva conformazione pratica dell'intera esistenza del diacono con Cristo che tutti ama e tutti serve.

Ambiti

68. La formazione permanente deve comprendere e armonizzare tutte le dimensioni della vita e del ministero del diacono. Pertanto, come per i presbiteri, deve essere completa, sistematica e personalizzata, nelle sue diverse dimensioni: umana, spirituale, intellettuale, pastorale. (204)

69. Curare i diversi aspetti della formazione umana dei diaconi costituisce, oggi, come nel passato, un compito importante dei Pastori. Il diacono, consapevole di essere stato scelto come uomo tra gli uomini, per mettersi al servizio della salvezza di tutti gli uomini, deve essere pronto a lasciarsi aiutare nell'opera di miglioramento delle proprie qualità umane — strumenti preziosi per il suo servizio ecclesiale — e a perfezionare tutti quegli aspetti della sua personalità, che possano rendere più efficace il suo ministero.

Per realizzare quindi utilmente la sua vocazione alla santità e la sua peculiare missione ecclesiale, egli — con gli occhi fissi a Colui che è perfetto Dio e perfetto uomo — si deve applicare anzitutto nella pratica delle virtù naturali e soprannaturali, che lo renderanno più simile all'immagine di Cristo e più degno della stima dei suoi fratelli. (205) In particolare, dovrà curare, nel suo ministero e nella sua vita quotidiana, la bontà del cuore, la pazienza, l'amabilità, la forza d'animo, l'amore per la giustizia, la fedeltà alla parola data, lo spirito di sacrificio, la coerenza con gli impegni liberamente assunti, lo spirito di servizio, ecc.

La pratica di queste virtù aiuterà i diaconi a diventare uomini di personalità equilibrata, maturi nell'agire e nel discernere fatti e circostanze.

È altresì importante che il diacono, conscio della dimensione di esemplarità del suo comportamento sociale, rifletta sulla importanza della capacità di dialogo, sulla correttezza delle varie forme di relazioni umane, sulle attitudini al discernimento delle culture, sul valore dell'amicizia, sulla signorilità del tratto. (206)

70. La formazione spirituale permanente è in stretta connessione con la spiritualità diaconale, che deve alimentare e far progredire, e con il ministero, sostenuto da « un vero incontro personale con Gesù, da un fiducioso colloquio con il Padre, da una profonda esperienza dello Spirito ». (207) I diaconi vanno quindi specialmente incoraggiati e sostenuti dai Pastori a coltivare responsabilmente la propria vita spirituale, dalla quale sorge con abbondanza la carità che sostiene e rende fecondo il loro ministero, evitando il pericolo di cadere nell'attivismo o in una mentalità « burocratica » nell'esercizio del diaconato.

In particolare, la formazione spirituale dovrà sviluppare nei diaconi atteggiamenti collegati con la triplice diaconia della parola, della liturgia e della carità.

La meditazione assidua della S. Scrittura realizzerà familiarità e dialogo adorante con il Dio vivente, favorendo una assimilazione di tutta la Parola rivelata.

La conoscenza profonda della Tradizione e dei libri liturgici aiuterà il diacono a riscoprire continuamente le ricchezze inesauribili dei divini misteri per essere ministro degno.

La sollecitudine fraterna nella carità avvierà il diacono a diventare animatore e coordinatore delle iniziative di misericordia spirituale e corporale, quasi segno vivente della carità della Chiesa.

Tutto ciò richiede una programmazione accurata e realistica dei mezzi e dei tempi, cercando sempre di evitare le improvvisazioni. Oltre a stimolare la direzione spirituale, si devono prevedere corsi e sessioni speciali di studio su questioni appartenenti alla grande tradizione teologica spirituale cristiana, periodi particolarmente intensi di spiritualità, visite a luoghi spiritualmente significativi.

In occasione degli esercizi spirituali, ai quali dovrebbe partecipare almeno ogni due anni, (208) il diacono non mancherà di tracciare un concreto progetto di vita, da verificare periodicamente con il proprio direttore spirituale. In esso non dovrebbero mancare i tempi dedicati quotidianamente alla fervida devozione eucaristica, alla filiale pietà mariana e alle pratiche ascetiche abituali, oltre che alla preghiera liturgica e alla meditazione personale.

Il centro unificatore di questo itinerario spirituale è l'Eucaristia. Essa costituisce il criterio orientativo, la dimensione permanente di tutta la vita e l'azione diaconale, il mezzo indispensabile per una consapevole perseveranza, per ogni autentico rinnovamento e per giungere così ad una sintesi equilibrata della propria vita. In tale ottica, la formazione spirituale del diacono riscopre l'Eucaristia come Pasqua, nella sua articolazione annuale (la Settimana Santa), settimanale (la Domenica), quotidiana (la Messa feriale).

71. L'inserimento dei diaconi nel mistero della Chiesa, in virtù del loro battesimo e del primo grado del sacramento dell'Ordine, rende necessario che la formazione permanente rafforzi in essi la coscienza e la volontà di vivere in motivata, operosa e matura comunione con i presbiteri e con il proprio Vescovo, nonché con il Sommo Pontefice, che è il fondamento visibile dell'unità di tutta la Chiesa.

Così formati, i diaconi, nel loro ministero, si proporranno pure come animatori di comunione. In particolare, laddove si verificassero tensioni, non mancheranno di promuovere la pacificazione per il bene della Chiesa.

72. Occorre organizzare opportune iniziative (giornate di studio, corsi di aggiornamento, frequenza di corsi o seminari presso istituzioni accademiche) per approfondire la dottrina della fede. Sarà particolarmente utile, in questo senso, fomentare lo studio attento, approfondito e sistematico del Catechismo della Chiesa Cattolica.

È indispensabile verificare la corretta conoscenza del sacramento dell'Ordine, dell'Eucarestia e dei sacramenti più consuetamente affidati ai diaconi, come il Battesimo ed il Matrimonio. È necessario anche approfondire ambiti o tematiche della filosofia, dell'ecclesiologia, della teologia dogmatica, della Sacra Scrittura e del diritto canonico più utili per l'adempimento del loro ministero.

Oltre che favorire un sano aggiornamento, tali incontri dovrebbero condurre alla preghiera, ad una maggiore comunione e ad un'azione pastorale sempre più incisiva, quale risposta alle urgenti necessità della nuova evangelizzazione.

Si devono approfondire in forma comunitaria e con guida autorevole anche i documenti del Magistero, specialmente quelli che esprimono la posizione della Chiesa riguardo a problemi dottrinali e morali maggiormente sentiti, mirando sempre al ministero pastorale. Così facendo si potrà esprimere e realizzare la dovuta obbedienza al Pastore universale della Chiesa e ai Pastori diocesani, rafforzando anche la fedeltà alla dottrina e alla disciplina della Chiesa in un rinsaldato vincolo di comunione.

È del massimo interesse e di grande attualità, inoltre, studiare, approfondire e diffondere la dottrina sociale della Chiesa. L'inserimento di buona parte dei diaconi nelle professioni, nel lavoro e nella famiglia, infatti, consentirà di elaborare mediazioni efficaci per la conoscenza e l'attuazione dell'insegnamento sociale cristiano.

Coloro che ne hanno le capacità possono essere indirizzati dal Vescovo alla specializzazione in una disciplina teologica, conseguendo possibilmente i gradi accademici presso centri accademici pontifici o riconosciuti dalla Sede Apostolica, che assicurino una formazione dottrinalmente corretta.

Infine, abbiano sempre a cuore lo studio sistematico, non solo per perfezionare il loro sapere teologico, ma anche per rivitalizzare continuamente il loro ministero, rendendolo sempre adeguato alle necessità della comunità ecclesiale.

73. Accanto all'approfondimento doveroso delle scienze sacre, va curata una adeguata acquisizione delle metodologie pastorali (209) per un efficace ministero.

La formazione pastorale permanente consiste, in primo luogo, nel promuovere continuamente l'impegno del diacono a perfezionare l'efficacia del proprio ministero, di rendere presente nella Chiesa e nella società l'amore e il servizio di Cristo a tutti gli uomini senza distinzioni, specialmente ai più deboli e bisognosi. Infatti, è dalla carità pastorale di Gesù che il diacono attinge la forza e il modello del suo agire. Questa stessa carità spinge e stimola il diacono, collaborando con il Vescovo e i presbiteri, a promuovere la missione propria dei fedeli laici nel mondo. Egli è perciò stimolato « a conoscere sempre meglio la condizione reale degli uomini, ai quali è mandato, a discernere nelle circostanze storiche nelle quali è inserito gli appelli dello Spirito, a ricercare i metodi più adatti e le forme più utili per esercitare oggi il suo ministero » (210) in leale e convinta comunione con il Sommo Pontefice e con il proprio Vescovo.

Tra queste forme, l'apostolato odierno richiede anche il lavoro in gruppo, che, per essere fruttuoso, esige di sapere rispettare e difendere, in sintonia con la natura organica della comunione ecclesiale, la diversità e complementarità dei doni e delle funzioni rispettive dei presbiteri, dei diaconi e di tutti gli altri fedeli.

Organizzazione e mezzi

74. La varietà di situazioni, presenti nelle Chiese particolari, rende arduo definire un quadro esauriente sulla organizzazione e sui mezzi idonei per una congrua formazione permanente dei diaconi. È necessario scegliere gli strumenti formativi sempre in un contesto di chiarezza teologica e pastorale.

Sembra più opportuno, perciò, offrire soltanto alcune indicazioni di carattere generale, facilmente traducibili nelle diverse situazioni concrete.

75. Luogo primo della formazione permanente dei diaconi è lo stesso ministero. Attraverso il suo esercizio il diacono matura, focalizzando sempre più la propria vocazione personale alla santità nell'adempimento dei propri doveri sociali ed ecclesiali, in particolare, delle funzioni e responsabilità ministeriali. La coscienza di ministerialità costituisce quindi lo scopo preferenziale della specifica formazione che viene impartita.

76. L'itinerario di formazione permanente deve svilupparsi sulla base di un preciso e accurato progetto stabilito e verificato dall'autorità competente, con la caratteristica dell'unitarietà, scandita con progressione per tappe, in piena sintonia col Magistero ecclesiastico. È opportuno stabilire un minimo indispensabile per tutti, da non confondere con gli itinerari di approfondimento.

Questo progetto deve prendere in considerazione due livelli formativi strettamente collegati fra di loro: quello diocesano, che ha come referente il Vescovo o un suo delegato; quello della comunità, in cui il diacono esercita il proprio ministero, che ha come referente il parroco o altro sacerdote.

77. La prima nomina del diacono in una comunità o in un ambito pastorale rappresenta un momento delicato. La sua presentazione ai responsabili della comunità (parroco, sacerdoti, ecc.) e di questa allo stesso diacono, oltre che favorire la reciproca conoscenza, contribuirà a improntare subito la collaborazione sulla base della stima e del dialogo rispettoso, in uno spirito di fede e di carità. Può risultare proficuamente formativa la propria comunità cristiana, quando il diacono vi si inserisce con l'animo di chi sa rispettare le sane tradizioni, sa ascoltare, discernere, servire ed amare così come farebbe il Signore Gesù.

L'esperienza pastorale iniziale sarà seguita con particolare attenzione da un esemplare sacerdote responsabile, incaricato dal Vescovo.

78. Saranno garantiti ai diaconi incontri periodici di contenuto liturgico, di spiritualità, di aggiornamento, di verifica e di studio a livello diocesano o sovradiocesano.

Sarà bene prevedere, sotto l'autorità del Vescovo e senza moltiplicare strutture, raduni periodici tra sacerdoti, diaconi, religiose, religiosi e laici impegnati nell'esercizio della cura pastorale, sia per superare l'isolamento di piccoli gruppi, sia per garantire l'unità di vedute e di azione di fronte ai diversi modelli pastorali.

Il Vescovo seguirà con sollecitudine i diaconi suoi collaboratori, presenziando agli incontri, secondo le sue possibilità e, se impedito, non mancherà di farsi rappresentare.

79. Con l'approvazione del Vescovo deve essere elaborato un piano di formazione permanente realistico e realizzabile, conforme alle presenti disposizioni, che tenga conto dell'età e delle specifiche situazioni dei diaconi, insieme alle esigenze del loro ministero pastorale.

A tale scopo, il Vescovo potrà costituire un gruppo di idonei formatori o, eventualmente, richiedere la collaborazione delle diocesi vicine.

80. È auspicabile che il Vescovo istituisca un organismo di coordinamento dei diaconi, per programmare, coordinare e verificare il ministero diaconale: dal discernimento vocazionale, (211) alla formazione e all'esercizio del ministero, compresa la formazione permanente.

Faranno parte di tale organismo lo stesso Vescovo, che lo presiederà, o un sacerdote suo delegato, insieme ad un proporzionato numero di diaconi. Detto organismo non mancherà di tenere i dovuti collegamenti con gli altri organismi diocesani.

Norme proprie, emanate dal Vescovo, regoleranno tutto ciò che riguarda la vita e il funzionamento di tale organismo.

81. Per i diaconi coniugati saranno programmate, oltre alle altre, iniziative e attività di formazione permanente, che, secondo l'opportunità, coinvolgano, in qualche modo, anche le mogli e l'intera famiglia, tenendo sempre presente l'essenziale distinzione di ruoli e la chiara indipendenza del ministero.

82. I diaconi valorizzeranno tutte quelle iniziative che, abitualmente, le Conferenze Episcopali o le diocesi promuovono per la formazione permanente del clero: ritiri spirituali, conferenze, giornate di studio, convegni, corsi integrativi a carattere teologico-pastorale.

Essi avranno anche cura di non mancare a quelle iniziative che più segnatamente riguarderanno il loro ministero di evangelizzazione, liturgico e di carità.

Il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, ha approvato il presente Direttorio e ne ha ordinato la pubblicazione.

Roma, dal Palazzo delle Congregazioni, il 22 febbraio, festa della Cattedra di S. Pietro, dell'anno 1998.

Darío Card. Castrillón Hoyos
Prefetto

Csaba Ternyák
Arcivescovo titolare di Eminenziana
Segretario


NOTE

(1) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28a.

(2) Cf C.I.C., can. 1034, § 1; Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum, I, a: l.c., 538.

(3) Cf ibidem, cann. 265-266.

(4) Cf ibidem, cann. 1034, § 1, 1016, 1019; Cost. ap. Spirituali militum curae, VI, §§ 3-4; C.I.C., can. 295, § 1.

(5) Cf ibidem, cann. 267-268 § 1.

(6) Cf ibidem, can. 271.

(7) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 30: l.c., 703.

(8) Cf C.I.C., can. 678 §§ 1-3; 715; 738; cf anche Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VII, 3335: l.c., 704.

(9) Cf Segreteria di Stato, Lettera al Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per i Sacramenti e il Culto Divino, Prot. N. 122.735, del 3 gennaio 1984.

(10) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, n. 15; Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, 23: l.c., 702.

(11) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 201, Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis 1990, p. 110; cf anche C.I.C., can. 273.

(12) « ... Chi fosse dominato da una mentalità di contestazione, o di opposizione all'autorità, non potrebbe adempiere adeguatamente alle funzioni diaconali. Il diaconato non può essere conferito che a coloro che credono al valore della missione pastorale del vescovo e del presbitero, e all'assistenza dello Spirito Santo che li guida nella loro attività e nelle loro decisioni. In particolare va ripetuto che il diacono deve « professare al vescovo riverenza ed obbedienza »... Il servizio del diacono è rivolto, poi, alla propria comunità cristiana e a tutta la Chiesa, per la quale non può non nutrire un profondo attaccamento, a motivo della sua missione e della sua istituzione divina » (Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale $[20 ottobre 1993$

(13) C.I.C., can. 274, § 2.

(14) « ...tra i compiti del diacono vi è quello di « promuovere e sostenere le attività apostoliche dei laici ». In quanto presente e inserito più del sacerdote negli ambiti e nelle strutture secolari, egli si devesentire incoraggiato a favorire l'avvicinamento tra il ministero ordinato e le attività dei laici, nel comune servizio al Regno di Dio » (Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale $[13 ottobre 1993$

(15) Cf C.I.C., can. 282.

(16) Cf ibidem, can. 288, in riferimento al can. 284.

(17) Cf ibidem, can. 284; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), n. 66, Libreria Editrice Vaticana, 1994, pp. 67-68; Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, chiarimento circa il valore vincolante dell'art. 66 (22 ottobre 1994): Rivista « Sacrum Ministerium », 2 (1995), p. 263.

(18) Cf C.I.C., can. 669.

(19) Cf ibidem, can. 278, §§ 1-2, in esplicitazione del can. 215.

(20) Cf ibidem, can. 278, § 3 e can. 1374; ed anche Conferenza Episcopale Tedesca, Dichiar. « Chiesa cattolica e massoneria », 28 febbraio 1980.

(21) Cf Congregazione per il Clero, Dichiar. Quidam Episcopi (8 marzo 1982), IV: AAS 74 (1982), pp. 642-645.

(22) Cf C.I.C., can. 299, § 3; can. 304.

(23) Cf ibidem, can. 305.

(24) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Vescovi dello Zaïre in Visita « ad Limina » (30 aprile 1983), n. 4: Insegnamenti, VI, 1 (1983), pp. 1112-1113; Allocuzione ai Diaconi permanenti (16 marzo 1985): Insegnamenti, VIII, 1 (1985), pp. 648-650; cf anche Allocuzione per l'ordinazione di otto nuovi Vescovi a Kinshasa (4 maggio 1980), 3-5: Insegnamenti, III, 1 (1980), pp. 1111-1114; Catechesi nell'udienza generale (6 ottobre 1993): Insegnamenti, XVI, 2 (1993), pp. 951-955.

(25) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 33; cf anche C.I.C., can. 225.

(26) Cf C.I.C., can. 288, in riferimento al can. 285, §§ 3-4.

(27) Cf ibidem, can. 288, in riferimento al can. 286.

(28) Cf ibidem, can. 222, § 2 ed anche can. 225, § 2.

(29) Cf ibidem, can. 672.

(30) Ibidem, can. 287, § 1.

(31) Ibidem, can. 287, § 2.

(32) Ibidem, can. 288.

(33) Cf ibidem, can. 283.

(34) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, 21: l.c., 701.

(35) Cf C.I.C., can. 281.

(36) « Ai chierici, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una rimunerazione adeguata alla loro condizione, tenendo presente sia la natura dell'ufficio, sia le circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio » (C.I.C., can. 281, § 1).

(37) « Così pure occorre fare in modo che usufruiscano della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia » (C.I.C., can. 281, § 2).

(38) C.I.C., can. 281, § 3. Con il termine rimunerazione nel diritto canonico si vuole indicare, a differenza dal diritto civile, più che lo stipendio in senso tecnico, il compenso atto a consentire un onesto e congruo sostentamento del ministro, quando tale compenso è dovuto per giustizia.

(39) Ibidem, can. 1274, § 1.

(40) Ibidem, can. 1274, § 2.

(41) Cf ibidem, can. 281, § 1.

(42) Cf ibidem, can. 281, § 3.

(43) Cf ibidem, can. 281, § 3.

(44) Cf ibidem, cann. 290-293.

(45) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29.

(46) Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Diaconi Permanenti (16 marzo 1985), n. 2: Insegnamenti, VIII, 1 (1985), p. 649; cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29; C.I.C., can. 1008.

(47) Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, Direttorio per l'applicazione dei Princìpi e delle Norme sull'Ecumenismo (25 marzo 1993), 71: AAS 85 (1993), p. 1069; Cf Congregazione per la Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio (28 maii 1992): AAS 85 (1993), pp. 838 ss.

(48) Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, Direttorio per l'applicazione dei Princìpi e delle Norme sull'Ecumenismo (25 marzo 1993), 70: l.c., 1068.

(49) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210: ed. cit., p. 125: « Accipe Evangelium Christi, cuius praeco effectus es; et vide, ut quod legeris credas, quod credideris doceas, quod docueris imiteris ».

(50) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29. « Spetta anche ai diaconi servire il Popolo di Dio nel ministero della Parola, in comunione con il vescovo e il suo presbiterio » (C.I.C., can. 757); « Nella predicazione, i diaconi partecipano al ministero dei sacerdoti » (Giovanni Paolo II, Allocuzione ai Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Seminaristi nella Basilica dell'Oratorio di St. Joseph – Montréal, Canada $[11 settembre 1984$

(51) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 4.

(52) Cf ibidem, Cost. dogm. Dei verbum, 25; Congregazione per l'Educazione Cattolica, Lett. circ. Come è a conoscenza; C.I.C., can. 760.

(53) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25a; Cost. dogm. Dei Verbum, 10a.

(54) Cf C.I.C., can. 753.

(55) Ibidem, can. 760.

(56) Cf ibidem, can. 769.

(57) Cf Institutio Generalis Missalis Romani, n. 61; Missale Romanum, Ordo lectionis Missae Praenotanda, n. 8, 24 e 50: ed. typica altera, 1981.

(58) Cf C.I.C., can. 764.

(59) Cf Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), nn. 45-47: l.c., 43-48.

(60) Cf Institutio Generalis Missalis Romani, nn. 42, 61; cf Congregazione per il Clero, Pontificio Consiglio per i Laici, Congregazione per la Dottrina della Fede, Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Congregazione per i Vescovi, Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, Istruzione su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 3.

(61) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 35; cf 52; C.I.C., can. 767, § 1.

(62) Cf C.I.C., can. 779.

(63) Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi (8 dicembre 1975): AAS 68 (1976), pp. 5-76.

(64) Cf C.I.C., cann. 804-805.

(65) Cf ibidem, can. 810.

(66) Cf ibidem, can. 761.

(67) Cf ibidem, can. 822.

(68) Cf ibidem, can. 823, § 1.

(69) Ibidem, 831, §§ 1-2.

(70) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2a.

(71) Cf C.I.C., cann. 784, 786.

(72) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 16; Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 207: ed. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).

(73) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Dogm. Lumen gentium, 29.

(74) Ibidem, Cost. Sacrosanctum Concilium, 10.

(75) Ibidem, 7d.

(76) Cf ibidem, 22, 3; C.I.C., cann. 841, 846.

(77) Cf C.I.C., can. 840.

(78) « I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni di diritto » (C.I.C., can. 835, § 3).

(79) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1570; cf Caeremoniale Episcoporum, n. 23-26.

(80) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 26-27.

(81) Cf C.I.C., can. 846, § 1.

(82) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 28.

(83) Cf C.I.C., can. 929.

(84) Cf Institutio generalis Missalis Romani, nn. 81b, 300, 302; Institutio generalis Liturgiae Horarum, n. 255; Pontificale Romanum - Ordo dedicationis ecclesiae et altaris, nn. 23, 24, 28, 29, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1977, pp. 29 et 90; Rituale Romanum - De Benedictionibus, n. 36, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1985, p. 18; Ordo coronandi imaginem beatae Mariae Virginis, n. 12, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1981, p. 10; Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 38: Notitiae 24 (1988), pp. 388-389; Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, nn. 188: (« Immediate post Precem Ordinationis, Ordinati stola diaconali et dalmatica induuntur, quo eorum ministerium abhinc in liturgia peragendum manifestetur ») e 190: ed. cit., pp. 102. 103; Caeremoniale Episcoporum, n. 67, Editio typica, Libreria Editrice Vaticana 1995, pp. 28-29.

(85) C.I.C., can. 861, § 1.

(86) Cf ibidem, can. 530, 1o.

(87) Cf ibidem, can. 862.

(88) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 1: l.c., 701.

(89) Cf Institutio generalis Missalis Romani, nn. 61, 127-141.

(90) Cf C.I.C., can. 930, § 2.

(91) Cf ibidem, can. 907; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 6.

(92) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 6: l.c., 702.

(93) Cf C.I.C., can. 910, § 1.

(94) Cf ibidem, can. 911, § 2.

(95) Cf ibidem, can. 943 ed anche Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 3: l.c., 702.

(96) Cf Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 38: l.c., 388-389; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 7.

(97) Cf Giovanni Paolo II, Esort. Ap. post-sinodale Familiaris consortio, 73: AAS 74 (1982), pp. 170-171.

(98) Cf C.I.C., can. 1063.

(99) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Lumen gentium, 29; C.I.C., can. 1108, §§ 1-2; Ordo celebrandi Matrimonium, Ed. typica altera 1991, 21.

(100) Cf C.I.C., can. 1111, §§ 1-2.

(101) Cf ibidem, can. 227, §§ 3-4.

(102) Cf Conc. Ecum. di Firenze, Bolla Exsultate Deo (DS 1325); Conc. Ecum. di Trento, Doctrina de sacramento extremae unctionis, cap. 3 (DS 1697) e can. 4 de extrema unctione (DS 1719).

(103) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 10: l.c., 699; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 9.

(104) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 3.

(105) Cf Institutio generalis Liturgiae Horarum, nn. 20; 255-256.

(106) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 60; C.I.C., can. 1166 e can. 1168; Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1667.

(107) Cf C.I.C., can. 1169, § 3.

(108) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 5: l.c., 702, ed anche Ordo exsequiarum, 19; Congregazione per il Clero, ecc. Istruzione Ecclesiae de mysterio (15 agosto 1997), art. 12.

(109) Cf Rituale Romanum – De Benedictionibus, n. 18c: ed. cit., p. 14.

(110) Cf C.I.C., can. 129, § 1.

(111) S. Policarpo, Epist. ad Philippenses, 5, 2: SC 10 bis, p. 182; citato in Lumen gentium, 29a.

(112) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, l.c., 698.

(113) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29.

(114) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 207: ed. cit., p. 122 (Prex Ordinationis).

(115) Cf Ippolito, Traditio Apostolica, 8, 24; S. Ch. 11 bis, pp. 58-63; 98-99; Didascalia Apostolorum (Siriaca), capp. III, XI: A. Vööbus (ed.) The « Didascalia Apostolorum » in Syriae (testo originale in siriaco e trad. in inglese), CSCO, vol. I, n. 402 (tomo 176), pp. 29-30; vol. II, n. 408 (tomo 180), pp. 120-129; Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 1-7: F. X. Funk (ed.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderbornae 1906, I, pp. 212-216; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 13.

(116) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 40-45.

(117) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 9: l.c., 702. Cf Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (13 ottobre 1993), n. 5: Insegnamenti XVI, 2 (1993), pp. 1000-1004.

(118) Cf C.I.C., can. 494.

(119) Cf ibidem, can. 493.

(120) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli USA, Detroit (19 settembre 1987), n. 3: Insegnamenti, X, 3 (1987), p. 656.

(121) Cf C.I.C., can. 157.

(122) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 27a.

(123) Cf C.I.C., can. 519.

(124) Cf ibidem, can. 517, § 1.

(125) Cf ibidem, can. 517, § 2.

(126) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 22, 10: l.c., 702.

(127) Cf C.I.C., can. 1248, § 2; Congregazione per il Culto Divino, Direttorio per le celebrazioni in assenza del presbitero Christi Ecclesia, n. 29: l.c., 386.

(128) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (13 ottobre 1993), n. 4: Insegnamenti XVI, 2 (1993), p. 1002.

(129) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., 702; C.I.C., can. 536.

(130) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 24 : l.c., 702; C.I.C., can. 512, § 1.

(131) Cf C.I.C., can. 463, § 2.

(132) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28;

Decr. Christus Dominus, 27; Decr. Presbyterorum Ordinis, 7; C.I.C., can. 495, § 1.

(133) Cf C.I.C., can. 482.

(134) Cf ibidem, can. 1421, § 1.

(135) Cf ibidem, can. 1424.

(136) Cf ibidem, can. 1428, § 2.

(137) Cf ibidem, can. 1435.

(138) Cf ibidem, can. 483, § 1.

(139) Cf ibidem, can. 1420, § 4.

(140) 3 Conc. Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 2.

(141) Ibidem, Cost. dogm. Lumen gentium 5.

(142) Ibidem, Cost. past. Gaudium et spes, 2b.

(143) Ibidem, Cost. past. Gaudium et spes, 4a.

(144) Ibidem, Cost. dogm. Lumen gentium, 40.

(145) Ibidem, Decr. Presbyterorum Ordinis, 12a.

(146) Ibidem, Decr. Ad gentes, 16.

(147) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 1: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1053.

(148) « Tutti i fedeli, secondo la propria condizione, devono dedicare le proprie energie al fine di condurre una vita santa e di promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione » (C.I.C., can. 210).

(149) Essi « essendo al servizio dei misteri di Cristo e della Chiesa, devono mantenersi puri da ogni vizio e piacere a Dio e studiarsi di fare ogni genere di opere buone davanti agli uomini (cf 1 Tim 3, 8-10 e 12-13) »: Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 41. Cf anche Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 25: l.c., 702.

(150) « Nella loro condotta di vita i chierici sono tenuti in modo peculiare a tendere alla santità, in quanto, consacrati a Dio per un nuovo titolo mediante l'ordinazione, sono dispensatori dei misteri di Dio al servizio del Suo popolo » (C.I.C., can. 276, § 1).

(151) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 2: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1054.

(152) Ibidem, n. 1: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1054.

(153) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 4, 8; Cost. Gaudium et spes, 27, 93.

(154) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione (16 marzo 1985), n. 2: Insegnamenti, VIII, 1 (1985), p. 649; Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 3; 21: l.c., 661; 688.

(155) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 16: l.c., 681.

(156) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 2: Insegnamenti XVI, 2 (1993), p. 1055.

(157) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, V, 23: l.c., 702.

(158) Cf Giovanni Paolo II, Lett. enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), nn. 13-17: AAS 71 (1979), pp. 282-300.

(159) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 8: l.c., 700.

(160) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 2: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1054.

(161) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, nn. 14 e 15; C.I.C., can. 276, § 2, 1o.

(162) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 12.

(163) Pontificale Romanum – De Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, n. 210: ed. cit., p. 125.

(164) S. Agostino, Serm. 179, 1: PL 38, 966.

(165) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 25; cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 1: l.c., 703; C.I.C., can. 276, § 2, 2o.

(166) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 25a.

(167) Cf C.I.C., can. 833; Congregazione per la Dottrina della Fede, Professio fidei et iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo: AAS 81 (1989), pp. 104-106 e 1169.

(168) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 21.

(169) Cf ibidem, Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.

(170) Cf ibidem, Cost. Sacrosanctum Concilium, 7.

(171) Ibidem, Cost. litur. Sacrosanctum Concilium, 59a.

(172) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 2o; Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 2: l.c., 703.

(173) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 2: l.c., 703.

(174) Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 5b.

(175) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 5o; cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 3: l.c., 703.

(176) Cf C.I.C., can. 276 § 2, 3o.

(177) Cf ibidem, can. 276 § 2, 4o.

(178) Cf ibidem, can. 276, § 2, n. 5.

(179) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 23a.

(180) Ibidem, Decr. Christus Dominus, 11; C.I.C., can. 369.

(181) Cf C.I.C., can. 276, § 2, n. 5; cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 26, 4: l.c., 703.

(182) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 36, in cui Sua Santità cita la Propositio 5 dei Padri Sinodali:l.c., 718.

(183) Cf Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Curia Romana (22 dic. 1987): AAS 80 (1988), pp. 1025-1034; Lett. ap. Mulieris dignitatem, 27: AAS 80 (1988), p. 1718.

(184) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29b.

(185) « His rationibus in mysteriis Christi Eiusque missione fundatis, coelibatus... omnibus ad Ordinem sacrum promovendis lege impositum est »: Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Presyterorum Ordinis, 16; cf C.I.C., can. 247, § 1; can. 277, § 1; can. 1037.

(186) Cf C.I.C., can. 277, § 1; Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Optatam totius, 10.

(187) Giovanni Paolo II, Lettera ai Sacerdoti per il Giovedì Santo Novo incipiente (8 aprile 1979), 8: AAS 71 (1979), p. 408.

(188) Cf C.I.C., can. 277, § 2.

(189) Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli U.S.A. a Detroit (19 settembre 1987), n. 5: Insegnamenti, X, 3 (1987), p. 658.

(190) Cf C.I.C., can. 1031, § 2.

(191) Giovanni Paolo II, Allocuzione ai diaconi permanenti degli U.S.A. a Detroit (19 settembre 1987), n. 5: Insegnamenti, X, 3 (1987), pp. 658-659.

(192) Cf C.I.C., can. 277, § 1.

(193) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, III, 16: l.c., 701; Lett. ap. Ad pascendum, VI: l.c., 539; C.I.C., can. 1087. Eventuali eccezioni sono regolate dalla Lettera Circolare della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, agli Ordinari Diocesani e ai Superiori Generali degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, N. 26397, del 6 giugno 1997, n. 8.

(194) Giovanni Paolo II, Esort. Ap. Post-sinodale Pastores dabo vobis, n. 42.

(195) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (20 ottobre 1993), n. 4: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 1056.

(196) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, II, 8-10; III, 14-15: l.c., 699-701; Lett. ap. Ad pascendum, VII: l.c., 540; C.I.C., can. 236, can. 1027, can. 1032, § 3.

(197) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 70: l.c., 780.

(198) Ibidem, 70: l.c., 779.

(199) Ibidem, 76; 79: l.c., 793; 796.

(200) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Christus Dominus, 15; Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 79: l.c., 797.

(201) Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia (31 gennaio 1994), n. 71: ed. cit., p. 73.

(202) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 78: l.c., 795.

(203) Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia, 71: ed. cit., p. 72.

(204) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 71: l.c., 783; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia, n. 74: ed. cit., p. 75.

(205) Cf S. Ignazio di Antiochia: « Bisogna che i diaconi, che sono ministri dei misteri di Cristo Gesù, siano in ogni maniera accetti a tutti. Non sono infatti diaconi di cibi e di bevande ma ministri della Chiesa di Dio » (Epist. ad Trallianos, 2, 3: F. X. Funk, o.c., I, pp. 244-245).

(206) Cf Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 72: l.c., 783; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri Tota Ecclesia, n. 75: ed. cit., pp. 75-76.

(207) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis 72: l.c., 785.

(208) Cf Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem, VI, 28: l.c., 703; C.I.C., can. 276, § 4.

(209) Cf C.I.C., can. 279.

(210) Giovanni Paolo II, Esort. ap. post-sinodale Pastores dabo vobis, 72: l.c., 783.

(211) Cf C.I.C., can. 1029.



PREGHIERA
A MARIA SANTISSIMA

 

MARIA,

Maestra di fede, che con la tua obbedienza alla Parola di Dio hai collaborato in modo esimio all'opera della Redenzione, rendi fruttuoso il ministero dei diaconi, insegnando loro ad ascoltare e ad annunciare con fede la Parola.

MARIA,

Maestra di carità, che con la tua piena disponibilità alla chiamata di Dio, hai cooperato alla nascita dei fedeli nella Chiesa, rendi fecondi il ministero e la vita dei diaconi, insegnando loro a donarsi nel servizio del Popolo di Dio.

MARIA,

Maestra di preghiera, che con la tua materna intercessione hai sorretto e aiutato la Chiesa nascente, rendi i diaconi sempre attenti alle necessità dei fedeli, insegnando loro a scoprire il valore della preghiera.

MARIA,

Maestra di umiltà, che per la tua profonda consapevolezza di essere la Serva del Signore sei stata colmata dallo Spirito Santo, rendi i diaconi docili strumenti della redenzione di Cristo, insegnando loro la grandezza di farsi piccoli.

MARIA,

Maestra del servizio nascosto, che con la tua vita normale e ordinaria, piena di amore hai saputo assecondare in maniera esemplare il piano salvifico di Dio, rendi i diaconi servi buoni e fedeli, insegnando loro la gioia di servire nella Chiesa con ardente amore.

Amen.

 

 

 

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