SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI
SECOLARI
SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI
CRITERI DIRETTIVI SUI RAPPORTI TRA
I VESCOVI E I RELIGIOSI NELLA CHIESA
INTRODUZIONE
I vicendevoli rapporti tra i vari membri del popolo di Dio
hanno oggi suscitato una particolare attenzione. La dottrina conciliare,
infatti, sul mistero della chiesa e i progressivi mutamenti culturali hanno
sospinto a tal punto di maturazione le attuali condizioni da far emergere
problemi del tutto nuovi, dei quali non pochi sono indubbiamente risultati
positivi, anche se delicati e complessi. Or appunto nel quadro di questi
problemi vanno poste le relazioni scambievoli tra i vescovi e i religiosi, le
quali destano speciali sollecitudini. Non v'è dubbio, infatti, che si
rimanga colti da suggestivo stupore, se solo si pensa al fatto - la cui portata
merita davvero particolare approfondimento - che le religiose in tutto il mondo
sono più di un milione, ossia una suora per ogni 250 donne cattoliche, e
i religiosi circa 270.000, tra i quali i sacerdoti costituiscono
complessivamente il 35,6 per cento di tutti i sacerdoti della chiesa e in alcune
regioni arrivano ad essere più della metà del loro insieme, come,
ad esempio, nelle terre africane e in alcune parti dell'America latina.
Le due sacre congregazioni, per i vescovi e per i
religiosi e gl'istituti secolari, nel decimo anno della promulgazione dei
decreti Christus Dominus e Perfectae caritatis (28 ottobre 1965) hanno celebrato
un'assemblea plenaria mista (16-18 ottobre 1975) con la consultazione e
collaborazione delle conferenze nazionali dei vescovi, delle unioni nazionali
dei religiosi, nonché delle unioni internazionali dei superiori e delle
superiore generali. In tale assemblea plenaria furono affrontate, come temi
principali, le seguenti questioni: a) che cosa i vescovi si aspettano dai
religiosi; b) che cosa i religiosi dai vescovi; c) con quali mezzi si possa
praticamente ottenere un'ordinata e feconda azione tra i vescovi e i religiosi
sia sul piano diocesano sia sul piano nazionale e internazionale.
Inoltre, fissati i criteri generali ed effettuate varie
aggiunte al testo delle proposte presentato ai padri, l'assemblea plenaria
deliberò che si elaborasse un documento, nel quale venissero indicati
degli orientamenti pastorali.
Pubblichiamo ora questo documento, redatto anche con il
contributo delle sacre congregazioni per le chiese orientali e per
l'evangelizzazione dei popoli.
L'argomento trattato è circoscritto in limiti ben
determinati: in esso infatti si discute sul tema riguardante i rapporti tra i
vescovi e i religiosi di qualsiasi rito e territorio, con l'intento soprattutto
di contribuire ad agevolarne l'espletamento pratico. Oggetto di diretta
discussione sono quelle relazioni, che opportunamente devono sussistere fra gli
ordinari locali, gli istituti religiosi e le società di vita comune; non
si fa pertanto riferimento diretto agli istituti secolari, se non per quanto
concerne i principi generali della vita consacrata (cf. PC 11) e il loro
inserimento nelle chiese particolari (cf. CD 33).
Il testo comprende due parti: una dottrinale, l'altra
normativa; e l'intento è quello di tracciare una linea direttiva, per una
migliore e sempre più efficiente applicazione dei principi rinnovatori
indicati dal concilio ecumenico Vaticano II.
Parte prima
ALCUNI ELEMENTI DOTTRINALI
Prima di precisare delle norme pastorali circa alcuni
problemi sorti nelle relazioni, che intercorrono tra i vescovi e i religiosi,
pare evidente che si debba presentare una breve sintesi dottrinale, che valga a
individuare i principi, su cui tali rapporti si fondano. Per altro
l'esposizione, pur compendiosa, di tali principi presuppone l'ampio sviluppo
dottrinale dei documenti conciliari.
Capitolo I
LA CHIESA IN QUANTO E' UN POPOLO "NUOVO"
Non secondo la carne, ma nello Spirito (LG 9)
1. Il concilio ha messo in evidenza la singolare natura
costitutiva della chiesa, presentandola come mistero (cf. LG 1). Dal giorno di
pentecoste (cf. LG 4), infatti, esiste nel mondo un popolo nuovo, che vivificato
dallo Spirito santo, si raduna in Cristo per accedere al Padre (cf. Ef 2, 18). I
membri di questo popolo sono convocati da tutte le nazioni e si fondono tra loro
in così intima unità (cf. LG 9) da non potersi semplicemente
spiegare con qualsivoglia modulo sociologico: giacché è insita in
essa una vera novità, che trascende l'ordine umano. Pertanto solo in
questa trascendente prospettiva si possono rettamente interpretare i mutui
rapporti tra i vari membri della chiesa. L'elemento dunque, sul quale si fonda
l'originalità di questa natura, è la stessa presenza dello Spirito
santo. Egli infatti è vita e forza del popolo di Dio e coesione della sua
comunione, è vigore della sua missione, sorgente dei suoi molteplici
doni, vincolo della sua mirabile unità, luce e bellezza del suo potere
creativo, fiamma del suo amore (cf. LG 4, 7, 8, 9, 12, 18, 21). Il risveglio
spirituale e pastorale, infatti, di questi ultimi anni rivela, in virtù
della presenza dello Spirito santo - alla quale alcuni serpeggianti abusi, pur
inquietanti, non risulta che abbiano recato la minima ombra -, un particolare
momento di privilegio (cf. EN 75) per una fiorente giovinezza nuziale della
chiesa, protesa verso il giorno del suo Signore (cf. Ap 22, 17).
"Un solo corpo", in cui "gli uni sono
membri degli altri" (Rm 12,5; cf. 1Cor 12,13)
2. Nel mistero della chiesa l'unità in Cristo
comporta una mutua comunione di vita tra i membri. Infatti "Dio volle
santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza legame tra loro, ma
volle costituirli in popolo" (LG 9). La stessa presenza vivificante dello
Spirito Santo (cf. LG 7) costruisce in Cristo l'organica coesione: egli "unifica
la chiesa nella comunione e nel ministero, la coordina e la dirige con diversi
doni gerarchici e carismatici e l'abbellisce dei suoi frutti" (LG 4; cf. Ef
4, 11-12; 1 Cor 12,4; Gal 5,22).
Gli elementi, quindi, che differenziano i vari membri tra
loro, i doni, cioè, gli uffici e i vari compiti, costituiscono in
sostanza una specie di complemento reciproco e in effetti sono ordinati
all'unica comunione e missione del medesimo corpo (cf. LG 7; AA 3). Il fatto
pertanto che nella chiesa si possa essere pastori, laici o religiosi, non
comporta disuguaglianza quanto alla dignità comune dei membri (cf. LG
32), ma esprime piuttosto l'articolazione delle giunture e delle funzioni di un
organismo vivo.
Convocati a costituire un "sacramento visibile"
(LG9)
3. La novità del popolo di Dio, nel suo duplice
aspetto, di organismo sociale visibile e di presenza divina invisibile in intima
connessione tra loro, è paragonabile allo stesso mistero del Cristo:
infatti, "come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di
salvezza, a lui indissolubilmente unito, in modo non dissimile l'organismo
sociale della chiesa serve allo Spirito di Cristo, che la vivifica, per la
crescita del corpo" (LG 8; cf. Ef 4, 16). Pertanto l'intima scambievole
connessione dei due elementi conferisce alla chiesa quella sua speciale natura
sacramentale, in virtù della quale essa del tutto trascende i limiti di
qualsivoglia prospettiva semplicemente sociologica. Infatti il concilio ha
potuto affermare che il popolo di Dio è nel mondo come "sacramento
visibile di unità salvifica" (LG 9; cf. LG 1, 8,48; GS 42; AG 1, 5)
per tutti gli uomini.
Le attuali evoluzioni sociali e i mutamenti culturali a cui
noi stessi assistiamo, anche se suscitano, nella chiesa, l'esigenza di rinnovare
non pochi, forse, dei suoi aspetti umani, non valgono tuttavia a scalfire,
neppur minimamente, questa sua peculiare struttura di sacramento universale di
salvezza; anzi quegli stessi mutamenti che sono da promuovere, serviranno nello
stesso tempo a mettere maggiormente in luce questa sua natura.
Destinati a testimoniare e ad annunziare il vangelo
4. Tutti i membri, pastori, laici e religiosi, partecipano,
nel modo ch'è proprio di ciascuno, alla natura sacramentale della chiesa;
parimenti ognuno, secondo il proprio ruolo, deve essere segno e strumento sia
dell'unione con Dio sia della salvezza del mondo. Per tutti, infatti, duplice è
l'aspetto della vocazione: a) vocazione alla santità: "tutti nella
chiesa, sia che appartengano alla gerarchia sia che da essa siano diretti, sono
chiamati alla santità" (LG 39); b) vocazione all'apostolato: la
chiesa intera "è spinta dallo Spirito santo a cooperare, perché
venga eseguito il piano di Dio" (LG 17; cf. AA 2; AG 1,2,3,4,5).
Pertanto, prima di considerare la diversità dei
doni, degli uffici e dei compiti, è necessario ammettere come
fondamentale la vocazione comune all'unione con Dio per la salute del mondo. Ora
questa vocazione richiede in tutti, come criterio di partecipazione alla
comunione ecclesiale, il primato della vita nello Spirito, in base a cui si
hanno in privilegio l'ascolto della Parola, la preghiera interiore, la coscienza
di vivere come membro di tutto il corpo e la sollecitudine dell'unità, il
fedele adempimento della propria missione, il dono di sè nel servizio e
l'umiltà del pentimento. Da questa comune vocazione battesimale alla vita
nello Spirito scaturiscono chiarificanti esigenze ed efficaci influssi sui
rapporti, che devono intercorrere tra i vescovi e i religiosi.
Capitolo II
IL MINISTERO DEI VESCOVI NELL'ORGANICA COMUNIONE
ECCLESIALE
La comunione propria del popolo di Dio e la sua
eccellenza
5. La comunione organica tra i membri della chiesa è
in tal modo frutto dello stesso Spirito santo, che necessariamente presuppone
l'iniziativa storica di Gesù Cristo e il suo esodo pasquale. Lo Spirito
santo, infatti, è lo Spirito del Signore: Gesù Cristo, "innalzato
alla destra di Dio" (At 2,33), "ha effuso sui suoi discepoli lo
Spirito promesso dal Padre" LG 5). Ora se lo Spirito è come l'anima
del corpo (cf. LG 7), Cristo ne è senza alcun dubbio il capo (cf. LG 7);
da entrambi dunque procede la coesione organica dei membri (cf. 1 Cor 12-13; Col
2, 19). In questi pertanto non può sussistere una vera docilità
verso lo Spirito senza fedeltà verso il Signore, che lo invia; da Cristo
infatti "tutto il corpo, rifornito e compaginato mediante le articolazioni
e i legamenti, cresce secondo quello sviluppo che è da Dio" (Col 2,
19).
Perciò la comunione organica della chiesa non è
esclusivamente spirituale, cioè nata, comunque sia, dallo Spirito santo e
di per sè anteriore alle funzioni ecclesiali e creatrice di esse, ma è
simultaneamente gerarchica, in quanto derivata, per impulso vitale, da
Cristo-capo. Gli stessi doni, immessi dallo Spirito, sono precisamente voluti da
Cristo e per loro natura diretti alla compagine del corpo, per vivificarne le
funzioni e le attività. Cristo "è il capo del corpo, il
principio, il primogenito dai morti, affinché in tutto abbia lui il
primato" (cf. LG 7; Col 1, 15-18). Così la comunione organica della
chiesa, sia quanto all'aspetto spirituale sia quanto alla sua natura gerarchica,
trae origine e vigore simultaneamente da Cristo e dal suo Spirito. Giustamente
dunque e a proposito l'apostolo Paolo ha più volte enunziato in intima e
vitale convergenza le formule "in Cristo e nello Spirito" (cf. Ef 2,
21-22; e passim nelle epistole).
Cristo-capo è presente nel ministero
episcopale
6. Il Signore stesso "ha istituto nella sua chiesa
vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo" (LG 18). Tra questi
ministeri quello episcopale è fondamento di tutti gli altri. I vescovi,
poi, in comunione gerarchica con il romano pontefice, costituiscono il collegio
episcopale, così che esprimono nel loro insieme ed effettuano, nella
chiesa-sacramento, la funzione di Cristo-capo: "nella persona dei vescovi",
infatti, "con i sacerdoti accanto a loro, è presente in mezzo ai
credenti il signore Gesù Cristo, pontefice sommo... (I vescovi)
sostengono le parti dello stesso Cristo, maestro, pastore e pontefice, e nella
persona di lui agiscono" (LG 21; cf 27 28 PO 1; CD 2; PO 2). Nessun altro,
all'infuori del vescovo, svolge nella chiesa una funzione organica di fecondità
(cf. LG 18, 19), di unità (cf. LG 23) e di spirituale potestà (cf.
LG 22) così fondamentale, che influisca su tutta l'attività
ecclesiale. Sebbene infatti nel popolo di Dio venga variamente ripartita la
esplicazione di molteplici altri compiti e iniziative, tuttavia al romano
pontefice e ai vescovi compete il ministero di discernere e di armonizzare (cf.
LG 21), che comporta l'abbondanza di speciali doni dello Spirito e il peculiare
carisma dell'ordinamento dei vari ruoli in intima docilità d'animo verso
l'unico Spirito vivificante (cf. LG 12,24, ecc.).
Indivisibilità del ministero dei vescovi
7. II vescovo, con la collaborazione dei presbiteri, svolge
un triplice servizio verso la comunità dei fedeli, quello cioè di
insegnare, di santificare, di governare (cf. LG 25-27; CD 12-20; PO 4-6). Non si
tratta, per altro, di tre ministeri; ma, poiché Cristo nella nuova legge
ha fuso in radice tra di loro le tre funzioni di maestro, di liturgo e di
pastore, si tratta di un ministero unico nella sua origine. Pertanto il
ministero episcopale va esercitato in forma indivisibile nelle diverse sue
funzioni. Se poi le circostanze a volte richiedono che si ponga maggiormente in
luce uno di questi tre aspetti, non si dovranno, tuttavia, mai separare nè
trascurare gli altri due, affinché non ne venga in alcun modo infirmata
l'intima integrità di tutto il ministero. II vescovo, dunque, non solo
governa, nè solo santifica, nè solo insegna, ma, con l'assistenza
dei presbiteri, pasce il suo gregge insegnando, santificando, governando con
azione unica e indivisibile. Il vescovo, quindi, in virtù del suo stesso
ministero, è responsabile in modo particolare dell'accrescimento nella
santità di tutti i suoi fedeli, in quanto egli è "principale
dispensatore dei misteri di Dio e perfezionatore del suo gregge" secondo la
vocazione propria di ciascuno (cf. CD 15); dunque anche, e soprattutto, secondo
la vocazione dei religiosi.
Il compito della sacra gerarchia circa la vita
religiosa
8. Un'attenta riflessione sulle funzioni e sui doveri del
romano pontefice e dei vescovi circa la vita pratica dei religiosi conduce a
scoprire con particolare concretezza e chiarezza la sua dimensione ecclesiale,
cioè l'indubbio legame della vita religiosa con la vita e la santità
della chiesa (cf. LG 44). Dio, infatti, attraverso l'azione della sacra
gerarchia, consacra i religiosi ad un suo più alto servizio nel popolo di
Dio (cf. LG 44); parimenti la chiesa, attraverso il ministero dei suoi pastori,
"non solo erige con la sua sanzione la professione religiosa alla dignità
dello stato canonico, ma con la sua azione liturgica la presenta pure come stato
consacrato a Dio" (LG 45; cf. SC 80, 2). Inoltre i vescovi, come membri del
collegio episcopale, in armonia con la volontà del sommo pontefice sono
solidali in questo: cioè nel regolare sapientemente la pratica dei
consigli evangelici (cf. LG 45); nell'approvare autenticamente le regole
proposte (cf. LG 45), in modo che sia riconosciuta e conferita agli istituti una
missione tipicamente propria, venga in loro promosso l'impegno per la fondazione
di nuove chiese (AG 18,27) e siano loro affidati, secondo le circostanze,
compiti e mandati specifici; nel garantire con la loro sollecitudine che
gl'istituti "abbiano a crescere e fiorire secondo lo spirito dei fondatori,
sostenuti dalla loro autorità vigile e protettrice" (LG 45); nel
determinare l'esenzione di non pochi istituti "dalla giurisdizione degli
ordinari del luogo, in vista della comune utilità" (LG 45) della
chiesa universale "e per meglio provvedere all'incremento e al
perfezionamento della vita religiosa" (CD 35,3).
Alcune conseguenze
9. Le brevi considerazioni fin qui condotte circa la
comunione gerarchica nella chiesa non poca luce recano sui rapporti da coltivare
tra i vescovi e i religiosi:
a) Capo del corpo ecclesiale è Cristo, pastore
eterno, che ha proposto Pietro e gli apostoli e i loro successori, cioè
il romano pontefice e i vescovi, costituendoli sacramentalmente come suoi
vicari( cf. LG 18, 22, 27) e colmandoli di appropriati carismi; e nessun altro
ha il potere di esercitare alcuna funzione sia di magistero sia di
santificazione sia di governo, se non in partecipazione e in comunione con essi.
b) Anima del corpo ecclesiale è detto lo Spirito
santo: nessun membro del popolo di Dio, qualunque sia il ministero a cui dedica
l'opera sua, riassume personalmente in sè, nella loro totalità,
doni, uffici e compiti, ma deve entrare in comunione con gli altri. Le
differenze nel popolo di Dio, sia di doni che di funzioni, convergono insieme
tra loro e si completano a vicenda per l'unica comunione e missione.
c) I vescovi, in unione col romano pontefice, ricevono da
Cristo-capo il compito (cf. LC 21) di discernere i doni e le competenze, di
coordinare le molteplici energie e di guidare tutto il popolo a vivere nel mondo
come segno e strumento di salvezza. Ad essi quindi è pure affidato
l'ufficio di prendersi cura dei carismi religiosi, tanto più perché
la stessa indivisibilità del ministero pastorale li fa perfezionatori di
tutto il gregge. In tal modo, promuovendo la vita religiosa e proteggendola in
conformità delle sue proprie definite caratteristiche, i vescovi
adempiono un genuino dovere pastorale.
d) I pastori tutti, non dimentichi del monito apostolico di
non essere "come padroni tra i fedeli loro affidati, ma come divenuti
sincero modello del gregge" (1 Pt 5,3), saranno giustamente consapevoli del
primato della vita nello Spirito, che esige che siano insieme guide e membri;
veramente padri, ma anche fratelli; maestri della fede, ma principalmente
condiscepoli davanti al Cristo; perfezionatori, sì, dei fratelli, ma
anche veri testimoni della loro personale santificazione.
Capitolo III
LA VITA RELIGIOSA NELLA COMUNIONE ECCLESIALE
La natura "ecclesiale" degli istituti
religiosi
10. Lo stato religioso "non è intermedio tra la
condizione clericale e laicale", ma proviene dall'una e dall'altra quasi
come "dono speciale" per tutta la chiesa (cf. LG 43).
Esso consiste nella sequela di Cristo, professando
pubblicamente i consigli evangelici di castità, di povertà e di
obbedienza, e assumendo l'impegno di rimuovere tutti quegli ostacoli, che
potrebbero distogliere dal fervore della carità e dalla perfezione del
culto divino. Il religioso, infatti, "si dona totalmente a Dio sommamente
amato, così da essere con nuovo e speciale titolo destinato al servizio e
all'onore di Dio"; ciò "lo congiunge in modo speciale alla
chiesa e al suo mistero" e lo sospinge ad operare con indivisa didizione
per il bene di tutto il corpo (cf. LG 44).
Di qui chiaramente appare che la vita religiosa è un
modo particolare di partecipare alla natura sacramentale del popolo di Dio. La
consacrazione, infatti, di coloro che professano i voti religiosi, a questo
soprattutto è ordinata, che essi cioè offrano al mondo una
visibile testimonianza dell'insondabile mistero del Cristo, in quanto in se
stessi realmente lo rappresentino "o contemplante sul monte o annunziante
il regno di Dio alle turbe o mentre risana i malati e i feriti e converte i
peccatori al bene operare, oppure mentre benedice i fanciulli e fa del bene a
tutti, ma sempre in obbedienza alla volontà del Padre, che lo ha mandato"
(LG 46).
Dell'indole propria di ogni istituto
11. Molti sono nella chiesa gl'istituti religiosi e diversi
l'uno dall'altro, secondo l'indole propria di ciascuno (cf. PC 7, 8, 9, 10); ma
ognuno apporta la sua propria vocazione qual dono suscitato dallo Spirito,
mediante l'opera di "uomini e donne insigni" (cf. LC 45; PC 1, 2), e
autenticamente approvato dalla sacra gerarchia.
Lo stesso "carisma dei fondatori" (ET 11) si
rivela come un'esperienza dello Spirito trasmessa ai propri discepoli per essere
da questi vissuta, custodita, approfondita e costantemente sviluppata in
sintonia con il corpo di Cristo in perenne crescita. Per questo "la chiesa
difende e sostiene l'indole propria dei vari istituti religiosi" (LG 44;
cf. CD 33, 35, 1, 35,2, ecc.). Tale indole propria, poi, comporta anche uno
stile particolare di santificazione e di apostolato, che stabilisce una sua
determinata tradizione in modo tale, che se ne possano convenientemente cogliere
gli elementi oggettivi.
Pertanto, in quest'epoca di evoluzione culturale e di
rinnovamento ecclesiale, è necessario che l'identità di ogni
istituto sia conservata con tale sicurezza, che si possa evitare il pericolo di
una situazione non sufficientemente definita, per cui i religiosi, senza la
dovuta considerazione del particolare stile di azione proprio della loro indole,
vengano inseriti nella vita della chiesa in modo vago e ambiguo.
Alcuni connotati di un genuino "carisma"
12. Ogni carisma autentico porta con sè una certa
carica di genuina novità nella vita spirituale della chiesa e di
particolare operosa intraprendenza, che nell'ambiente può forse apparire
incomoda e può anche sollevare delle difficoltà, poiché non
sempre e subito è facile riconoscerne la provenienza dallo Spirito.
La nota carismatica propria di qualsivoglia istituto esige,
sia nel fondatore che nei suoi discepoli, una continua verifica della fedeltà
verso il Signore, della docilità verso il suo Spirito, dell'attenzione
intelligente alle circostanze e della visione cautamente rivolta ai segni dei
tempi, della volontà d'inserimento nella chiesa, della coscienza di
subordinazione alla sacra gerarchia, dell'ardimento nelle iniziative, della
costanza del donarsi, dell'umiltà nel sopportare i contrattempi: il
giusto rapporto fra carisma genuino, prospettiva di novità e sofferenza
interiore comporta una costante storica di connessione tra carisma e croce, la
quale, al di sopra di ogni motivo giustificante le incomprensioni, è
sommamente utile a far discernere l'autenticità di una vocazione.
Anche ai singoli religiosi certamente non mancano i doni
personali, i quali indubbiamente sogliono provenire dallo Spirito, al fine di
arricchire, sviluppare e ringiovanire la vita dell'istituto nella coesione della
comunità e nel dare testimonianza di rinnovamento. Il discernimento, però,
di tali doni e il retto loro esercizio saranno misurati secondo la congruenza
che essi dimostreranno sia con il progetto comunitario dell'istituto sia con le
necessità della chiesa a giudizio della legittima autorità.
Il servizio proprio dell'autorità religiosa
13. I superiori svolgono il loro compito di servizio e di
guida all'interno dell'istituto religioso in conformità dell'indole
propria di esso. La loro autorità procede dallo Spirito del Signore in
connessione con la sacra gerarchia, che ha canonicamente eretto l'istituto e
autenticamente approvato la sua specifica missione.
Orbene, considerato il fatto che la condizione profetica,
sacerdotale e regale è comune a tutto il popolo di Dio (cf. LG 9, 10, 34,
35, 36), pare utile delineare la competenza dell'autorità religiosa,
accostandola, per analogia, alla triplice funzione del ministero pastorale, cioè
d'insegnare, santificare e governare, senza per altro confondere o equiparare
l'una e l'altra autorità.
a) Quanto all'ufficio d'insegnare, i superiori religiosi
hanno la competenza e l'autorità di maestri di spirito in relazione al
progetto evangelico del proprio istituto; in tale ambito, quindi, devono
esplicare una vera direzione spirituale dell'intera congregazione e delle
singole comunità della medesima, e l'attueranno in sincera concordia con
l'autentico magistero della gerarchia, sapendo di dover eseguire un mandato di
grave responsabilità nell'area del piano evangelico, voluto dal
fondatore.
b) Quanto all'ufficio di santificare, è pure
spettanza dei superiori una speciale competenza e responsabilità di
perfezionare, sia pure con differenziati compiti, in ciò che riguarda
l'incremento della vita di carità secondo il progetto dell'istituto, sia
circa la formazione, tanto iniziale che continua, dei confratelli, sia circa la
fedeltà comunitaria e personale nella pratica dei consigli evangelici
secondo la regola. Tale compito, se rettamente adempiuto, verrà
considerato dal romano pontefice e dai vescovi qual prezioso sussidio
nell'espletamento del loro fondamentale ministero di santificazione.
c) Quanto all'ufficio di governare, i superiori devono
compiere il servizio di ordinare la vita propria della comunità, di
organizzare i membri dell'istituto, di curare e sviluppare la peculiare sua
missione e provvedere che venga efficientemente inserito nell'attività
ecclesiale sotto la guida dei vescovi.
Esiste dunque un ordine interno degli istituti (cf. CD 35,
3), che ha un suo proprio campo di competenza, a cui spetta una genuina
autonomia, anche se questa non può mai, nella chiesa, ridursi a
indipendenza (cf. CD 35, 3 e 4). Il giusto grado di tale autonomia e la sua
concreta determinazione di competenza sono contenuti nel diritto comune e nelle
regole, o costituzioni, di ogni istituto.
Alcune conclusioni orientative
14. Dalle riflessioni fatte sulla vita religiosa possiamo
desumere alcuni dati esplicativi:
a) I religiosi e le loro comunità sono chiamati a
dare nella chiesa una palese testimonianza di totale dedizione a Dio, quale
opzione fondamentale della loro esistenza cristiana e primario impegno da
assolvere nella forma di vita loro propria. Essi, infatti, qualunque sia
l'indole propria del loro istituto, sono consacrati per dimostrare pubblicamente
nella chiesa-sacramento "che il mondo non può essere trasfigurato e
offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini" (LG 31).
b) Ogni istituto è nato per la chiesa ed è
tenuto ad arricchirla con le proprie caratteristiche secondo un particolare
spirito e una missione specifica. I religiosi, quindi, coltiveranno una
rinnovata coscienza ecclesiale, prestando l'opera loro per l'edificazione del
corpo di Cristo, perseverando nella fedeltà alla regola e obbedendo ai
propri superiori (cf. PC 14; CD 35,2).
c) I superiori dei religiosi hanno il grave compito,
assunto come prioritaria responsabilità, di curare con ogni sollecitudine
la fedeltà dei confratelli verso il carisma del fondatore, promovendo il
rinnovamento che il concilio prescrive e i tempi richiedono. Si adopereranno
quindi con zelo, affinché i confratelli siano validamente orientati e
incessantemente animati a perseguire tale intento. Perciò riterranno come
impegno di privilegio quello di attuare una conveniente e aggiornata formazione
(PC 2d, 14, 18).
Consapevoli infine che la vita religiosa per sua stessa
natura comporta una speciale partecipazione dei confratelli, i superiori ne
cureranno l'animazione, giacché "un efficace rinnovamento e un equo
aggiornamento non possono aver luogo senza la collaborazione di tutti i membri
dell'istituto" (PC 4).
Capitolo IV
I VESCOVI E I RELIGIOSI INTENTI ALL'UNICA MISSIONE DEL
POPOLO DI DIO
La missione ecclesiale profluisce dalla "fonte
dell'amore" (AG 2)
15. Unica è la missione del popolo di Dio, la quale
in certo modo costituisce il cuore di tutto il mistero ecclesiale. Il Padre,
infatti, "ha santificato" il Figlio "e lo ha mandato nel mondo"
(Gv 10,36), mediatore tra Dio e gli uomini (cf. AG 3); e nel giorno della
pentecoste "Cristo inviò da parte del Padre lo Spirito santo, perché
compisse dal di dentro la sua opera di salvezza e stimolasse la chiesa alla sua
crescita" (AG 4). Così la chiesa, in tutto il decorso della sua
storia, "è per sua natura missionaria" (AG 2; cf. LG 17) in
Cristo e in virtù dello Spirito. Tutti, e pastori e laici e religiosi,
ciascuno secondo la propria vocazione, sono chiamati ad un impegno apostolico
(cf. n. 4b), che sgorga dalla carità del Padre; lo Spirito santo poi lo
alimenta, "vivificando, come loro anima, le istituzioni ecclesiastiche ed
infondendo nel cuore dei fedeli quel medesimo ardore di missione, da cui era
stato spinto Gesù stesso" (AG 4). La missione dunque del popolo di
Dio non può mai consistere solo in un'attività di vita esteriore,
poiché l'impegno apostolico non si può ridurre in assoluto alla
semplice, anche se valida, promozione umana, dal momento che ogni iniziativa
pastorale e missionaria è radicalmente fondata nella partecipazione del
mistero della chiesa. La missione infatti della chiesa per sua natura altro non
è se non la missione dello stesso Cristo continuata nella storia del
mondo; essa pertanto consiste principalmente nella compartecipazione
all'obbedienza di colui (cf. Ebr 5, 8), che offrì se stesso al Padre per
la vita del mondo.
L'assoluta necessita' dell'unione con Dio
16. La missione, che trae la sua origine dal Padre, esige,
da tutti coloro che sono inviati, di esercitare la coscienza della carità
nel dialogo della preghiera. Perciò, in questi tempi di apostolico
rinnovamento, come sempre in qualsiasi impegno missionario, il posto di
privilegio va dato alla contemplazione di Dio, alla meditazione del suo piano di
salvezza e alla riflessione sui segni dei tempi alla luce del vangelo, affinché
la preghiera possa alimentarsi e crescere in qualità e frequenza.
Per tutti è indubbiamente urgente la necessità
di apprezzare la preghiera e di ricorrere ad essa. I vescovi e i loro presbiteri
collaboratori (cf. LG 25, 27, 28, 41), ""perseveranti nella preghiera
e nel ministero della parola" (At 6,4), "dispensatori dei misteri di
Dio" (1 Cor 4, 1), pongano ogni loro impegno, affinché tutti quelli
che sono affidati alle loro cure siano concordi nella preghiera e, ricevendo i
sacramenti, crescano nella grazia e siano fedeli testimoni del Signore" (CD
15). I religiosi poi, in quanto chiamati ad essere quasi degli "specialisti
della preghiera" (Paolo VI, 28-X-1966), "Dio... prima di tutto
cerchino ed amino, e in tutte le circostanze s'impegnino ad alimentare la vita
nascosta con Cristo in Dio (Col 3,3), donde scaturisce e riceve impulso l'amore
del prossimo"( PC 6).
Per disposizione della divina Provvidenza, non pochi tra i
fedeli oggi sono portati, per intimo impulso, a raccogliersi in gruppo, ad
ascoltare il vangelo, a meditare in profondità e ad innalzare la loro
contemplazione. Di conseguenza, per l'efficacia stessa della missione, è
indispensabile procurare che tutti, soprattutto i pastori, attendano alla
preghiera, e parimenti che gl'istituti religiosi conservino intatta la loro
forma di dedizione a Dio, sia promovendo il ruolo eminente, che in questo campo
detengono le comunità di vita contemplativa (cf. PC 7 e AG 18), sia
provvedendo che i religiosi dediti all'azione apostolica alimentino la loro
intima unione con Cristo e ne diano palese testimonianza (cf. PC 8).
Diversità di forme nell'impegno apostolico
17. Diverse sono le situazioni culturali, nelle quali deve
essere esplicata l'attività apostolica; per cui nell'unità di
missione si avvertono delle "differenze, che... non provengono
dall'intrinseca natura della stessa missione, ma solo dalle circostanze, nelle
quali tale missione si esplica. Queste condizioni dipendono sia dalla chiesa,
sia dai popoli, dai gruppi o dagli uomini, a cui la missione è
indirizzata" (AG 6). Ora queste differenze, reali certo, anche se
contingenti, incidono sensibilmente non solo sull'esercizio del ministero
pastorale dei vescovi e dei presbiteri, ma anche sullo stile particolare di vita
e sui compiti dei religiosi, esigendo non facili adattamenti, soprattutto da
parte di quegli istituti dediti all'azione apostolica, che operano a raggio
internazionale.
Riguardo pertanto alle relazioni tra i vescovi e i
religiosi, oltre le diversità di funzioni (cf. AA 2) e di carismi (cf. LG
2), vanno considerate accuratamente anche le concrete differenze sussistenti
nell'ambito delle nazioni.
Reciproco influsso tra i valori di universalità
e di particolarità
18. Dall'esigenza d'inserimento del mistero della chiesa
nell'ambiente proprio di ciascuna regione sorge il problema del reciproco
influsso tra i valori di universalità e quelli di particolarità
nel popolo di Dio.
Il concilio Vaticano II ha trattato non solo della chiesa
universale, ma anche delle chiese particolari e locali, che ha presentato come
uno degli aspetti rinnovatori della vita ecclesiale (cf. LG 13,23,26; CD 3, 11,
15; AC 22; PC 20). Può avere così il suo significato positivo un
certo processo di decentramento, che porta sicuramente delle conseguenze anche
sui rapporti scambievoli tra i vescovi e i religiosi (cf. EN 61-64).
Ogni chiesa particolare si arricchisce di validi elementi
umani, che sono propri del genio e della natura di ciascuna nazione. Tuttavia,
siffatti elementi non vanno considerati come indizi di divisione, di
particolarismo e di nazionalismo, ma come espressione di varietà nella
medesima unità e di pienezza di quell'incarnazione, che arricchisce
l'intero corpo di Cristo (cf. UR 14-17). Infatti la chiesa universale non è
una somma di chiese particolari nè una federazione di esse (cf. EN 62),
ma è la presenza totale e cresciuta dell'unico sacramento universale di
salvezza (cf. EN 54). Ma questa multiforme unità comporta varie concrete
esigenze nell'adempimento dei doveri da parte dei vescovi e dei religiosi:
a) I vescovi e i loro collaboratori presbiteri sono i primi
a dover rispondere sia del retto discernimento dei valori culturali del luogo
nella vita della loro chiesa, sia della chiara prospettiva di universalità
loro derivante dal ruolo missionario di successori degli apostoli, che furono
inviati al mondo intero (cf. CD 6; LG 20, 23, 24; AG 5,38).
b) I religiosi, poi, anche se appartengono ad un istituto
di diritto pontificio, devono sentirsi veramente partecipi della "famiglia
diocesana" (cf. CD 34) e assumersi l'impegno del necessario adattamento; e
opportunamente favoriscano anche le vocazioni locali sia per il clero diocesano
sia per la vita consacrata; inoltre quanto ai candidati delle loro
congregazioni, li formino in modo che realmente vivano secondo la genuina
cultura locale, ma nello stesso tempo siano attentamente vigili, affinché
nessuno mai aberri sia dall'impulso missionario inerente alla stessa vocazione
religiosa sia dall'unità e dall'indole propria di ciascun istituto.
Dovere missionario e spirito d'iniziativa
19. Emerge, dunque, soprattutto nei riguardi dei vescovi e
dei religiosi, un chiaro dovere missionario, connaturato nel loro stesso
ministero e nel loro carisma. Tale dovere diviene ogni giorno più
impegnativo, mentre le odierne condizioni culturali vanno evolvendosi nel
contrassegno di due principali note, ossia del materialismo, che invade le masse
popolari anche in regioni cristiane per tradizione, e dell'incremento delle
comunicazioni internazionali, per cui tutti i popoli, anche non cristiani,
possono facilmente collegarsi gli uni con gli altri. Inoltre, i profondi
rivolgimenti delle situazioni, la crescita dei valori umani e le molteplici
necessità del mondo contemporaneo (cf. GS 43-44) con sempre maggiore
istanza premono, affinché da una parte si abbiano a rinnovare molte
attività pastorali di tradizione, dall'altra si cerchino anche nuovi
moduli di presenza apostolica. In tale situazione urge la necessità di
una certa solerzia apostolica nell'escogitare nuove ingegnose e coraggiose
esperienze ecclesiali, sotto l'impulso dello Spirito santo, che è, per
sua stessa natura, creatore. E in modo speciale con la natura carismatica della
vita religiosa egregiamente si accorda una feconda alacrità d'inventiva e
d'intraprendenza (cf. n. 12). Infatti lo stesso sommo pontefice Paolo VI questo
ha giustamente affermato: "grazie alla loro stessa consacrazione religiosa,
essi [i religiosi] sono soprattutto liberi e possono spontaneamente lasciar
tutto e recarsi ad annunziare il vangelo sino ai confini del mondo. Essi sono
alacri nell'operare; e il loro apostolato spesso eccelle per la genialità
dei progetti e delle iniziative, che destano ammirazione in chiunque li osservi"
(EN 69).
Coordinamento nell'attività pastorale
20. La chiesa non è stata istituita al fine di
essere una "organizzazione di attività", ma piuttosto quale "corpo
vivo di Cristo per dar testimonianza". Essa, tuttavia, necessariamente
svolge un lavoro concreto di progettazione e di coordinamento dei molteplici
uffici e servizi, affinché insieme convergano in un'azione pastorale
unitaria, nella quale si stabiliscono quali siano le scelte da seguire e quali
gl'impegni apostolici da preporre agli altri (cf. CD 11, 30, 35,5; AC 22,29).
Oggi infatti bisogna con insistenza provvedere ad avviare, ai vari livelli della
vita ecclesiale, un conveniente sistema di ricerca e di realizzazione, affinché
si possa esplicare la missione evangelizzatrice nel modo più consentaneo
alle diverse situazioni.
Per tale auspicabile coordinazione tre sono i centri
operativi principali: la santa sede, la diocesi (cf. CD 11) e, nell'ambito suo
proprio, la conferenza episcopale (cf. CD 38). Accanto poi a questi centri si
costituiscono anche altri organi di collaborazione in conformità delle
esigenze ecclesiali e regionali.
Mutua collaborazione tra religiosi
21. Nell'ambito della vita religiosa vengono istituiti
dalla santa sede, sia a livello locale che a livello universale, i consigli dei
superiori maggiori e generali (cf. PC 23; REU 73,5); i quali ovviamente
differiscono per natura e autorità dalle conferenze episcopali. Intatti,
il loro scopo primario è la promozione della vita religiosa inserita
nella compagine della missione ecclesiale; e la loro attività consiste
nell'offrire servizi comuni, iniziative di fraternità, proposte di
collaborazione, rispettando naturalmente l'indole propria di ciascun istituto.
Ciò senza dubbio contribuirà ad offrire validi aiuti al
coordinamento pastorale, specialmente se in determinati periodi si farà
anche una conveniente revisione degli statuti operativi e se innanzi tutto si
cureranno le mutue relazioni tra le conferenze episcopali e i consigli dei
superiori maggiori secondo le direttive, che verranno date dalla santa sede.
Il significato pastorale dell'esenzione
22. Il sommo pontefice, in vista dell'utilità della
stessa chiesa (cf. LG 45; CD 35, 3), a non poche famiglie religiose concede
l'esenzione, affinché gl'istituti possano più adeguatamente
esprimere la propria identità e dedicarsi al bene comune con particolare
generosità e a raggio più vasto (cf. n. 8).
L'esenzione, in verità, non adduce per sè
alcun ostacolo nè al coordinamento pastorale nè agli scambievoli e
buoni rapporti tra i membri del popolo di Dio. Essa infatti "riguarda
principalmente l'ordine interno degli istituti, perché in essi tutte le
cose siano meglio tra loro unite; ordinate e concorrano all'incremento e al
perfezionamento della vita religiosa; e possa, inoltre, disporre di essi il
sommo pontefice per il bene della chiesa universale, ed altra competente autorità
per il bene delle chiese della propria giurisdizione" (CD 35, 3; cf. CD
35,4; ES 1, 25-40; EN 69).
Pertanto gl'istituti religiosi esenti, fedeli alla "particolare
loro fisionomia e alla propria loro funzione" (PC 2b), devono innanzi tutto
coltivare una speciale adesione al romano pontefice ai vescovi, rendendo
effettivamente e con animo volenteroso, disponibile la propria libertà e
alacrità apostolica in conformità dell'obbedienza religiosa;
similmente con piena coscienza e zelo s'impegneranno a incarnare e manifestare
nella famiglia diocesana anche la specifica testimonianza e la genuina missione
del loro istituto; infine stimoleranno sempre quella sensibilità e
intraprendenza di apostolato, che sono caratteristiche della loro consacrazione.
I vescovi sapranno certamente riconoscere e apprezzeranno
grandemente il contributo specifico, col quale verranno in aiuto delle chiese
particolari quei religiosi, nella cui esenzione essi trovano in certo modo anche
un'espressione di quella pastorale sollecitudine, che strettamente li unisce al
romano pontefice per l'universale solerte cura verso tutti i popoli (cf. n. 8).
Questa rinnovata coscienza dell'esenzione, se davvero è
condivisa in accordo con i vari collaboratori dell'impegno pastorale, potrà
non poco giovare all'incremento dell'inventiva apostolica e dello zelo
missionario in ogni chiesa particolare.
Alcuni criteri per un equo ordinamento dell'attività
pastorale
23. Quanto sopra è stato considerato circa la
missione ecclesiale suggerisce le seguenti opportune note direttive:
a) innanzi tutto la stessa natura dell'azione apostolica
esige che i vescovi conferiscano il posto di privilegio al raccoglimento
interiore e alla vita di preghiera (cf. LG 26,27,41); inoltre richiede che i
religiosi, conformemente all'indole propria, si rinnovino in profondità e
attendano assiduamente alla preghiera.
b) Con speciale cura sono da promuovere "le varie
iniziative atte a stabilire la vita contemplativa" (AG 18), giacché
questa detiene un posto assai distinto nella missione della chiesa, "per
quanto sia urgente la necessità dell'apostolato attivo" (PC 7). La
vocazione di tutti, infatti, alla perfezione della carità (cf. LG 40) in
modo radicale è resa luminosa, particolarmente oggi mentre si va
aggravando il pericolo del materialismo, dagli istituti totalmente rivolti alla
contemplazione, nei quali più apertamente appare che, come dice s.
Bernardo, "il motivo di amare Dio è Dio; la misura è di
amarlo senza misura" (De diligendo Deo, c. 1: PL 182, 584).
c) L'attività del popolo di Dio nel mondo è
per sua natura universale e missionaria sia per l'indole stessa della chiesa
(cf. LG 17), sia per il mandato di Cristo, che conferì all'apostolato "una
universalità senza frontiere" (EN 49). Sarà perciò
necessario che i vescovi e i superiori curino questa dimensione della coscienza
apostolica e promuovano concrete iniziative per avvivarla.
d) La chiesa particolare costituisce lo spazio storico, nel
quale una vocazione si esprime nella realtà ed effettua il suo impegno
apostolico; lì infatti, dentro i confini di una determinata cultura, si
annunzia e viene accolto il vangelo (cf. EN 19, 20, 29, 32, 35. 40, 62, 63). E'
necessario, pertanto, che nel lavoro di formazione si abbia debitamente presente
anche questa realtà di grande importanza nel rinnovamento pastorale.
e) L'influsso reciproco tra i due poli, cioè tra la
viva compartecipazione di una cultura particolare e la prospettiva di
universalità, deve trovare il suo fondamento in un'inalterabile stima e
perseverante custodia di quei valori di unità, ai quali in nessun modo è
dato di rinunziare, sia che si tratti dell'unità della chiesa cattolica -
per tutti i fedeli -, sia che si tratti della unità di ciascun istituto
religioso - per tutti i suoi membri -. Quella comunità locale, che si
distacchi da questa unità, incorrerà in un duplice pericolo: "da
una parte il pericolo proprio della segregazione, che inaridisce...;, dall'altra
il pericolo di perdere la propria libertà, quando, staccata dal capo...,
isolata, diviene soggetta in molti modi alle forze di coloro, che tentano di
asservirla e di sfruttarla" (EN 64).
f) In questi nostri tempi in modo particolare si esige dai
religiosi quella stessa genuinità carismatica, vivace e ingegnosa nelle
sue inventive, che spiccatamente eccelle nei fondatori, affinché meglio e
con zelo s'impegnino nel lavoro apostolico della chiesa tra coloro, che oggi
costituiscono di fatto la maggioranza dell'umanità e sono i prediletti
del Signore: i piccoli e i poveri (cf. Mt 18, 1-6; Lc 6,20).
Parte seconda
DIRETTIVE E NORME
L'esperienza di questi recenti anni, alla luce dei principi
fin qui esposti, ha indotto a formulare alcune direttive e norme rivolte
soprattutto alla pratica. Da ciò indubbiamente conseguirà che i
mutui rapporti tra i vescovi e i religiosi possano ulteriormente perfezionarsi a
vantaggio della stessa edificazione del corpo di Cristo. Esporremo le varie
direttive in tre distinti momenti, che si completano vicendevolmente, cioè:
a) secondo l'aspetto formativo; b) secondo l'aspetto operativo; c) secondo
l'aspetto organizzativo.
Il testo suppone le prescrizioni giuridiche già in
atto e a volte ad esse fa riferimento; non deroga, quindi, a nessuna
disposizione di precedenti documenti della santa sede vigenti in materia.
Capitolo V
ALCUNE ISTANZE ATTINENTI ALL'ASPETTO FORMATIVO
Il romano pontefice e i vescovi svolgono nella chiesa il
ruolo supremo di maestri autentici e di santificatori di tutto il gregge (cf.
Parte I, nn. 5-9). A loro volta i superiori religiosi rivestono speciale autorità
per la guida del proprio istituto, e portano il peso non lieve della specifica
formazione dei confratelli (cf. PC 14, 18; e Parte I, nn. 10-14). I vescovi e i
superiori, pertanto, gli uni e gli altri secondo il proprio ruolo, ma in armonia
tra loro e in concorde impegno, diano una vera precedenza alle responsabilità
di formazione.
24. I vescovi, d'accordo anche con i superiori religiosi,
promuovano, specialmente tra i presbiteri diocesani, tra i laici zelanti e tra i
religiosi e le religiose locali, una viva coscienza ed esperienza del mistero e
della struttura della chiesa, della vivificante inabitazione dello Spirito
santo, organizzando in comune speciali circoli e incontri di spiritualità.
Inoltre incessantemente insistano, affinché sia valorizzata e
intensificata la preghiera, sia personale che pubblica, anche con appropriate
iniziative diligentemente preparate.
25. Le comunità religiose, da parte loro,
soprattutto quelle contemplative, pur conservando, ovviamente, la fedeltà
al proprio spirito (cf. PC 7; AG 40), offrano agli uomini del nostro tempo
opportuni aiuti per la preghiera e per la vita spirituale, in modo che esse
possano rispondere alla pressante necessità, oggi più attentamente
sentita, di meditazione e di approfondimento della fede. Diano anche l'occasione
e la comodità di poter partecipare convenientemente alle loro stesse
azioni liturgiche, salve restando le debite esigenze della clausura e le norme
stabilite al riguardo.
26. I superiori religiosi con ogni attenzione procurino che
i loro confratelli e le loro consorelle rimangano fedeli alla propria vocazione.
Promuovano anche gli opportuni adattamenti alle condizioni culturali, sociali ed
economiche, secondo le esigenze dei tempi, vigilando tuttavia, affinché
in nessun modo tali adattamenti sconfinino verso abitudini contrarie alla vita
religiosa. Gli aggiornamenti culturali e gli studi di specializzazioni dei
confratelli vertano su materie propriamente attinenti alla specifica vocazione
dell'istituto; tali studi, poi, siano programmati non quasi fossero una male
intesa realizzazione di sè, per raggiungere finalità individuali,
ma affinché valgano a rispondere alle esigenze di progetti apostolici
della stessa famiglia religiosa in armonia con le necessità della chiesa.
27. Nel promuovere la formazione continua dei religiosi,
occorre insistere sul rinnovamento della testimonianza di povertà e di
servizio verso i più bisognosi, e procurare, inoltre, che in una
rinnovata obbedienza e castità le comunità divengano segno di
amore fraterno e di unità.
Negli istituti di vita attiva, per i quali l'apostolato
costituisce l'elemento essenziale della loro vita religiosa (cf. CD 12, 15,
35,2; LG 25, 45), nello stesso evolversi della formazione, sia iniziale che
continua, si ponga il medesimo apostolato in debito risalto.
28. Spetta ai vescovi, quali maestri autentici e guide di
perfezione per tutti i membri della diocesi (cf. CD 12, 15, 35,2; LG 25,45), di
essere i custodi anche della fedeltà alla vocazione religiosa nello
spirito di ciascun istituto. E nell'esercizio di questo dovere pastorale i
vescovi avranno cura di promuovere i rapporti con i superiori religiosi, a cui
tutti i confratelli sono soggetti "in spirito di fede" (cf. PC 14), in
aperta comunione di dottrina e di intenti col sommo pontefice e i dicasteri
della santa sede e con gli altri vescovi e ordinari locali.
I vescovi, unitamente al proprio clero, siano convinti
assertori della vita consacrata, difensori delle comunità religiose,
educatori di vocazioni, validi tutori dell'indole propria di ciascuna famiglia
religiosa sia in campo spirituale che in quello apostolico.
29. I vescovi e i superiori religiosi, gli uni e gli altri
secondo le proprie competenze, promuovano con zelo la conoscenza della dottrina
del concilio e dei documenti pontifici sull'episcopato, sulla vita religiosa e
sulla chiesa particolare, nonché sui rapporti intercorrenti tra loro. A
tal fine sono auspicabili le seguenti iniziative: a) incontri di vescovi e
superiori religiosi per approfondire insieme tali argomenti; b) corsi speciali
per presbiteri diocesani, per religiosi e per laici impegnati nelle attività
apostoliche, al fine di consentire nuovi e più appropriati adeguamenti;
c) studi ed esperimenti particolarmente appropriati per la formazione dei
religiosi coadiutori e delle religiose; d) l'elaborazione di opportuni documenti
pastorali, nella diocesi, nella regione o nazione, che presentino fruttuosamente
questi argomenti alla riflessione dei fedeli.
Bisogna però badare che questa formazione di
aggiornamento non rimanga limitata solo a pochi, ma provvedere che a tutti si
dia la possibilità di usufruirne e divenga un impegno comune di tutti i
confratelli.
Pare inoltre opportuno che a questo approfondimento
dottrinale si dia anche una sufficiente diffusione mediante la stampa, i mezzi
di comunicazione sociale, conferenze, esortazioni, ecc.
30. Fin dalle fasi iniziali della formazione, sia
ecclesiastica che religiosa, venga programmato lo studio sistematico del mistero
di Cristo, della natura sacramentale della chiesa, del ministero episcopale e
della vita religiosa nella chiesa. Perciò: a) i religiosi e le religiose
fin dal noviziato si formino ad avere una più piena consapevolezza e
sollecitudine per la chiesa particolare, aumentando insieme la fedeltà
alla loro specifica vocazione; b) i vescovi procurino che il clero diocesano
comprenda intimamente gli attuali problemi concernenti la vita religiosa e
l'urgente necessità missionaria, e che alcuni scelti presbiteri si
preparino, affinché possano validamente prestare l'opera loro ed aiutare
i religiosi e le religiose nel loro progresso spirituale (cf. OT 10; AG 39),
sebbene il più delle volte convenga affidare questo compito a presbiteri
religiosi prudentemente scelti (cf. n. 36).
31. Una maturazione più completa della vocazione
sacerdotale e religiosa dipende anche, e in grado decisivo, dalla formazione
dottrinale, che di solito viene impartita o in centri di studio a livello
universitario o in scuole superiori oppure in istituti particolarmente adatti.
I vescovi e i superiori dei religiosi, interessati a tale
compito, prestino efficacemente la loro collaborazione per la sussistenza di
questi centri di studio e per sostenere il giusto funzionamento, soprattutto
quando tali centri siano a servizio di una o più diocesi e congregazioni
religiose e meglio garantiscano sia l'eccellenza dell'insegnamento sia la
presenza di docenti e di tutti gli altri, che debitamente preparati sono in
grado di rispondere alle esigenze della formazione, e assicurino inoltre
l'impiego più razionale del personale stesso e dei mezzi.
Nel preparare, riformare e attuare gli statuti di questi
centri di studio risultino chiaramente definiti i diritti e i doveri dei singoli
partecipanti, i compiti che in forza dello stesso ministero spettano al vescovo
o ai vescovi, le modalità d'azione e la dimensione di responsabilità
dei superiori religiosi cointeressati, cosicché si possa promuovere una
presentazione oggettiva e completa della dottrina, strutturata in armonia col
magistero della chiesa. In base quindi ai criteri generali di competenza e di
responsabilità e secondo le disposizioni statutarie si provveda a seguire
con diligente cura l'attività e le iniziative di questi centri. Ma in
tutta questa disciplina, certamente delicata e importante, si osservino sempre
le norme e le disposizioni della santa sede.
32. Un adeguato rinnovamento della prassi pastorale nelle
diocesi richiede una conoscenza più approfondita di tutte quelle realtà,
che riguardano in concreto la vita umana e religiosa locale, in modo che da tale
base possa scaturire una riflessione teologica oggettiva e appropriata, si
possano stabilire delle priorità operative, elaborare un piano d'azione
pastorale, esaminare, infine, periodicamente quanto sia stato realizzato. Questo
lavoro può richiedere da parte dei vescovi, con la collaborazione di
persone competenti, scelte anche tra i religiosi, di costituire e sostenere
delle commissioni di studio e dei centri di ricerca. Invero tali iniziative
appaiono sempre più necessarie non solo per conseguire una formazione più
aggiornata delle persone, ma anche per dare una struttura razionale alla prassi
pastorale.
33. Peculiare e delicato dovere dei religiosi è di
avere la mente attenta e l'animo docile al magistero della gerarchia e di
rendere facile ai vescovi l'esercizio del ministero di "dottori autentici"
e di "testimoni della divina e cattolica verità" (cf. LG 25)
nell'impegno di responsabilità circa l'insegnamento dottrinale della
fede, sia nei centri, dove se ne coltiva lo studio, sia nell'impiego dei mezzi
per trasmetterla.
a) Riguardo alle pubblicazioni di libri e documenti, curate
presso organizzazioni librarie di religiosi e religiose o di istituzioni
cattoliche o di case editrici da loro gestite, si osservino le norme impartite
dalla Congregazione per la dottrina della fede (19.III.1975) circa la competente
autorità per l'approvazione dei testi della sacra scrittura e relative
versioni, dei libri di liturgia, di preghiere e di catechismo, o di opere di
qualunque altro genere, che contengano qualche argomento in modo speciale
attinente alla religione e all'onestà dei costumi. L'omissione di queste
norme, speciosamente talvolta o astutamente escogitata, può recare ai
fedeli un gran danno, a cui è necessario resistere con tutte le forze e
con lealtà soprattutto da parte dei religiosi.
b) Anche quando si tratta di documenti e di iniziative
editoriali da parte di istituzioni religiose, locali o nazionali, che pur non
essendo di pubblica destinazione, possono tuttavia esercitare un certo peso in
fatto di pastorale, come, ad esempio, i nuovi e gravi problemi sulla questione
sociale, economica e politica, in qualunque modo connessi con la fede e la vita
religiosa, venga sempre salvaguardata la necessaria intesa con gli ordinari
competenti.
c) I vescovi poi, considerata attentamente la missione
speciale di alcuni istituti, esortino e sostengano i religiosi e le religiose,
che sono impegnati nell'importante settore apostolico dell'attività
editoriale e delle comunicazioni sociali; promuovano al riguardo una più
estesa collaborazione apostolica, soprattutto a livello nazionale; parimenti
siano solleciti della formazione del personale specializzato in questa attività
non solo quanto alla competenza tecnica, ma anche, e soprattutto, quanto alla
loro responsabilità ecclesiale.
34. Grave errore sarebbe rendere indipendenti - e assai più
grave quello di opporle tra loro - la vita religiosa e le strutture ecclesiali,
quasi potessero sussistere come due realtà distinte, l'una carismatica,
l'altra istituzionale; mentre ambedue gli elementi, cioè i doni
spirituali e le strutture ecclesiali, formano un'unica, anche se complessa,
realtà (cf. LG 8).
Pertanto i religiosi e le religiose, mentre dimostrano
particolare intraprendenza e prospettiva per il tempo futuro (cf. nn. 10-14),
siano strenuamente fedeli all'intenzione e allo spirito dell'istituto in piena
obbedienza e adesione all'autorità della gerarchia (cf. PC 2; LG 12).
35. Il vescovo, quale pastore della diocesi, e i superiori
religiosi, in quanto responsabili del proprio istituto, promuovano la
partecipazione dei religiosi e delle religiose alla vita della chiesa
particolare e la loro cognizione circa le norme direttive e le disposizioni
ecclesiastiche; parimenti incrementino, soprattutto i superiori, l'unità
supernazionale nel proprio istituto e la docilità verso i suoi superiori
generali (cf. Parte I, nn. 15-23).
Capitolo VI
IMPEGNI E RESPONSABILITA' NEL CAMPO OPERATIVO
La chiesa vive nello Spirito e sta sul fondamento di Pietro
e degli apostoli e dei loro successori, così che il ministero episcopale
risulta realmente quale principio direttivo del dinamismo pastorale di tutto il
popolo di Dio. La chiesa dunque opera in armonia sia con lo Spirito santo, che
ne è l'anima, sia col capo operante nel corpo (cf. nn. 5-9). Ciò
evidentemente comporta per i vescovi e i religiosi, nello svolgimento delle loro
iniziative e attività, delle conseguenze ben determinate, quantunque essi
godano di una loro propria competenza, gli uni e gli altri secondo il proprio
ruolo.
Le direttive pratiche, che qui vengono esposte, si
riferiscono a due generi di esigenze nel campo operativo: quelle cioè
pastorali e quelle religiose.
Esigenze della missione pastorale
36. Il concilio afferma che i religiosi e le religiose "appartengono
anch'essi sotto un particolare aspetto alla famiglia diocesana, recano un grande
aiuto alla sacra gerarchia, e, nelle accresciute necessità
dell'apostolato, possono e debbono recarne ogni giorno sempre più"
(CD 34).
Nei territori, dove sono vigenti più riti, i
religiosi, svolgendo attività rivolte ai fedeli di rito diverso dal loro,
si atterranno a quelle norme, che sono state previste nei rapporti da avere con
vescovi di altro rito (cf. ES 1, 23).
E' urgente la necessità che vengano applicati di
fatto tali criteri, non solo in fase conclusiva, ma anche nel determinare ed
elaborare il programma di azione, fermo restando, tuttavia, il ruolo nel
decidere proprio del vescovo.
I religiosi presbiteri, a motivo della stessa unità
del presbiterio( cf. LG 28; CD 28, 11) e in quanto partecipano alla cura delle
anime, "sono da considerarsi di appartenere, per un certo reale aspetto, al
clero della diocesi" (CD 34); essi possono, perciò, e debbono
servire a meglio unire reciprocamente e coordinare in campo operativo i
religiosi e le religiose con il clero e i vescovi locali.
37. Si cerchi di suscitare tra il clero diocesano e le
comunità dei religiosi rinnovati vincoli di fraternità e di
collaborazione (cf. CD 35, 5). Si dia perciò grande importanza a tutti
quei mezzi, anche se semplici nè propriamente formali, che giovino ad
accrescere la mutua fiducia, la solidarietà apostolica e la "fraterna
concordia" (cf. ES I, 28). Ciò servirà davvero non solo a
irrobustire una genuina coscienza della chiesa particolare, bensì anche a
stimolare ognuno a rendere e a chiedere servizi con animo lieto, ad alimentare
il desiderio di cooperare, nonché ad amare la comunità umana ed
ecclesiale, nella cui vita si trova inserito, quasi come patria della propria
vocazione.
38. I superiori maggiori s'impegneranno con grande
sollecitudine per conoscere non solo le doti e le possibilità dei loro
confratelli, ma anche le necessità apostoliche delle diocesi, nelle quali
il proprio istituto è chiamato ad operare. E' auspicabile, pertanto, che
si realizzi un dialogo concreto e globale tra il vescovo e i superiori dei vari
istituti presenti nella diocesi, così che, soprattutto in considerazione
anche di certe precarie situazioni e della persistente crisi di vocazioni, il
personale religioso possa essere distribuito in modo più equo e più
proficuo.
39. Campo privilegiato di collaborazione tra i vescovi e i
religiosi deve essere considerato l'impegno pastorale per seguire le vocazioni
(cf. PO 11; PC 24; OT 2). Tale impegno pastorale consiste in un'azione concorde
della comunità cristiana per tutte le vocazioni, così che la
chiesa venga edificata secondo la pienezza di Cristo e secondo la varietà
dei carismi del suo Spirito.
In fatto di vocazione questo al di sopra di ogni altra cosa
deve essere ben considerato, che cioè lo Spirito santo, il quale "spira
dove vuole" Gv 3,8), chiama i fedeli ai diversi uffici e ai diversi stati
per il maggior bene della chiesa. A tale azione divina è chiaro che
nessun ostacolo dev'essere posto; ma, al contrario, si deve provvedere che
ognuno risponda con la massima libertà alla propria vocazione. La storia
stessa, del resto, può abbondantemente testimoniare che le diversità
delle vocazioni, e soprattutto la coesistenza e la collaborazione dell'uno e
dell'altro clero, diocesano e religioso, non vanno a detrimento delle diocesi,
anzi piuttosto le arricchiscono di nuovi tesori spirituali e ne accrescono
notevolmente la vitalità apostolica.
Pertanto sarà opportuno che le molteplici iniziative
siano sapientemente coordinate sotto la guida dei vescovi: cioè secondo i
compiti che spettano ai parenti e agli educatori, ai religiosi e alle religiose,
ai presbiteri e a tutti gli altri, che operano nel campo pastorale. Perciò
quest'impegno dovrà essere assolto in comune e concordemente e con piena
dedizione di ognuno; e il vescovo stesso guidi gli sforzi di tutti nella loro
convergenza verso il medesimo intento, sempre memore che tali sforzi sono in
radice originati dall'impulso dello Spirito. In considerazione di ciò,
quindi, urge anche la necessità di promuovere con frequenza iniziative di
preghiera.
40. Nel rinnovamento della prassi pastorale e
dell'aggiornamento delle opere di apostolato sono da prendersi in seria
considerazione i profondi rivolgimenti prodottisi nel mondo contemporaneo (cf.
GS 43,44); per cui è necessario talora affrontare delle situazioni non
poco difficili, soprattutto "per ovviare ai bisogni delle anime e alla
penuria del clero" (ES I, 36).
I vescovi, in dialogo con i superiori religiosi e con tutti
coloro che operano nel campo pastorale della diocesi, cerchino di discernere che
cosa esige lo Spirito e studino i modi di apprestare nuove presenze apostoliche,
così da poter affrontare le difficoltà germogliate nell'ambito
stesso della diocesi. La ricerca, però, di un rinnovamento della presenza
apostolica non deve minimamente indurre a non tenere in debito conto la validità
ancora attuale di altre forme di apostolato, che sono proprie della tradizione,
come quella della scuola (cf. S. Congr. per l'ed. cat., La scuola cattolica,
19.3.1977: OR 6.7.1977; EV V, 2239-2333), delle missioni, dell'operosa presenza
negli ospedali, dei servizi sociali ecc.; tutte queste forme di tradizione, per
altro, è necessario che senza ulteriori indugi e secondo le norme
orientative del concilio e le necessità dei tempi vengano diligentemente
e opportunamente aggiornate.
41. Le innovazioni apostoliche, a cui successivamente si
dia inizio, siano progettate con attento studio. E' dovere dei vescovi da una
parte, "non di estinguere lo Spirito, ma di sottoporre ogni cosa ad esame e
ritenere ciò che è buono" (cf. 1 Tess 5, 12 e 19-21; LG 12), "in
modo però che lo zelo spontaneo di coloro che hanno parte nell'opera sia
salvaguardato e incoraggiato" (AG 30); da parte loro i superiori religiosi
cooperino vitalmente e in dialogo con i vescovi nel ricercare soluzioni, nel
disporre le programmazioni sulle scelte operate, nell'avviare esperienze, anche
del tutto nuove, sempre tuttavia agendo sia in ragione delle più urgenti
necessità della chiesa sia in conformità alle norme e agli
orientamenti del magistero e secondo l'indole del proprio istituto.
42. Non si trascuri mai l'impegno del reciproco scambio di
aiuti tra i vescovi e i superiori nel valutare obiettivamente e nel giudicare
con equità le nuove esperienze già iniziate, al fine di evitare
non solo evasioni e frustrazioni, ma anche i pericoli di crisi e deviazioni. Di
queste iniziative, quindi, si faccia in determinati periodi la revisione; e se
il tentativo non ha raggiunto un buon esito( cf. EN 58), si usi umiltà,
ma insieme anche la necessaria fermezza, per correggere o sospendere od
orientare più adeguatamente l'esperimento esaminato.
43. Sarà non poco a danno dei fedeli il fatto che
troppo a lungo si usi tolleranza di fronte a certe iniziative aberranti o
riguardo all'ambiguità di alcuni fatti compiuti. Pertanto i vescovi e i
superiori, nutrendo sentimenti di reciproca fiducia e secondo l'adempimento dei
compiti a ciascuno spettanti e l'esercizio della responsabilità di
ognuno, provvederanno con ogni sollecitudine, affinché con manifesta
decisione e chiare disposizioni, sempre nella carità, ma anche con la
dovuta fermezza, siano prevenuti e corretti siffatti errori.
Soprattutto nel campo liturgico urge la necessità di
porre rimedio a non pochi abusi, introdotti sotto opposta insegna. I vescovi, in
quanto autentici liturghi della chiesa locale (cf. SC 22,41; LG 26; CD 15: cf.
nn. 5-9), e i superiori religiosi, per quanto concerne i loro confratelli, siano
vigilanti, affinché si faccia un adeguato rinnovamento del culto, e
intervengano tempestivamente per correggere o rimuovere qualunque deviazione e
abuso in questo settore tanto significativo e centrale (cf. SC 10). I religiosi,
poi, ricordino anch'essi che è loro dovere attenersi alle leggi e alle
direttive della santa sede, nonché ai decreti del vescovo locale circa
l'esercizio del pubblico culto (cf. ES I, 26, 37, 38).
Esigenze della vita religiosa
44. Riguardo alla prassi pastorale dei religiosi il
concilio espressamente dichiara: "Tutti i religiosi, esenti e non esenti,
sono soggetti all'autorità degli ordinari locali in ciò che si
riferisce al pubblico esercizio del culto divino, salva restando la diversità
dei riti, alla cura delle anime, alla sacra predicazione destinata al popolo,
all'educazione religiosa e morale, all'istruzione catechistica e formazione
liturgica dei fedeli, specialmente dei fanciulli, e al decoro dello stato
clericale, nonché alle varie opere nei settori che riguardano l'esercizio
del sacro apostolato. Anche le scuole cattoliche dei religiosi sono soggette
agli ordinari locali per quanto riguarda il loro ordinamento generale e la
vigilanza, fermo tuttavia restando il diritto dei religiosi circa la direzione
di esse. Parimenti i religiosi sono tenuti ad osservare tutte quelle
disposizioni, che i concili o le conferenze dei vescovi abbiano legittimamente
stabilito doversi osservare da tutti" (CD 35,4; cf. 35,5; ES I, 39).
45. Le relazioni tra i vescovi e i superiori, affinché
diano frutti di giorno in giorno più ubertosi, dovranno svolgersi sempre
nel benevolo rispetto delle persone e degli istituti, nella convinzione che i
religiosi devono dar testimonianza di docilità verso il magistero e di
obbedienza ai superiori, e nella reciproca volontà di far sì che
gli uni non varchino i limiti della competenza degli altri.
46. Quanto ai religiosi, che svolgono attività
apostoliche al di fuori delle opere del proprio istituto, è necessario
che sia tutelata la sostanziale partecipazione alla vita di comunità e la
loro fedeltà alle proprie regole o costituzioni: "sul quale obbligo
gli stessi vescovi non manchino di insistere" (CD 35, 2). Nessun impegno
apostolico deve essere occasione di deflettere dalla propria vocazione.
Per quanto poi concerne la situazione di certi religiosi, i
quali vorrebbero sottrarsi all'autorità del proprio superiore e ricorrere
all'autorità del vescovo, siano studiati obiettivamente i singoli casi;
ma è necessario che, dopo un conveniente scambio di pareri e una sincera
ricerca di soluzioni, il vescovo appoggi il provvedimento che prenderà il
superiore competente, a meno che non gli risulti che vi sia qualche ingiustizia.
47. I vescovi e i loro immediati collaboratori procurino
non solo di avere una conoscenza esatta circa l'indole propria dei singoli
istituti, ma d'informarsi anche sul loro stato attuale e sui loro criteri di
rinnovamento. A loro volta i superiori religiosi, oltre una più
aggiornata visione dottrinale della chiesa particolare, cerchino anche di
tenersi pur essi concretamente informati sullo stato attuale dell'azione
pastorale e sul programma apostolico stabilito dalla diocesi, nella quale
debbano prestare l'opera loro.
Nel caso in cui un istituto venga a trovarsi nella
situazione di non poter più sostenere la gestione di un'opera, i
superiori di esso manifestino tempestivamente e con fiducia gl'impedimenti a
proseguire l'opera stessa, almeno nella forma attuale, soprattutto se ciò
fosse per insufficenza di personale; l'ordinario del luogo, da parte sua,
consideri benignamente la richiesta di sopprimere tale opera (cf. ES I, 34,3) e
di comune accordo con i superiori cerchi la soluzione conveniente.
48. Una necessità profondamente sentita e ricca di
buone speranze anche per la vita operosa e il dinamismo apostolico della chiesa
locale, è quella di promuovere con sollecito impegno scambi vicendevoli
d'informazioni e più sostanziali intese fra i vari istituti religiosi
operanti nella diocesi. I superiori pertanto pongano l'opera loro, affinché
questo dialogo si realizzi in modi e ritmi convenienti. Ciò indubbiamente
servirà ad accrescere la fiducia, la stima, il reciproco scambio di
aiuti, l'approfondimento dei problemi e la mutua comunicazione delle esperienze,
onde possa esprimersi con maggiore evidenza la comune professione dei consigli
evangelici.
49. Nel vasto campo pastorale della chiesa è
istituito un posto nuovo e assai rilevante da assegnarsi alle donne. Già
solerti ausiliarie degli apostoli (cf. At 18, 26; Rm 16, 1 ss.), le donne
dovranno inserire oggi la loro attività apostolica nella comunità
ecclesiale, attuando fedelmente il mistero della loro creata e rivelata identità
(cf. Gen 2; Ef 5; 1 Tm 3; ecc.) e volgendo attentamente l'animo alla crescente
loro presenza nella civile società.
Le religiose, quindi, nella fedeltà verso la loro
vocazione e in armonia con la loro specifica indole propria della donna, in
risposta anche alle concrete esigenze della chiesa e del mondo, cercheranno e
proporranno nuove forme apostoliche di servizio.
Sull'esempio di Maria, che nella chiesa occupa, tra i
credenti, il vertice della carità, e animate da quello spirito, "incomparabilmente
umano, di sensibilità e sollecitudine", che costituisce la loro nota
caratteristica (cf. Paolo VI, Discorso al Congresso nazionale del Centro
italiano femminile: OR 6-7.12. 1976), alla luce di una lunga storia, che offre
insigni testimonianze delle loro iniziative nell'evolversi dell'attività
apostolica, le religiose potranno sempre più ed essere ed apparire qual
segno luminoso della chiesa fedele, solerte e feconda nell'annunzio del regno
(cf. Congregazione per la dottrina della fede, Dichiarazione Inter insigniores,
15 ottobre 1976).
50. I vescovi, unitamente ai loro collaboratori in campo
pastorale, nonché i superiori e le superiore facciano in modo che sia
meglio conosciuto, approfondito e incrementato il servizio apostolico delle
religiose. Essi pertanto, considerando non solo il numero delle religiose (cf.
Introduzione), ma soprattutto la loro importanza nella vita della chiesa, si
adoperino con impegno, affinché abbia sollecita attuazione il principio
di una maggiore loro promozione ecclesiale, perché il popolo di Dio non
rimanga privo di quell'assistenza speciale, che soltanto esse possono offrire.
Sempre però si badi, che le religiose siano tenute in grande stima e
giustamente e meritatamente valorizzate per la testimonianza da esse data in
quanto donne consacrate, più che per i servizi utili e generosamente
prestati.
51. Si nota in alcune regioni una certa alacrità
d'iniziative per fondare nuovi istituti religiosi. Coloro che hanno la
responsabilità di discernere l'autenticità di ciascuna fondazione,
debbono ponderare, con umiltà, certo, ma anche obiettivamente e
costantemente e cercando d'intuire a fondo le prospettive di futuro, ogni
indizio relativo ad una credibile presenza dello Spirito santo sia "per
accoglierne i carismi... con gratitudine e consolazione" (LG 12) sia anche
per evitare "che incautamente sorgano istituti inutili o sprovvisti di
sufficiente vigore" (PC 19). Quando, infatti, il giudizio sulla nascita di
un istituto viene formulato solo in vista della sua utilità e convenienza
operativa o semplicemente in base al modo di agire di qualche persona, che
sperimenta fenomeni devozionali per se stessi ambigui, allora davvero si
dimostra che viene in certo modo distorto il genuino concetto di vita religiosa
nella chiesa (cf. parte I, nn. 10-14).
Per dare invece un giudizio sulla genuinità di un
carisma, si presuppongono le seguenti caratteristiche: a) una singolare sua
provenienza dallo Spirito, distinta, anche se non separata, dalle peculiari doti
personali, che si manifestano nel campo operativo e organizzativo; b) un
profondo ardore dell'animo di configurarsi a Cristo per testimoniare qualche
aspetto del suo mistero; c) un amore costruttivo verso la chiesa, che
assolutamente rifugge dal provocare in essa qualsiasi discordia.
Inoltre la genuina figura dei fondatori comporta che si
tratti di uomini e donne, la cui provata virtù (cf. LG 45) dimostra una
sincera docilità sia verso la sacra gerarchia sia nel seguire
quell'ispirazione, che in essi sussiste come dono dello Spirito.
Quando dunque si tratta di nuove fondazioni, si richiede
necessariamente che tutti coloro, i quali debbono svolgere un qualche ruolo nel
giudicare, esprimano il loro parere con chiara prudenza, paziente valutazione e
giusta esigenza. Di ciò si sentano soprattutto responsabili i vescovi,
successori degli apostoli, "alla cui autorità lo stesso Spirito
sottomette anche i carismatici" (LG 7), e a cui compete, in comunione col
romano pontefice, "interpretare i consigli evangelici, regolarne la pratica
e costruire anche, in base ad essi, forme stabili di vita" (LG 43).
Capitolo VII
IMPORTANZA DI UN'OPPORTUNA COORDINAZIONE
La varia e feconda vitalità delle chiese richiede un
vero e proprio impegno di coordinazione per rinnovare, creare e perfezionare i
molteplici strumenti pastorali di servizio e di stimolo. Su alcuni di questi
volgeremo la nostra considerazione secondo il loro differente livello:
diocesano, nazionale, universale.
A livello diocesano
52. In ogni diocesi il vescovo cerchi di intendere ciò
che lo Spirito, anche attraverso il suo gregge e in modo particolare attraverso
le persone e le famiglie religiose presenti nella diocesi, vuol manifestare.
Perciò è necessario chi egli coltivi rapporti sinceri e familiari
con i superiori e le superiore, per compiere meglio il suo ministero di pastore
verso i religiosi e le religiose (cf. CD 15, 16). E' infatti suo specifico
ufficio difendere la vita consacrata, promuovere e animare la fedeltà e
l'autenticità dei religiosi e aiutarli ad inserirsi, secondo la loro
propria indole, nella comunione e nell'azione evangelizzatrice della sua chiesa.
Tutto ciò naturalmente il vescovo dovrà compiere in solidale
collaborazione con la conferenza episcopale e in sintonia con la voce del capo
del collegio apostolico.
A loro volta i religiosi considerino il vescovo non solo
come pastore di tutta la comunità diocesana, ma anche come garante della
loro fedeltà alla propria vocazione nell'adempimento del loro servizio a
vantaggio della chiesa locale. Essi invero "assecondino prontamente e
fedelmente le richieste e i desideri del vescovo, perché assumano più
ampi incarichi nel ministero dell'umana salvezza, salva l'indole dell'istituto e
secondo le costituzioni" (CD 35, 1).
53. Si abbiano sempre presenti le seguenti disposizioni del
motu-proprio Ecclesiae sanctae.
a) "Tutti i religiosi, anche esenti, son tenuti alle
leggi, ai decreti e alle disposizioni dell'ordinario del luogo circa le diverse
opere in quegli aspetti che si riferiscono all'esercizio dell'apostolato, nonché
all'azione pastorale e sociale prescritta o raccomandata dall'ordinario del
luogo".
b) "Parimenti son tenuti alle leggi, decisioni e
disposizioni, emanate dall'ordinario del luogo o dalla conferenza episcopale"
- o, secondo i luoghi, dal sinodo patriarcale (cf. CD 35,5) -; leggi, che
riguardano vari elementi ivi riferiti (ES I, 15, 1-2, a, b, c, d).
54. E' conveniente che nella diocesi venga costituito
l'incarico di vicario episcopale per i religiosi e le religiose, destinato a
prestare un servizio di collaborazione, in questo campo, allo stesso ministero
pastorale del vescovo (cf. nn. 5-9); incarico, per altro, che non assume alcun
ruolo proprio dell'autorità dei superiori. E' spettanza di ciascun
vescovo residenziale determinare chiaramente le mansioni specifiche di tale
incarico e, dopo attento esame, affidarlo a persona competente, che conosca a
fondo la vita religiosa, la sappia apprezzare e desideri incrementarla.
Quanto, poi, all'espletamento di tale ufficio si raccomanda
vivamente che vi intervengano in modo opportuno (ad esempio, come consultori o
sotto altro titolo del genere), anche le varie categorie di religiosi: cioè
sacerdoti, confratelli laici e religiose provvisti delle necessarie qualità.
Il mandato, dunque, del vicario episcopale per le
congregazioni dei religiosi e delle religiose è quello di prestare aiuto
ad assolvere un compito per sè proprio ed esclusivo del vescovo, ossia di
curare la vita religiosa nella diocesi e di inserirla nel complesso dell'attività
pastorale. Per questo appare anche auspicabile che il vescovo prudentemente
consulti i religiosi e le religiose sulla scelta del candidato.
55. Nell'intento di ottenere che il presbiterio della
diocesi possa esprimere la debita unità e siano meglio promossi i diversi
ministeri, il vescovo con ogni sollecitudine esorterà i presbiteri
diocesani a voler riconoscere con animo grato l'apporto fruttuoso dei religiosi
e delle religiose alla loro chiesa e ad approvare di buon grado la designazione
di essi a svolgere compiti di più ampia responsabilità, che siano
in consonanza con la loro vocazione e competenza.
56. Si provveda che i religiosi sacerdoti facciano parte,
in congrua presenza, dei consigli presbiterali; così pure i religiosi,
tanto presbiteri che laici, e le religiose siano equamente rappresentati nei
consigli pastorali (cf. PO 7; CD 27; ES I, 15 e 16). Per definire equamente la
convenienza i la proporzione circa il numero delle presenze, l'ordinario del
luogo stabilisca opportunamente i criteri e i modi necessari.
57. Per favorire una certa stabilità della
cooperazione pastorale,
a) si tenga presente la differenza, che intercorre tra opere
proprie di un istituto e opere affidate ad un istituto dall'ordinario del luogo.
Le prime, infatti, dipendono dai superiori religiosi a norma delle loro
costituzioni, anche se sono soggette in fatto di pastorale alla giurisdizione
dell'ordinario del luogo a norma del diritto (cf. ES I, 29).
b) "Per ogni opera di apostolato che sarà
affidata dall'ordinario del luogo a un istituto, salvo restando le altre norme
del diritto, si faccia una convenzione scritta tra lo stesso ordinario e il
competente superiore dell'istituto, nella quale, tra le altre cose, sia
chiaramente definito ciò che riguarda l'opera da svolgere, i membri da
impegnare e gli elementi di natura economica" (ES I, 30,1).
c) "Per queste opere, poi, i religiosi veramente
idonei saranno scelti dal proprio superiore, dopo uno scambio di vedute con
l'ordinario del luogo; e se si tratta di conferire un incarico ecclesiastico a
un religioso, questi deve essere nominato dall'ordinario del luogo, su
presentazione o almeno con l'assenso del suo superiore, per un tempo determinato
di comune accordo" (ES I, 30,2).
58. Salva sempre restando la facoltà di disporre le
situazioni diversamente o di mutarle in modo più consono alle urgenti
esigenze di rinnovamento degli istituti, appare opportuno determinare in
precedenza con esattezza quali siano le opere e soprattutto gl'incarichi da
affidare ai religiosi singoli, per i quali si ritenga necessaria una convenzione
scritta, come, ad esempio, per i parroci (cf. ES I, 33), i decani, i vicari
episcopali, gli assistenti di azione cattolica, i segretari di azione pastorale,
i direttori diocesani, i docenti di università cattolica, i catechisti
professionali, i direttori di collegi cattolici, ecc., anche in vista sia della
stabilità dei titolari sia della devoluzione dei beni in caso di
soppressione di un'opera.
Se un religioso dovesse essere rimosso dall'incarico a lui
affidato, si rammenti la seguente disposizione: "Per grave motivo ogni
religioso dall'incarico a lui affidato può essere rimosso sia a
piacimento dell'autorità committente, dopo aver avvertito il superiore
religioso, sia a piacimento del superiore, dopo aver avvertito l'autorità
committente, con pari diritto, senza dover richiedere il consenso dell'altra
parte; nè l'una è tenuta a comunicare all'altra parte il motivo
della sua decisione e tanto meno a provarlo, salvo restando il ricorso in
devoluzione alla santa sede" (ES I, 32).
59. Le associazioni di religiosi e di religiose a livello
diocesano si dimostrano assai utili; quindi, tenendo per altro sempre conto
della loro indole e delle specifiche loro finalità, vanno incoraggiate:
a) sia come organismi di mutuo collegamento e di promozione e rinnovazione della
vita religiosa nella fedeltà alle direttive del magistero ecclesiastico e
nel rispetto dell'indole propria di ciascun istituto; b) sia come organismi per
discutere i problemi misti tra vescovi e superiori, nonché per coordinare
le attività delle famiglie religiose con l'azione pastorale della diocesi
sotto la guida del vescovo, senza alcun pregiudizio riguardo alle relazioni e
trattative, che verranno direttamente condotte dallo stesso vescovo con i
singoli istituti.
A livello di nazione, regione e rito
60. Nelle conferenze episcopali di una nazione o di un
territorio (cf. CD 37) gli stessi vescovi "esercitano congiuntamente il
loro ministero pastorale per far maggiormente progredire il bene che la chiesa
offre agli uomini" (CD 38). Nello stesso modo esercitano il loro ministero,
per il proprio rito, i sinodi patriarcali (cf. OE 9), e per i rapporti tra i
diversi riti, nell'ambito della loro particolare composizione, le assemblee
interrituali degli ordinari (cf. CD 38).
61. In molte nazioni o territori, per cura della
Congregazione per i religiosi e gl'istituti secolari - e nei territori
dipendenti dalle congregazioni per l'evangelizzazione dei popoli e per le chiese
orientali col consenso del rispettivo sacro dicastero - la santa sede ha
istituito i consigli o conferenze dei superiori maggiori (sia di religiosi che
di religiose o misti). Tali consigli devono essere attentamente sensibili alle
diversità degli istituti, incrementare la comune consacrazione e
convogliare le forze di tutti, impegnate nel lavoro apostolico, verso la
coordinazione pastorale dei vescovi (cf. n. 21).
Pertanto, affinché i consigli dei superiori maggiori
possano con la dovuta efficienza esplicare il loro compito, si dimostra
sommamente utile che in determinati periodi si faccia un'opportuna revisione
della loro attività e in modo più adeguato si organizzi, in
concordanza con la diversa missione degli istituti, una congrua ripartizione di
distinti commissioni o di altri consimili organismi, debitamente collegati con
gli stessi consigli dei superiori maggiori.
62. Le relazioni tra i consigli dei superiori maggiori e i
sinodi patriarcali, e similmente le relazioni fra i medesimi consigli dei
superiori maggiori e le conferenze episcopali nonché le assemblee
interrituali, siano regolate secondo i criteri, che determinano i rapporti tra i
singoli istituti e l'ordinario del luogo (cf. ES I, 23-25, 40); quindi si
stabiliscano anche le norme aggiuntive secondo le diverse esigenze regionali.
63. Poiché è di somma importanza che i
consigli dei superiori maggiori collaborino fiduciosamente e diligentemente con
le conferenze episcopali cf. CD 35,5; AG 33), "è auspicabile che le
questioni concernenti l'una e l'altra parte siano trattate in commissioni miste,
costituite di vescovi e di superiori o superiore maggiori" (Es I, 43), o in
altre forme da adattarsi alle situazioni dei continenti, delle nazioni o delle
regioni.
Una commissione mista di tal genere dovrà essere
strutturata in modo che possa conseguire efficientemente le sue finalità,
quale organismo di reciproco consiglio, di collegamento, di mutua comunicazione,
di studio e di riflessione, anche se il diritto di decidere in definitiva sia da
lasciarsi sempre ai consigli o conferenze, secondo le rispettive competenze.
Spetta dunque ai sacri pastori promuovere il coordinamento
di tutte le opere e attività apostoliche le loro singole diocesi; così
pure ai sinodi patriarcali e alle conferenze episcopali nel proprio territorio(
cf. CD 36,5).
Per le questioni riguardanti i religiosi e le religiose, i
vescovi, se la necessità o l'utilità lo richieda - come di fatto
in più luoghi è avvenuto -, istituiranno un'apposita commissione
in seno alla conferenza episcopale. Tuttavia la presenza di tale commissione non
solo non ostacola la funzionalità della commissione mista, ma piuttosto
la richiede.
64. La partecipazione dei superiori maggiori, o, secondo
gli statuti, dei loro delegati, anche in altre varie commissioni delle
conferenze episcopali e delle assemblee interrituali degli ordinari locali
(come, ad esempio, nella commissione per l'educazione, per la salute, per la
giustizia e pace, per le comunicazioni sociali, ecc.), può risultare di
grande opportunità ai fini dell'azione pastorale.
65. La reciproca presenza per mezzo di delegati sia delle
conferenze dei vescovi sia delle conferenze o consigli dei superiori maggiori
nelle singole unioni o assemblee degli uni e degli altri, è
raccomandabile, prestabilendo evidentemente opportune norme quanto alla necessità,
per cui ciascuna conferenza possa trattare da sola argomenti di sua competenza.
A livello soprannazionale e universale
66. Per quanto concerne l'ambito internazionale,
continentale o subcontinentale, tra le varie nazioni conglobate si possono
costituire, con l'approvazione della santa sede, delle forme di coordinamento
tanto per i vescovi quanto per i superiori maggiori. Un idoneo collegamento, a
questo livello, dei singoli centri di servizio conferisce non poco giovamento al
fine di conseguire un'ordinata e concorde azione da parte dei vescovi e dei
religiosi. In quelle zone, in cui tali forme di organizzazione ad ambito
continentale siano già in atto, potranno assolvere proficuamente siffatto
compito di cooperazione i loro stessi comitati o consigli permanenti.
67. A livello universale il successore di Pietro esercita
un ministero suo proprio per tutta la chiesa; ma "nell'esercizio della sua
suprema, piena ed immediata potestà su tutta la chiesa, il romano
pontefice si avvale dei dicasteri della curia romana" (CD 9).
Lo stesso sommo pontefice ha promosso alcune forme di
cooperazione dei religiosi con la santa sede, approvando il consiglio
dell'unione sia dei superiori che delle superiore generali presso la
Congregazione per i religiosi e gl'istituti secolari (cf. ES II, 42) e
disponendo di introdurre i rappresentanti dei religiosi presso la Congregazione
per l'evangelizzazione dei popoli (cf. ES III, 16).
CONCLUSIONE
Il dialogo e la collaborazione sono già in atto ai
vari livelli; ma non v'è dubbio chi debbano ulteriormente svilupparsi,
perché rechino frutti più abbondanti. Si rende evidente, pertanto,
la necessità di ricordare che nell'opera di collaborazione allora si avrà
la vera spinta efficace, quando coloro che nell'operare sono protagonisti
abbiano la certezza che tale spinta scaturisce prima di tutto dalla stessa loro
persuasione e formazione. Tutto infatti progredirà in meglio, se essi
saranno profondamente convinti della necessità e della natura e
importanza di tale cooperazione, della reciproca fiducia, del rispetto del ruolo
di ciascuno, delle mutue consultazioni nel determinare e organizzare le
iniziative ad ogni livello. Allora i vicendevoli rapporti tra i vescovi e i
religiosi, condotti con sincera e alacre volontà, non poco varranno ad
esplicare nel modo più conveniente e adeguato la dinamica vitalità
della chiesa-sacramento nella sua ammirabile missione di salvezza.
L'apostolo Paolo, prigioniero nel Signore, da Roma
scrivendo agli efesini, così li ammoniva: "Vi esorto a camminare in
maniera degna della vocazione con cui foste chiamati, con ogni umiltà e
mansuetudine, con longanimità, sopportandovi a vicenda nella carità,
solleciti di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace"
(Ef 4,1-3).
Le presenti direttive sono state sottoposte all'esame dal
sante padre, il quale, in data 23 aprile 1978, le ha benevolmente approvate e ne
ha deliberato la pubblicazione.
Roma, S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti
secolari, 14 maggio 1978, Solennità della Pentecoste.
Card. Sebastiano Baggio Prefetto della S.
Congregazione dei vescovi.
Card. Eduardo Pironio Prefetto della
S.Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari.
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