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DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI

Deroga agli articoli 15 e 65
del Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede
(22 ottobre 1995),
oggi Dicastero per la Dottrina della Fede

 

Premesse

Data la nuova struttura del Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF) stabilita dalla Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium;

ai sensi dell’articolo 25 della succitata Costituzione Apostolica;

in seguito alla lettera del Santo Padre Francesco al Prefetto DDF in occasione della nomina di quest’ultimo;

in attesa della nuova stesura del Regolamento Generale della Curia Romana e della conseguente revisione del Regolamento proprio del DDF;

Richiesta

Si chiede al Santo Padre di derogare ad experimentum agli articoli 15 e 65 del Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede, a partire dall’11 settembre 2023, secondo quanto segue:

§1 Hanno luogo, ogni venerdì, o in altro giorno da stabilirsi dal Cardinale Prefetto, due riunioni del Congresso: una per la Sezione Dottrinale ed una per la Sezione Disciplinare. 

§2 Alla prima partecipano il Prefetto, il Segretario della Sezione Dottrinale, il Sottosegretario, il Promotore di Giustizia, per le questioni di sua competenza, il Capo Ufficio della Sezione Dottrinale e gli Officiali che il Prefetto ritiene opportuno convocare.

§3 a. Una riunione di ogni mese del Congresso per la Sezione Disciplinare è presieduta dal Prefetto. Ad essa partecipano il Segretario della Sezione Disciplinare, il Sottosegretario, il Promotore di Giustizia, il Capo Ufficio della Sezione Disciplinare e gli Officiali che il Prefetto ritiene opportuno convocare. In questa riunione saranno trattati tutti i delitti riservati al Dicastero ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 6 SST/Norme 2021[1].

b. Al trattamento dei casi di cui all’articolo appena citato sono dedicate le altre riunioni del Congresso per la Sezione Disciplinare. Queste ultime, su delega del Prefetto, sono presiedute dal Segretario per la Sezione Disciplinare. Ad esse partecipano il Segretario per la Sezione Disciplinare, il Sottosegretario, il Promotore di Giustizia, il Capo Ufficio della Sezione Disciplinare e gli Officiali che il Segretario della Sezione Disciplinare ritiene opportuno convocare. Delle decisioni prese il Segretario per la Sezione Disciplinare informerà il Prefetto.

§4 Affinché il Congresso, nelle sue due riunioni, possa riunirsi legittimamente si richiede ed è sufficiente la presenza di almeno due dei Superiori (Cardinale Prefetto, Segretario della relativa Sezione, Sottosegretario, Promotore di Giustizia), del Capo Ufficio interessato e dell’Officiale responsabile della pratica. 


Francesco
11 settembre 2023


 
[1] «I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono: 1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; l’ignoranza o l’errore da parte del chierico circa l’età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente; 2° l’acquisizione, la detenzione, l’esibizione o la divulgazione, a fine di libidine o di lucro, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento» (Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, 11 ottobre 2021, articolo 6).