LA VITA RELIGIOSA NELL'INSEGNAMENTO DELLA CHIESA I
SUOI ELEMENTI ESSENZIALI NEGLI ISTITUTI DEDITI ALLE OPERE DI APOSTOLATO
INTRODUZIONE
1.Il rinnovamento della vita religiosa in questi ultimi venti anni, sotto
molti aspetti è stato un'esperienza di fede. Sono stati fatti tentativi
coraggiosi e generosi per ricercare con profondo spirito di preghiera che cosa
significhi vivere una vita consacrata in sintonia con il vangelo, con il carisma
originario di un istituto religioso e con i segni del nostro tempo.
Gli istituti religiosi dediti alle opere di apostolato hanno cercato inoltre
di adeguarsi ai mutamenti dovuti a varie cause. Si pensi, ad esempio, al rapido
evolversi della società alla quale si rivolge l'azione dei religiosi e
allo sviluppo dei mezzi di comunicazione sociale che condizionano, in modo
positivo o negativo, la loro opera evangelizzatrice.
Al tempo stesso, gli istituti si sono trovati nella necessità di
fronteggiare repentini mutamenti all'interno delle proprie comunità:
l'elevarsi dell'età media, la scarsità delle vocazioni il
progressivo diminuire dei membri, il pluralismo nello stile di vita e nelle
opere e, spesso, l'incertezza sulla propria identità. Tutti questi
elementi hanno creato una situazione complessa che presenta molti aspetti
positivi, ma anche non trascurabili problemi.
2.Attualmente, al termine del periodo delle sperimentazioni straordinarie
previste dal Motu Proprio «Ecclesiae Sanctae» (II), molti istituti
religiosi dediti alle opere di apostolato stanno verificando la propria
esperienza. Approvato il nuovo testo delle Costituzioni ed entrato in vigore il
nuovo Codice di Diritto Canonico, essi si avviano verso una nuova fase della
loro storia.
In questo momento di rilancio, sentono rivolto a se stessi l'appello
pastorale ribadito più volte dal Santo Padre Giovanni Paolo II «a
valutare, con umile obiettività, gli anni di sperimentazione,
riconoscendone gli elementi positivi e le deviazioni» (discorso all'Unione
Internazionale delle Superiore Generali 1979; ai Superiori Maggiori dei
Religiosi e delle Religiose in Francia, 1980).
Superiori religiosi e Capitoli hanno chiesto a questa Sacra Congregazione
alcune direttive per valutare il recente passato e guardare al futuro. La stessa
richiesta è stata inoltrata anche da Vescovi in quanto particolarmente
responsabili della promozione della vita religiosa.
Di fronte ai molti e importanti sviluppi della situazione, per mandato del
Santo Padre, la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari ha
redatto il presente testo che raccoglie principi e norme fondamentali. Suo
intento è di offrire, in un momento particolarmente significativo e
opportuno, una sintesi chiara dell'insegnamento della Chiesa sulla vita
religiosa.
3.Questo insegnamento è già stato formulato di recente nei
grandi documenti del Concilio Vaticano II, soprattutto « Lumen Gentium »,
« Perfectae Caritatis », « Ad Gentes ». Successivamente è
stato sviluppato nell'Esortazione Apostolica «Evangelica Testificatio»
di Paolo VI, nelle allocuzioni del Pontefice Giovanni Paolo II e, ancora,
nei documenti di questa Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti
Secolari. Si possono ricordare al riguardo, in modo particolare: «Mutuae
Relatíones», «Religiosi e Promozione Umana», «La
dimensione contemplativa della vita religiosa». Infine, le ricchezze
dottrinali si trovano riassunte ed espresse nel nuovo Codice di Diritto
Canonico.
Tutti questi testi affondano le radici nel ricco patrimonio
dell'insegnamento preconciliare, approfondiscono e perfezionano una teologia
della vita religiosa elaborata con coerenza nel decorso dei secoli.
4.La vita religiosa è una realtà sia storica che teologica. La
esperienza vissuta, oggi come nel passato, è varia, e ciò
costituisce un dato importante. Al tempo stesso, l'esperienza è una realtà
che necessita di essere sempre verificata in rapporto al fondamento evangelico,
al magistero della Chiesa e alle costituzioni approvate di un istituto.
La Chiesa ritiene essenziali alcuni elementi, senza i quali non si dà
la vita religiosa: la chiamata di Dio e la consacrazione a lui mediante la
professione dei consigli evangelici con voti pubblici; una forma stabile di vita
comunitaria. Per gli istituti dediti alle opere di apostolato si aggiunge pure
una partecipazione alla missione di Cristo mediante un apostolato comunitario,
fedele al particolare carisma originario e alla sana tradizione. Essenziali per
la vita di tutti i religiosi sono ancora: la preghiera comunitaria e personale,
la pratica ascetica; la testimonianza pubblica; un rapporto specifico con la
Chiesa; la formazione permanente; una forma di governo che esiga un'autorità
religiosa basata sulla fede.
Mutamenti sia storici che culturali possono determinare una evoluzione nella
realtà vissuta; ma le forme e l'orientamento di tale evoluzione sono
determinati dagli elementi essenziali. Privata di questi ultimi la vita
religiosa perde la propria identità.
Con il presente testo, la Sacra Congregazione si limita a chiarire e a
ribadire questi elementi essenziali per gli istituti dediti alle opere di
apostolato.
I.
LA VITA RELIGIOSA: UNA FORMA PARTICOLARE DI CONSACRAZIONE A DIO
5.Alla base della vita religiosa c'è la consacrazione. Insistendo su
questo principio, la Chiesa pone l'accento sull'iniziativa di Dio e sul diverso
e nuovo rapporto con Lui che la vita religiosa comporta.
La consacrazione è un'azione divina: Dio chiama una persona, la
riserva per se affinché si dedichi a lui in modo particolare. Al tempo
stesso egli conferisce la grazia in modo che nella consacrazione la risposta
dell'uomo si esprima mediante un profondo e libero abbandono di tutto se stesso.
Il nuovo rapporto che ne deriva è puro dono. E' un'alleanza di mutuo
amore e fedeltà, di comunione e missione stabilita per la gloria di Dio,
la gioia della persona consacrata e la salvezza del mondo.
6.Gesù è colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo
in modo supremo (cfr. Gv 10, 36). In lui si riassumono tutte le consacrazioni
dell'antica Legge, nelle quali era prefigurata la sua, e in lui è
consacrato il nuovo popolo di Dio, d'ora innanzi misteriosamente unito a lui.
Mediante il battesimo Gesù fa partecipe della sua vita ogni
cristiano. Ognuno è santificato nel Figlia Ognuno è chiamato alta
santità. Ognuno è inviato per continuare la missione di Cristo ed è
reso capace di crescere nell'amore e nel servizio del Signore. Questo dono
battesimale è la consacrazione cristiana fondamentale in cui affondano le
radici di ogni altra consacrazione.
7.Gesù visse la sua consacrazione come Figlio di Dio: dipendente dal
Padre, amandolo al di sopra di tutto, nell'oblazione totale alla sua volontà.
Questi aspetti della sua vita di Figlio sono partecipati a tutti i
cristiani. Ad alcuni, tuttavia, per il bene di tutti, Dio dà il dono di
una più intima sequela di Cristo nella sua povertà, castità
e obbedienza. Ciò avviene mediante una professione pubblica dei consigli
evangelici di cui è mediatrice la Chiesa.
Questa professione, a imitazione di Cristo, riflette una «consacrazione
del tutto speciale che ha le sue profonde radici nella consacrazione battesimale
e ne è un'espressione più piena» (PC 5). Il termine «più
piena» richiama l'assunzione della natura umana da parte della persona
divina del Verbo e postula una risposta conforme a quella di Gesù: una
dedizione di se stesso a Dio secondo un modo che egli solo rende possibile e che
testimonia la sua santità e il suo assoluto.
Una tale consacrazione è un dono di Dio: una grazia liberamente
elargita.
8.Tale consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici,
qualora sia affermata come una risposta definitiva a Dio in un impegno pubblico
assunto davanti alla Chiesa, appartiene indiscutibilmente alla vita e alla
santità della Chiesa (cfr. LG 44). E' la Chiesa che autentica il dono ed è
mediatrice della consacrazione.
Il cristiano, così consacrato, cerca di vivere ora quello che sarà
nella vita futura e « manifesta meglio a tutti i credenti i beni celesti già
presenti in questo mondo» (LG 44). In tale maniera i religiosi «testimoniano
in modo splendido e singolare che il mondo non può essere trasfigurato e
offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini» (LG 31).
9.L'unione con Cristo, mediante la consacrazione vissuta secondo i consigli
evangelici, può essere realizzata nel cuore del mondo, tradotta nelle
opere del mondo, espressa con i mezzi del mondo. È questa, la particolare
vocazione degli istituti secolari, definiti da Pio XII «consacrati a Dio e
agli altri» nel mondo «mediante i mezzi del mondo» (Primo
Feliciter, V e II).
Di per se i consigli evangelici non separano necessariamente dal mondo. Di
fatto è un dono di Dio alla Chiesa che la consacrazione mediante la
professione dei consigli possa essere vissuta anche nella forma di lievito
nascosto nella massa. I cristiani che abbracciano tale consacrazione, continuano
l'opera di salvezza comunicando l'amore di Cristo con la loro presenza nel mondo
e operando la sua santificazione con il viverci al suo interno.
Il loro stile di vita e di presenza non differisce da quello degli altri
cristiani. La loro testimonianza è data nell'ambiente ordinario di vita.
Questa forma discreta di testimonianza emana dalla natura stessa della loro
vocazione e fa parte del modo specifico con cui la loro consacrazione dev'essere
vissuta (cfr. PC 11).
10. Non è tuttavia questa la condizione di coloro che sono costituiti
religiosi dalla consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici.
La natura stessa della vocazione religiosa comporta una testimonianza pubblica
sia a Cristo che alla Chiesa.
La professione religiosa si attua tramite voti che la Chiesa riceve come
pubblici. Una forma stabile di vita comunitaria in un istituto eretto
canonicamente dalla competente autorità ecclesiastica manifesta in modo
aperto l'alleanza e la comunione che la vita religiosa vuole esprimere. Un certo
distacco dalla famiglia e dalla vita professionale, con l'inizio del noviziato,
evidenzia l'assoluto di Dio.
Allo stesso tempo, questo distacco dà vita a un nuovo e più
profondo vincolo, in Cristo, con la famiglia che si è lasciata. Questo
vincolo tanto più si rafforza, quanto più il distacco da relazioni
occupazioni e diversivi, altrimenti legittimi, continua a riflettere in modo
pubblico l'assoluto di Dio per tutta la vita.
Un altro aspetto della natura pubblica della consacrazione lo abbiamo
nell'apostolato: in un certo senso esso è sempre comunitario,
corporativo. La presenza dei religiosi, inoltre, è visibile: si manifesta
nel loro modo di agire, di vestire e nello stile di vita.
11. La consacrazione religiosa è vissuta in un dato istituto, in
conformità alle costituzioni che la Chiesa, con la sua autorità,
accetta e approva: in accordo, pertanto, con particolari disposizioni che
riflettono e approfondiscono un'identità specifica. Tale identità
emana da quell'azione dello Spirito Santo che costituisce il dono originario
dell'istituto: il carisma che determina un particolare tipo di spiritualità,
vita, apostolato, tradizione (cfr. MR 11).
Osservando le numerose famiglie religiose, si è colpiti dalla grande
varietà di doni originari. Il Concilio ha posto in rilievo la necessità
di incrementare tali carismi originari in quanto doni di Dio alla Chiesa (cfr.
PC 2b).
Questi doni determinano la natura, lo spirito, la finalità, il
carattere proprio di ogni istituto, cioè il suo patrimonio spirituale;
costituiscono il fondamento del senso di identità che è un
elemento chiave per salvaguardare la fedeltà di ogni religioso (cfr. ET
51).
12. Nel caso di istituti dediti alle opere di apostolato, la consacrazione
religiosa ha una ulteriore caratteristica: una partecipazione specifica e
concreta alla missione di Cristo. Perfectae Caritatis ricorda che la
loro stessa natura richiede «l'attività apostolica e i servizi di
carità» (PC 8). Per la loro stessa consacrazione, i membri di questi
istituti sono dediti a Dio e disponibili alla loro missione.
La loro vocazione comporta la proclamazione attiva del vangelo tramite le «opere
di carità affidate all'istituto dalla Chiesa, opere che devono essere
esercitate in suo nome» (PC 8). Per questo motivo, l'attività
apostolica di tali istituti non è semplicemente un impegno umano a fare
del bene. Essa costituisce una azione profondamente ecclesiale» (EN 60),
radicalmente fondata nel Cristo che fu inviato dal Padre per fare la «sua
opera».
E' un'azione, perciò, che esprime una consacrazione da parte di Dio.
Egli manda il religioso a servire Cristo nelle sue membra, in modi concreti (EN
69) e in conformità al dono originario dell'istituto (cfr. MR 15). «Tutta
la vita religiosa dei membri di questi istituti sia compenetrata di spirito
apostolico e tutta la loro azione apostolica sia animata da spirito religioso»
(PC 8).
II.
NOTE CARATTERISTICHE
1. La Consacrazione mediante voti pubblici
13. È proprio della vita religiosa, benché non esclusivo,
professare i consigli evangelici mediante voti accolti dalla Chiesa. I voti sono
una risposta a un dono precedente di Dio, un dono di amore che non può
essere spiegato razionalmente in modo adeguato.
E' qualcosa, infatti, che Dio stesso opera nella persona che ha scelto.
14. Come risposta al dono di Dio, i voti sono la triplice espressione di un
unico «sì» al rapporto particolare di totale consacrazione.
Costituiscono l'atto mediante il quale il religioso «si dona totalmente a
Dio con un nuovo e speciale titolo» (LG 44). Mediante questo atto il
religioso dedica gioiosamente la sua vita intera al servizio di Dio,
considerando la sequela di Cristo «l'unica cosa necessaria e cercando Dio
prima e al di sopra di tutto» (PC 5).
Due motivi sollecitano questa dedizione: il desiderio di essere libero da
ogni impedimento che potrebbe ostacolare l'amore ardente e l'adorazione perfetta
di Dio (cfr. ET 7); desiderio di una consacrazione totale per prestargli un più
intimo servizio (cfr. LG 44). I voti di per sé «esprimono, d'ora
innanzi, l'unione indissolubile tra Cristo e la sua sposa, la Chiesa. Più
stabili e solidi sono questi vincoli, tanto più perfetta è la
consacrazione religiosa del cristiano» (LG 44).
15. I singoli voti hanno una loro dimensione specifica. Essi sono, infatti,
tre moli di impegnare se stesso a vivere come Cristo ha vissuto negli ambiti che
abbracciano la vita intera: il possesso di beni, gli affetti, l'autonomia.
Ogni voto sottolinea un rapporto con Gesù consacrato e inviato. Egli
era ricco, ma divenne povero per amore nostro annientando se stesso e non avendo
dove appoggiare il capo. Egli amò con cuore indiviso, universalmente,
sino alla fine. Venne a fare la volontà del Padre che lo aveva mandato e
la fece costantemente, «imparando l'obbedienza attraverso la sofferenza»
e divenendo causa di salvezza per tutti coloro che gli obbediscono.
16. Il segno peculiare degli istituti religiosi si riflette nei modi con cui
questi valori di Cristo sono espressi visibilmente. Pertanto, il contenuto dei
voti, puntualizzato nelle costituzioni di ogni istituto, deve essere chiaro, non
ambiguo.
Il religioso rinuncia a usare liberamente e a disporre dei suoi beni;
dipende dal legittimo superiore dell'istituto per le sue necessità
materiali; mette in comune doni e salario in quanto appartengono all'intera
comunità; accetta un tenore di vita semplice e contribuisce a
realizzarlo.
S'impegna a vivere la castità a nuovo titolo, quello del voto, e a
viverla in un celibato consacrato per la causa del Regno. Ciò implica uno
stile di vita che sia testimonianza persuasiva e palese di una castità
radicalmente vissuta, con la rinuncia, pertanto, a ogni comportamento, relazione
personale e diversivo incompatibili con essa.
Il religioso è impegnato a obbedire alle direttive dei legittimi
superiori secondo le costituzioni dell'istituto. In virtù del voto di
obbedienza, accetta pure una particolare obbedienza al Santo Padre. Gli obblighi
contratti con l'istituto, compresi nei voti, includono implicitamente l'impegno
a condurre la vita comune con i membri della comunità. Il religioso
promette, inoltre, di conformarsi fedelmente alla natura, finalità,
spirito e al carattere dell'istituto quali sono espressi nelle costituzioni, nel
diritto proprio e nelle sane tradizioni. Egli si impegna infine con buona volontà
á una vita di conversione radicale e permanente, quale è richiesta
dal vangelo e come è specificata ulteriormente dal contenuto dei singoli
voti.
17. La consacrazione mediante i consigli evangelici nella vita religiosa
ispira necessariamente un sistema di vita che ha un risvolto sociale. La
protesta sociale non è nel fine dei voti, ma, senza dubbio, la vita
religiosa ha sempre offerto testimonianza di alcuni valori che sono una sfida
per la società e che, d'altra parte, sfidano pure i religiosi.
La povertà religiosa, la castità consacrata e l'obbedienza
possono parlare oggi in modo forte e chiaro al mondo, sofferente a motivo di così
grande consumismo e discriminazione, erotismo e odio, violenza e oppressione
(cfr RPU 15).
2. La Comunione nella Comunità
18. La consacrazione religiosa stabilisce una particolare comunione tra il
religioso e Dio e, in lui, tra i membri di uno stesso istituto. Questa comunione
è l'elemento basilare che costituisce l'unità della famiglia
religiosa. Una tradizione condivisa da tutti; attività comuni, strutture
ben ponderate, risorse messe a disposizione di tutti, costituzioni comuni e un
unico spirito; tutto ciò contribuisce a costruire e a rafforzare l'unità.
Suo fondamento, tuttavia, è la comunione in Cristo stabilita
dall'unico carisma originario. La comunione affonda le sue radici nella stessa
consacrazione religiosa, si anima dello spirito evangelico, si nutre della
preghiera, si manifesta nella generosa mortificazione e si caratterizza a motivo
della gioia e della speranza che emanano dalla fecondità della croce
(cfr. ET 41).
19. Per i religiosi la comunione in Cristo si esprime in un modo stabile e
visibile nella vita comunitaria. È, questa, un elemento tanto importante
per la consacrazione religiosa, che ogni religioso, qualunque sia
il suo impegno apostolico, è obbligato a essa in forza della professione.
Normalmente egli deve quindi vivere sotto l'autorità di un superiore
locale in una comunità dell'istituto a cui appartiene. La vita
comunitaria comporta ordinariamente anche una condivisione quotidiana di vita in
conformità alle strutture specifiche e alle norme previste dalle
costituzioni.
Condivisione di preghiera, lavoro, pasti e tempi di riposo, «spirito di
gruppo, rapporti di amicizia, collaborazione in un medesimo apostolato, sostegno
vicendevole in una comunanza di vita, scelta per un migliore servizio del
Cristo, sono altrettanti coefficienti preziosi di questo cammino quotidiano»
(ET 39). Una comunità unita come una vera famiglia nel nome del Signore,
gode della sua presenza (cfr. Mt 18, 25) tramite l'amore di Dio elargito dallo
Spirito Santo (cfr. Rm 5, 5). La sua unità è segno della venuta di
Cristo ed è fonte di grande energia apostolica (cfr. PC 15).
In una simile comunità la vita consacrata può prosperare nelle
condizioni ottimali (cfr. ET 38) e vi è assicurata la formazione
permanente dei membri. La capacità di vivere la vita comunitaria con le
sue gioie e i suoi limiti è una qualità che distingue una
vocazione religiosa per un dato istituto ed è un importante elemento di
giudizio per riconoscere l'opportunità di accettare un candidato.
20. La comunità locale è il luogo dove la vita religiosa è
vissuta in prevalenza; essa deve perciò essere organizzata in modo tale
da rendere evidenti i valori religiosi.
Suo centro è l'Eucaristia. I membri della comunità vi
partecipano, per quanto possibile, ogni giorno. Essa è venerata in un
oratorio dove possa aver luogo la celebrazione eucaristica e dove venga pure
conservato il Santissimo (cfr. ET 48). La preghiera quotidiana in comune, basata
sulla parola di Dio, in unione con la preghiera della Chiesa, soprattutto la
liturgia delle Ore, è un sostegno ulteriore della vita comune. A questa
contribuisce pure una più intensa preghiera a ritmo fisso settimanale e
mensile, nonché il ritiro annuale.
Per la vita religiosa è anche importante ricevere frequentemente il
sacramento della riconciliazione. Oltre all'aspetto personale del perdono di Dio
e del suo amore rinnovante da parte del singolo, il sacramento rafforza lo
spirito di comunione mediante il suo potere di riconciliazione ed esprime pure
un vincolo speciale con la Chiesa.
In conformità al diritto proprio dell'istituto, sia riservato ogni
giorno uno spazio per la preghiera del singolo e per una buona lettura
spirituale. Così pure siano offerti mezzi per un approfondimento delle
devozioni particolari dell'istituto, in modo speciale a Maria, Madre di Dio.
I religiosi portino nella preghiera tutte le necessità dell'istituto
e abbiano un particolare ricordo affettuoso per i membri che il Padre ha già
chiamato da questa vita. Incrementare questi valori essenziali alla vita
comunitaria e assicurare le condizioni indispensabili per promuoverli, è
responsabilità di tutti i membri, ma in modo particolare del superiore
locale (cfr. ET 26).
21. Lo stile della vita comunitaria corrisponderà alla forma di
apostolato in cui i membri sono impiegati, alla cultura e alla società in
cui si svolge tale impegno. Il genere stesso di apostolato potrà
determinare l'entità e il luogo d'insediamento della comunità, le
sue esigenze particolari, il suo tenore di vita. Ma, qualunque esso sia, la
famiglia religiosa cercherà di vivere in semplicità e in sintonia
con le norme stabilite a livello di istituto e di provincia, applicate alle sue
esigenze peculiari.
Sarà importante integrare, nel suo tenore di vita, l'ascesi propria
della consacrazione religiosa. La comunità provvederà alle
necessità dei suoi membri secondo le sue risorse, sempre considerando le
responsabilità nei riguardi dell'intero istituto e dei poveri.
22. Di fronte all'importanza cruciale della vita comunitaria, va notato che
la sua qualità è condizionata, in modo positivo o negativo, da due
fattori: la diversità dei membri e la diversità delle opere. Si
allude con ciò alla diversità del Corpo di Cristo, per riprendere
un'immagine di San Paolo, o a quella del popolo peregrinante di Dio, secondo
un'immagine del Concilio. In entrambi i casi, la diversità costituisce
una varietà di doni che deve arricchire un'unica realtà. Il
criterio per accettare in un istituto religioso sia i futuri membri che
eventuali opere è, pertanto, ciò che costituisce unità (ME
12).
Il problema, sul piano pratico è il seguente: i doni di Dio in questa
persona o progetto o gruppo, producono unità e approfondiscono la
comunione? Se sì, possono essere bene accolti. In caso contrario,
quantunque buoni possano apparire in se stessi e quantunque desiderabili possano
sembrare ad alcuni membri, essi non sono adatti per questo particolare istituto.
E' un errore il cercare di far rientrare ogni cosa nel carisma originario.
Un dono che verrebbe virtualmente a separare un membro dalla comunione di vita
della comunità non può essere incoraggiato. Come pure non è
saggio tollerare linee di sviluppo molto divergenti che non offrano un saldo
fondamento di unità nell'istituto.
La diversità che non genera divisione e l'unità aliena da
uniformità sono una ricchezza e una sfida che incrementano la comunione e
la preghiera, la gioia e il servizio quale testimonianza della realtà di
Cristo. E' una particolare responsabilità dei superiori e di quanti sono
preposti alla formazione, assicurare che le differenze generanti disgregazione
non siano erroneamente scambiate per il valore autentico della diversità.
3. La Missione Evangelica
23. Quando il Signore consacra una persona, le dona una grazia speciale
affinché possa compiere la sua volontà d'amore: la riconciliazione
e la salvezza del genere umano. Dio non soltanto sceglie, mette in disparte e
dedica a se stesso la persona, ma la impegna nella sua propria opera divina. La
consacrazione inevitabilmente comporta la missione. Sono due aspetti, questi, di
una unica realtà.
La scelta di una persona, da parte di Dio, è per il bene degli altri:
la persona consacrata è un «inviato» per l'opera di Dio, nella
potenza di Dio. Gesù stesso fu chiaramente consapevole di ciò.
Consacrato e inviato a portare la salvezza di Dio, egli fu pienamente votato al
Padre in adorazione, amore, abbandono, e totalmente dedito all'opera del Padre:
la salvezza del mondo!
24. I religiosi, in forza della loro particolare forma di consacrazione,
sono necessariamente e profondamente impegnati nella missione di Cristo. Come
lui, essi sono chiamati per gli altri: pienamente rivolti al Padre nell'amore,
per questo stesso fatto sono interamente dediti al servizio salvifico di Cristo
in favore dei loro fratelli. Questo vale per la vita religiosa in tutte le sue
forme.
La vita claustrale contemplativa ha una sua propria fecondità
apostolica nascosta (cfr. PC 7): a tutti proclama che Dio esiste e che Dio è
amore.
Il religioso dedito alle opere di apostolato prolunga nel nostro tempo la
presenza di Cristo «che annuncia il Regno di Dio alle moltitudini, risana i
malati e i feriti, converte i peccatori a una vita migliore, benedice i
fanciulli e fa del bene a tutti, sempre obbediente alla volontà del Padre
che lo ha mandato» (LG 46). Questa opera salvifica di Cristo è
condivisa con opere concrete di servizio che la Chiesa affida agli istituti
mediante l'approvazione delle costituzioni. Ed è questa approvazione,
appunto, che qualifica il genere di servizio che viene assunto purché sia
compiuto nella fedeltà al vangelo, alla Chiesa e all'istituto.
Ciò stabilisce anche dei limiti, poiché la missione del
religioso è, al tempo stesso, rafforzata e ristretta dalle conseguenze
della consacrazione in un particolare istituto. La natura del servizio
religioso, inoltre, determina in quale modo la missione debba essere effettuata:
in una profonda unione con il Signore e un'attenta sensibilità nei
confronti dei tempi. A queste condizioni il religioso è in grado di «trasmettere
il messaggio del Verbo incarnato in termini che il mondo sia in grado di
comprendere» (ET 9).
25. Qualunque siano le opere mediante le quali la parola di Dio è
trasmessa, la missione è intrapresa come una responsabilità
comunitaria. E' a tutto l'istituto che la Chiesa affida questa partecipazione
alla missione di Cristo che la caratterizza e che si esprime nelle opere
ispirate dal carisma originario.
Questa missione corporativa non comporta che tutti i membri dell'istituto
siano chiamati a fare la stessa cosa o che i doni e le qualità
individuali non siano rispettati. Significa, invece, che le opere di tutti sono
direttamente orientate all'apostolato comune che la Chiesa ha riconosciuto quale
espressione concreta delle finalità dell'istituto. Questo apostolato
comune e costante è parte delle sane tradizioni. Esso è così
strettamente attinente alla sua identità, che non può essere
mutato senza compromettere il carattere dell'istituto. E', pertanto, termine di
confronto nella valutazione dell'autenticità delle nuove opere, sia che
queste siano effettuate da un gruppo, sia da un singolo religioso.
L'integrità dell'apostolato comunitario rientra nella particolare
responsabilità dei superiori maggiori. Essi devono vegliare perché
l'istituto sia fedele alla sua missione tradizionale nella Chiesa e, al tempo
stesso, sia aperto alle nuove possibilità di attuarla. Le opere devono
essere rinnovate e rivitalizzate. Ma ciò si attui sempre nella fedeltà
all'apostolato ufficialmente riconosciuto e in collaborazione con le rispettive
autorità ecclesiastiche.
Tale rinnovamento sarà contrassegnato dalle quattro grandi «fedeltà»
cui è dato particolare rilievo nel documento «Religiosi e promozione
umana»: la fedeltà all'uomo e al nostro tempo; la fedeltà a
Cristo e al vangelo; la fedeltà alla Chiesa e alla sua missione nel
mondo; la fedeltà alla vita religiosa e al carisma dell'istituto (RPU
13).
26. Il singolo religioso attua la sua azione apostolica personale
nell'ambito della missione ecclesiale dell'istituto. Fondamentalmente il suo sarà
un apostolato di evangelizzazione: operando nella Chiesa e, in sintonia con la
missione dell'istituto, collaborando a diffondere la buona Novella a «tutti
gli strati dell'umanità e, con il suo influsso, a trasformare l'umanità
stessa dal di dentro » (EN 18, RPU Intr.). In pratica, ciò si
esplicherà in qualche forma di servizio in armonia con il fine
dell'istituto e sarà normalmente adempiuto con i membri della stessa
Famiglia religiosa. Nel caso di alcuni istituti clericali o missionari, è
talvolta possibile che il religioso si trovi solo a svolgere la sua attività
Nel caso di altri istituti, questa condizione può avverarsi soltanto con
il permesso dei superiori, al fine di far fronte a una necessità
eccezionale e per un tempo limitato.
Al termine della vita, per molti l'apostolato consisterà in una
missione di preghiera e di sofferenza. A qualunque stadio, tuttavia, l'attività
apostolica del singolo è quella di un religioso inviato in comunione con
l'istituto investito di una missione ecclesiale. Tale attività ha la sua
origine nell'obbedienza religiosa (cfr. PC 8, 10). E', pertanto, distinta nel
suo carattere dall'apostolato proprio dei laici (cfr. RPU 22; AA 2, 7, 13, 25).
E' in forza dell'obbedienza nelle attività comunitarie ed ecclesiali di
evangelizzazione che i religiosi esprimono uno dei più importanti aspetti
della loro vita. Essi sono autenticamente apostolici non perché
esercitano un « apostolato», ma perché vivono come vissero gli
apostoli: seguendo Cristo nel servizio e nella comunità in sintonia con
l'insegnamento del vangelo nella Chiesa che egli ha fondato.
27. Non vi è dubbio che attualmente in molte regioni del mondo vari
istituti dediti alle opere di apostolato si trovino di fronte a difficili e
delicati problemi nello svolgimento dell'apostolato. Il numero ridotto dei
religiosi, la scarsità dei giovani che abbracciano la vita religiosa,
l'avanzare dell'età media, le pressioni sociali esercitate da movimenti
contemporanei, si trovano a coincidere con la consapevolezza di una più
vasta serie di necessità, una grande attenzione alla promozione personale
del singolo, una maggiore sensibilità verso i problemi della giustizia,
della pace e della promozione umana.
C'è la tentazione di voler fare ogni cosa. Si è tentati
altrettanto di abbandonare opere che sono stabili e costituiscono un'espressione
autentica del carisma dell'istituto a favore di altri impegni, considerati più
immediatamente attinenti alle necessità sociali. Di fatto, però,
questi impegni sono molto meno espressivi dell'identità dell'istituto.
Vi è una terza tentazione: a disperdere, cioè, risorse
dell'istituto in diverse opere «a breve termine» che hanno una
relazione molto vaga con il carisma originario. In tutti questi casi gli effetti
non sono immediati; ma, a lungo andare, ne soffriranno l'unità e
l'identità dell'istituto stesso. E ciò sarà pure un danno
per la Chiesa e la sua missione.
4. La Preghiera
28. La vita religiosa non può sostenersi senza una profonda vita di
preghiera individuale, comunitaria, liturgica. Il religioso - che abbraccia
concretamente una vita di totale consacrazione - è chiamato a conoscere
il Signore risorto in una fervida esperienza personale, a conoscerlo come una
persona con la quale si è in profonda comunione: «Questa è la
vita eterna: che conoscano te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù
Cristo» (Gv 17, 3).
La conoscenza del Signore nella fede genera amore: «Voi lo amate pur
senza averlo visto, e ora, senza vederlo, esultate di gioia indicibile e
gloriosa» (1 Pt 1, 8). Questa gioia fatta di amore e di conoscenza si
concretizza in molte forme, ma, fondamentalmente, in modo essenziale e
necessario nell'incontro individuale e comunitario con Dio nella preghiera. Qui
il religioso trova «la concentrazione del cuore in Dio» (DmC 1) che
unifica l'intera vita e la sua missione.
29. Come Gesù - per il quale la preghiera, in quanto atto distinto,
ebbe un posto grande ed essenziale nella vita -, così il religioso ha
bisogno di pregare per approfondire l'unione con Dio (Lc 5, 16). La preghiera è
anche una condizione necessaria per proclamare il vangelo (Mc 1, 35-38). E' il
contesto di tutte le decisioni e degli eventi importanti (Le 6, 12-13).
Sull'esempio del Signore, inoltre, l'atteggiamento permanente di preghiera è
necessario al religioso per avere la visione contemplativa delle cose, in virtù
della quale nella fede Dio si rivela negli eventi ordinari della vita (cfr. DmC
1).
Questa è la dimensione contemplativa che la Chiesa e il mondo hanno
il diritto di attendere dai religiosi in forza della loro consacrazione. Deve
rafforzarsi in prolungati spazi di tempo dedicato esclusivamente all'adorazione
del Padre, all'amore verso di lui, in silenzioso ascolto davanti a lui. per
questa ragione Paolo VI insisteva: «La fedeltà alla preghiera
quotidiana è sempre, per ogni religioso, una necessità basilare.
La preghiera deve avere un posto primario nelle vostre costituzioni e nelle
vostre vite» (ET 45).
30. Dicendo «nelle vostre costituzioni», Paolo VI ricordava che
per i religiosi la preghiera non è soltanto un gesto personale di amore a
Dio, ma anche una risposta comunitaria di adorazione, intercessione, lode,
rendimento di grazie, che richiede di essere assicurata in modo stabile (cfr. ET
43).
Ciò non può ottenersi casualmente. Provvedimenti concreti a
livello di ogni istituto, di ogni provincia o comunità locale, sono
necessari affinché la preghiera si approfondisca e alimenti la vita
religiosa sia individuale che comunitaria. Solo in forza della preghiera il
religioso, infine, sarà in grado di rispondere alla sua consacrazione. La
preghiera comunitaria tuttavia svolge una funzione importante per questo aiuto
spirituale indispensabile. Ogni religioso ha il diritto di essere sostenuto
dalla presenza e dall'esempio degli altri membri della comunità in
preghiera. Ognuno ha il privilegio e il dovere di pregare con i confratelli e di
partecipare insieme alla liturgia, centro unificante della loro vita. Tale aiuto
reciproco incoraggia lo sforzo a vivere la vita di unione con il Signore a cui i
religiosi sono chiamati.
«Il popolo di Dio deve avvertire che tramite voi qualcun altro è
all'opera. Dalla dimensione in cui voi vivete la vostra totale consacrazione al
Signore, comunicate qualcosa di lui e, fondamentalmente, è lui al quale
il cuore umano aspira ardentemente» (Papa Giovanni Paolo II, Altötting).
5. L' Ascesi
31. La disciplina e il silenzio necessari alla preghiera ricordano che la
consacrazione mediante i voti religiosi esige una certa ascesi di vita che «coinvolga
tutto l'essere» (ET 46). La risposta di povertà, amore e obbedienza
data da Cristo, lo condusse alla solitudine del deserto, alla sofferenza della
contraddizione, all'abbandono sulla croce.
La consacrazione introduce il religioso in questa stessa via. Essa non può
riflettere la consacrazione del Signore, se lo stile di vita del religioso non
offre un elemento di rinnegamento. La vita religiosa stessa è
un'espressione pubblica, permanente e visibile di conversione cristiana.
Richiede di abbandonare tutto e di prendere la propria croce per seguire Cristo
tutta la vita. Occorre, pertanto, l'ascesi necessaria per vivere in povertà
di spirito e di fatto, amare come Cristo ama; rinunciare alla propria volontà
per amore di Cristo nel sottostare alla volontà di un altro che lo
rappresenta, per quanto imperfettamente. Ciò richiede una rinuncia di se
stesso, senza la quale non è neppure possibile vivere una buona vita
comunitaria e una missione feconda.
L'affermazione di Gesù: è necessario che il chicco di frumento
affondi nel terreno e muoia se vuoi portare frutto, si applica in modo
particolare ai religiosi a causa del carattere pubblico della loro professione.
E' vero che gran parte della penitenza di oggi è costituita dalle stesse
condizioni di vita e dal doverle accettare. Ma se i religiosi non edificano la
loro vita su «un'austerità gioiosa ed equilibrata» (ET 30) e su
concrete rinunce volontarie, rischiano di perdere la libertà spirituale
necessaria per vivere i consigli evangelici. La loro stessa consacrazione, senza
austerità e rinunce, potrebbe essere compromessa. Senza ascesi, infatti,
non può esserci una testimonianza pubblica a Cristo povero, casto e
obbediente. Inoltre, con la professione dei consigli evangelici mediante i voti,
i religiosi s'impegnano in tutto quanto è necessario per approfondire e
accrescere quanto hanno promesso con voto. ciò significa la libera scelta
della croce che potrà essere allora «ciò che è stato
per Cristo: la prova dell'amore più grande» (ET 29).
6. La testimonianza pubblica
32. Per la sua stessa natura, la vita religiosa è una testimonianza
che deve manifestare chiaramente il primato dell'amore di Dio, con una forza che
deriva dallo Spirito Santo (cfr. ET 1). Gesù stesso ha vissuto questo nel
modo più eminente: testimone del Padre «con la forza dello Spirito»
(Lc 4, 14) nella vita, nella morte, nella risurrezione, rimanendo per sempre il
testimone fedele.
A sua volta egli mandò i suoi apostoli, nella forza del medesimo
Spirito, perché fossero suoi testimoni in Gerusalemme, attraverso la
Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra (cfr. At 1, 8). Il
soggetto della loro testimonianza era sempre lo stesso: a ciò che era fin
da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e le nostre
mani hanno toccato, il Verbo della vita» (Gv 1, 1): Gesù Cristo «il
Figlio di Dio, costituito con potenza secondo lo Spirito di santificazione
mediante la risurrezione dai morti» (Rm 1, 5).
33. Anche i religiosi sono chiamati a testimoniare nel loro tempo una
simile, profonda esperienza personale di Cristo, a diffondere la fede, la
speranza, l'amore e la gioia che questa esperienza continuamente infonde.
Il loro permanente rinnovamento personale di vita deve originare nuovo
fermento nell'istituto a cui appartengono, rievocando in tal modo le parole del
Santo Padre Giovanni Paolo II: «Ciò che più ha importanza,
non è quello che i religiosi fanno, bensì ciò che
essi sono come persone consacrate al Signore» (Messaggio
all'Assemblea Plenaria della SCRIS, marzo 1980).
Non soltanto nelle opere che annunciano direttamente il vangelo, ma più
fortemente ancora nel loro stesso modo di vivere, essi devono essere voce che
afferma con fiducia e convinzione: Noi abbiamo visto il Signore. Egli è
risorto. Abbiamo udito la sua parola.
34. Il carattere totalizzante della consacrazione dei religiosi richiede che
la testimonianza del vangelo sia data pubblicamente attraverso la globalità
della propria vita. Valori, atteggiamenti, stile di vita: tutto indicherà
con forza il posto che Cristo ha preso nell'esistenza. La visibilità di
questa testimonianza comporta la rinunzia ad agiatezze e comodità che, in
situazioni diverse, sarebbero pure legittime; richiede anche la limitazione di
certe forme di distensione e divertimento (cfr. ES I § 2; CD 33-35).
Per assicurare questa testimonianza pubblica, i religiosi accettano di buon
grado una condotta non permissiva, ma determinata in larga misura nelle loro
regole. Essi indossano un abito religioso che li distingue in quanto persone
consacrate; abitano in case stabilite dal loro istituto in conformità con
il diritto comune e le costituzioni. Così pure viaggi, contatti sociali e
altre forme di comunicazione devono conformarsi allo spirito e all'indole del
proprio istituto e all'obbedienza religiosa.
Queste disposizioni da sole non sono sufficienti ad assicurare la dovuta
testimonianza pubblica della gioia, della speranza e dell'amore di Gesù
Cristo. Offrono, tuttavia, importanti mezzi per rendere questa testimonianza ed
è certo che senza di essi non è possibile raggiungere l'autentica
finalità della testimonianza religiosa.
35. Il modo di lavorare è altresì importante per la
testimonianza pubblica. Che cosa si faccia e come venga fatto devono riflettere
Cristo attraverso un'essenziale povertà interiore di colui che non cerca
la sua soddisfazione personale.
Ai nostri giorni una delle maggiori povertà è l'insufficienza.
Il religioso accetta di condividerla intimamente con la generosità della
sua obbedienza: si fa uno con il povero e il debole in un modo del tutto
particolare, come Cristo nella sua passione.
Si comprende, allora, che cosa significhi trovarsi in necessità
davanti a Dio, amare come Gesù amava, collaborare all'opera di Dio e alle
condizioni di Dio. Inoltre, fedele alla sua consacrazione, il religioso vive le
disposizioni concrete offerte dall'istituto per ravvivare questi atteggiamenti.
36. La fedeltà all'apostolato affidato al proprio istituto è
pure essenziale per una testimonianza autentica. Dedicarsi individualmente e in
modo arbitrario a degli impegni a scapito delle opere proprie dell'istituto può
essere soltanto dannoso. Vi sono, tuttavia, modi di vivere e di lavorare che
nella situazione contemporanea offrono una chiara testimonianza a Cristo. Una
verifica costante dell'uso dei beni, dello stile di vita e dei rapporti,
costituisce per i religiosi un mezzo efficace per promuovere la giustizia di
Cristo nel mondo di oggi (cfr. RPU 4 e).
Essere voce per quanti sono incapaci a parlare da soli è anche
un'ulteriore forma di testimonianza religiosa, qualora venga fatta in sintonia
con le direttive della gerarchia locale e il diritto del proprio istituto. Il
dramma dei profughi, dei perseguitati a causa delle loro idee politiche e
religiose (cfr. EN 39), le violazioni del diritto alla vita e alla nascita, le
coartazioni ingiustificate della libertà umana, le carenze sociali che
accrescono il disagio degli anziani, dei malati, degli emarginati: queste
sofferenze costituiscono l'attuale prolungamento della passione e provocano in
modo particolare i religiosi dediti alle opere di apostolato (cfr. RPU 4 d).
37. La risposta sarà varia, conforme alla missione, tradizione e
identità di ciascun istituto. Alcuni possono trovarsi nella necessità
di chiedere l'approvazione per attuare una nuova missione nella Chiesa. In altri
casi, nuovi istituti sono riconosciuti per far fronte a particolari necessità.
Il più delle volte, l'animazione creativa di opere tradizionali per
rispondere a nuove esigenze, sarà una chiara testimonianza a Cristo ieri,
oggi e sempre. Può essere una chiara eco del vangelo e della voce della
Chiesa anche la testimonianza di religiosi che, fedeli alla Chiesa e alla
tradizione del loro istituto, con coraggio e amore si impegnano per la difesa
dei diritti dell'uomo e per l'avvento del Regno nell'ordine sociale (cfr. RPU
3). Questa testimonianza è tanto più efficace, quanto più
chiaramente rivela agli uomini del nostro tempo la forza trasformatrice di
Cristo nella Chiesa e la vitalità del carisma dell'istituto. Infine, la
perseveranza dei religiosi - anch'essa un dono del Dio dell'alleanza - è
la testimonianza eloquente, ancorché senza parole, del Dio fedele il cui
amore è senza fine.
7. Il rapporto con la Chiesa
38. La vita religiosa occupa un proprio posto nella struttura divina e
gerarchica della Chiesa. Non è un qualcosa di intermedio tra la
condizione clericale e quella laicale, ma proviene da entrambe, quasi come dono
speciale per tutta la Chiesa (cfr. LG 43; MR 10). La vita religiosa partecipa
della natura sacramentale del popolo di Dio in modo del tutto particolare. Ciò
dipende dal fatto che essa è parte della Chiesa, sia come mistero che
come realtà sociale, e non può quindi esistere senza i due aspetti
ricordati. La vita religiosa è, infatti, un segno sociale ed esterno del
mistero dell'azione consacrante di Dio che investe tutta la vita, ed è
tale segno grazie alla mediazione della Chiesa per il bene dell'intero Corpo
mistico.
39. Questa duplice realtà, il Concilio Vaticano II l'ha sottolineata
quando ha insistito sulla natura sacramentale della Chiesa: necessariamente un
mistero invisibile, una comunione divina nella nuova vita dello Spirito;
e altrettanto necessariamente una realtà sociale visibile, una
comunità umana sotto un unico capo che rappresenta Cristo.
Come mistero (cfr. LG 1), la Chiesa è la nuova creazione
vivificata dallo Spirito e riunita in Cristo, per accostarsi con sicurezza al
trono della grazia del Padre (cfr. Eb 4, 16). In quanto realtà
sociale, essa presuppone l'iniziativa storica di Gesù Cristo, il suo
passaggio pasquale al Padre, la sua autorità oggettiva quale capo della
Chiesa che egli ha fondato, e il carattere gerarchico che procede da questa
autorità di Cristo: l'istituzione di una «varietà» di
ministeri che servono al bene dell'intero Corpo mistico (LG 18; cfr. MR 1-5).
Il duplice aspetto di «organismo sociale visibile e di presenza divina
invisibile, in intima connessione tra di loro» (MR 3), è ciò
che conferisce alla Chiesa quella «sua particolare natura sacramentale, in
virtù della quale essa è sacramento visibile di unità
salvifica» (LG 9).
Al tempo stesso, essa è soggetto e oggetto di fede che trascende
completamente i parametri di una qualsivoglia prospettiva sociologica, persino
quando rinnova le sue strutture umane alla luce di evoluzioni storiche e
mutamenti culturali (cfr. MR 3). La sua natura la rende parimenti «sacramento
universale di salvezza» (LG 48): segno visibile del mistero di Dio è
realtà gerarchica; una concreta disposizione divina, mediante la quale
questo segno può essere autenticato e reso efficace.
40. La vita religiosa comprende quindi entrambi gli aspetti. Fondatori e
fondatrici di istituti religiosi chiedono alla Chiesa gerarchica di autenticare
pubblicamente il dono di Dio da cui dipende l'esistenza del loro istituto. In
questo modo i fondatori e i loro seguaci danno testimonianza al mistero della
Chiesa, poiché ogni istituto esiste in quanto edifica il Corpo di Cristo
nell'unità delle sue diverse funzioni e attività.
41. Al loro costituirsi, gli istituti religiosi sono subordinati in modo
speciale alla gerarchia. I vescovi, in comunione con il successore di Pietro,
formano un collegio che unitamente esprime ed effettua, nella Chiesa-sacramento,
le funzioni di Cristo capo (cfr. MR 36; LG 21; CD 2).
Essi non hanno soltanto l'incarico pastorale di alimentare la vita di Cristo
nei credenti, ma anche il dovere di verificare carismi e competenze. I vescovi
sono responsabili di coordinare le energie della Chiesa e di guidare l'intero
popolo di Dio a vivere nel mondo come segno e strumento di salvezza. Loro
compete, pertanto, in modo speciale, di discernere i molteplici doni e le
iniziative esistenti nel popolo di Dio. Ogni istituto religioso, - esempio
particolarmente prezioso e significativo di questi molteplici doni - per
l'autentico riconoscimento del suo carisma originario è subordinato al
ministero affidato da Dio alla gerarchia.
42. Questa dipendenza vale non soltanto per il primo riconoscimento di un
istituto religioso, ma anche per il suo successivo sviluppo. L'intervento della
Chiesa non si limita alla nascita di un istituto. Essa lo accompagna, lo guida,
lo corregge, lo incoraggia nella sua fedeltà al carisma originario (cfr.
LG 45). Ogni istituto, infatti, è una parte vitale della sua vita e della
sua crescita.
La Chiesa riceve i voti emessi nell'istituto come voti di religione. Ciò
comporta conseguenze ecclesiali: essa diviene mediatrice di una consacrazione di
cui Dio è artefice (cfr. MR 8). Essa consente pure all'istituto di
partecipare pubblicamente alla sua propria missione, concreta e corporativa
(cfr. LG 17; AG 40).
In conformità al diritto comune e alle costituzioni che essa stessa
ha approvato, la Chiesa conferisce all'istituto l'autorità religiosa
necessaria per vivere il voto di obbedienza. In breve, la Chiesa continua a
essere in modo specifico mediatrice dell'azione consacratrice di Dio,
riconoscendo e alimentando questa particolare forma di vita consacrata.
43. Nella vita quotidiana questo rapporto permanente tra i religiosi e la
Chiesa ha la sua applicazione prevalente a livello diocesano o locale. Il
documento « Mutuae Relationes» è dedicato interamente a
questo tema nella prospettiva della sua applicazione attuale.
Sarà sufficiente qui dire che la vita e la missione del popolo di Dio
costituiscono un'unità. Esse sono sostenute e alimentate da tutti secondo
i ruoli e le funzioni specifiche di ciascuno. Il particolare servizio reso dai
religiosi a questa vita e a questa missione, consiste nella natura totale e
pubblica della loro esistenza cristiana vissuta secondo i voti, in conformità
a un carisma originario e comunitario, approvato dall'autorità
ecclesiale.
8. La formazione
44. La formazione religiosa alimenta la crescita della vita di consacrazione
al Signore, dai primi momenti in cui cominciano a manifestarsi i segni di un
vivo interesse vocazionale fino alla consumazione finale, quando il religioso
incontra definitivamente il Signore nella morte. Il consacrato vive una
particolare forma di vita, e la vita stessa segue uno sviluppo costante e
progressivo. Essa non si ferma mai.
Il religioso non è chiamato e consacrato una volta sola. La chiamata
di Dio e la sua consacrazione continuano lungo tutta la vita, in una capacità
permanente di crescita e di approfondimento che va oltre ogni nostra
comprensione. Discernere la particolare attitudine a vivere una vita che vuole
realizzare questa crescita in accordo con il patrimonio spirituale e le
disposizioni di un dato istituto, e accompagnarla nell'evoluzione personale di
ciascun membro di una comunità, sono i due aspetti principali della
formazione.
45. Per ogni religioso la formazione consiste nel divenire sempre più
un discepolo di Cristo, nel crescere nell'unione con lui e nella configurazione
a lui. Il religioso assume sempre più profondamente lo Spirito di Cristo,
condividendo la sua totale oblazione al Padre e il servizio fraterno alla
famiglia umana. Tutto ciò egli lo attua in sintonia con il carisma
originario che comunica il vangelo ai membri di un dato istituto.
Un simile processo richiede una conversione autentica. Il «rivestirsi
di Gesù Cristo» (cfr. Rm 13, 14; Gal 3, 27; Ef 4, 24) implica lo
spogliamento di se stesso, del proprio egoismo (cfr. Ef. 4, 22-24; Col 3, 9-10).
«Camminare secondo lo Spirito» significa non appagare «i desideri
della carne» (Gal 5, 16).
Il religioso professa di rivestirsi di Cristo nella sua povertà, nel
suo amore e nella sua obbedienza, come ricerca essenziale della sua vita.
Ricerca, questa, che non conosce limiti; consente un maturarsi costante con un
arricchimento non soltanto dei valori dello spirito, ma anche di quelli che sul
piano psicologico, culturale e sociale contribuiscono alla piena realizzazione
della personalità umana.
Per chiarire come il religioso nella sua vita possa sempre progredire verso
la pienezza di Cristo, è significativo un brano della Lumen Gentium: «La
professione dei consigli evangelici, quantunque comporti la rinuncia di beni
certamente molto apprezzabili, non si oppone al vero progresso della persona
umana, ma per sua natura gli è di grandissimo giovamento» (LG 46).
46. Il progressivo configurarsi a Cristo si attua in conformità al
carisma e alle disposizioni dell'istituto a cui il religioso appartiene.
Ciascuno ha il suo proprio spirito, carattere, finalità e tradizioni. I
religiosi approfondiscono la loro unione a Cristo in modo conforme a questi
elementi.
Per gli istituti dediti alle opere di apostolato, la formazione include la
preparazione e l'aggiornamento permanente dei membri per le opere specifiche
dell'istituto, non solamente a livello professionale, ma anche per una «testimonianza
viva all'amore senza limiti e al Signore Gesù» (ET 53). Accettata da
ogni religioso come responsabile impegno personale, la formazione non sarà
soltanto motivo di crescita individuale, ma anche di benedizione per la comunità
e fonte di energia feconda per l'apostolato.
47. Poiché l'iniziativa della consacrazione religiosa è insita
nella chiamata di Dio, ne consegue che Dio stesso, operando attraverso lo
Spirito di Gesù, è il primo e principale agente nella formazione
del religioso. Egli agisce attraverso la sua parola e i sacramenti, la preghiera
e la liturgia, il magistero della Chiesa e, in modo più immediato,
tramite coloro che sono chiamati, in obbedienza, a contribuire in modo
particolare alla formazione dei fratelli. Rispondendo alla grazia di Dio e alla
sua guida, il religioso accetta con amore la responsabilità della propria
formazione e crescita, accogliendo di buon animo le conseguenze della sua
risposta, imprevedibili e irrepetibili per ciascun uomo.
La risposta, tuttavia, non matura nell'isolamento. Seguendo la tradizione
dei primi padri del deserto e di tutti i grandi fondatori a proposito della
guida spirituale, ciascun istituto religioso disponga di membri particolarmente
qualificati e designati per aiutare i fratelli e le sorelle in questo campo. La
loro funzione varia a seconda del grado di vita spirituale raggiunto dal
religioso. Le loro principali responsabilità sono: discernere l'azione di
Dio, accompagnare il fratello nelle vie del Signore, nutrirne la vita di
dottrina solida e di preghiera vissuta. In modo particolare nelle prime fasi
occorre anche valutare il cammino percorso.
Al maestro dei novizi e al religioso responsabile dei giovani con voti
temporanei, spetta di discernere nel candidato l'autenticità della
vocazione e la capacità di risposta per la prima professione e per quella
perpetua.
L'intero processo formativo si svolge nella comunità. Una comunità
permeata di spirito di preghiera e di generosa dedizione, che fonda la sua
unione in Cristo e in questa unità partecipa alla sua missione, offre un
ambiente favorevole alla formazione. Tale comunità sarà fedele
alle tradizioni e alle costituzioni, ben inserita nella globalità
dell'Istituto, nella Chiesa e nella società di cui è a servizio.
Sarà di sostegno ai suoi membri e nella fede manterrà vivi davanti
a loro, per tutta la vita, la finalità e i valori della loro
consacrazione.
48. La formazione non si compie tutta in una volta. Il cammino dalla prima
risposta a quella finale, si suddivide ampiamente in cinque fasi: il
pre-noviziato durante il quale, per quanto è possibile, si cerca di
identificare l'autenticità della chiamata; il noviziato, che introduce in
una nuova forma di vita; la prima professione e il periodo di approfondimento
che precede la professione perpetua; la professione perpetua e la formazione
permanente degli anni maturi. Infine c'è il tramonto; in qualsiasi modo
esso avvenga, è la preparazione all'incontro definitivo con il Signore.
Ognuna di queste fasi ha il suo proprio scopo, contenuto e disposizioni.
Data la loro importanza, le fasi del noviziato e delle professioni sono definite
accuratamente, nelle loro linee essenziali, nel diritto comune. Nondimeno molto
è lasciato alla responsabilità dei singoli istituti. Da questi si
richiedono nelle proprie costituzioni puntualizzazioni concrete di un grande
numero di disposizioni delle quali il diritto comune ha tracciato solo le linee
di principio.
9. Il Governo
49. Il governo dei religiosi dediti alle opere di apostolato - come tutti
gli altri aspetti della loro vita - è basato sulla fede e sulla realtà
della loro risposta di consacrati a Dio in una comunità e per una
missione. Queste persone sono membri di istituti religiosi, le cui strutture
riflettono la gerarchia cristiana il cui capo è Cristo stesso.
Essi hanno scelto di vivere il voto di obbedienza come un valore di vita ed è,
pertanto necessario che ci sia una forma di governo che esprima questi valori e
una particolare forma di autorità. Tale autorità, propria degli
istituti religiosi, non deriva dagli stessi membri. Essa è conferita da
Dio mediante il ministero della Chiesa quando essa riconosce l'istituto ed
approva le sue costituzioni. E' un'autorità di cui sono investiti i
superiori per un periodo della loro di vita ed è, pertanto, necessario
che ci sia una forma di governo che esprima questi valori e una particolare
forma di autorità. Occorre favorire perciò la cooperazione di
tutti per il bene dell'istituto, salvo sempre il diritto del superiore, al quale
spetta alla fine di discernere e decidere il da farsi (ET 25). Strettamente
parlando, l'autorità religiosa non è partecipata. Può
essere delegata per un particolare motivo, se ciò è previsto dalle
costituzioni; ma normalmente è ex officio e ne è investita
la persona del superiore.
50. I superiori, comunque, non esercitano da soli l'autorità. Ognuno
deve essere assistito da un consiglio, i cui membri collaborano con il superiore
secondo le norme stabilite nelle costituzioni. I consiglieri non esercitano
l'autorità ex officio, come i superiori, ma collaborano con loro
mediante il voto consultivo o deliberativo, in conformità al diritto
ecclesiastico e alle costituzioni dell'istituto.
51. L'autorità suprema di un istituto è esercitata, benché
in forma straordinaria, dal capitolo generale in atto. Ciò avviene sempre
in conformità alle costituzioni che devono stabilirne l'autorità
in modo che sia ben distinta da quella del superiore generale.
Il capitolo generale è un'istituzione ad hoc. È
composto di membri ex officio e delegati eletti che ordinariamente si
riuniscono per un solo capitolo. In quanto segno di unità nella carità,
la celebrazione del capitolo generale deve costituire un momento di grazia e di
azione dello Spirito Santo nella vita di un istituto. E' un'esperienza gioiosa,
pasquale ed ecclesiale, da cui trae vantaggio l'istituto e la Chiesa intera.
Il capitolo generale si propone di rinnovare e proteggere il patrimonio
spirituale dell'istituto. Ne elegge i superiori maggiori e i consiglieri; tratta
gli affari di maggior importanza, emana le norme per tutto l'istituto. I
capitoli sono di tale importanza, che il diritto particolare dell'istituto deve
determinare accuratamente le sue competenze, sia a livello generale che a
livello particolare: la natura, l'autorità, la composizione, la procedura
e la frequenza della celebrazione.
52. Il Concilio Vaticano II e l'insegnamento post-conciliare insistono su
alcuni principi del governo religioso, che hanno dato origine a considerevoli
cambiamenti in questi ultimi venti anni. E' stata posta in luce chiaramente la
necessità basilare di un'autorità religiosa effettiva e personale,
a tutti i livelli (generale, intermedio e locale), se si vuole che l'obbedienza
religiosa sia realmente vissuta (cfr. PC 14; ET 25). Si è sottolineato,
inoltre, la necessità della consultazione, di un opportuno coinvolgimento
dei membri nel governo dell'istituto, di una responsabilità partecipata e
della sussidiarietà (cfr. ES II, 18).
Molti di questi principi sono ora inseriti nelle costituzioni rivedute. E'
importante che siano compresi e applicati per realizzare la finalità del
governo religioso: costruire una comunità unita in Cristo, nella quale
Dio è cercato e amato al di sopra di tutto, dove la missione di Cristo è
adempiuta con generosità.
Maria: gioia e speranza della sita religiosa
53. E' soprattutto in Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, che la vita
religiosa comprende più profondamente se stessa e trova il segno di
sicura speranza (LG 68). Ella, concepita immacolata perché scelta tra il
popolo di Dio a portare Dio stesso nel modo più intimo e a darlo al
mondo, fu totalmente consacrata dallo Spirito Santo che l'avvolse con la sua
ombra.
Maria fu l'arca della nuova alleanza, l'ancella del Signore nella povertà
degli «anawim»; la Madre del bell'amore da Betlemme al
Calvario e anche più in là; la Vergine obbediente il cui «sì»
a Dio ha cambiato la nostra storia; la donna contemplativa che custodì «tutto
nel suo cuore»; la missionaria che si affrettò a Hebron; la sola
persona attenta alle necessità di Cana; la ferma testimone ai piedi della
croce; centro di unità che sostenne la giovane Chiesa raccolta
nell'attesa dello Spirito Santo: Maria ha riflesso nella sua vita tutti questi
valori a cui tende la consacrazione religiosa. Ella è Madre dei religiosi
in quanto è Madre di colui che fu consacrato e mandato dal Padre. Nel suo
«fiat» e nel suo «magnificat» la vita
religiosa trova la totalità del suo abbandonarsi a Dio, il palpito della
sua gioia nell'azione consacrante di Dio.
III.
ALCUNE NORME FONDAMENTALI
Il nuovo Codice di Diritto Canonico traduce in norme canoniche il ricco
insegnamento conciliare e postconciliare della Chiesa sulla vita religiosa.
Insieme ai documenti del Concilio Vaticano II e alle dichiarazioni fatte dai
successivi Pontefici in questi ultimi anni, il Codice offre perciò il
materiale di base su cui poggia la prassi corrente della Chiesa riguardo alla
vita religiosa.
L'evoluzione naturale propria di ogni vita, non cesserà di progredire
nella stessa vita consacrata, ma il periodo di speciali sperimentazioni previste
dal Motu Proprio «Ecclesiae Sanctae» per gli istituti
religiosi, si conclude con la celebrazione del secondo capitolo generale
ordinario che segue il capitolo speciale di rinnovamento.
Ora, il Codice di Diritto Canonico, nella sua recente revisione, costituisce
il fondamento giuridico della Chiesa riguardo alla vita religiosa sia per la
valutazione del periodo di esperimento che per le prospettive del futuro. Le
seguenti norme fondamentali contengono un'adeguata sintesi delle disposizioni
della Chiesa.
I. La chiamata e la consacrazione
1. La vita religiosa è una forma di vita alla quale alcuni cristiani,
sia chierici che laici, sono chiamati da Dio, perché possano godere di
uno speciale dono di grazia nella vita della Chiesa e contribuire, ognuno in
modo proprio, alla missione evangelica della Chiesa (cfr. LG 43).
2. Il dono della vocazione religiosa si radica nella consacrazione
battesimale, ma non è elargito a tutti i battezzati. Esso è del
tutto gratuito, offerto da Dio a quanti egli liberamente sceglie nel suo popolo
e per il bene del suo popolo (cfr. PC 5).
3. Accettando il dono della vocazione, i religiosi rispondono alla chiamata
divina morendo al peccato (cfr. Rm 6, 11), rinunciando al mondo e vivendo
unicamente per Dio. La loro vita è interamente votata al suo servizio.
Essi cercano e amano al di sopra di tutto «Dio che per primo ha amato noi»
(cfr. 1 Gv 4, 10; PC 5 e 6). Il perno centrale della loro vita è,
pertanto, una più stretta sequela di Cristo (cfr. ET 7).
4. L'intera vita del religioso dedita al servizio di Dio stabilisce una
consacrazione speciale (PC 5): la consacrazione della persona nella sua globalità
che rivela nella Chiesa un patto sponsale effettuato da Dio, un segno della vita
futura.
Questa consacrazione avviene mediante voti pubblici, perpetui o temporanei.
Questi ultimi da rinnovare alla loro scadenza. Mediante i voti, i religiosi
assumono l'obbligo di osservare i tre consigli evangelici, sono consacrati a Dio
tramite il ministero della Chiesa (can. 607 e 654), sono incorporati nel loro
istituto con diritti e doveri definiti giuridicamente.
5. Le condizioni per la validità della professione temporanea, la sua
durata e l'eventuale proroga sono determinati nelle costituzioni di ciascun
istituto a norma del diritto comune della Chiesa (can. 655-658).
6.La professione religiosa viene emessa mediante la formula dei voti
approvata dalla Santa Sede per ogni istituto. La formula è comune a tutti
i membri, in quanto essi assumono gli stessi obblighi e, quando sono inseriti
integralmente, hanno gli stessi diritti e doveri.
Individualmente il religioso ha facoltà di aggiungere un'introduzione
e/o una conclusione, se queste sono approvate dall'autorità competente.
7.Conformemente al proprio carattere e scopo, ogni istituto è tenuto
a definire, nelle relative costituzioni, le modalità in cui i consigli
evangelici di castità, povertà e obbedienza devono essere
osservati nello specifico stile di vita (can. 598 § 1).
II. La Comunità
8.La vita comunitaria - caratteristica di un istituto religioso (can. 607 §
2) - è propria di ogni famiglia religiosa. Riunisce tutti i membri in
Cristo e sarà strutturata in modo da essere fonte di aiuto per tutti e
per ciascuno nella fedeltà alla vocazione religiosa. Sarà esempio
di riconciliazione in Cristo e della comunione fondata nella carità (can.
602).
9.La comunità religiosa deve abitare in una casa legittimamente
costituita, sotto l'autorità di un superiore designato a norma del
diritto (can. 608). Detta casa viene eretta previo il consenso scritto del
vescovo diocesano (can. 609). Sarà strutturata in modo da rispondere
convenientemente alle esigenze dei membri (can. 610 § 2), consentendo alla
vita comunitaria di espandersi ed evolversi con la comprensione e la cordialità
che generano fiducia (cfr. ET 39).
10. Le singole case devono avere almeno un oratorio, in cui si celebri e si
conservi l'Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità
(can. 608).
11. In ogni casa religiosa, conformemente all'indole e alla missione
dell'istituto e secondo le determinazioni del diritto proprio, ci sia sempre una
parte riservata esclusivamente ai religiosi (can. 667 § 1).
Questa espressione di separazione dal mondo conforme alla finalità
dell'istituto, fa parte della testimonianza pubblica che i religiosi sono tenuti
a rendere a Cristo e alla Chiesa (can. 607 § 3). La separazione si rende
necessaria anche per osservare il silenzio e il raccoglimento che favoriscono la
preghiera.
12. I religiosi abitino nella propria casa religiosa osservando la vita
comune. Non devono vivere da soli senza seri motivi, soprattutto se una comunità
del loro istituto si trova nelle vicinanze.
Nel caso, tuttavia, di assenza prolungata, con il consenso del suo consiglio
il superiore maggiore può permettere a un religioso di vivere fuori della
casa dell'istituto, entro i limiti consentiti dal diritto comune (can. 665 §
1).
III. L' identità
13. I religiosi abbiano come suprema regola di vita la sequela di Cristo
proposta dal vangelo ed espressa nelle costituzioni del proprio istituto (can.
602).
14. L'intendimento dei fondatori, sancito dalla competente autorità
della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole
dell'istituto, così come le sane tradizioni, devono essere fedelmente
custoditi da tutti (can. 578).
15. Per custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei
singoli istituti, le costituzioni di ciascuno devono contenere - oltre a ciò
che è stabilito da osservare al § III 14 - le norme fondamentali
relative al governo dell'istituto e alla disciplina dei membri, alla loro
incorporazione e formazione, e anche l'oggetto specifico dei voti (587 §
1).
16. Le costituzioni sono approvate dalla competente autorità
ecclesiastica. Per gli istituti diocesani, l'approvazione spetta all'Ordinario
del luogo, per quelli pontifici alla Santa Sede. Le successive modifiche e
interpretazioni autentiche sono parimenti riservate alle stesse autorità
(can. 576 e 787 § 2).
17. Mediante la professione religiosa, i membri di un istituto si impegnano
a osservare le sue costituzioni con fedeltà e amore, perché vi
riconoscono lo stile di vita approvato dalla Chiesa per il loro istituto,
l'espressione autentica del suo spirito, della sua tradizione e della sua legge.
IV. La castità
18. Il consiglio evangelico di castità, abbracciato per il Regno dei
cieli, è segno della vita futura e fonte di una più copiosa
fecondità nel cuore indiviso. Esso comporta l'obbligo della perfetta
continenza nel celibato (can. 599).
19. Si osservi la necessaria discrezione in tutto quanto possa nuocere alla
castità della persona consacrata (cfr. PC 12; can. 666).
V. La povertà
20. Il consiglio evangelico di povertà, a imitazione di Cristo,
postula una vita povera di fatto e di spirito, operosa e frugale, distaccata dai
beni terreni. La sua professione mediante il voto, comporta per i religiosi la
dipendenza e la limitazione nell'usare e nel disporre dei beni temporali,
conformemente al diritto proprio dell'istituto (can. 600).
21. Mediante il voto di povertà i religiosi rinunciano all'uso libero
e a disporre dei beni materiali. Avanti la prima professione essi cedono
l'amministrazione dei propri beni a chi preferiscono e, qualora le costituzioni
non determinino diversamente, essi dispongono liberamente del loro uso e
usufrutto (can. 668, § 1).
Qualunque cosa il religioso ottiene per la sua propria industria o per dono
o a motivo dell'istituto, è acquisito per l'istituto stesso. Anche ciò
che riceve come pensione, sussidio o assicurazione è a favore
dell'istituto, a meno che il diritto proprio stabilisca altrimenti (can. 668 §
3).
VI. L'obbedienza
22. Il consiglio evangelico di obbedienza, vissuto nella fede, è una
sequela d'amore di Cristo che fu obbediente fino alla morte.
23. Mediante il voto di obbedienza i religiosi promettono di sottomettere la
propria volontà ai superiori legittimi quando comandano secondo le
costituzioni (can. 601). Le costituzioni stesse stabiliscono chi può dare
un ordine formale di obbedienza e in quali circostanze.
24. Gli istituti religiosi sono soggetti alla suprema autorità della
Chiesa per un titolo peculiare (can. 590 5 1). I singoli membri sono tenuti a
obbedire al Santo Padre, come loro supremo superiore, in forza del voto di
obbedienza (can. 590 5 2).
25. I religiosi non possono accettare incarichi o uffici fuori del proprio
istituto senza il permesso del superiore legittimo (can. 671). Come gli
ecclesiastici, essi non possono assumere uffici pubblici che comportano
l'esercizio del potere civile (can. 285 5 3; cfr. anche can. 672 con i canoni
cui ivi si fa riferimento).
VII. La preghiera e l'ascesi
26. Primo e principale dovere dei religiosi è la costante unione con
Dio nella preghiera. Quotidianamente, per quanto è possibile, essi
partecipano al Sacrificio eucaristico e di frequente si accostano al sacramento
della penitenza.
Fanno parte della preghiera dei religiosi: la lettura della Sacra Scrittura,
la preghiera mentale, la degna celebrazione della liturgia delle Ore secondo le
prescrizioni del diritto proprio, la devozione alla Beata Vergine, il ritiro
annuale (can. 663, 664 e 1174).
27. La preghiera deve essere sia individuale che comunitaria.
28. Un'ascesi generosa è necessaria costantemente per la conversione
quotidiana al vangelo (cfr. Poenitemini II, III, I C). Pertanto, le
comunità religiose devono essere non solo gruppi di preghiera, ma anche
comunità penitenti nella Chiesa. Oltre a una forma interiore e personale,
deve esserci anche una penitenza esterna e comunitaria (cfr. DmC 14; SC 110).
VIII. L'apostolato
29. L'apostolato di tutti i religiosi consiste innanzitutto nella
testimonianza della loro vita consacrata; essi hanno il dovere di alimentarla
con la preghiera e la penitenza (can. 673).
30. Negli istituti dediti alle opere di apostolato, l'azione apostolica
rientra già nel loro carisma particolare. La vita dei membri sia perciò
impregnata di spirito apostolico e l'azione apostolica, a sua volta, sia animata
da spirito religioso (can. 675 § 1).
31. La missione essenziale di questi istituti impegnati nell'apostolato
consiste nel proclamare la parola di Dio a quanti egli pone sul loro cammino per
condurli alla fede. una simile grazia richiede una profonda unione con il
Signore; lui solo rende i religiosi capaci di trasmettere il messaggio del Verbo
incarnato in termini che il mondo di oggi sia in grado di comprendere (cfr. ET
9).
32. L'azione apostolica si esercita in comunione con la Chiesa, a nome della
Chiesa e per suo mandato (can. 675 § 3).
33. Superiori e membri mantengano con fedeltà la missione e le opere
proprie dell'istituto; le adattino con prudenza alle necessità dei tempi
e dei luoghi (can. 677 § 1).
34. Nei rapporti di apostolato con i vescovi, i religiosi si attengano alle
norme dei canoni 678-683. In modo particolare essi sono tenuti a rispettare il
magistero della gerarchia, ad agevolare i vescovi nell'esercizio del loro
ministero di insegnamento e di testimonianza autentica della verità
divina (cip. MR 33; LG 25).
IX. La testimonianza
35. La testimonianza dei religiosi è pubblica. Questa è resa a
Cristo e alla Chiesa e comporta quella separazione dal mondo che è
propria dell'indole e delle finalità di ciascun istituto (can. 607 §
3).
36. Gli istituti religiosi devono tendere a una testimonianza in un certo
modo collettiva di carità e di povertà (can. 640).
37. I religiosi indossino l'abito dell'istituto, fatto a norma del diritto
proprio, quale segno di consacrazione e testimonianza di povertà (can.
669 § 1).
X. La formazione
38. Nessuno può essere ammesso alla vita religiosa senza un' adeguata
preparazione (can. 597 § 2).
39. Le condizioni per la validità dell'ammissione e del noviziato,
per la professione temporanea e perpetua, sono indicate nel diritto comune della
Chiesa e in quello proprio di ogni istituto (can. 641-658), così pure il
luogo, il tempo, il programma e la guida del noviziato, i requisiti per il
maestro dei novizi.
40. Il periodo di formazione tra i primi voti e quelli perpetui è
stabilito nelle costituzioni a norma del diritto comune (can. 655; 659 §
2).
41. Per tutta la vita i religiosi proseguano assiduamente la propria
formazione spirituale, dottrinale e pratica, profittando del tempo e dei mezzi
offerti a questo scopo dai superiori (can. 661).
Xl. Il governo
42. Spetta alla competente autorità ecclesiastica costituire una
forma stabile di vita mediante l'approvazione canonica (can. 576). Alla stessa
autorità sono anche riservate le aggregazioni (can. 580) e l'approvazione
delle costituzioni (can. 587 § 2). Le fusioni, le unioni, le federazioni,
le confederazioni, le soppressioni e le modifiche di qualsiasi elemento, già
approvato dalla Sede Apostolica, spettano a questa stessa Sede (can. 582-584).
43. L'autorità che governa gli istituti religiosi risiede nei
superiori; essi devono esercitarla a norma del diritto universale e di quello
proprio (can. 617). Questa autorità è ricevuta da Dio mediante il
ministero della Chiesa (can. 618).
L'autorità di un superiore, a qualsiasi livello, è personale e
non può essere sostituita da un gruppo. Per un tempo e un fine
particolare può essere delegata a una persona designata a questo scopo.
44. I superiori devono svolgere il loro servizio con sollecitudine. Insieme
ai membri dell'istituto si sforzino di costruire in Cristo una comunità,
nella quale Dio è cercato e amato al di sopra di tutto.
Nel loro compito i superiori hanno il particolare dovere di governare in
conformità alle costituzioni del loro istituto e di promuovere la santità
dei suoi membri. La loro persona deve essere esempio di fedeltà al
magistero della Chiesa, al diritto e alla tradizione del proprio istituto.
Siano, inoltre, solleciti nell'incrementare la vita consacrata dei religiosi
mediante vigilanza e correzione, sostegno e prudenza (cfr. can. 619).
45. Le condizioni per la nomina o l'elezione, il periodo di durata
dell'ufficio, la procedura dell'elezione canonica per il superiore generale,
sono determinate nelle costituzioni (can. 623-625).
46. I superiori abbiano un proprio consiglio che li assista nell'adempimento
delle loro responsabilità. Oltre ai casi prescritti dal diritto
universale, il diritto proprio determini i casi in cui per procedere
validamente, è richiesto il consenso oppure il parere del consiglio (can.
627 § 1 e 2).
47. Il capitolo generale deve essere segno del vincolo di carità che
intercorre tra i membri dell'istituto. Esso rappresenta l'intero istituto quando
in sessione esercita l'autorità suprema a norma del diritto comune e
delle costituzioni (can. 631).
Il capitolo generale non è un organo permanente: la sua composizione,
la frequenza e le funzioni sono stabilite nelle costituzioni (can. 631 §
2). un capitolo generale non può modificare la sua propria composizione,
ma può proporre modifiche per i capitoli successivi. Tali modifiche
richiedono l'approvazione dell'autorità ecclesiastica competente. Il
capitolo generale, tuttavia, può modificare quegli elementi del diritto
proprio che non siano soggetti all'approvazione ecclesiastica.
48. I capitoli non devono essere convocati con una frequenza tale da
interferire nel buon funzionamento dell'autorità ordinaria del superiore
maggiore. La natura, l'autorità, la composizione, il modo di procedere e
la frequenza della convocazione di capitoli o altre assemblee degli istituti,
sono determinate con esattezza dal diritto proprio (can. 632). In pratica, i
principali elementi a questo riguardo devono essere previsti nelle costituzioni.
49. Le disposizioni concernenti i beni temporali (can. 634-640) e la loro
amministrazione, come pure le norme inerenti all'allontanamento di membri
dall'istituto per passaggio, uscita o dimissione (can. 684-704) si trovano nel
diritto comune della Chiesa; siano però incluse, anche se brevemente,
nelle costituzioni.
CONCLUSIONE
Le suddette norme, basate sull'insegnamento tradizionale, sul Codice di
Diritto Canonico recentemente revisionato, e sulla prassi corrente, non
esauriscono le disposizioni della Chiesa circa la vita religiosa. Esprimono
piuttosto la sua autentica sollecitudine perché la vita degli istituti
dediti alle opere di apostolato possa avere sempre un incremento più
fecondo, quale dono di Dio alla Chiesa e alla famiglia umana.
Con il presente testo, approvato dal Santo Padre, questa Sacra Congregazione
per i Religiosi e gli Istituti Secolari desidera aiutare questi istituti ad
assimilare le norme della Chiesa, revisionate per loro, e a inserirle nel
proprio contesto dottrinale.
Possano essi trovarvi un incoraggiamento per una più autentica
sequela di Cristo, nella speranza e nella gioia della loro vita consacrata.
Dal Vaticano, Festa della Visitazione della Beata Vergine Maria 31
maggio 1983.
ABBREVIAZIONI
AA Apostolicam Actuositatem
AG Ad Gentes
CD Christus Dominus
DmC Dimensione Contemplativa della vita religiosa
EN Evangelii Nuntiandi
ES Ecclesiae Sanotae
ET Evangelica Testificatio
LG Lumen Gentium
MR Mutuae Relationes
OT Optatam Totius
PC Perfectae Caritatis
RPU Religiosi e Promozione Umana
SC Sacrosanctum Concilium
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