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Omnes Christifideles
Sacra Congregazione per il Clero -
Roma, 25/01/1973
Lettera Circolare circa i Consigli pastorali
Proemio
1902
1. Tutti i fedeli, consacrati, per mezzo dei sacramenti dell’iniziazione
cristiana, dallo Spirito santo " a formare un tempio spirituale e un
sacerdozio santo ",1 sono chiamati dallo stesso Cristo signore a cooperare
attivamente a tradurre in atto la missione salvifica dell’intero popolo
sacerdotale di Dio. 2 Non tutti i fedeli però esercitano nello stesso modo
questa comune responsabilità, ma nella organica comunione ecclesiastica a
ciascuno è assegnato un compito speciale, secondo la propria condizione. 3
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Ci sono innanzitutto i sacri ministri, che scelti tra gli
altri fedeli, sono costituiti per il servizio gerarchico di questi, 4 e che
"già in antico sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi";5 essi, in
forza del sacramento dell’ordine ricevuto, " sono destinati
principalmente e propriamente al sacro ministero ",6 e in virtù della
sacra potestà di cui godono istruiscono, santificano e reggono nel nome e per
autorità di Cristo 7 tutto il popolo di Dio esercitando i diversi ordini in
diversa maniera. Tutti i religiosi, poi, insigniti o meno del sacerdozio
ministeriale, con la pubblica consacrazione che professano davanti alla
comunità ecclesiale 8 " testimoniano in modo splendido e singolare che il
mondo non può essere trasfigurato e offerto a Dio senza lo spirito delle
beatitudini ".9 I laici infine, "sono chiamati a contribuire, quasi
dall’interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo mediante l’esercizio
del proprio ufficio e sotto la guida dello spirito evangelico, e in questo modo,
a manifestare Cristo agli altri, principalmente con la testimonianza della loro
stessa vita, e con il fulgore della loro fede, della loro speranza e carità
", essi, inoltre, " possono anche essere chiamati in diversi modi a
collaborare più immediatamente con l’apostolato della gerarchia ".10
1904
2. Così la missione di salvezza dell’intero popolo di Dio,
in cui tutti i fedeli hanno la loro parte di responsabilità, conformemente alla
loro condizione nella chiesa, non può essere limitata esclusivamente alla
missione dei sacri pastori o alla gerarchia ecclesiastica: " I pastori
infatti sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli
tutto il peso della missione salvifica della chiesa verso il mondo, ma che il
loro eccelso ufficio è di pascere i fedeli e di riconoscere i loro ministeri e
carismi, in modo che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene
comune ".11 Per questo il concilio ecumenico Vaticano II aggiunge:
"Nell’esercizio di questa attività pastorale, (i vescovi) rispettino i
compiti spettanti ai loro diocesani nelle cose di chiesa, riconoscendo loro
anche il dovere e il diritto di collaborare attivamente all’edificazione del
corpo mistico di Cristo".12
1905
3. Tuttavia questa partecipazione di tutti i fedeli nella
missione della chiesa non è identica alla partecipazione di alcuni nell’esercizio
della potestà ecclesiastica. Nella chiesa infatti, per volontà del suo divino
fondatore, il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o
gerarchico differiscono per essenza e non solo nel grado. 13 Perciò l’ufficio
pastorale, cioè di insegnare, santificare e governare, e la sua necessaria
potestà non sono state trasmesse dal Signore a tutta la comunità dei fedeli,
14 ma vengono conferiti ai sacri pastori con una speciale consacrazione e con la
missione canonica. 15 I vescovi diocesani " reggono le chiese particolari a
loro affidate, come vicari e legati di Cristo, con il consiglio, la persuasione,
l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale però
non si servono se non per edificare il proprio gregge nella verità e nella
santità, ricordandosi che chi è più grande deve fare come il più piccolo, e
chi è capo, come il servo (cf. Lc 22,26-27). Questa potestà che
personalmente esercitano nel nome di Cristo è propria, ordinaria e immediata
".16
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4. I fedeli, invece, non insigniti del sacerdozio
ministeriale, oltre alla partecipazione attiva sopra ricordata nella missione
apostolica della chiesa, 17 sono in grado di prestare anche un aiuto allo stesso
ufficio pastorale proprio e irrinunciabile della gerarchia. Tutti i fedeli
dunque " secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la
facoltà, anzi talora anche il dovere di far conoscere il loro parere su cose
concernenti il bene della chiesa ",18 cosa che può avvenire anche grazie a
istituzioni stabilite a tal fine dal diritto. Sulla base di questi principi, il
concilio Vaticano II ha annoverato e raccomandato tra i cooperatori del vescovo
diocesano nel compito pastorale 19 il consiglio pastorale " alla cui
presidenza sta il vescovo e di cui fanno parte chierici religiosi e laici,
appositamente eletti ".20
1907
Tenuto presente questo desiderio del concilio, il sommo
pontefice Paolo VI con il motu proprio Ecclesiae sanctae, del 6 agosto 1966 21
dettò alcune norme in materia, in base alle quali in parecchie diocesi sono
avvenute o avvengono le prime sperimentazioni circa l’istituzione del
consiglio pastorale. La sessione generale del sinodo dei vescovi tenuta nell’anno
1971, espresse questo desiderio: " Il consiglio pastorale, in cui hanno
parte chierici, religiosi e laici scelti (cf. CD 27), offra con il suo studio e
la sua riflessione le indicazioni necessarie, affinché la comunità diocesana
possa preordinare organicamente l’attività pastorale ed efficacemente
compierla. Quanto più invero cresce ogni giorno la cooperazione vicendevole e
responsabile dei vescovi e dei presbiteri soprattutto grazie ai consigli
presbiterali, tanto più è da desiderare che nelle singole diocesi si
costituisca il consiglio pastorale ".22
Riunione della congregazione plenaria
1908
5. La congregazione per il clero, cui compete attendere a
tutto quanto riguarda i consigli pastorali, 23 mandò una lettera ai presidenti
delle conferenze episcopali in data 12 marzo 1971, invitando i vescovi a
notificare a questa sacra congregazione i loro consigli o proposte riguardanti
sia le sperimentazioni finora compiute sia le eventuali norme da emanare.
Inoltre la congregazione per il clero invitò anche la congregazione per le
chiese orientali e la congregazione per l’evangelizzazione dei popoli a dare
il loro parere. Considerate le risposte, questa sacra congregazione ritenne
opportuno convocare una congregazione plenaria mista alla quale furono invitati
la congregazione dei vescovi e quella dei religiosi, e degli istituti secolari,
nonché il consiglio dei laici. Si tenne questa congregazione plenaria il 15
marzo 1972, e le conclusioni, approvate dal sommo pontefice Paolo VI, vengono
qui succintamente esposte.
Il nuovo organo consultivo del vescovo
1909
6. Dalle risposte avute e dalle decisioni prese, scaturì un
parere comune ai membri della plenaria circa l’importanza e l’opportunità
di costituire il consiglio pastorale. Poiché un lavoro di collaborazione
richiede la convergenza matura di tutti, è opportuno che i singoli vescovi
diocesani 24 considerino attentamente con una riflessione comune sia in seno
alla conferenza episcopale sia col proprio presbiterio, se esistono le
condizioni favorevoli all’istituzione del consiglio pastorale, e insieme
procurino di favorire quelle condizioni di cose e di persone richieste per la
istituzione del consiglio stesso e per il suo ordinato lavoro. Nel caso in cui
il vescovo ritenga opportuno di costituire nella propria diocesi il consiglio
pastorale, ne faccia stendere gli statuti e li approvi lui stesso.
La composizione del consiglio pastorale
1910
7. Per quanto concerne la composizione del consiglio
pastorale, sebbene i membri di questo consiglio non si possano dire
rappresentanti in senso giuridico dell’intera comunità diocesana, conviene
tuttavia che esso si offra nei limiti del possibile come una certa immagine o un
segno di tutta la diocesi, e perciò sembra sommamente conveniente che vi
facciano parte sacerdoti, religiosi e laici che esprimano le diverse esigenze ed
esperienze. Perciò le persone che vengono deputate al consiglio pastorale siano
scelte in modo da rappresentare veramente tutta la porzione del popolo di Dio
che costituisce la diocesi, tenendo conto delle varie zone della diocesi, delle
condizioni sociali e delle professioni, nonché della parte che tali persone o
come singole o associate con altre hanno nell’apostolato. Soprattutto si
consideri il prestigio e la prudenza di cui godono. Giova anche ascrivere tra
quelle persone laici e sacerdoti che ricoprono uffici da esercitare nell’intera
diocesi. Bisogna tuttavia che tutti i membri del consiglio siano in piena
comunione con la chiesa cattolica e idonei ad accettare questo incarico nella
chiesa e a svolgerlo convenientemente.
1911
Qualunque sia la forma che il vescovo liberamente sceglie per
determinare la composizione del suo consiglio pastorale, conviene però che la
maggior parte dei membri siano laici, perché la comunità diocesana è
costituita in massima parte dai fedeli laici.
1912
Oltre a presbiteri, è necessario che in questo consiglio
siano cooptati anche i diaconi permanenti, là dove ci sono. Quanto ai religiosi
ed alle religiose, siano nominati dal vescovo, con la licenza del superiore o
della superiora competente.
1913
Conviene da ultimo che il numero dei membri del consiglio
pastorale non sia troppo grande, cosicché possa attendere in modo soddisfacente
al lavoro affidatogli.
1914
Il consiglio pastorale, per quanto sia per natura sua
costituito in modo stabile, tuttavia " quanto ai membri e all’attività
può essere a tempo determinato e può adempiere al suo ufficio
occasionalmente".25 Conviene dunque che i membri del consiglio pastorale,
eccetto quelli che a norma degli statuti sono designati a motivo dell’ufficio
che ricoprono in diocesi, siano nominati per il tempo determinato negli statuti.
Affinché però non venga meno il consiglio nella sua totalità, sembra essere
conveniente che nella sua rinnovazione si ricorra al sistema rotatorio, in modo
che, alle scadenze stabilite, una parte cessi dalla carica e nuovi membri siano
nominati al loro posto.
La natura consultiva del consiglio pastorale
1915
8. Il consiglio pastorale " ha voce soltanto consultiva
". 26 Infatti i consigli e i suggerimenti dei fedeli che vengono proposti
nell’ambito della comunione ecclesiastica e in uno spirito di vera unità,
possono recare non piccola utilità per giungere ad una deliberazione. L’obbedienza
attiva e il rispetto poi, che i fedeli devono mostrare verso i sacri pastori,
invece di impedire, favoriscono piuttosto l’aperta e sincera manifestazione su
ciò che richiede il bene della chiesa. Il vescovo pertanto faccia gran conto
delle proposte e dei suggerimenti del consiglio e dia molto peso a un parere
votato alla unanimità, 27 salva però restando la libertà e l’autorità che
gli competono di diritto divino per pascere la porzione del popolo di Dio a lui
affidata.
I problemi che possono essere affidati
allo studio del consiglio pastorale
1916
9. Compito del consiglio pastorale è " di studiare ed
esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre
pratiche conclusioni, sì da promuovere la conformità col vangelo della vita e
dell’attività del popolo di Dio ".28 Al suo studio possono perciò
essere affidate quelle questioni che o indicate dal vescovo diocesano o proposte
dai membri del consiglio e da lui accolte, si riferiscono all’esercizio della
cura pastorale nell’ambito della diocesi. Tuttavia il consiglio non ha
competenza per pronunciarsi circa le questioni generali riguardanti la fede, l’ortodossia,
i principi morali o le leggi della chiesa universale; maestro della fede nella
diocesi è infatti soltanto il vescovo, sempre - come è ovvio - in comunione
col capo e coi membri del collegio episcopale. 29
1917
Circa le questioni pastorali concernenti l’esercizio della
giurisdizione o della potestà di governo, il vescovo ha già un proprio senato
che lo aiuta con i suoi consigli, cioè il consiglio presbiterale. 30 Nulla
però impedisce che il consiglio pastorale esamini questioni e dia al vescovo
suggerimenti per la cui messa in esecuzione si richieda un atto di
giurisdizione: in questo caso il vescovo considererà la cosa e prenderà una
decisione dopo aver ascoltato, se sarà opportuno, il consiglio presbiterale.
1918
Il consiglio pastorale dunque potrà prestare un aiuto
utilissimo al vescovo, facendo proposte e dando suggerimenti riguardo alle
iniziative missionarie, catechetiche e apostoliche nell’ambito diocesano;
riguardo alla promozione della formazione dottrinale e della vita sacramentale
dei fedeli; riguardo all’aiuto da dare all’azione pastorale dei sacerdoti
nei diversi ambiti sociali, o zone territoriali della diocesi; circa il modo di
sensibilizzare sempre meglio la pubblica opinione sui problemi che riguardano la
chiesa, ecc. Il consiglio pastorale può essere anche molto utile per effettuare
uno scambio reciproco di esperienze e per proporre iniziative di vario genere,
così da rivelare più chiaramente al vescovo le concrete necessità della
popolazione diocesana e suggerirgli la linea più conveniente di azione
pastorale.
1919
Anche dopo la creazione del consiglio pastorale, rimane sempre
intatto il diritto di cui godono tutti i fedeli, anche se non sono membri del
consiglio stesso, di manifestare onestamente ai sacri pastori le necessità e i
loro desideri con la libertà e la fiducia che si addicono ai figli di Dio e ai
fratelli in Cristo, sempre con veracità e con prudenza e nel rispetto della
integrità della fede. 31
La convocazione e la durata del consiglio pastorale
1920
10. Compete al vescovo della diocesi convocare il consiglio
pastorale secondo le necessità dell’apostolato. Presiede di diritto il
consiglio lo stesso vescovo della diocesi, e in casi particolari un suo
delegato, se lo riterrà opportuno. Dal momento che gli studi e le conclusioni
pratiche del consiglio pastorale sono per loro natura informazioni e
suggerimenti offerti al vescovo, lo stesso potrà accettare e mandare ad effetto
a norma del diritto i documenti elaborati dal consiglio pastorale in base alla
sua discrezione e autorità, e provvederà a diffonderli se lo riterrà
opportuno. "Affinché il consiglio raggiunga veramente il suo scopo, è
conveniente che studi preventivi precedano il lavoro in comune, con l’ausilio,
se occorre, degli istituti e degli uffici che operano a questo fine ".32
Pertanto sarà opportuno che, sotto la guida del vescovo, sia preparato per
tempo un elenco dei problemi da trattare e sia trasmesso a tutti i membri del
consiglio insieme con i voti o gli studi che possono essere più utili ad un
esame più profondo dei predetti problemi.
1921
11. In caso di vacanza della sede episcopale il consiglio
pastorale decade. Nulla vieta tuttavia che, se le circostanze lo suggeriscono,
chi svolge le funzioni di ordinario, mentre la sede episcopale è vacante,
convochi i membri del consiglio pastorale per consultarsi con loro.
Gli altri consigli che presentano somiglianze
con il consiglio pastorale
1922
12. I membri della congregazione plenaria, tenendo conto della
natura diocesana del consiglio pastorale, hanno ritenuto che niente impedisce
che nell’ambito della diocesi siano istituiti consigli della stessa natura e
della stessa funzione, tanto parrocchiali che zonali (per diversi vicariati
foranei, o per categorie sociali, ecc.). Gli stessi padri, invece, non hanno
ritenuto opportuno, almeno per ora, che vengano istituiti consigli pastorali o
altri organismi simili in ambito interdiocesano, provinciale, regionale,
nazionale o internazionale, senza peraltro escludere la costituzione di organi
speciali di natura tecnica o esecutiva, che abbiano il compito di prestare aiuto
ai vescovi riuniti nelle conferenze, valorizzando la collaborazione di fedeli
scelti.
Conclusioni
1923
13. Con la presente lettera questo sacro dicastero intende
proporre i principi e i criteri di ordine generale, approvati dal romano
pontefice, che sono emersi dalla consultazione delle conferenze episcopali e
dalla discussione dei membri della plenaria, e che potranno aiutare i vescovi
nell’attuare il loro grave compito per ciò che riguarda la costituzione e il
modo di procedere del consiglio pastorale. Si nutre inoltre la speranza che le
conferenze episcopali vorranno comunicare a questa sacra congregazione le
esperienze effettuate in questa materia, perché di esse si possa tenere il
debito conto anche in futuro.
Roma, 25 gennaio 1973.
Giovanni card. Wright, prefetto.
Pietro Palazzini, segretario.
Note :
1 Concilium Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, n. 10.
2 Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, n. 33; Decr. Apostolicam actuositatem, n. 3; Decr. Ad
Gentes, n. 11.
3 Cfr. Conc. Vat. Il, Decr. Apostolicam
actuositatem, n. 2; Const. dogm. Lumen gentium, n. 32; Presbyterorum
Ordinis, n. 2.
4 Cfr. Conc. Vat. Il, Const. dogm. Lumen
gentium, n. 24; Presbyterorum Ordinis, n. 12.
5 Conc. Vat. Il, Const. dogm. Lumen
gentium, n. 28.
6 Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
gentium, n. 31.
7 Cfr. Conc Vat II, Const. dogm. Lumen
gentium, nn. 11, 17 et 35, Decr. Christus Dominus, n. l l; Decr. Apostolicam
actuositatem, n. 2; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 2.
8 Cfr. Conc. Vat. Il, Decr. Perfectae
caritatis, nn. 1 et 5; Const. dogm. Lumen gentium, n. 44.
9 Conc. Vat. Il, Const. dogm. Lumen
gentium, n. 31.
10 Conc. Vat. Il, Const. dogm. Lumen
gentium, nn. 31, 33; cfr. Const. past. Gaudium et spes, n. 43; Decr.
Apostolicam actuositatem, n. 15.
11 Conc Vat. II Const. dogm. Lumen
gentium, n. 30.
12 Conc. Vat. II, Decr. Christus
Dominus, n. 16.
13 Cfr. Conc. Vat. II Const. dogm. Lumen
gentium, n. 10.
14 Cfr. Paulus VI Alloc. diei 17
maii 1972; Alloc. diei 28 ian 1971 ad Praelatos Auditores,
Officiales et Advocatos Tribunalis Sacrae Romanae Rotae: AAS 63, 1971, pp.
135 ss.; Alloc diei 25 aug. 1971: Scritti e Discorsi, 30, Siena
1971, p. 108, Alloc. diei 1 sept. 1971: ibid., pp. 111-116;
Alloc diei 6 oct. 1971: ibid, pp. 186-190; Alloc. diei 23
dec. 1971 ad Em.mos Patres Cardinales, ad Romanae Curiae Pontificalisque
Domus Praelatos AAS 64, 1972, p. 32.
15 Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm.
Lumen gentium n 21 et Nota explicativa praevia, n. 2.
16 Conc. Vat. II, Const dogm Lumen
gentium, nn 27.
17 Conc. Vat. II, Const dogm Lumen
gentium, nn 37.
18 Ibid.
19 "Episcopi in munere pastorali
cooperatores" est titulus sub quo veniunt nn. 25-35 Decr. Christus
Dominus.
20 Conc. Vat. II, Decr. Christus
Dominus, n. 27.
21 Cfr. AAS 58, 1966, pp. 757-787.
22 Propositiones De sacerdotio
ministeriali, Pars altera, II, n. 3, publici iuris factae iussu Summi
Pontificis, die 30 novembris 1971.
23 Cfr Const. ap. Regimini Ecclesiae
Universae, 15 aug. 1967, n. 68, par. 1.
24 Cfr. Motu Proprio Ecclesiae Sanctae,
1, n. 17, § 1.
25 Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 1, n.
16, § 2.
26 Ibid., 1, n. 16, § 2.
27 Cfr. Servatis servandis, CIC, can. 105,
1.
28 Conc. Vat. II, Decr. Christus
Dominus, n. 27; Cfr. Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, I n. 16 §
1.
29 Cfr. Conc. Vat. II, Const. dogm. Lumen
Gentium, n. 25 Decr. Christus Dominus, nn. 12-14.
30 Conc. Vat. II, Decr. Christus
Dominus, n. 27; Cfr. Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 1, n. 15; S.
Congregatio pro Clericis, Litterae Circulares, diei 11 apr. 1970.
31 Cfr. Conc. Vat. II, Const, dogm. Lumen
Gentium, n. 37.
32 Motu Proprio Ecclesiae Sanctae, 1, n.
16, § 4.
* E foliis eiusdem S. Congregationis ; Enchiridion
Vaticanum vol. IV, 1902-1923 ; Leges Ecclesiae 4166.
Adn. H. SCHMITZ in AKKR 142 (1973)
417-435; Il Regno - doc. 18 (1973) 508.
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