CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI
PROFILO
Questa Congregazione risulta dall'unificazione dei due Dicasteri originariamente
autonomi: la Congregazione per il Culto Divino (istituita, con tale
denominazione da Papa Paolo VI con la Costituzione Apostolica Sacra Rituum
Congregatio dell' 8 maggio 1969) e la Congregazione per la Disciplina dei
Sacramenti (istituita con tale denominazione da S. Pio X con la Costituzione
Apostolica Sapienti Consilio del 29 giugno 1908).
Già unificate da Paolo VI con la Costituzione Apostolica Constans nobis studium
dell'11 luglio 1975 e con la denominazione " S. Congregatio pro Sacramentis
et Cultu Divino", i due predetti Dicasteri furono restituiti in autonomia e
con le rispettive denominazioni "Congregazione per i Sacramenti" e
"Congregazione per il Culto Divino" da Giovanni Paolo II con
chirografo del 5 aprile 1984.
Con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus, pubblicata il 28 giugno 1988,
Giovanni Paolo II le ha nuovamente riunite in unico Dicastero con la
denominazione "Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei
Sacramenti".
FINALITÀ E COMPETENZE
Si occupa di tutto ciò che spetta alla Sede Apostolica circa le promozione e la
regolamentazione della Liturgia e, in primo luogo, dei Sacramenti. (P.B. art.
62).
Promuove l'azione pastorale liturgica in tutto ciò che riguarda la preparazione
e la celebrazione dell'Eucaristia, degli altri Sacramenti e dei sacramentali (P.B.
art. 64), nonché la celebrazione della domenica e delle altre feste dell'anno
liturgico e la Liturgia delle Ore.
ARTICOLAZIONE IN SETTORI ED UFFICI
Per l'attuazione delle predette finalità il Dicastero, con proprio
"Regolamento interno", approvato dalla Segreteria di Stato (prot.
340944 del 24 marzo 1994), ha ripartito la trattazione delle proprie competenze
in due Settori (Liturgico e Disciplinare) ciascuno articolato in due Uffici
(Culto (I) - Sacramenti (II) e Disciplina su Indulti, Dispense e Processi
canonici circa l'Ordine (III) e circa il Matrimonio rato e non consumato (IV).
IL SETTORE LITURGICO
Prepara studi volti a far crescere l'approfondimento della liturgia,
specialmente dei testi - in particolare delle editiones typicae - e dei riti.
Favorisce le iniziative per la formazione preparatoria e permanente del clero,
ed anche dei laici, in materia liturgica.
Rivede e conferma la traduzione dei libri liturgici ed i loro adattamenti,
preparati legittimamente dalle Conferenze Episcopali (P.B. art. 64 § 3).
Favorisce e tutela la disciplina liturgica e canonica dei sacramenti e
sacramentali, specialmente per quanto concerne la loro valida e lecita
celebrazione; concede, inoltre, indulti e dispense che in tale materia
oltrepassano le facoltà dei Vescovi diocesani (P.B. art. 63; 68).
Cura la compilazione, la correzione e la interpretazione dei testi e dei riti
liturgici, l'approvazione dei calendari particolari e dei Propri delle Messe e
della Liturgia delle Ore delle Chiese particolari, nonché degli Istituti che
godono di tale diritto (P.B. art. 64 § 2), le norme circa il culto delle sacre
reliquie, la conferma dei Patroni celesti e la concessione del titolo di
Basilica Minore (P.B. art. 69).
Si interessa delle questioni liturgiche inerenti alle feste di precetto, delle
preghiere e dei pii esercizi per il popolo cristiano e la loro rispondenza alla
liturgia e norme canoni che (P.B. art. 60 e Can. 1246 § 2 C.I.C.).
Promuove il lavoro degli organismi preposti alla Liturgia, approva e riconosce
gli statuti delle associazioni di questo tipo aventi carattere internazionale,
collabora con le apposite Commissioni o Istituti per la musica o il canto o I'
arte sacra (P.B. art. 65).
IL SETTORE DISCIPLINARE
Condivide con quello liturgico il rapporto con le Conferenze Episcopali e con i
singoli Vescovi e, con altri Dicasteri, la trattazione e soluzione delle
problematiche di mista competenza.
CIRCA L' "ORDINE SACRO"
Specificamente ed a norma della "Pastor Bonus" art. 62; 63; 68:
Tratta le dispense da irregolarità ed impedimenti per la liceità e validità
di ammissione agli Ordini (p .B., art. 63).
Concede indulti per la liceità dell'esercizio dell'Ordine in alcuni ministeri (P.B.,
art. 63).
Tratta e definisce i processi canonici per la dichiarazione di nullità
dell'Ordinazione (P.B., art. 68).
Tratta in Commissioni Speciali ed Ordinarie le cause di dispensa dagli obblighi
conseguenti all'Ordinazione ed allo stato clericale tanto per i Sacerdoti che
per i Diaconi, sia diocesani che religiosi tanto della Chiesa Latina che delle
Chiese Orientali (Lett. della Segreteria di Stato, n. 230.139 dell'8 febbraio
1989).
Ha competenza sulla "perdita dello stato clericale" connessa alla
dispensa dagli obblighi dell'Ordinazione e dai voti. (Ivi)
Provvede ad esaminare gli atti dei processi giudiziari per "dimissione
dallo stato clericale" e ad integrarne la sentenza penale con la dispensa
pontificia dagli obblighi. (Ivi)
E competente ad esaminare e presentare alla considerazione del Sommo Pontefice i
casi per la "dimissione allo stato clericale" da irrogare "in
poenam" ed "ex officio"(praeter Can.1342, § 2) in situazioni di
particolare gravità.
Provvede alla eventuale riammissione allo "stato clericale" ed alla
riabilitazione per l'esercizio del ministero i chierici che, dopo la defezione e
la laicizzazione, ne facciano richiesta a norma del Can. 293.
CIRCA IL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO
Concede le dispense dagli impedimenti riservati alla Sede Apostolica, a norma
del can. 1078, § 2, nn. 1-2, con rarissime eccezioni riguardanti il n. 3, ma
solo per riconosciute cause canoniche, circostanze particolari ed il monitum
dell'Ordinario, specificando che la concessione della grazia non può
significare né il mutamento della norma canonica, né la instaurazione di una
prassi.
Provvede alla legittimazione della prole (iuxta can. 1103).
Per la sanatio in radice ci si riferisce ai casi riservati alla Sede Apostolica
e che quindi esulano dalle competenze ordinarie dei Vescovi diocesani, iuxta ca.
1165 § 1.
Concede e rinnova le facoltà ai Vescovi diocesani per i c.d. testes qualificati
(cfr. can. 1112, §1), là dove c'è la penuria di sacerdoti e diaconi. La
Congregazione con lettera del 22 novembre 1997 ha notificato il riordino della
materia, eliminando il rinnovo quinquennale delle facoltà e rilasciandole a
tempo indeterminato donec aliter provideatur.
Risolve i casi incerti e complessi di morte presunta di uno dei coniugi, iuxa
ca. 1707, §3.
Annesso alla Congregazione è lo Studio per l'annuale Corso di prassi
amministrativa sui processi di matrimonio rato e non consumato e per la
trattazione delle cause relative alla Sacra Ordinazione.
La Congregazione è attualmente costituita da 40 Membri (E.mi Cardinali,
Arcivescovi e Vescovi), e presieduta attualmente da Sua Eminenza il Cardinale
Francis Arinze. Il Segretario è S.E. Mons. Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, Arcivescovo titolare di
Umbriatico, e il Sottosegretario
è Monsignor Mario Marini. Nel Dicastero prestano servizio stabile altre 32 persone tra
Officiali, Scrittori e Ordinanze.
La Congregazione è assistita, inoltre, per i settori di competenza, da 21
Consultori per il Culto Divino, e 11 per la Disciplina dei Sacramenti, e da 73
Commissari per le cause di dispensa del matrimonio rato e non consumato e per la
dispensa dagli obblighi del diaconato e del presbiterato.
Inoltre la Congregazione pubblica la Rivista bimestrale NOTITIAE, edita dalla
Libreria Editrice Vaticana ed a cui bisogna rivolgersi per l'abbonamento.
Indirizzo postale: Palazzo delle Congregazioni Piazza Pio XII, 10 00120 CITTÀ
DEL VATICANO
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