Eccellenza Reverendissima,
1. L'Anno Internazionale della Famiglia è un'occasione
particolarmente importante per riscoprire le testimonianze dell'amore e della
sollecitudine della Chiesa per la famiglia(1) e, nel contempo, per riproporre le
inestimabili ricchezze del matrimonio cristiano che della famiglia costituisce
il fondamento.
2. In questo contesto una speciale attenzione meritano le difficoltà
e le sofferenze di quei fedeli che si trovano in situazioni matrimoniali
irregolari(2). I pastori sono chiamati a far sentire la carità di Cristo
e la materna vicinanza della Chiesa; li accolgano con amore, esortandoli a
confidare nella misericordia di Dio, e suggerendo loro con prudenza e rispetto
concreti cammini di conversione e di partecipazione alla vita della comunità
eccesiale(3).
3. Consapevoli però che l'autentica comprensione e la genuina
misericordia non sono mai disgiunti dalla verità(4), i pastori hanno il
dovere di richiamare a questi fedeli la dottrina della Chiesa riguardante la
celebrazione dei sacramenti e in particolare la recezione dell'Eucaristia. Su
questo punto negli ultimi anni in varie regioni sono state proposte diverse
soluzioni pastorali secondo cui certamente non sarebbe possibile un'ammissione
generale dei divorziati risposati alla Comunione eucaristica, ma essi potrebbero
accedervi in determinati casi, quando secondo il giudizio della loro coscienza
si ritenessero a ciò autorizzati. Così, ad esempio, quando fossero
stati abbandonati del tutto ingiustamente, sebbene si fossero sinceramente
sforzati di salvare il precedente matrimonio, ovvero quando fossero convinti
della nullità del precedente matrimonio, pur non potendola dimostrare nel
foro esterno, oppure quando avessero già trascorso un lungo cammino di
riflessione e di penitenza, o anche quando per motivi moralmente validi non
potessero soddisfare l'obbligo della separazione.
Da alcune parti è stato anche proposto che, per esaminare
oggettivamente la loro situazione effettiva, i divorziati risposati dovrebbero
intessere un colloquio con un sacerdote prudente ed esperto. Questo sacerdote
però sarebbe tenuto a rispettare la loro eventuale decisione di coscienza
ad accedere all'Eucaristia, senza che ciò implichi una autorizzazione
ufficiale.
In questi e simili casi si tratterebbe di una soluzione pastorale tollerante
e benevola per poter rendere giustizia alle diverse situazioni dei divorziati
risposati.
4. Anche se è noto che soluzioni pastorali analoghe furono proposte
da alcuni Padri della Chiesa ed entrarono in qualche misura anche nella prassi,
tuttavia esse non ottennero mai il consenso dei Padri e in nessun modo vennero a
costituire la dottrina comune della Chiesa né a determinarne la
disciplina. Spetta al Magistero universale della Chiesa, in fedeltà alla
Sacra Scrittura e alla Tradizione, insegnare ed interpretare autenticamente il «depositum
fidei».
Di fronte alle nuove proposte pastorali sopra menzionate questa
Congregazione ritiene pertanto doveroso richiamare la dottrina e la disciplina
della Chiesa in materia. Fedele alla parola di Gesù Cristo(5), la Chiesa
afferma di non poter riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il
precedente matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si
trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio e
perciò non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il
tempo che perdura tale situazione(6).
Questa norma non ha affatto un carattere punitivo o comunque discriminatorio
verso i divorziati risposati, ma esprime piuttosto una situazione oggettiva che
rende di per sé impossibile l'accesso alla Comunione eucaristica: «Sono
essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro
condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell'unione di amore tra
Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un
altro peculiare motivo pastorale; se si ammettessero queste persone
all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la
dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio»(7).
Per i fedeli che permangono in tale situazione matrimoniale, l'accesso alla
Comunione eucaristica è aperto unicamente dall'assoluzione sacramentale,
che può essere data «solo a quelli che, pentiti di aver violato il
segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti
ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità
del matrimonio. Ciò importa, in concreto, che quando l'uomo e la donna,
per seri motivi - quali, ad esempio, l'educazione dei figli - non possono
soddisfare l'obbligo della separazione, "assumano l'impegno di vivere in
piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi"»(8).
In tal caso essi possono accedere alla comunione eucaristica, fermo restando
tuttavia l'obbligo di evitare lo scandalo.
5. La dottrina e la disciplina della Chiesa su questa materia sono state
ampiamente esposte nel periodo postconciliare dall'Esortazione Apostolica «Familiaris
consortio». L'Esortazione, tra l'altro, ricorda ai pastori che, per amore
della verità, sono obbligati a ben discernere le diverse situazioni e li
esorta a incoraggiare la partecipazione dei divorziati risposati a diversi
momenti della vita della Chiesa. Nello stesso tempo ribadisce la prassi costante
e universale, «fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla
Comunione eucaristica i divorziati risposati»(9), indicandone i motivi. La
struttura dell'Esortazione e il tenore delle sue parole fanno capire chiaramente
che tale prassi, presentata come vincolante, non può essere modificata in
base alle differenti situazioni.
6. Il fedele che convive abitualmente «more uxorio» con una
persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, non può
accedere alla Comunione eucaristica. Qualora egli lo giudicasse possibile, i
pastori e i confessori, date la gravità della materia e le esigenze del
bene spirituale della persona(10) e del bene comune della Chiesa, hanno il grave
dovere di ammonirlo che tale giudizio di coscienza è in aperto contrasto
con la dottrina della Chiesa(11). Devono anche ricordare questa dottrina
nell'insegnamento a tutti i fedeli loro affidati.
Ciò non significa che la Chiesa non abbia a cuore la situazione di
questi fedeli, che, del resto, non sono affatto esclusi dalla comunione
ecclesiale. Essa si preoccupa di accompagnarli pastoralmente e di invitarli a
partecipare alla vita ecclesiale nella misura in cui ciò è
compatibile con le disposizioni del diritto divino, sulle quali la Chiesa non
possiede alcun potere di dispensa(12). D'altra parte, è necessario
illuminare i fedeli interessati affinché non ritengano che la loro
partecipazione alla vita della Chiesa sia esclusivamente ridotta alla questione
della recezione dell'Eucaristia. I fedeli devono essere aiutati ad approfondire
la loro comprensione del valore della partecipazione al sacrificio di Cristo
nella Messa, della comunione spirituale(13), della preghiera, della meditazione
della Parola di Dio, delle opere di carità e di giustizia(14).
7. L'errata convinzione di poter accedere alla Comunione eucaristica da
parte di un divorziato risposato, presuppone normalmente che alla coscienza
personale si attribuisca il potere di decidere in ultima analisi, sulla base
della propria convinzione(15), dell'esistenza o meno del precedente matrimonio e
del valore della nuova unione. Ma una tale attribuzione è
inammissibile(16). Il matrimonio infatti, in quanto immagine dell'unione
sponsale tra Cristo e la sua Chiesa, e nucleo di base e fattore importante nella
vita della società civile, è essenzialmente una realtà
pubblica.
8. É certamente vero che il giudizio sulle proprie disposizioni per
l'accesso all'Eucaristia deve essere formulato dalla coscienza morale
adeguatamente formata. Ma è altrettanto vero che il consenso, col quale è
costituito il matrimonio, non è una semplice decisione privata, poiché
crea per ciascuno dei coniugi e per la coppia una situazione specificamente
ecclesiale e sociale. Pertanto il giudizio della coscienza sulla propria
situazione matrimoniale non riguarda solo un rapporto immediato tra l'uomo e
Dio, come se si potesse fare a meno di quella mediazione ecclesiale, che include
anche le leggi canoniche obbliganti in coscienza. Non riconoscere questo
essenziale aspetto significherebbe negare di fatto che il matrimonio esiste come
realtà della Chiesa, vale a dire, come sacramento.
9. D'altronde l'Esortazione «Familiaris consortio», quando invita
i pastori a ben distinguere le varie situazioni dei divorziati risposati,
ricorda anche il caso di coloro che sono soggettivamente certi in coscienza che
il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato
valido(17). Si deve certamente discernere se attraverso la via di foro esterno
stabilita dalla Chiesa vi sia oggettivamente una tale nullità di
matrimonio. La disciplina della Chiesa, mentre conferma la competenza esclusiva
dei tribunali ecclesiastici nell'esame della validità del matrimonio dei
cattolici, offre anche nuove vie per dimostrare la nullità della
precedente unione, allo scopo di escludere per quanto possibile ogni divario tra
la verità verificabile nel processo e la verità oggettiva
conosciuta dalla retta coscienza(18).
Attenersi al giudizio della Chiesa e osservare la vigente disciplina circa I
obbligatorietà della forma canonica in quanto necessaria per la validità
dei matrimoni dei cattolici, è ciò che veramente giova al bene
spirituale dei fedeli interessati. Infatti, la Chiesa è il Corpo di
Cristo e vivere nella comunione ecclesiale è vivere nel Corpo di Cristo e
nutrirsi del Corpo di Cristo. Ricevendo il sacramento dell'Eucaristia, la
comunione con Cristo Capo non può mai essere separata dalla comunione con
i suoi membri, cioè con la sua Chiesa. Per questo il sacramento della
nostra unione con Cristo è anche il sacramento dell'unità della
Chiesa. Ricevere la Comunione eucaristica in contrasto con le norme della
comunione ecclesiale è quindi una cosa in sé contraddittoria. La
comunione sacramentale con Cristo include e presuppone l'osservanza, anche se
talvolta difficile, dell'ordinamento della comunione ecclesiale, e non può
essere retta e fruttifera se il fedele, volendo accostarsi direttamente a
Cristo, non rispetta questo ordinamento.
10. In armonia con quanto sinora detto, è da realizzare pienamente il
desiderio espresso dal Sinodo dei Vescovi, fatto proprio dal Santo Padre
Giovanni Paolo II e attuato con impegno e con lodevoli iniziative da parte di
Vescovi, sacerdoti, religiosi e fedeli laici: con sollecita carità fare
tutto quanto può fortificare nell'amore di Cristo e della Chiesa i fedeli
che si trovano in situazione matrimoniale irregolare. Solo così sarà
possibile per loro accogliere pienamente il messaggio del matrimonio cristiano e
sopportare nella fede la sofferenza della loro situazione. Nell'azione pastorale
si dovrà compiere ogni sforzo perché venga compreso bene che non
si tratta di nessuna discriminazione, ma soltanto di fedeltà assoluta
alla volontà di Cristo che ci ha ridato e nuovamente affidato
l'indissolubilità del matrimonio come dono del Creatore. Sarà
necessario che i pastori e la comunità dei fedeli soffrano e amino
insieme con le persone interessate, perché possano riconoscere anche nel
loro carico il giogo dolce e il carico leggero di Gesù(19). Il loro
carico non è dolce e leggero in quanto piccolo o insignificante, ma
diventa leggero perché il Signore - e insieme con lui tutta la Chiesa -
lo condivide. É compito dell'azione pastorale che deve essere svolta con
totale dedizione, offrire questo aiuto fondato nella verità e insieme
nell'amore.
Uniti nell'impegno collegiale di far risplendere la verità di Gesù
Cristo nella vita e nella prassi della Chiesa, mi è grato professarmi
dell'Eccellenza Vostra Reverendissima dev.mo in Cristo
(1) Cf. Giovanni Paolo II, Lettera alle Famiglie (2 febbraio 1994), n. 3.
(2) Cf. Giovanni Paolo II, Esort. apost. Familiaris consortio, nn. 79-84:
AAS 74 (1982) 180-186.
(3) Cf. Ibid., n. 84: AAS 74 (1982) 185; Lettera alle Famiglie, n. 5;
Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1651.
(4) Cf. Paolo VI, Lett. enc. Humanae vitae, n. 29: AAS 60 (1968) 501;
Giovanni Paolo II, Esort. apost. Reconciliatio et paenitentia, n. 34: AAS 77
(1985) 272; Lett. enc. Veritatis splendor, n. 95: AAS 85 (1993) 1208.
(5) Mc 10,11-12: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra,
commette adulterio contro di lei; se la donna ripudia il marito e ne sposa un
altro, commette adulterio».
(6) Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1650; cf. anche n. 1640 e
Concilio Tridentino, sess. XXIV: Denz.-Schoenm. 1797-1812.
(7) Esort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185-186.
(8) Ibid,. n. 84: AAS 74 (1982) 186; cf. Giovanni Paolo II, Omelia per la
chiusura del VI Sinodo dei Vescovi, n. 7: AAS 72 (1982) 1082.
(9) Esort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185.
(10) Cf. 1 Cor 11,27-29.
(11) Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 978 § 2.
(12) Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1640.
(13) Cf. Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della
Chiesa Cattolica su alcune questioni concernenti il Ministro dell'Eucaristia,
III/4: AAS 74 (1983) 1007; S. Teresa di Avila, Camino de perfección, 35,
1; S. Alfonso M. de' Liguori, Visite al SS. Sacramento e a Maria Santissima.
(14) Cf. Esort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185.
(15) Cf. Lett. enc. Veritatis splendor, n. 55: AAS 85 (1993) 1178.
(16) Cf. Codice di Diritto Canonico, can. 1085 § 2.
(17) Cf. Esort. apost. Familiaris consortio, n. 84: AAS 74 (1982) 185.
(18) Cf. CIC, cann. 1536 § 2 e 1679 e CCEO, cann. 1217 § 2 e 1365
circa la forza probante delle dichiarazioni delle parti in tali processi.
(19) Cf. Mt 11,30.