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SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Dichiarazione
sull’interpretazione di alcune disposizioni
riguardanti la riduzione allo stato laicale
Il 13 gennaio 1971 questa Sacra Congregazione ha stabilito nuove Norme da
seguire, sia nelle Curie Diocesane e sia nelle Curie Generali delle
Congregazioni Religiose Clericali, nella preparazione delle cause per ottenere
la riduzione dei sacerdoti allo stato laicale con la dispensa da tutti gli
obblighi derivanti dagli Ordini Sacri.
Dopo la pubblicazione delle Norme, sono stati presentati alla Sacra
Congregazione vari dubbi e difficoltà, specialmente per quanto riguarda
l’interpretazione di alcune disposizioni previste dalle Norme stesse.
Allo scopo di risolvere o chiarire tali dubbi o difficoltà, questo Sacro
Dicastero, partecipe delle preoccupazioni degli Ordinari, propone le seguenti
considerazioni che interpretano in modo autentico le Norme suaccennate,
riguardanti una materia importante e particolarmente difficile.
I. La Sacra Congregazione esorta fermamente gli Ordinari perché, «in ogni
occasione opportuna e non opportuna», secondo la loro lodevole prudenza, offrano
paterna assistenza ai sacerdoti che si trovano in crisi di vocazione, affinché
in cosa di così grande importanza, sia per il loro futuro e sia per il bene
della Chiesa, non agiscano sconsideratamente e non chiedano la dispensa senza
gravi e obiettive ragioni.
E in realtà, in questi ultimi tempi, non pochi preti che, a causa di una crisi
improvvisa, avevano inoltrato la richiesta di dispensa, ritiravano poi la
richiesta, quando il loro caso era già all’esame della Sacra Congregazione.
Altri invece, dopo aver ricevuto il Rescritto di concessione, spinti dalla
grazia e tormentati dai rimorsi di coscienza, non vollero accettarlo per
conservare l’esercizio del sacerdozio.
Ci sono stati anche di quelli che, dopo aver ottenuta la dispensa e aver
celebrato il matrimonio religioso, non sono rimasti fedeli neppure al
matrimonio.
Le nuove Norme non sono state emanate per concedere indiscriminatamente
la dispensa a chiunque la richieda, ma soltanto per ridurre a forma più semplice
le inchieste che devono essere svolte dagli Ordinari.
II. Norme II, 3, b: «Le cause e connessioni, o circostanze, delle
difficoltà dalle quali il richiedente è oppresso» sono gli aspetti più
importanti delle ricerche che gli Ordinari devono svolgere per essere in grado
di informare questo Sacro Dicastero su quali ragioni sia fondata la richiesta
dell’interessato. Queste ragioni, poi, devono essere accompagnate anche da
quelle informazioni e circostanze che fossero emerse nelle ricerche (cf. n. II,
3 c, d, e) e dal voto con cui l’Ordinario esprime il suo parere. La
dispensa non viene concessa «automaticamente», ma si richiedono ragioni
proporzionatamente gravi.
È compito di questa Sacra Congregazione valutare le ragioni addotte ed emettere
il responso nel singolo caso, tenendo presente non soltanto il bene spirituale
del richiedente, ma anche il bene di tutta la Chiesa, conservando intatta la
legge del sacro celibato.
Di conseguenza, non tutte le ragioni presentate devono essere considerate
sufficienti e valide per ottenere la dispensa richiesta. Così non possono essere
ritenute sufficienti: a) la semplice volontà di sposarsi, b) il
disprezzo per la legge del sacro celibato, c) il tentato matrimonio
civile o la fissazione della data per la celebrazione del matrimonio nella
speranza di ottenere più facilmente la dispensa.
Quindi gli Ordinari non mandino a questa Sacra Congregazione delle petizioni che
appaiano fondate unicamente sulle motivazioni sopraddette, soprattutto quando si
trattasse di sacerdoti che hanno ricevuto la Sacra Ordinazione solo da
pochissimi anni.
III. All’interrogativo proposto se gli Ordinari possano applicare il can. 81
del C.I.C. anche alla dispensa dal sacro celibato, si deve rispondere
«negativamente». Infatti questa dispensa
è riservata unicamente e personalmente al Sommo Pontefice (cfr. De
Episcoporum muneribus, n. IX, 1).
Perciò il matrimonio che fosse celebrato senza la dispensa accordata dalla Sede
Apostolica, non ha alcuna validità.
IV. Il Rescritto che riduce allo stato laicale e concede la dispensa dagli
obblighi, ha la sua piena validità immediatamente quando viene notificato da
parte dell’Ordinario, e non si richiede l’accettazione da parte del Richiedente.
La Sacra Congregazione, con opportuna prudenza, non comunica mai direttamente al
richiedente il rescritto di dispensa, ma lo invia sempre all’Ordinario, affinché
nell’eseguire la comunicazione del Rescritto, possa esortare l’Interessato in
modo più personale a condurre una vita cristiana tale da meritare la salvezza
eterna della propria anima e all’edificazione dei fedeli.
Qualora, dopo la notificazione del Rescritto, il Richiedente, mosso a penitenza,
manifestasse l’intenzione di voler continuare nell’esercizio del sacerdozio,
egli rimane ugualmente sospeso da qualunque ufficio sacerdotale, dato che con la
notificazione è già ridotto allo stato laicale; tuttavia può inviare a questa
Sacra Congregazione una nuova petizione per essere riammesso allo stato
clericale. E la Sacra Congregazione, dopo un giusto tempo di prova, tenuto
presente il parere favorevole dell’Ordinario, deciderà sull’opportunità di
inoltrare la nuova richiesta al Sommo Pontefice.
V. Con le parole «simili Istituti» che si trovano nelle Norme, n. VI,
4, d, si devono intendere:
a) Facoltà, Istituti, Scuole, ecc. di scienze ecclesiastiche o religiose
(per esempio, Facoltà di Diritto Canonico, Missiologia, Storia Ecclesiastica,
Filosofia o Istituti di Pastorale, di Pedagogia Religiosa, di Catechetica, ecc.).
In tali Istituti non può essere affidato alcun incarico d’insegnamento a
sacerdoti dispensati; anzi è necessario che essi abbandonino assolutamente
l’incarico prima che sia concessa la dispensa.
b) Tutti gli altri centri di studi superiori, anche non direttamente
dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica, nei quali s’insegnino anche discipline
teologiche o religiose. In tali Istituti ai sacerdoti dispensati non si può
affidare l’insegnamento di materie propriamente teologiche o ad esse
strettamente collegate (per es. la pedagogia religiosa e la catechetica). Nel
caso che ci sia un dubbio su qualche disciplina collegata con la teologia, la
Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede dirimerà la questione, dopo aver
ascoltato il parere della Sacra Congregazione per l’Educazione Cattolica.
VI. Questa Sacra Congregazione spera di aver risposto alle attese di molti in
modo tale che, risolte le difficoltà, sia più facile osservare integralmente le
Norme emanate.
Roma, 26 giugno 1972.
Franjo Card. Šeper
Prefetto
Mons. Paul Philippe
Segretario
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